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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 13920/2026

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[OSCURATO:PERSONA], MARCELLOBONOMO, [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO;- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], in1563 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 54/2023 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 06/02/2023 R.G.N. 547/2022;Numero registro generale 16572/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 13920/202626/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] LUIGDIat a pubblicazione 13/05/2026CASO.1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Torino respingeva l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].(incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].) e da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 132/2022, cheaveva rigettato le loro opposizioni alle ordinanze ingiunzione n.18/2019, n. 18-bis/2019, n. 19/2019, e n. 19-bis/2019, con lequali l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Cuneo aveva lorointimato il pagamento in via solidale della somma di € 5.029,00per ciascuna cartella a titolo di sanzioni amministrative perl’impiego, “quantomeno nella giornata del 7 dicembre 2017”, disette lavoratori con mansioni di autista formalmente dipendentidella [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. e della M.V.M.

Autotrasportis.a.s. (alle quali la società opponente aveva appaltato una seriedi servizi di trasporto), ma di fatto utilizzati “nell’ambito di unafattispecie di illegittima somministrazione di manodopera” aisensi dell’art. 29, co. 1, d.lgs. n. 276/2003.2.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, richiamatauna serie di precedenti di legittimità, in base alle testimonianzeconsiderate, escludeva anzitutto che l’intervento operativo dellacommittente si limitasse, al “mero coordinamento necessarioper la confezione del prodotto”, in quanto, all’esatto contrariogli autisti ‘appaltati’ si vedevano organizzata la quotidianala quale non solo li “dirigeva” “utilizzandoli in prima persona” inluogo delle imprese appaltatrici – che, invece, non davano loroalcun’apprezzabile disposizione esecutiva, tenuto anche contoNumero registro generale 16572/2023che la distribuzione del lavoro avveniva tramite un algoritmoN umero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 13920/2026informatico gestito dall’appaltante – ma interferivDaat a pubblicazione 13/05/2026decisivamente anche con la gestione amministrativa delrapporto lavorativo, in quanto era essa appaltante a darel’assenso definitivo al piano ferie dei vettori.3.

Secondo la Corte, inoltre, il quadro probatorio nonconsentiva di comprendere quale sarebbe stata la “realeorganizzazione della prestazione, volta ad un risultatoproduttivo autonomo”, esercitata dalle imprese appaltatrici, allequali, invece, era di fatto preclusa ogni serie prerogativa didirezione e di controllo (anche disciplinare) sui propridipendenti, che indossavano un vestiario uniforme fornito lorodalla committente e, addirittura, avevano ricevuto undisciplinare con le procedure da seguire in BRT.4.

Rilevava, ancora, che tutti i testi avevano dichiarato chenessun referente dell’appaltatore era presente presso la BRTs.p.a. .5.

Avverso tale decisione la sola [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi e successivamemoria.6.

Resiste l’intimato Ispettorato con controricorso, mentreManti [OSCURATO:PERSONA] è rimasto mero intimato, non avendosvolto difese in questa sede di legittimità.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazionedell’art. 1683 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”.

Deduceche la sentenza impugnata “si palesa erronea in quanto, avendole parti qualificato il rapporto giuridico come “contratto diNumero registro generale 16572/2023trasporto”, avrebbe dovuto anzitutto verificare se la gestioneN umero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 13920/2026concreta dei rapporti con il vettore e con i suoi dipendenDtait a pubblicazione 13/05/2026fossero compatibili con le previsioni dell’art. 1683 c.c.”.2.

Tale motivo è inammissibile.3.

La ricorrente deduce, infatti, che “le parti”, alludendo contale termine, prima, alla [OSCURATO:SOCIETA]. e, poi, alla [OSCURATO:SOCIETA]. (laquale aveva incorporato la prima società), da un lato, e lesocietà [OSCURATO:PERSONA] e M.V.M Autotrasporti, dall’altro lato,avevano qualificato i loro rapporti come “contratto di trasporto”.3.1.

Ebbene, come già risulta dalla narrativa che precede,tale questione non era stata posta alla Corte territoriale con unospecifico motivo d’appello in cui si sostenesse che tali contratti,siccome così qualificati dalle parti, non potessero essere reputatiinvece come appalti di servizi di trasporto, ai fini di cui all’art.29, comma 1, d.l.gs. n. 276/2003.Anzi, la Corte d’appello, in parte iniziale della propriamotivazione (v. tra la pag. 3 e la pag. 4), ha subito evidenziatoche i “contratti di appalto di servizi di trasporto a fondamentodelle ordinanze-ingiunzione opposte” si potevano “d’emblèequalificare in termini di appalto, data, secondo parte appellante(cfr. ricorso, pag. 14), l’assoluta neutralità della questione ai finidecisori”.

E, in parte conclusiva del proprio ragionamentodecisorio (a pag. 15), ha giudicato assorbita (anche) “laquestione della qualificazione dei contratti in conseguenza,come si è già detto, della sua “neutralità” decisoria (secondo leindicazioni degli appellanti)”.3.2.

Ebbene, la ricorrente non denuncia a riguardoun’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. della Corte distrettualecirca un motivo d’appello che avesse posto la questione dellaNumero registro generale 16572/2023qualificazione dei contratti in questione come altrettantNi umero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 13920/2026contratti di trasporto, piuttosto che come appalti di servizi dDait a pubblicazione 13/05/2026trasporto, ai fini suddetti; né deduce che la stessa Corte abbiamalinteso le proprie deduzioni a riguardo in termini di “assolutaneutralità”.3.3.

Non può, perciò, la ricorrente porre in questa sede dilegittimità una questione della quale in precedenza avevasostenuto l’assoluta neutralità in punto di diritto.4.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazionedell’art. 29 D.Lgs. 276/2003 in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c.”.

Deduce che un ulteriore vizio della sentenza impugnata“risiede nell’erronea ricostruzione degli orientamenti di codestaSuprema Corte alla luce dei quali ha interpretato le risultanzeistruttorie”.4.1.

Trascritta parte della motivazione della sentenzad’appello circa i principi di diritto cui la stessa aveva inteso dareseguito, assume che: “In realtà, l’interpretazione della Corteavrebbe dovuto muovere dal contenuto letterale dell’art. 29,D.Lgs. 276/2003”, e che, in base a tale disposizione, “nonsussiste scala valoriale discendente tra l’esercizio del poteredirettivo e l’organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore.Essi, anzi, si pongono in relazione osmotica e paritaria, inquanto l’imprenditore privo di organizzazione non potràesercitare il potere direttivo/organizzativo e viceversa.Dirimente è, inoltre, l’accertamento circa l’assunzione del rischiodi impresa da parte dell’appaltatore”.4.2.

In base ad ulteriori considerazioni, conclude che,“essendo M.V.M.

Autotrasporti e [OSCURATO:PERSONA] titolari degliautomezzi e sostenendo notevoli costi organizzativi, la pretesadell’ITL di qualificare come illegittimi i contratti di trasNpumoerrtoo re gistro generale 16572/2023Numero sezionale 1563/2026appare di per sé infondata”, e che: “Del resto tutti Niu mteeros dti ir,a ccolta generale 13920/2026nessuno escluso, hanno dato conto del fatto che i mezzi fosserDoat a pubblicazione 13/05/2026di proprietà delle società di autotrasporto”.5.

Il motivo così riassunto è in parte inammissibile e inparte infondato.6.

Giova premettere che i rapporti contrattuali, cui eranoriferite le violazioni contestate con le ordinanze-ingiunzioniopposte, erano pacificamente assoggettati ratione temporis alladisciplina ex lege n. 276/2003.6.1.

E, secondo un indirizzo di questa Corte ormaiconsolidato ed anche di recente confermato in termini generali,in tema di interposizione di manodopera, affinché possaconfigurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensidell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessarioverificare, specie nell’ipotesi di appalti ad alta intensità dimanodopera (c.d. labour intensive), che all’appaltatore sia stataaffidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, daconseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazionedel lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e dicontrollo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi eassunzione da parte sua del rischio d’impresa, dovendosi inveceravvisare un’interposizione illecita di manodopera nel caso in cuiil potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato alformale committente, restando irrilevante che manchi, in capoa quest’ultimo, l’intuitus personae nella scelta del personale,frequente che l’elemento fiduciario caratterizzi l’intermediario, ilquale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione delreale datore di lavoro (così Cass. civ., sez.

VI, 25.6.2020, n.12551, richiamata anche dalla Corte di merito, che, nella sNpuemceiroe r,e gistro generale 16572/2023Numero sezionale 1563/2026ha cassato la sentenza di merito per aver ritenutoN umleerco idti ora ccolta generale 13920/2026l’appalto, nonostante le indicazioni ai lavoratori sui compiti dDaat a pubblicazione 13/05/2026svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, cheparte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e chel’appaltatore non avesse, presso la sede della committente,alcun referente organizzativo; e in termini esatti o analoghi, trale altre, id., sez. lav., 3.11.2020, n. 24386; id., sez. lav.,13.2.2020, n. 3631 e n. 3631; id., sez. lav., 10.6.2019, n.15557, pure citata dalla Corte d’appello, anche per precisazionicirca il confronto con la previgente disciplina di cui alla L. n.1369 del 1960) (tanto è stato confermato in Cass., sez. lav.,sent. 28.6.2023, n. 18455; Cass. n. 10012/2024 e n.13812/2024, le quali hanno ribadito che, a seguito dell’entratain vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, mentre in appalti cherichiedono l’impiego di importanti mezzi o materiali, c.d.“pesanti”, il requisito dell’autonomia organizzativa deve esserecalibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull’organizzazionedi questi mezzi, negli appalti c.d.

“leggeri”, in cui l’attività sirisolve prevalentemente o quasi esclusivamente nellaprestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all’appaltatoresussista una effettiva gestione dei propri dipendenti; Cass.,sent. 10.7.2025, n. 18945, ha confermato che, per riteneresussistente un appalto cd. leggero occorre che i lavoratori ceduticostituiscano un gruppo coeso per professionalità, con precisilegami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know-how tali da individuarli come una struttura unitariafunzionalmente idonea e non come una sommatoria didipendenti; ma v. anche Cass. n. 17627/2023, che riferisce imedesimi principi all’appalto, non solo labour intensive, maanche “endoaziendale”; Cass. n. 21946/2023, la quale pone inluce che il giudice deve procedere ad un accertamNuemnertoo re gistro generale 16572/2023Numero sezionale 1563/2026complesso mirato alla verifica dell’esistenza di entrNaummerbo id i rai ccolta generale 13920/2026requisiti costitutivi di un appalto lecito (organizzazione dDait a pubblicazione 13/05/2026impresa autonoma con assunzione del rischio economico edirezione autonoma del personale) in quanto la mancanza anchesoltanto di uno dei due elementi produce il risultato vietato dallalegge; e nella motivazione Cass. n. 14634/2024 ed i precedentiivi richiamati).

E’ stato, altresì, da tempo specificato, che, ancheper gli appalti stipulati nella vigenza del richiamato decretolegislativo, opera il principio, ripetutamente affermato da questaCorte, secondo cui si configura intermediazione illecita ogni qualvolta l’appaltatore metta a disposizione del committente unaprestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo almedesimo, quale datore di lavoro i soli compiti di gestioneamministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazionedelle ferie, assicurazione della continuità della prestazionestessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo) (Cass.7898 del 2011 e negli stessi termini fra le più recenti Cass., sez.lav., sent. 2.8.2024, n. 21919; Cass. n. 23215 del 2022; n.15557 del 2019; n. 27213 del 2018; n. 27105 del 2018; n.10057 del 2016; n. 7820 del 2013).7.

Ebbene, la censura ora in esame è inammissibile pertutta la parte (v. pagg. 17-19 del ricorso) in cui vi si proponeuna diversa lettura delle risultanze processuali (sia di talunedeposizioni testimoniali che di diversi documenti); lettura, a suavolta, tesa a sostenere che la proprietà dei mezzi, l’assunzionedi notevoli costi da parte di M.V.M. e [OSCURATO:PERSONA] (elementipacifici in causa) e del rischio d’impresa avrebbe(ro) dovutoindurre ad escludere che ci si trovasse di fronte ad un’ipotesi di“mere prestazioni di manodopera” .Numero registro generale 16572/20238.

Ma la stessa doglianza è infondata anche in punto dNi umero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 13920/2026diritto.

Data pubblicazione 13/05/2026La sentenza impugnata, infatti, è conforme ai principi didiritto enunciati da questa Corte di legittimità sopra richiamati,in rapporto all’accertamento fattuale operato, non sindacabiledirettamente in questa sede.8.1.

Infatti, la Corte d’appello ha escluso qualsiasi“direzione autonoma del personale” impiegato in capo alleimprese appaltatrici, che ne erano formalmente datrici di lavoro.Come si è già accennato in narrativa, la Corte ha accertatoche la committente non si limitava ad un “mero coordinamento”,in quanto ”gli autisti ‘appaltati’ si vedevano organizzata laquotidiana attività lavorativa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (e, prima, dallaMe.[OSCURATO:SOCIETA].), la quale non solo li “dirigeva” “utilizzandoli in primapersona” (nel senso inteso dai Giudici di legittimità) in luogodelle imprese appaltatrici – che, invece, non davano loroalcun’apprezzabile disposizione esecutiva, tenuto anche contoche la distribuzione del lavoro avveniva tramite un algoritmoinformatico gestito dall’appaltante – ma interferivadecisivamente anche con la gestione amministrativa delrapporto lavorativo, se è vero, come s’è visto, che era lei a darel’assenso definitivo al piano ferie dei vettori (così al §

4.2. allepagg. 8-9 della sua sentenza).Quindi, in base ad altri rilievi circa il quadro istruttorio, nonha affatto constatato una “reale organizzazione dellaprestazione volta ad un risultato produttivo autonomo” (Cass.,ord. n. 13413/21, cit.) esercitata dalle imprese appaltatrici, allequali, invece, era di fatto preclusa ogni seria prerogativa didirezione e di controllo (anche disciplinare) sui propriNumero registro generale 16572/2023dipendenti, se è vero che essi (anche solo dal punto di vistaN umero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 13920/2026della percezione ab extra) indossavano un vestiario uniformDeat a pubblicazione 13/05/2026fornito loro dalla committente e, addirittura, come harammentato [OSCURATO:PERSONA], avevano “ricevuto un disciplinarecon le procedure da seguire in BRT.

Il capo filiale BRT controllache le procedure siano rispettate.

E’ capitato che un capo filialesi rivolgesse ad un corriere per richiamarlo”. (così al §

4.3. apag. 14).

Ed ha aggiunto che tutti i testi avevano dichiarato chenessun referente dell’appaltatore “era stabilmente presentepresso la [OSCURATO:SOCIETA]. (v. in extenso §

4.4. a pag. 12).9.

Condivisibilmente, allora, i giudici di secondo gradohanno annesso rilievo pressoché dirimente alle considerazionitesté riassunte (v. inizio del §

5. a pag. 13 dell’impugnatasentenza), perché, alla stregua dei principi di diritto soprarichiamati, già la mancanza dell’elemento costituito da unadirezione autonoma del personale in capo all’appaltatoreproduce il risultato vietato dalla legge.10.

Ma il ragionamento decisorio della Corte distrettualenon si è fermato a questa conclusione, perché ha preso inconsiderazione anche i profili relativi al rischio economicogravante sulle appaltatrici e ad una autonoma organizzazione incapo alle stesse.E su questo piano ha ritenuto che il fatto (pur essopacificamente emerso dall’istruttoria) che la titolarità dei furgonifacesse capo agli appaltatori è del tutto irrilevante: a fronte siadella preminenza, nella fattispecie, del fattore lavoro e della suaintensità organizzativa rispetto ai beni strumentali, sia,soprattutto, del loro pieno inserimento funzionalenell’organizzazione aziendale dell’impresa committente, a talpunto da essere visti e percepiti dall’esterno come mezzi dellaNumero registro generale 16572/2023BRT S.p.A., se è vero, come ha ricordato [OSCURATO:PERSONA], che “iNl umero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 13920/2026mezzo che utilizzo (…) è marchiato BRT” .

Data pubblicazione 13/05/2026Inoltre, in punto di “rischio d’impresa dell’appaltatore”, haosservato “che, da un lato, parte appellante ha collegatodirettamente alla (e fatto eminentemente discendere dalla)titolarità degli automezzi – in termini di assunzione dei costidelle licenze, della manutenzione, del carburante, delleinfrazioni stradali, ecc. (cfr. ricorso, pag. 24) e che però,dall’altro, partecipa indefettibilmente e intrinsecamente diquanto affermato al precedente paragrafo, sempre tenuto fermoil principio che l’assunzione del rischio economico, in ogni caso,è “ricollegato all’organizzazione del lavoro (facente capo, lo si èaccertato, alla [OSCURATO:SOCIETA].), dipendendo la rimuneratività delservizio anche dalla razionalità ed efficienza dell’organizzazionedelle prestazioni di lavoro altrui” (Cass. n. 21413/19) .11.

Dunque, tutti gli elementi della fattispecie a suadisposizione sono stati senz’altro apprezzati dalla Corte dimerito (v. anche le considerazioni di completamento alle pagg.14-15 della sua sentenza).12.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.

Nulla dev’essere disposto circa le spese del giudiziodi cassazione tra le parti qui costituite e l’intimato MantiDalmazio [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha svolto difese in questasede.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrenNtuem eroa rle gistro generale 16572/2023Numero sezionale 1563/2026pagamento in favore del controricorrente delle speNsueme rod dei ral ccolta generale 13920/2026giudizio di legittimità, che liquida € 3.500,00 per compenDsait a pubblicazione 13/05/2026professionali, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAntonella Pagetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], MARCELLOBONOMO, [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO;- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], in1563 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 54/2023 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 06/02/2023 R.G.N. 547/2022;Numero registro generale 16572/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 13920/202626/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] LUIGDIat a pubblicazione 13/05/2026CASO.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Torino respingeva l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].(incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].) e da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 132/2022, cheaveva rigettato le loro opposizioni alle ordinanze ingiunzione n.18/2019, n. 18-bis/2019, n. 19/2019, e n. 19-bis/2019, con lequali l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Cuneo aveva lorointimato il pagamento in via solidale della somma di € 5.029,00per ciascuna cartella a titolo di sanzioni amministrative perl’impiego, “quantomeno nella giornata del 7 dicembre 2017”, disette lavoratori con mansioni di autista formalmente dipendentidella [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. e della M.V.M. Autotrasportis.a.s. (alle quali la società opponente aveva appaltato una seriedi servizi di trasporto), ma di fatto utilizzati “nell’ambito di unafattispecie di illegittima somministrazione di manodopera” aisensi dell’art. 29, co. 1, d.lgs. n. 276/2003.2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, richiamatauna serie di precedenti di legittimità, in base alle testimonianzeconsiderate, escludeva anzitutto che l’intervento operativo dellacommittente si limitasse, al “mero coordinamento necessarioper la confezione del prodotto”, in quanto, all’esatto contrariogli autisti ‘appaltati’ si vedevano organizzata la quotidianala quale non solo li “dirigeva” “utilizzandoli in prima persona” inluogo delle imprese appaltatrici – che, invece, non davano loroalcun’apprezzabile disposizione esecutiva, tenuto anche contoNumero registro generale 16572/2023che la distribuzione del lavoro avveniva tramite un algoritmoN umero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 13920/2026informatico gestito dall’appaltante – ma interferivDaat a pubblicazione 13/05/2026decisivamente anche con la gestione amministrativa delrapporto lavorativo, in quanto era essa appaltante a darel’assenso definitivo al piano ferie dei vettori.3. Secondo la Corte, inoltre, il quadro probatorio nonconsentiva di comprendere quale sarebbe stata la “realeorganizzazione della prestazione, volta ad un risultatoproduttivo autonomo”, esercitata dalle imprese appaltatrici, allequali, invece, era di fatto preclusa ogni serie prerogativa didirezione e di controllo (anche disciplinare) sui propridipendenti, che indossavano un vestiario uniforme fornito lorodalla committente e, addirittura, avevano ricevuto undisciplinare con le procedure da seguire in BRT.4. Rilevava, ancora, che tutti i testi avevano dichiarato chenessun referente dell’appaltatore era presente presso la BRTs.p.a. .5. Avverso tale decisione la sola [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi e successivamemoria.6. Resiste l’intimato Ispettorato con controricorso, mentreManti [OSCURATO:PERSONA] è rimasto mero intimato, non avendosvolto difese in questa sede di legittimità.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazionedell’art. 1683 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”. Deduceche la sentenza impugnata “si palesa erronea in quanto, avendole parti qualificato il rapporto giuridico come “contratto diNumero registro generale 16572/2023trasporto”, avrebbe dovuto anzitutto verificare se la gestioneN umero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 13920/2026concreta dei rapporti con il vettore e con i suoi dipendenDtait a pubblicazione 13/05/2026fossero compatibili con le previsioni dell’art. 1683 c.c.”.2. Tale motivo è inammissibile.3. La ricorrente deduce, infatti, che “le parti”, alludendo contale termine, prima, alla [OSCURATO:SOCIETA]. e, poi, alla [OSCURATO:SOCIETA]. (laquale aveva incorporato la prima società), da un lato, e lesocietà [OSCURATO:PERSONA] e M.V.M Autotrasporti, dall’altro lato,avevano qualificato i loro rapporti come “contratto di trasporto”.3.1. Ebbene, come già risulta dalla narrativa che precede,tale questione non era stata posta alla Corte territoriale con unospecifico motivo d’appello in cui si sostenesse che tali contratti,siccome così qualificati dalle parti, non potessero essere reputatiinvece come appalti di servizi di trasporto, ai fini di cui all’art.29, comma 1, d.l.gs. n. 276/2003.Anzi, la Corte d’appello, in parte iniziale della propriamotivazione (v. tra la pag. 3 e la pag. 4), ha subito evidenziatoche i “contratti di appalto di servizi di trasporto a fondamentodelle ordinanze-ingiunzione opposte” si potevano “d’emblèequalificare in termini di appalto, data, secondo parte appellante(cfr. ricorso, pag. 14), l’assoluta neutralità della questione ai finidecisori”. E, in parte conclusiva del proprio ragionamentodecisorio (a pag. 15), ha giudicato assorbita (anche) “laquestione della qualificazione dei contratti in conseguenza,come si è già detto, della sua “neutralità” decisoria (secondo leindicazioni degli appellanti)”.3.2. Ebbene, la ricorrente non denuncia a riguardoun’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. della Corte distrettualecirca un motivo d’appello che avesse posto la questione dellaNumero registro generale 16572/2023qualificazione dei contratti in questione come altrettantNi umero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 13920/2026contratti di trasporto, piuttosto che come appalti di servizi dDait a pubblicazione 13/05/2026trasporto, ai fini suddetti; né deduce che la stessa Corte abbiamalinteso le proprie deduzioni a riguardo in termini di “assolutaneutralità”.3.3. Non può, perciò, la ricorrente porre in questa sede dilegittimità una questione della quale in precedenza avevasostenuto l’assoluta neutralità in punto di diritto.4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazionedell’art. 29 D.Lgs. 276/2003 in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c.”. Deduce che un ulteriore vizio della sentenza impugnata“risiede nell’erronea ricostruzione degli orientamenti di codestaSuprema Corte alla luce dei quali ha interpretato le risultanzeistruttorie”.4.1. Trascritta parte della motivazione della sentenzad’appello circa i principi di diritto cui la stessa aveva inteso dareseguito, assume che: “In realtà, l’interpretazione della Corteavrebbe dovuto muovere dal contenuto letterale dell’art. 29,D.Lgs. 276/2003”, e che, in base a tale disposizione, “nonsussiste scala valoriale discendente tra l’esercizio del poteredirettivo e l’organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore.Essi, anzi, si pongono in relazione osmotica e paritaria, inquanto l’imprenditore privo di organizzazione non potràesercitare il potere direttivo/organizzativo e viceversa.Dirimente è, inoltre, l’accertamento circa l’assunzione del rischiodi impresa da parte dell’appaltatore”.4.2. In base ad ulteriori considerazioni, conclude che,“essendo M.V.M. Autotrasporti e [OSCURATO:PERSONA] titolari degliautomezzi e sostenendo notevoli costi organizzativi, la pretesadell’ITL di qualificare come illegittimi i contratti di trasNpumoerrtoo re gistro generale 16572/2023Numero sezionale 1563/2026appare di per sé infondata”, e che: “Del resto tutti Niu mteeros dti ir,a ccolta generale 13920/2026nessuno escluso, hanno dato conto del fatto che i mezzi fosserDoat a pubblicazione 13/05/2026di proprietà delle società di autotrasporto”.5. Il motivo così riassunto è in parte inammissibile e inparte infondato.6. Giova premettere che i rapporti contrattuali, cui eranoriferite le violazioni contestate con le ordinanze-ingiunzioniopposte, erano pacificamente assoggettati ratione temporis alladisciplina ex lege n. 276/2003.6.1. E, secondo un indirizzo di questa Corte ormaiconsolidato ed anche di recente confermato in termini generali,in tema di interposizione di manodopera, affinché possaconfigurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensidell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessarioverificare, specie nell’ipotesi di appalti ad alta intensità dimanodopera (c.d. labour intensive), che all’appaltatore sia stataaffidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, daconseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazionedel lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e dicontrollo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi eassunzione da parte sua del rischio d’impresa, dovendosi inveceravvisare un’interposizione illecita di manodopera nel caso in cuiil potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato alformale committente, restando irrilevante che manchi, in capoa quest’ultimo, l’intuitus personae nella scelta del personale,frequente che l’elemento fiduciario caratterizzi l’intermediario, ilquale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione delreale datore di lavoro (così Cass. civ., sez. VI, 25.6.2020, n.12551, richiamata anche dalla Corte di merito, che, nella sNpuemceiroe r,e gistro generale 16572/2023Numero sezionale 1563/2026ha cassato la sentenza di merito per aver ritenutoN umleerco idti ora ccolta generale 13920/2026l’appalto, nonostante le indicazioni ai lavoratori sui compiti dDaat a pubblicazione 13/05/2026svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, cheparte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e chel’appaltatore non avesse, presso la sede della committente,alcun referente organizzativo; e in termini esatti o analoghi, trale altre, id., sez. lav., 3.11.2020, n. 24386; id., sez. lav.,13.2.2020, n. 3631 e n. 3631; id., sez. lav., 10.6.2019, n.15557, pure citata dalla Corte d’appello, anche per precisazionicirca il confronto con la previgente disciplina di cui alla L. n.1369 del 1960) (tanto è stato confermato in Cass., sez. lav.,sent. 28.6.2023, n. 18455; Cass. n. 10012/2024 e n.13812/2024, le quali hanno ribadito che, a seguito dell’entratain vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, mentre in appalti cherichiedono l’impiego di importanti mezzi o materiali, c.d.“pesanti”, il requisito dell’autonomia organizzativa deve esserecalibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull’organizzazionedi questi mezzi, negli appalti c.d. “leggeri”, in cui l’attività sirisolve prevalentemente o quasi esclusivamente nellaprestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all’appaltatoresussista una effettiva gestione dei propri dipendenti; Cass.,sent. 10.7.2025, n. 18945, ha confermato che, per riteneresussistente un appalto cd. leggero occorre che i lavoratori ceduticostituiscano un gruppo coeso per professionalità, con precisilegami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know-how tali da individuarli come una struttura unitariafunzionalmente idonea e non come una sommatoria didipendenti; ma v. anche Cass. n. 17627/2023, che riferisce imedesimi principi all’appalto, non solo labour intensive, maanche “endoaziendale”; Cass. n. 21946/2023, la quale pone inluce che il giudice deve procedere ad un accertamNuemnertoo re gistro generale 16572/2023Numero sezionale 1563/2026complesso mirato alla verifica dell’esistenza di entrNaummerbo id i rai ccolta generale 13920/2026requisiti costitutivi di un appalto lecito (organizzazione dDait a pubblicazione 13/05/2026impresa autonoma con assunzione del rischio economico edirezione autonoma del personale) in quanto la mancanza anchesoltanto di uno dei due elementi produce il risultato vietato dallalegge; e nella motivazione Cass. n. 14634/2024 ed i precedentiivi richiamati). E’ stato, altresì, da tempo specificato, che, ancheper gli appalti stipulati nella vigenza del richiamato decretolegislativo, opera il principio, ripetutamente affermato da questaCorte, secondo cui si configura intermediazione illecita ogni qualvolta l’appaltatore metta a disposizione del committente unaprestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo almedesimo, quale datore di lavoro i soli compiti di gestioneamministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazionedelle ferie, assicurazione della continuità della prestazionestessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo) (Cass.7898 del 2011 e negli stessi termini fra le più recenti Cass., sez.lav., sent. 2.8.2024, n. 21919; Cass. n. 23215 del 2022; n.15557 del 2019; n. 27213 del 2018; n. 27105 del 2018; n.10057 del 2016; n. 7820 del 2013).7. Ebbene, la censura ora in esame è inammissibile pertutta la parte (v. pagg. 17-19 del ricorso) in cui vi si proponeuna diversa lettura delle risultanze processuali (sia di talunedeposizioni testimoniali che di diversi documenti); lettura, a suavolta, tesa a sostenere che la proprietà dei mezzi, l’assunzionedi notevoli costi da parte di M.V.M. e [OSCURATO:PERSONA] (elementipacifici in causa) e del rischio d’impresa avrebbe(ro) dovutoindurre ad escludere che ci si trovasse di fronte ad un’ipotesi di“mere prestazioni di manodopera” .Numero registro generale 16572/20238. Ma la stessa doglianza è infondata anche in punto dNi umero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 13920/2026diritto. Data pubblicazione 13/05/2026La sentenza impugnata, infatti, è conforme ai principi didiritto enunciati da questa Corte di legittimità sopra richiamati,in rapporto all’accertamento fattuale operato, non sindacabiledirettamente in questa sede.8.1. Infatti, la Corte d’appello ha escluso qualsiasi“direzione autonoma del personale” impiegato in capo alleimprese appaltatrici, che ne erano formalmente datrici di lavoro.Come si è già accennato in narrativa, la Corte ha accertatoche la committente non si limitava ad un “mero coordinamento”,in quanto ”gli autisti ‘appaltati’ si vedevano organizzata laquotidiana attività lavorativa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (e, prima, dallaMe.[OSCURATO:SOCIETA].), la quale non solo li “dirigeva” “utilizzandoli in primapersona” (nel senso inteso dai Giudici di legittimità) in luogodelle imprese appaltatrici – che, invece, non davano loroalcun’apprezzabile disposizione esecutiva, tenuto anche contoche la distribuzione del lavoro avveniva tramite un algoritmoinformatico gestito dall’appaltante – ma interferivadecisivamente anche con la gestione amministrativa delrapporto lavorativo, se è vero, come s’è visto, che era lei a darel’assenso definitivo al piano ferie dei vettori (così al § 4.2. allepagg. 8-9 della sua sentenza).Quindi, in base ad altri rilievi circa il quadro istruttorio, nonha affatto constatato una “reale organizzazione dellaprestazione volta ad un risultato produttivo autonomo” (Cass.,ord. n. 13413/21, cit.) esercitata dalle imprese appaltatrici, allequali, invece, era di fatto preclusa ogni seria prerogativa didirezione e di controllo (anche disciplinare) sui propriNumero registro generale 16572/2023dipendenti, se è vero che essi (anche solo dal punto di vistaN umero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 13920/2026della percezione ab extra) indossavano un vestiario uniformDeat a pubblicazione 13/05/2026fornito loro dalla committente e, addirittura, come harammentato [OSCURATO:PERSONA], avevano “ricevuto un disciplinarecon le procedure da seguire in BRT. Il capo filiale BRT controllache le procedure siano rispettate. E’ capitato che un capo filialesi rivolgesse ad un corriere per richiamarlo”. (così al § 4.3. apag. 14). Ed ha aggiunto che tutti i testi avevano dichiarato chenessun referente dell’appaltatore “era stabilmente presentepresso la [OSCURATO:SOCIETA]. (v. in extenso § 4.4. a pag. 12).9. Condivisibilmente, allora, i giudici di secondo gradohanno annesso rilievo pressoché dirimente alle considerazionitesté riassunte (v. inizio del § 5. a pag. 13 dell’impugnatasentenza), perché, alla stregua dei principi di diritto soprarichiamati, già la mancanza dell’elemento costituito da unadirezione autonoma del personale in capo all’appaltatoreproduce il risultato vietato dalla legge.10. Ma il ragionamento decisorio della Corte distrettualenon si è fermato a questa conclusione, perché ha preso inconsiderazione anche i profili relativi al rischio economicogravante sulle appaltatrici e ad una autonoma organizzazione incapo alle stesse.E su questo piano ha ritenuto che il fatto (pur essopacificamente emerso dall’istruttoria) che la titolarità dei furgonifacesse capo agli appaltatori è del tutto irrilevante: a fronte siadella preminenza, nella fattispecie, del fattore lavoro e della suaintensità organizzativa rispetto ai beni strumentali, sia,soprattutto, del loro pieno inserimento funzionalenell’organizzazione aziendale dell’impresa committente, a talpunto da essere visti e percepiti dall’esterno come mezzi dellaNumero registro generale 16572/2023BRT S.p.A., se è vero, come ha ricordato [OSCURATO:PERSONA], che “iNl umero sezionale 1563/2026Numero di raccolta generale 13920/2026mezzo che utilizzo (…) è marchiato BRT” . Data pubblicazione 13/05/2026Inoltre, in punto di “rischio d’impresa dell’appaltatore”, haosservato “che, da un lato, parte appellante ha collegatodirettamente alla (e fatto eminentemente discendere dalla)titolarità degli automezzi – in termini di assunzione dei costidelle licenze, della manutenzione, del carburante, delleinfrazioni stradali, ecc. (cfr. ricorso, pag. 24) e che però,dall’altro, partecipa indefettibilmente e intrinsecamente diquanto affermato al precedente paragrafo, sempre tenuto fermoil principio che l’assunzione del rischio economico, in ogni caso,è “ricollegato all’organizzazione del lavoro (facente capo, lo si èaccertato, alla [OSCURATO:SOCIETA].), dipendendo la rimuneratività delservizio anche dalla razionalità ed efficienza dell’organizzazionedelle prestazioni di lavoro altrui” (Cass. n. 21413/19) .11. Dunque, tutti gli elementi della fattispecie a suadisposizione sono stati senz’altro apprezzati dalla Corte dimerito (v. anche le considerazioni di completamento alle pagg.14-15 della sua sentenza).12. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. Nulla dev’essere disposto circa le spese del giudiziodi cassazione tra le parti qui costituite e l’intimato MantiDalmazio [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha svolto difese in questasede. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrenNtuem eroa rle gistro generale 16572/2023Numero sezionale 1563/2026pagamento in favore del controricorrente delle speNsueme rod dei ral ccolta generale 13920/2026giudizio di legittimità, che liquida € 3.500,00 per compenDsait a pubblicazione 13/05/2026professionali, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAntonella Pagetta