CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02313/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 9599-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - 3033 avverso la sentenza n. 1477/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/01/2016 R.G.N. 1546/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 9599/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Catanzaro ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannato l'ASP «al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 23 comma V del CCNI per il servizio di pronta reperibilità nei limiti di disponibilità del fondo di cui all'art.3 del CCNI»; 2. la Corte territoriale ha premesso che l'appellante, medico anestesista, aveva manifestato la disponibilità a garantire turni di reperibilità in misura superiore al limite previsto dal CCNL, alle condizioni previste dalla delibera n. 142/2006 con la quale l'Azienda aveva previsto in favore dei dirigenti medici anestesisti «un gettone pari ad € 41,32 per ogni reperibilità eccedente le 10 previste dal contratto di lavoro»; 3. ha evidenziato che la contrattazione collettiva aveva previsto un importo unitario di lire 40.000 per ogni dodici ore, salva diversa misura fissata dalla contrattazione integrativa, sicché a fondamento della pretesa l'appellante non poteva richiamare la deliberazione n. 146/2006 in quanto la disciplina del trattamento economico è riservata alla contrattazione collettiva; 4. ha precisato, infine, che l'appellante non poteva neppure invocare l'art. 2126 cod. civ. perché si era in presenza di una prestazione lavorativa rientrante nei compiti di servizio del dipendente pubblico per la quale era stato previsto un compenso illegittimo; 5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati da memoria,ai quali non ha opposto difese la ASP di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 165/2001 nonché nullità del procedimento e rileva, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nel ritenere che il diritto non potesse essere fondato sulla delibera n. 142/2006, con la quale il compenso era stato determinato ed era stata anche prevista l'imputazione della spesa «sui competenti conti del bilancio di previsione dell'anno in corso»; 1.2. aggiunge che oggetto del giudizio di gravame era solo il capo della sentenza di primo grado che aveva limitato nel quantum la pretesa, ritenendo il diritto perfezionato solo «nei limiti e nelle disponibilità del fondo», sicché il giudice d'appello aveva violato il giudicato interno; 2. con la seconda censura il ricorrente si duole della violazione dell'art. 2126 cod. civ. ed assume che il diritto, di natura retributiva, non poteva essere negato una volta che l'incarico assegnato era stato svolto; 3. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "La produzione dell'avviso di ri-Jevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. i.." ( Cass. S. U. 14.1.2008 n. 627; negli stessi termini fra le tante Cass. S.U. n. 78/2020; Cass. n. 18361/2018; Cass. S.U. n. 8059/2016); 3.1. il ricorrente non ha fornito la prova dell'avvenuta notificazione del ricorso, in quanto, al momento dell'iscrizione a ruolo, ha depositato unicamente la ricevuta di accettazione della raccomandata spedita all'[OSCURATO:PERSONA] dall'ufficio postale di Tropea; 3.2. l'avviso di ricevimento del plico postale, contenente l'atto di impugnazione, non risulta mai depositato nella cancelleria di questa Corte, né in allegato al ricorso nel termine di giorni venti dalla notificazione (art. 369 cod. proc. civ.) né, autonomamente e successivamente, con le modalità di cui al capoverso dell'art. 372 cod. proc. civ, e non è quindi provata l'avvenuta ricezione dell'atto da parte dell'intimato; 4. la mancata costituzione dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] esime dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; 5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 12 ottobre 2021 I