Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 21946/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18683-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 13/2017 della CORTE Oggetto R.G.N. 18683/2017 Cron.

Rep.

Ud. 06/06/2023 CC D'[OSCURATO:PERSONA] BOLZANO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 14/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO 1.- Con sentenza n.13/2017, pubblicata il 18.3.2017, la Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano confermava la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Bolzano, ritenuta la sussistenza di una fattispecie di interposizione illecita di manodopera, aveva dichiarato che tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], già formalmente dipendente di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], era intercorso, dal 20 maggio 2010 al 24.3.2014, un rapporto di lavoro subordinato e affermato l’inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente il 24.3.2014, condannando la società convenuta alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno sulla base della retribuzione globale di fatto di € 1.676,69 maturata dal licenziamento alla reintegra, oltre accessori.

2. La Corte d’appello, richiamate altre precedenti decisioni pronunciate in cause analoghe contro la stessa [OSCURATO:SOCIETA], ha accertato anzitutto acquisita al giudizio, alla stregua del complessivo materiale di prova, documentale e testimoniale, la prova della carenza di rischio di impresa in capo alle appaltatrici [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], remunerate in base alle effettive ore di lavoro effettuate dai prestatori d’opera ed inoltre quella del completo ed indiscusso governo dei prestatori d’opera esclusivamente da parte di [OSCURATO:SOCIETA] mentre i rappresentanti di [OSCURATO:SOCIETA] presenti presso lo stabilimento della [OSCURATO:SOCIETA] erano responsabili di mera facciata dei prestatori d'opera ivi presenti atteso che il potere di organizzazione del servizio oggetto dell'appalto e il potere di conformazione della prestazione dei dipendenti allo stesso assegnati erano stati esercitati non dalle appaltatrici ma dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. che per il tramite dei propri vari delegati impartiva a tali manovalanze specifiche direttive per lo svolgimento delle proprie attività, ne curava la puntuale esecuzione, si occupava della loro formazione ed istruzione e concedeva loro i periodi di ferie.

Essendo stato qualificato il rapporto come subordinato, la Corte di appello ha affermato che la sua interruzione unilaterale dovesse essere qualificata come licenziamento inesistente per vizio di forma, in quanto intimato oralmente senza forma scritta.

Mentre ha pure osservato che la questione dell’aliunde perceptum non avesse formato oggetto di conclusioni ed eccezione nei due gradi di giudizio e la relativa allegazione fosse stata solo esplicitata con l’istanza di sospensiva della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza.

In secondo luogo non era stata offerta prova che consentisse di avere certezza dell’inizio dell’asserito rapporto del Russo presso un autolavaggio.

3. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. con plurimi motivi, assistiti da memoria, cui il lavoratore ha resistito con controricorso. 3.-bis Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

Ragioni della decisione

4. Con i motivi di ricorso viene denunciata: 1) in via preliminare l'omessa e/o carente motivazione, da parte del giudice di primo grado, sull'eccepita carenza di legittimazione passiva della società; 2) la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 1655 cod. civ. e dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003; 3) l’omessa e/o carente motivazione su un punto decisivo della controversia relativo ai verbali di conciliazione prodotti in giudizio e relativi ad altri lavoratori; 4) l'erronea e/o carente motivazione su un punto decisivo della controversia relativo alla sentenza del GUP del tribunale di Bolzano ed alla sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano n. 164/2016; 5) l'erronea interpretazione/applicazione delle risultanze istruttorie e documentali del giudizio di primo grado, il malgoverno delle risultanze istruttorie in primo e secondo grado ; 5) l'erronea statuizione in ordine alla asserita illegittimità del licenziamento del sig. [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:SOCIETA] 6) l’erronea statuizione in ordine all’aliunde perceputm; 7) l’erronea condanna alle spese integrali di lite; 8) l’erronea applicazione dell’art.1 comma 17, l. 228/2012 per avere la Corte ritenuto sussistere i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ex ( art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002. 5.- I motivi di ricorso risultano infondati ed inammissibili sotto vari profili, anche alla stregua della sentenza n. 23038/2018 pronunciata in causa analoga nei confronti della medesima ricorrente da questa Corte. 6.- In primo luogo deve essere rilevato che, quanto ai vizi riferiti a difetti di motivazione (nn. 1,3,4,5,), versandosi in una ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, adempimento non rispettato nel caso di specie (Cass.26774/2016).

In ogni caso le stesse censure sollevate nei predetti motivi di ricorso lungi dal dedurre l’omissione di elementi decisivi si limitano a sollecitare una rilettura e una diversa valutazione del materiale di prova, riproponendo anche argomenti riferiti alla sentenza di primo grado, e si risolvono nella domanda a questa Corte di legittimità di un nuovo accertamento di fatto, che è estraneo ai suoi compiti e alla sua posizione in seno all'ordinamento ed è invece prerogativa del giudice di merito.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il vizio di motivazione deducibile con il ricorso per cassazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, non puo' consistere nella difformita' dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte: in quanto sono riservati esclusivamente a quest'ultimo l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilita' e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, potendo egli privilegiare, in via logica, alcuni mezzi di prova e disattenderne altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato.

Ha specificato altresi' questa Corte che anche la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilita' dei testi e sulla loro credibilita' involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (Cass. 1554/2004; 1291272004; 16034/2002). 7.- Per quanto concerne l’eccezione dedotta in via preliminare di “carenza di legittimazione passiva”, la stessa deve essere del tutto disattesa; oltre a non avere sostanza di censura autonoma, l’affermata legittimazione discende ex lege per un verso dalla natura della domanda svolta e dall’altra dalla titolarità del rapporto di lavoro ricostruita in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] per la perfetta sovrapponibilità della questione concernente l’esistenza di una interposizione con quella relativa all’individuazione dell’effettiva titolarità del rapporto di lavoro, secondo lo schema unanimemente utilizzato in proposito dalla giurisprudenza e dalla dottrina. 8.- Per quanto concerne invece il motivo di ricorso n. 2 ( n. 1 nella numerazione del ricorso dedicata alle “ censure di legittimità”), in ordine alla violazione e/o erronea applicazione dell'art. 1655 cod. civ. e dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, va osservato che sotto la veste di un motivo di diritto la ricorrente intende in realtà riesaminare il giudizio sul fatto, riproponendo le stesse deduzioni sulle concrete modalità di espletamento della prestazione di lavoro (sulla frequentazione in azienda da parte del lavoratore, sulle previsioni del contratto, ecc.), attraverso cui punta ad una rivisitazione del merito del giudizio.

In ogni caso nessuna affermazione giuridica effettuata in proposito nella sentenza impugnata viene puntualmente ripresa e sottoposta a critica limitandosi la ricorrente ad una illustrazione di carattere generale di quelli che a suo dire sono i presupposti giuridici della legittimità degli appalti di opere e servizi; con ciò contravvenendo all’onere di specificità del motivo di ricorso.

Va in proposito ricordato che, come ripetutamente affermato, "i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa.

Invero, il ricorrente - incidentale, come quello principale - ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione (principale o incidentale) sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello, una tale modalità di formulazione del motivo rendendo impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione" (Cass. n. 10420/2005; conformi Cass. n. 13592/2006 e n. 15882/2007). 9.- Deve altresì essere sottolineato che la censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. richiede di essere formulata non soltanto con l'indicazione delle norme di diritto, che si reputano violate, ma con la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni (cfr., fra le molte, Cass.16038/2013). 10 .

Può essere comunque osservato che sul punto la Corte di appello ha richiamato la piana e pacifica disciplina vigente (artt. 1655 c.c. e 29 d.lgs. 276/2003), dal cui combinato disposto si desume - conformemente alla interpretazion e fornita da questa Corte di Cassazione ( Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020; Ordinanza n. 12807 del 26/06/2020) che ai fini della liceità dell’appalto di opere o di servizi sia necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti costitutivi del contratto, rappresentati, da una parte, dall’organizzazione autonoma e dal rischio di impresa (necessari ai fini all’esistenza dell’impresa appaltatrice e dell’azienda a monte) e, dall’altra, dell’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto (necessari ai fini all’individuazione del datore di lavoro).

Per l’individuazione di un appalto lecito, anche endoaziendale e labour intensive, il giudice deve quindi procedere ad un accertamento complesso mirato alla verifica dell’esistenza di entrambi i requisiti costitutivi appena individuati, mentre la mancanza anche soltanto di uno dei due elementi in discorso (organizzazione di impresa autonoma con assunzione del rischio economico e direzione autonoma del personale) produce il risultato vietato dalla legge.

11. Inammissibili sono i motivi relativi alle asserite erronee statuizioni in punto di nullità del licenziamento e di aliunde perceputm trattandosi di questioni su cui il ricorrente limita ad una mera critica senza formulare specifico motivo corredato dalle indicazioni delle norme di legge violate come prevede l’art. 366, n. 4 c.p.c. 12.- Il quinto motivo è infondato risultando evidente che esista la nullità del licenziamento intimato al lavoratore in modo orale, secondo l’accertamento effettuato dalla Corte di merito; non essendo stata peraltro dimostrata alcuna rituale estinzione del rapporto di lavoro che è risultato costituito tra le parti; limitandosi sul punto la ricorrente a riproporre la tesi già accertata come inammissibile e priva di fondamento della legittimità dei rapporti di appalto in oggetto. 13.- Il sesto motivo è pure inammissibile avendo la ricorrente del tutto omesso di provare di aver sollevato la questione dell’aliunde perceputm in primo ed in secondo grado, avendo la Corte sostenuto espressamente che la relativa allegazione sia stata esplicitata solo con l'istanza di sospensiva della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza, senza che peraltro abbia formato oggetto di conclusioni od eccezione nei due gradi di giudizio.

In secondo luogo, secondo la Corte, non era stato offerto alcun elemento che consentisse di avere certezza in ordine alla data di inizio dell'asserito rapporto di lavoro presso l'autolavaggio intestato alla moglie di [OSCURATO:PERSONA], né infine l'appellante aveva mai più riproposto l'istanza istruttoria formulata in primo grado in occasione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel corso del giudizio di primo grado, né del giudizio d'appello.

Si tratta di valutazioni di merito sul materiale probatorio e sull’andamento del processo su cui non è consentito alcun sindacato da parte di questo giudice di legittimità tanto meno sulla scorta delle affermazioni tautologiche e delle generiche contestazioni formulate in ricorso. 14.- Privi di fondamento sono anche i motivi concernenti la condanna al pagamento delle spese della fase di appello e del raddoppio del contributo unificato la cui liquidazione a carico della ricorrente resta confermata alla stregua della soccombenza.

15. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo; con raddoppio del contributo unificato ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18683-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 13/2017 della CORTE Oggetto R.G.N. 18683/2017 Cron. Rep. Ud. 06/06/2023 CC D'[OSCURATO:PERSONA] BOLZANO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 14/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1.- Con sentenza n.13/2017, pubblicata il 18.3.2017, la Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano confermava la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Bolzano, ritenuta la sussistenza di una fattispecie di interposizione illecita di manodopera, aveva dichiarato che tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], già formalmente dipendente di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], era intercorso, dal 20 maggio 2010 al 24.3.2014, un rapporto di lavoro subordinato e affermato l’inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente il 24.3.2014, condannando la società convenuta alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno sulla base della retribuzione globale di fatto di € 1.676,69 maturata dal licenziamento alla reintegra, oltre accessori. 2. La Corte d’appello, richiamate altre precedenti decisioni pronunciate in cause analoghe contro la stessa [OSCURATO:SOCIETA], ha accertato anzitutto acquisita al giudizio, alla stregua del complessivo materiale di prova, documentale e testimoniale, la prova della carenza di rischio di impresa in capo alle appaltatrici [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], remunerate in base alle effettive ore di lavoro effettuate dai prestatori d’opera ed inoltre quella del completo ed indiscusso governo dei prestatori d’opera esclusivamente da parte di [OSCURATO:SOCIETA] mentre i rappresentanti di [OSCURATO:SOCIETA] presenti presso lo stabilimento della [OSCURATO:SOCIETA] erano responsabili di mera facciata dei prestatori d'opera ivi presenti atteso che il potere di organizzazione del servizio oggetto dell'appalto e il potere di conformazione della prestazione dei dipendenti allo stesso assegnati erano stati esercitati non dalle appaltatrici ma dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. che per il tramite dei propri vari delegati impartiva a tali manovalanze specifiche direttive per lo svolgimento delle proprie attività, ne curava la puntuale esecuzione, si occupava della loro formazione ed istruzione e concedeva loro i periodi di ferie. Essendo stato qualificato il rapporto come subordinato, la Corte di appello ha affermato che la sua interruzione unilaterale dovesse essere qualificata come licenziamento inesistente per vizio di forma, in quanto intimato oralmente senza forma scritta. Mentre ha pure osservato che la questione dell’aliunde perceptum non avesse formato oggetto di conclusioni ed eccezione nei due gradi di giudizio e la relativa allegazione fosse stata solo esplicitata con l’istanza di sospensiva della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza. In secondo luogo non era stata offerta prova che consentisse di avere certezza dell’inizio dell’asserito rapporto del Russo presso un autolavaggio. 3. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. con plurimi motivi, assistiti da memoria, cui il lavoratore ha resistito con controricorso. 3.-bis Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione 4. Con i motivi di ricorso viene denunciata: 1) in via preliminare l'omessa e/o carente motivazione, da parte del giudice di primo grado, sull'eccepita carenza di legittimazione passiva della società; 2) la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 1655 cod. civ. e dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003; 3) l’omessa e/o carente motivazione su un punto decisivo della controversia relativo ai verbali di conciliazione prodotti in giudizio e relativi ad altri lavoratori; 4) l'erronea e/o carente motivazione su un punto decisivo della controversia relativo alla sentenza del GUP del tribunale di Bolzano ed alla sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano n. 164/2016; 5) l'erronea interpretazione/applicazione delle risultanze istruttorie e documentali del giudizio di primo grado, il malgoverno delle risultanze istruttorie in primo e secondo grado ; 5) l'erronea statuizione in ordine alla asserita illegittimità del licenziamento del sig. [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:SOCIETA] 6) l’erronea statuizione in ordine all’aliunde perceputm; 7) l’erronea condanna alle spese integrali di lite; 8) l’erronea applicazione dell’art.1 comma 17, l. 228/2012 per avere la Corte ritenuto sussistere i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ex ( art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002. 5.- I motivi di ricorso risultano infondati ed inammissibili sotto vari profili, anche alla stregua della sentenza n. 23038/2018 pronunciata in causa analoga nei confronti della medesima ricorrente da questa Corte. 6.- In primo luogo deve essere rilevato che, quanto ai vizi riferiti a difetti di motivazione (nn. 1,3,4,5,), versandosi in una ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, adempimento non rispettato nel caso di specie (Cass.26774/2016). In ogni caso le stesse censure sollevate nei predetti motivi di ricorso lungi dal dedurre l’omissione di elementi decisivi si limitano a sollecitare una rilettura e una diversa valutazione del materiale di prova, riproponendo anche argomenti riferiti alla sentenza di primo grado, e si risolvono nella domanda a questa Corte di legittimità di un nuovo accertamento di fatto, che è estraneo ai suoi compiti e alla sua posizione in seno all'ordinamento ed è invece prerogativa del giudice di merito. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il vizio di motivazione deducibile con il ricorso per cassazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, non puo' consistere nella difformita' dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte: in quanto sono riservati esclusivamente a quest'ultimo l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilita' e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, potendo egli privilegiare, in via logica, alcuni mezzi di prova e disattenderne altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ha specificato altresi' questa Corte che anche la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilita' dei testi e sulla loro credibilita' involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (Cass. 1554/2004; 1291272004; 16034/2002). 7.- Per quanto concerne l’eccezione dedotta in via preliminare di “carenza di legittimazione passiva”, la stessa deve essere del tutto disattesa; oltre a non avere sostanza di censura autonoma, l’affermata legittimazione discende ex lege per un verso dalla natura della domanda svolta e dall’altra dalla titolarità del rapporto di lavoro ricostruita in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] per la perfetta sovrapponibilità della questione concernente l’esistenza di una interposizione con quella relativa all’individuazione dell’effettiva titolarità del rapporto di lavoro, secondo lo schema unanimemente utilizzato in proposito dalla giurisprudenza e dalla dottrina. 8.- Per quanto concerne invece il motivo di ricorso n. 2 ( n. 1 nella numerazione del ricorso dedicata alle “ censure di legittimità”), in ordine alla violazione e/o erronea applicazione dell'art. 1655 cod. civ. e dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, va osservato che sotto la veste di un motivo di diritto la ricorrente intende in realtà riesaminare il giudizio sul fatto, riproponendo le stesse deduzioni sulle concrete modalità di espletamento della prestazione di lavoro (sulla frequentazione in azienda da parte del lavoratore, sulle previsioni del contratto, ecc.), attraverso cui punta ad una rivisitazione del merito del giudizio. In ogni caso nessuna affermazione giuridica effettuata in proposito nella sentenza impugnata viene puntualmente ripresa e sottoposta a critica limitandosi la ricorrente ad una illustrazione di carattere generale di quelli che a suo dire sono i presupposti giuridici della legittimità degli appalti di opere e servizi; con ciò contravvenendo all’onere di specificità del motivo di ricorso. Va in proposito ricordato che, come ripetutamente affermato, "i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa. Invero, il ricorrente - incidentale, come quello principale - ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione (principale o incidentale) sia basato sul mero richiamo dei motivi di appello, una tale modalità di formulazione del motivo rendendo impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione" (Cass. n. 10420/2005; conformi Cass. n. 13592/2006 e n. 15882/2007). 9.- Deve altresì essere sottolineato che la censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. richiede di essere formulata non soltanto con l'indicazione delle norme di diritto, che si reputano violate, ma con la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni (cfr., fra le molte, Cass.16038/2013). 10 . Può essere comunque osservato che sul punto la Corte di appello ha richiamato la piana e pacifica disciplina vigente (artt. 1655 c.c. e 29 d.lgs. 276/2003), dal cui combinato disposto si desume - conformemente alla interpretazion e fornita da questa Corte di Cassazione ( Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020; Ordinanza n. 12807 del 26/06/2020) che ai fini della liceità dell’appalto di opere o di servizi sia necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti costitutivi del contratto, rappresentati, da una parte, dall’organizzazione autonoma e dal rischio di impresa (necessari ai fini all’esistenza dell’impresa appaltatrice e dell’azienda a monte) e, dall’altra, dell’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto (necessari ai fini all’individuazione del datore di lavoro). Per l’individuazione di un appalto lecito, anche endoaziendale e labour intensive, il giudice deve quindi procedere ad un accertamento complesso mirato alla verifica dell’esistenza di entrambi i requisiti costitutivi appena individuati, mentre la mancanza anche soltanto di uno dei due elementi in discorso (organizzazione di impresa autonoma con assunzione del rischio economico e direzione autonoma del personale) produce il risultato vietato dalla legge. 11. Inammissibili sono i motivi relativi alle asserite erronee statuizioni in punto di nullità del licenziamento e di aliunde perceputm trattandosi di questioni su cui il ricorrente limita ad una mera critica senza formulare specifico motivo corredato dalle indicazioni delle norme di legge violate come prevede l’art. 366, n. 4 c.p.c. 12.- Il quinto motivo è infondato risultando evidente che esista la nullità del licenziamento intimato al lavoratore in modo orale, secondo l’accertamento effettuato dalla Corte di merito; non essendo stata peraltro dimostrata alcuna rituale estinzione del rapporto di lavoro che è risultato costituito tra le parti; limitandosi sul punto la ricorrente a riproporre la tesi già accertata come inammissibile e priva di fondamento della legittimità dei rapporti di appalto in oggetto. 13.- Il sesto motivo è pure inammissibile avendo la ricorrente del tutto omesso di provare di aver sollevato la questione dell’aliunde perceputm in primo ed in secondo grado, avendo la Corte sostenuto espressamente che la relativa allegazione sia stata esplicitata solo con l'istanza di sospensiva della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza, senza che peraltro abbia formato oggetto di conclusioni od eccezione nei due gradi di giudizio. In secondo luogo, secondo la Corte, non era stato offerto alcun elemento che consentisse di avere certezza in ordine alla data di inizio dell'asserito rapporto di lavoro presso l'autolavaggio intestato alla moglie di [OSCURATO:PERSONA], né infine l'appellante aveva mai più riproposto l'istanza istruttoria formulata in primo grado in occasione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel corso del giudizio di primo grado, né del giudizio d'appello. Si tratta di valutazioni di merito sul materiale probatorio e sull’andamento del processo su cui non è consentito alcun sindacato da parte di questo giudice di legittimità tanto meno sulla scorta delle affermazioni tautologiche e delle generiche contestazioni formulate in ricorso. 14.- Privi di fondamento sono anche i motivi concernenti la condanna al pagamento delle spese della fase di appello e del raddoppio del contributo unificato la cui liquidazione a carico della ricorrente resta confermata alla stregua della soccombenza. 15. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo; con raddoppio del contributo unificato ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.