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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 11010/2022

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tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n.12; 2022 - ricorrente - 303 contro [OSCURATO:PERSONA];- intimato - avverso la sentenza n. 2798/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 07/12/2015 R.G.N. 2643/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 28992/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Bari, adita con appello principale dal M.I.U.R. e dall'Istituto di [OSCURATO:PERSONA] e con impugnazione incidentale da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato con diversa motivazione la sentenza del Tribunale di Foggia che, senza pronunciare sulla domanda riconvenzionale formulata dai resistenti, aveva respinto il ricorso del Nardella, volto ad ottenere il pagamento del lavoro straordinario prestato negli anni 2002/2003;

2. la Corte territoriale, premesso che l'appellante incidentale, assistente amministrativo, era stato utilizzato con mansioni di autista presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Foggia, ha rilevato, in diritto, che nell'impiego pubblico contrattualizzato la retribuibilità del lavoro straordinario presuppone la previa autorizzazione che, peraltro, può anche essere desunta da fatti concludenti, ogniqualvolta l'assegnazione di un dato incarico presupponga necessariamente il superamento dei limiti orari ordinari;

3. ha evidenziato che il Nardella, sul quale gravava l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, aveva omesso ogni allegazione in ordine all'orario di lavoro osservato ed alle esigenze di servizio che avrebbero determinato la necessità delle prestazioni aggiuntive e pertanto, pacifica l'assenza di un'autorizzazione formale, non aveva dimostrato che ricorressero le condizioni per ravvisare un'autorizzazione implicita alla protrazione dell'orario;

4. per ragioni analoghe la Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme corrisposte fino al 2001 a titolo di compenso per il lavoro straordinario ed ha rilevato che gli appellanti principali non avevano provato l'inesistenza della causa debendi;

4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Istituto di [OSCURATO:PERSONA] di Margherita di Savoia sulla base di quattro motivi, ai quali non ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorso denuncia con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2697 e 2729 cod. civ., degli artt. 33, 42 e 43 CCNL 26 maggio 1999, dell'art. 26 CCNI 16 febbraio 1999, dell'art. 5 d.P.R. n. 209/1987, dell'art. 13 d.P.R. n. 399/1988, degli artt. 54, 63,71 e 72 C.C.N.L. 4 agosto 1995, e, ribadito il principio secondo cui nell'impiego pubblico contrattualizzato le prestazioni di lavoro straordinario devono essere autorizzate, addebita alla Corte territoriale di avere fondato la pronuncia su un risalente orientamento della 1R.G. 28992;2016 giurisprudenza amministrativa che, oltre ad essere invocabile solo per particolari tipologie di prestazioni connesse all'espletamento di servizi volti alla tutela della salute, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, è stato superato dalla chiara previsione della contrattazione collettiva che anche per il settore scolastico richiede un'autorizzazione espressa ed esclude forme generalizzate di autorizzazione;

2. la seconda censura ripropone la denuncia di violazione degli artt. 2033, 2697, 2729 cod. civ. e sostiene, in sintesi, che, una volta provata, perché pacifica, l'assenza dell'autorizzazione formale ed espressa, gravava sul dipendente l'onere di dimostrare la ricorrenza di circostanze di fatto idonee ad integrare autorizzazione implicita;

3. il terzo motivo, ricondotto al vizio di cui al n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., addebita al giudice d'appello di avere violato l'art. 115 cod. proc. civ. perché le circostanze ritenute non provate, ossia il pagamento del lavoro straordinario per complessivi C 16.175,96, non erano state contestate dall'originario ricorrente, il quale aveva ammesso di essere stato retribuito sino all'anno 2001;

4. infine con il quarto motivo è eccepita la «nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, in quanto perplessa ed obiettivamente incomprensibile»;

5. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.

In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ..." (Cass.

S. U. 14.1.2008 n. 627; negli stessi termini fra le tante Cass. n. 26640/2021, Cass. n. 39927/2021, Cass. n. 2313/2022);

5.1. il Ministero ricorrente non ha fornito la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso, in quanto, al momento dell'iscrizione a ruolo, ha depositato unicamente «accettazione raccomandata di atti per i quali si richiede la notifica a mezzo ufficio postale secondo convenzione AGS del 30/06/2010» sottoscritta il 7 dicembre 2016 dall'impiegato postale;R.G. 28992/20 16

5.2. l'avviso di ricevimento del plico postale, contenente l'atto di impugnazione, non risulta mai depositato, né in allegato al ricorso, ex art. 149 cod. proc. civ., nella cancelleria di questa Corte, nel termine di giorni venti dalla notificazione (art. 369 cod. proc. civ.) né, autonomamente e successivamente, con le modalità di cui al capoverso dell'art. 372 cod. proc. civ, e non è quindi provata l'avvenuta ricezione dell'atto da parte dell'intimato;

2.4. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità e non sussistono le condizioni di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo ( Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n.12; 2022 - ricorrente - 303 contro [OSCURATO:PERSONA];- intimato - avverso la sentenza n. 2798/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 07/12/2015 R.G.N. 2643/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 28992/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Bari, adita con appello principale dal M.I.U.R. e dall'Istituto di [OSCURATO:PERSONA] e con impugnazione incidentale da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato con diversa motivazione la sentenza del Tribunale di Foggia che, senza pronunciare sulla domanda riconvenzionale formulata dai resistenti, aveva respinto il ricorso del Nardella, volto ad ottenere il pagamento del lavoro straordinario prestato negli anni 2002/2003; 2. la Corte territoriale, premesso che l'appellante incidentale, assistente amministrativo, era stato utilizzato con mansioni di autista presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Foggia, ha rilevato, in diritto, che nell'impiego pubblico contrattualizzato la retribuibilità del lavoro straordinario presuppone la previa autorizzazione che, peraltro, può anche essere desunta da fatti concludenti, ogniqualvolta l'assegnazione di un dato incarico presupponga necessariamente il superamento dei limiti orari ordinari; 3. ha evidenziato che il Nardella, sul quale gravava l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, aveva omesso ogni allegazione in ordine all'orario di lavoro osservato ed alle esigenze di servizio che avrebbero determinato la necessità delle prestazioni aggiuntive e pertanto, pacifica l'assenza di un'autorizzazione formale, non aveva dimostrato che ricorressero le condizioni per ravvisare un'autorizzazione implicita alla protrazione dell'orario; 4. per ragioni analoghe la Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme corrisposte fino al 2001 a titolo di compenso per il lavoro straordinario ed ha rilevato che gli appellanti principali non avevano provato l'inesistenza della causa debendi; 4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Istituto di [OSCURATO:PERSONA] di Margherita di Savoia sulla base di quattro motivi, ai quali non ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA], rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso denuncia con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2697 e 2729 cod. civ., degli artt. 33, 42 e 43 CCNL 26 maggio 1999, dell'art. 26 CCNI 16 febbraio 1999, dell'art. 5 d.P.R. n. 209/1987, dell'art. 13 d.P.R. n. 399/1988, degli artt. 54, 63,71 e 72 C.C.N.L. 4 agosto 1995, e, ribadito il principio secondo cui nell'impiego pubblico contrattualizzato le prestazioni di lavoro straordinario devono essere autorizzate, addebita alla Corte territoriale di avere fondato la pronuncia su un risalente orientamento della 1R.G. 28992;2016 giurisprudenza amministrativa che, oltre ad essere invocabile solo per particolari tipologie di prestazioni connesse all'espletamento di servizi volti alla tutela della salute, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, è stato superato dalla chiara previsione della contrattazione collettiva che anche per il settore scolastico richiede un'autorizzazione espressa ed esclude forme generalizzate di autorizzazione; 2. la seconda censura ripropone la denuncia di violazione degli artt. 2033, 2697, 2729 cod. civ. e sostiene, in sintesi, che, una volta provata, perché pacifica, l'assenza dell'autorizzazione formale ed espressa, gravava sul dipendente l'onere di dimostrare la ricorrenza di circostanze di fatto idonee ad integrare autorizzazione implicita; 3. il terzo motivo, ricondotto al vizio di cui al n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., addebita al giudice d'appello di avere violato l'art. 115 cod. proc. civ. perché le circostanze ritenute non provate, ossia il pagamento del lavoro straordinario per complessivi C 16.175,96, non erano state contestate dall'originario ricorrente, il quale aveva ammesso di essere stato retribuito sino all'anno 2001; 4. infine con il quarto motivo è eccepita la «nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, in quanto perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; 5. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ..." (Cass. S. U. 14.1.2008 n. 627; negli stessi termini fra le tante Cass. n. 26640/2021, Cass. n. 39927/2021, Cass. n. 2313/2022); 5.1. il Ministero ricorrente non ha fornito la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso, in quanto, al momento dell'iscrizione a ruolo, ha depositato unicamente «accettazione raccomandata di atti per i quali si richiede la notifica a mezzo ufficio postale secondo convenzione AGS del 30/06/2010» sottoscritta il 7 dicembre 2016 dall'impiegato postale;R.G. 28992/20 16 5.2. l'avviso di ricevimento del plico postale, contenente l'atto di impugnazione, non risulta mai depositato, né in allegato al ricorso, ex art. 149 cod. proc. civ., nella cancelleria di questa Corte, nel termine di giorni venti dalla notificazione (art. 369 cod. proc. civ.) né, autonomamente e successivamente, con le modalità di cui al capoverso dell'art. 372 cod. proc. civ, e non è quindi provata l'avvenuta ricezione dell'atto da parte dell'intimato; 2.4. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità e non sussistono le condizioni di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo ( Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M