CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01629/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21917-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - c ontroricorrente - avverso la sentenza n. 30/2023 della CORTE D'APPELLO d i CAGLIARI – [OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 14 4/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] illecita di manodopera Appalto di servizi illegittimo R.G.N.21917/2023 Cron. Rep. Ud.12/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la pronuncia n. 110/2015 il Tribunale di Sassari rigettò, per l’intervenuta decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. d), della L. n. 183 del 2010, le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., dirette a: -dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra lui e detto banco con effetto dal 2.10.1999; -accertarsi che egli, in relazione alle mansioni svolte, aveva diritto, sin dalla suddetta data, all’inquadramento nella 2 area 3 livello del ccnl di settore; - condannare la società convenuta a corrisponde rgli a titolo di differenze salariali la somma di € 167.794,92, con gli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge, come da conteggi analitici in calce al ricorso di primo grado; -condannare la stessa società a corrispondergli, a titolo retributivo e/o risarcitorio, una somma corrispondente alle retribuzioni dovute dalla data della domanda sino alla data dell’emananda sentenza, da determinarsi sulla base del CCNL Bancari; - in ogni caso, ordinare la regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente e, per i periodi caduti in prescrizione, condannarsi la stessa società al risarcimento dei danni ex art. 2116 cod. civ. da determinarsi in via equitativa ex art. 432 cod. proc. civ. ovvero in separato giudizio; con il favore delle spese in distrazione. 1.1. Tanto richiese il ricorrente sull’assunto che per oltre 14 anni, nel periodo dal 1998 al mese di agosto 2012, aveva lavorato quotidianamente con mansioni di archivista, negli uffici della banca suddetta, pur se dal punto di vista formale il suo datore di lavoro era sempre stato una cooperativa (prima, la [OSCURATO:PERSONA] e, poi, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) ingaggiata dalla stessa banca per la fornitura di servizi di facchinaggio. 1.2. Il primo giudice ritenne che, in considerazione delle deduzioni formulate, le fattispecie azionate erano sussumibili sotto le previsioni di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4,lett. d), per avere l’istante chiesto, tra l'altro, l'accertamento di un rapporto di lavoro asseritamente facente capo esclusivamente alla parte resistente, oltre i termini previsti dalla legge citata a pena di decadenza, essendo cessato l’appalto che legava la cooperativa e l’istituto di credito nel marzo 2013; rilevava, altresì, lo stesso giudice che detto termine decadenziale sarebbe spirato anche a voler considerare come dies a quo la data di cessazione del rapporto di lavoro con la cooperativa (31.12.2013), a fronte di un ricorso introduttivo depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, Sezione lavoro, con sent. n. 100/2019, avevarigettato l'appello d ell’attore , ritenendo corrette le argomentazioni del primo giudice e richiamando segnatamente il precedente di legittimità costituito dalla sentenza n. 13179/2017 da cui aveva desunto che le domande proposte dal ricorrente, finalizzate ad ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro unitario svoltosi "di fatto" alle dipendenze del [OSCURATO:SOCIETA] dal 1998 all’agosto 2012, nonché volte ad ottenere le conseguenti condanne di contenuto economico, integrassero le condizioni previste dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d). 3.Con sentenza n. 20382/2022, questa Corte Suprema ha accolto il primo e il secondo motivo d el ric orso per cassazione proposto dal lavoratore avverso la suddetta sentenza d’appello dichiarando assorbiti il terzo e il quarto motivo ; ha cassato la sentenza allora impugnata in relazione ai motivi accolti ed ha rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione. 3.1. 1n particolare, la sentenza allora impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla medesima Corte d'appello di Cagliari,Sezione distaccata di Sassari, ma in diversa composizione, affinché procedessead un nuovo esame attenendosi al principio di diritto premesso al § 6 d ella motivazione, e cioèquello secondo cui: "La disposizione di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi - in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo aun soggetto diverso dal titolare del contratto -nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso". 4. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito di ricorso in riassunzione del lavoratore, così provvedeva: - rigettava nel merito l’appello a suo tempo dallo stesso proposto contro la sentenza di primo grado; - compensava integralmente tra le parti le spese processuali dei giudizi di primo grado, di appello e di legittimità; - c ondannava invece il ricorrente a rifondere al [OSCURATO:SOCIETA]. le spese di lite sostenute per il giudizio di rinvio, come liquidate. 5. Per quanto qui interessa, la Corte del rinvio, dopo aver riferito il pregresso svolgimento del processo, e sintetizzato il contenuto della sentenza rescindente, riteneva anzitutto che, dal momento che la“Suprema Corte, a fronte dell’eccezione di decadenza richiamata in ogni suo aspetto con il controricorso per cassazione, ha escluso che nella vicenda de qua si fosse verificata decadenza di sorta con argomentazione di portata tale da involgere ogni profilo della sollevata eccezione, quest’ultima non può trovare ulteriore ingresso nel presente giudizio, non residuando rispetto ad essa alcun margine diinterpretazione”. 6. Passando, quindi, ad esaminare il merito in senso stretto della vicenda oggetto di causa, la Corte del rinvio premetteva che la normativa che veniva in rilievo ratione temporis era costituita dalla legge n. 1369 del 23.10.1960, vigente fino al 24 ottobre 2003, e dal d.lgs. n. 276 del 10.9.2003, che aveva abrogato la cit. legge, sostituendone la disciplina con quella dettata dagli artt. 20 e ss., in vigore appunto dalla predetta data. 6.1. Dopo aver richiamato le disposizioni ritenute di maggior rilievo di detta normativa e taluni precedenti di legittimità, la stessa Corte considerava di essere chiamata a valutare il materiale probatorio acquisito al fine di verificare se, nel caso di specie, fra il [OSCURATO:SOCIETA], da un lato, e le cooperative [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a r.l., dall’altro, si fosse realizzato un appalto genuino avente ad oggetto il servizio di facchinaggio e trasporto, svoltosi con organizzazione e gestione autonoma da parte dell’appaltatore ancorché con prevalenza di prestazioni di manodopera, senza che l’appaltante esercitasse interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell’appaltatore che esondassero dal mero coordinamento necessario per la “confezione del prodotto” (come nella tesi della parte appellata) o se invece fosse stata posta in essere un’interposizione illecita di manodopera in cui il potere direttivo e organizzativo rispetto alle prestazioni lavorative del personale dipendente dal formale appaltatore, addetto a mansioni di archivista, era interamente affidato al formale committente (come nella tesi dell’appellante). 7. Quindi, in base a ll’osservazione degli evidenziati elementi istruttori nella prospettiva normativa e giurisprudenziale sopra delineata, il Collegio del rinvio era indotto a ritenere che, nel caso di specie, la prestazione lavorativa del ricorrente si fosse effettivamente svolta alle dipendenze delle cooperative de quibusnell’ambito di una serie di appalti genuini aventi ad oggetto il servizio di facchinaggio e trasporto che , seppur espletato con mere prestazioni di manodopera implicanti l’utilizzazione di mezzi forniti in parte dal committente ed in parte dalla società appaltatrice, costituiva comunque un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma da parte del soggetto appaltatore in misura proporzionata e sufficiente rispetto all’attività svolta dal personale impiegato nell’appalto, senza che il committente si ingerisse nella linea gerarchico-organizzativa di tale attività con interventi dispositivi e di controllo esorbitanti dal mero coordinamento necessario per la “confezione del prodotto”. 8. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 9. Resiste l’intimata con controricorso. 10. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, e dell’art. 1665 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3”. Deduce che la sentenza attualmente impugnata “ha erroneamente interpretato le risultanze di causa ed ha ritenuto la genuinità dell’appalto sulla base di elementi privi di rilievo, senza considerare che il vero discrimine tra appalto di servizi genuino e somministrazione illecita (soprattutto nel caso degli appalti labour intensive) è ravvisabile prevalentemente nell’esercizio del potere di direzione e controllo e nell’individuazione del soggetto che esercita il potere di direzione e controllo, elemento del tutto assente nel caso di specie nel quale è emerso con chiarezza che gli ordini e le direttive sono stati impartiti unicamente e direttamente dal personale della banca”. 2. Con il secondo motivo deduce la “Nullità della sentenza (art. 360 n. 4 cpc) per apparenza-contraddittorietà della motivazione –violazione dell’art. 132 comma 4° cpc”. Eccepisce “la nullità della sentenza per carenza di motivazione nella parte in cui la stessa afferma che l’attività di ricerca di documenti in archivio, ovvero la catalogazione di documenti da raccogliere in faldoni (pag. 9 della sentenza), costituisse un’attività da ricondurre a mansioni di fatica ergo facchinaggio e trasporto”. Secondo il ricorrente, “tale affermazione prima ancora che infondata, è illogica e apodittica, giacché le attività in questione sono da ricondurre ad altri ambiti (attività di commesso e/o di impiegato addetto all’archivio) caratterizzato dallo svolgimento di mansioni esecutive, se non pure di concetto”. 3. Entrambi i motivi sono infondati. 4. Prendendo le mosse dall’esame del secondo motivo per ragioni di ordine logico-giuridico (perché in esso vi si denuncia un’anomalia motivazionale che in ipotesi, se sussistente e giudicata assorbente, potrebbe portare alla caducazione dell’intera pronuncia gravata), occorre ricordare che, secondo un ormai consolidato indirizzo di questa Corte, più volte espresso anche a Sezioni unite, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto si riferisce all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (così, ex plurimis, più di recente Cass., sez. un., 21.12.2022, n. 37406). 5. Orbene, dopo aver fissato la valutazione della quale la Corte del rinvio si è ritenuta investita (v. § 6.1. della narrativa di questa ordinanza), la stessa ha osservato: “Atteso ciò, merita precisare che nell’ambito del comparto bancario le mansioni di archivista in senso proprio hanno carattere impiegatizio, consistono nelle attività di selezione, catalogazione e conservazione di pratiche e documenti con piena assunzione di responsabilità e presuppongono un’applicazione intellettuale tale da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o addestramento professionale. Nondimeno, possono lavorare presso un archivio bancario, svolgendo attività meramente complementari ed ausiliarie rispetto a quelle vere e proprie dell’archivista, anche i commessi o gli ausiliari addetti a mansioni di fatica. Questi ultimi, segnatamente, possono essere addetti ad attività semplici per l’esercizio delle quali è sufficiente un limitato periodo di pratica operativa e/o conoscenze di tipo elementare (cfr. CCNL bancari prodotti dall’appellante)” (così alla facciata 8 dell’impugnata sentenza). 6. Trattasi di considerazioni riferite al “comparto bancario” in generale, svolte in chiave di una sorta di premessa dell’accertamento probatorio vero e proprio e della successiva valutazione giuridica che la Corte ha operato (cfr. seguito della facciata 8e le successive facciate 9-10). 7. In parte successiva della propria motivazione, difatti, la Corte del rinvio ha poi più precisamente considerato: “Le mansioni svolte dal personale inviato dalle cooperative consistevano principalmente in ciò: (i) su richiesta del personale del [OSCURATO:SOCIETA] interessato ad una certa documentazione conservata in appositi plichi (per es. assegni, distinte di versamento, richieste di bonifico e pagamenti vari), prelevare la documentazione, consegnarla al personale richiedente e riporla una volta restituita; (ii) riunire in faldoni secondo i criteri predeterminati dalla banca la documentazione (per es. assegni, cambiali e pratiche relative a conti correnti, carte di credito o prestiti) che doveva essere trasferita da un archivio all’altro ed effettuare il trasporto a bordo dei furgoni delle cooperative; (iii) sostituire le scaffalature. E’ quanto si evince dal complesso delle testimonianze acquisite, epurate dalle personali valutazioni (3). Si trattava, con tutta evidenza, di semplici operazioni inerenti a documentazione facilmente riconoscibile dopo pochi esempi o comunque dal quivis de populo che avesse compiuto analoghe operazioni bancarie nonché di attività prevalentemente di fatica, tant’è che non è stato dedotto né riferito spontaneamente da alcun testimone lo svolgimento di un particolare periodo di pratica o addestramento professionale all’inizio della prestazione lavorativa. Sicché dette attività vanno ricondotte nella più elementare accezione di facchinaggio e trasporto (intesa come movimentazione di oggetti, anche pesanti, previa se del caso ricerca e preparazione degli stessi) anziché in quella maggiormente qualificata e responsabilizzata di archivista (che crea, organizza e gestisce un archivio in ogni suo aspetto, sia pratico che normativo)” (così tra la facciata 9 e l’inizio della facciata 10). 8. Ebbene, le considerazioni sin qui riferite, essenzialmente riguardanti il corretto inquadramento delle mansioni svolte dai lavoratori impiegati negli appalti in questione, compreso il ricorrente, anche alla luce degli ulteriori passaggi motivazionali (di cui si dirà in seguito), all’evidenza non presentano le anomalie motivazionali da lui denunciate. 9. Parimenti infondato è il primo motivo. 10. In particolare, in relazione alla parte del lungo periodo di cui è causa in cui era ancora vigente la l. n. 1369/1960, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, anche di recente confermato, il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, previsto dall’art. 1 dell’ora cit. legge opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa mantenendo i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, l’assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione finalizzata al conseguimento di un risultato produttivo autonomo (cfr. Cass.25/10/2018 n. 27105). In sostanza l’appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito a condizione che il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, senza che l’appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell’appaltatore (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 15557). E’ necessario verificare, specie nell’ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. “labour intensive”), che all’appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d’impresa, dovendosi invece ravvisare un’interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest’ultimo, l’intuitus personae nella scelta del personal e, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l’elemento fiduciario caratterizzi l’intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. 25/06/2020 n. 12551, in fattispecie analoga a quella che ci occupa) (tutti tali principi di diritto sono stati, più di recente, ribaditi nel § 4.1. di Cass. n. 11936/2024). 11. In ordine, invece, alla seconda parte dello stesso periodo dedotto in causa, ormai assoggettato ratione temporis alla disciplina ex legen. 276/2003, giova ricordare che, secondo altro indirizzo di questa Corte ormai consolidato ed anche di recente confermato in termini generali, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell’ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive ), che all’appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d’impresa, dovendosi invece ravvisare un’interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest’ultimo, l’intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l’elemento fiduciario caratterizzi l’intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (così Cass. civ., sez. VI, 25.6.2020, n. 12551, già cit. che, nella specie, ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l’appalto, nonostante le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l’appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo; e in termini esatti o analoghi, tra le altre, id., sez. lav., 3.11.2020, n. 24386; id., sez. lav., 13.2.2020, n. 3631 e n. 3631; id., sez. lav., 10.6.2019, n. 15557, anche per precisazioni circa il confronto con la previgente disciplina di cui alla L. n. 1369 del 1960) (tanto è stato confermato in Cass., sez. lav., sent. 28.6.2023, n. 18455; Cass. n. 10012/2024 e n. 13812/2024, quest’ultima circa ipotesi riferita a l l’ambito bancario, che hanno ribadito che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, mentre in appalti che richiedono l’impiego di importanti mezzi o materiali, c.d. “pesanti”, il requisito dell’autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull’organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. “leggeri”, in cui l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all’appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti; Cass., sent. 10.7.2025, n. 18945, pure relativa a fattispecie concreta del settore bancario, ha confermato che, per ritenere sussistente un appalto cd. leggero occorre che i lavoratori ceduti costituiscano un gruppo coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know-howtali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di dipendenti; ma v. anche Cass. n. 17627/2023, che riferisce i medesimi principi all’appalto, non solo labour intensive , ma anche “endoaziendale”; Cass. n. 21946/2023, la quale pone in luce che il giudice deve procedere ad un accertamento complesso mirato alla verifica dell’esistenza di entrambi i requisiti costitutivi di un appalto illecito (organizzazione di impresa autonoma con assunzione del rischio economico e direzione autonoma del personale) in quanto la mancanza anche soltanto di uno dei due elementi produce il risultato vietato dalla legge; e nella motivazione Cass. n. 14634/2024 ed i precedenti ivi richiamati). E’ stato, altresì, da tempo specificato, che, anche per gli appalti stipulati nella vigenza del richiamato decreto legislativo, opera il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui si configura intermediazione illecita ogni qual volta l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo) (Cass.7898 del 2011 e negli stessi termini fra le più recenti Cass., sez. lav., sent. 2.8.2024, n. 21919; Cass. n. 23215 del 2022; n. 15557 del 2019; n. 27213 del 2018; n. 27105 del 2018; n. 10057 del 2016; n. 7820 del 2013). 12. Ebbene, la Corte distrettuale ha considerato che: “Fra il [OSCURATO:SOCIETA]., in veste di committente, e le società cooperative [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a r.l., succedutesi nel ruolo di appaltatrici, è stata stipulata una serie di contratti di appalto aventi ad oggetto la fornitura del servizio di facchinaggio e trasporto presso varie sedi dell’istituto di credito, con organizzazione di mezzi e persone da parte dell’appaltatore, verso un corrispettivo parametrato sia alla manovalanza impiegata sia agli automezzi utilizzati”. 12.1. Inoltre, la Corte ha constatato la ricorrenza: “Nell’arco dell’intero periodo dedotto in causa … in capo alle società appaltatrici sia di una genuina e duratura organizzazione imprenditoriale sia della piena assunzione dell’alea d’impresa” (v. in extenso a riguardo la prima parte della facciata 9 dell’impugnata sentenza). 12.2. La Corte, quindi, ha considerato che: “Nel contesto sopra delineato accadeva che il [OSCURATO:SOCIETA], volta per volta, comunicasse alla società cooperativa il proprio fabbisogno e che la società cooperativa scegliesse quali risorse impiegare, sia inbase alla relativa disponibilità sia in base al gradimento o al malcontento eventualmente espressi dalla banca, senza che le preferenze manifestate vincolassero in alcun modo la selezione del personale”. Osserva allora il Collegio che da questa parte di motivazione si trarrebbe al più un generico, ondivago e non vincolante intuitus personae nella scelta del personale in capo alla committente, che, comunque, in base ai principi sopra esposti, non sarebbe essenziale ai fini che qui rilevano. 13. Ancora, la stessa Corte, nelle proprie conclusioni sul caso, ha ritenuto che “il servizio di facchinaggio e trasporto”, “seppure espletato con mere prestazioni di manodopera implicanti l’utilizzazione di mezzi forniti in parte dal committente ed in parte dalla società appaltatrice, costituiva comunque un servizio in sé”. 13.1. La definitiva conclusione tratta dai giudici del rinvio è stata che detto servizio fosse svolto con organizzazione e gestione autonoma da parte del soggetto appaltatore in misura proporzionata e sufficiente rispetto all’attività svolta dal personale impiegata nell’appalto, senza che il committente si ingerisse nella linea gerarchico-organizzativa di tale attività con interventi dispositivi e di controllo esorbitanti dal mero coordinamento per la “confezione del prodotto” . 13.3. La Corte del rinvio, inoltre, ha sì verificato “la circostanza che l’orario lavorativo svolto dal personale delle cooperative fosse annotato in un apposito registro tenuto dalle guardie giurate in servizio presso l’istituto di credito” (cfr. facciata 10 dell’impugnata sentenza); ma ha ritenuto di spiegare “agevolmente” tale particolarità “col fatto che una delle componenti del corrispettivo dell’appalto era rappresentata proprio dal costo della manodopera ad ora”. 14. Alla luce, dunque, di tale complesso accertamento fattuale, risultato, come si è visto, incensurabile in questa sede di legittimità quanto alle mansioni svolte (anche) dal ricorrente, la valutazione giuridica del caso operata dalla Corte del rinvio risulta conforme ai principi di diritto sopra premessi. 15. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimbor