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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 11936/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19617-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] A.R.L.

PRODUZIONE E LAVORO; -intimata - Oggetto R.G.N.19617/2021 Cron.

Rep.

Ud.23/01/2024 CC avverso la sentenza n. 182/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/02/2021 R.G.N. 4345/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato le domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori, in epigrafe indicati, i quali avevano convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la Curatela fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] a r.l., di cui erano soci, per sentir accertare e dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Unilever dall’ottobre 2016 ed il loro diritto a percepire le differenze retributive, ferie, festività, 13^e 14^ e compensi per lavoro straordinario in relazione alle prestazioni rese in favore della società (pulizia e facchinaggio).

1.1. Il giudice di appello accertava che le attività di facchinaggio, carico, scarico e movimentazione merci erano state affidate in appalto dalla Unilever alla cooperativa e che l’istruttoria svolta aveva confermato che i compiti erano proprio quelli oggetto dell’appalto.

Escludeva poi che fosse stata offerta la prova dello svolgimento, costante e/o esclusivo o quanto meno preponderante, di attività proprie della Unilever (isolata e generica la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]) e dell’utilizzazione di beni della società.

Quanto alle direttive impartite ai lavoratori da dipendenti Unilever la Corte ha accertato che in realtà si era trattato di richieste rivolte ai preposti della cooperativa per la realizzazione della prestazione e non di ordini diretti ai singoli lavoratori.

L’identità dell’orario del lavoro svolto in esecuzione dell’appalto era stata necessitata dall’esigenza di collegamento con le attività proprie dell’appaltante e non era sintomatica della subordinazione.

Ugualmente privo di significato l’utilizzo dei tornelli aziendali per l’accesso ai locali ben essendo distinguibili i rapporti in base ai badgeutilizzati.

La mensa utilizzata da tutti era un servizio affidato a terzi e così l’infermeria era di supporto generale alla sicurezza sul luogo di lavoro.

Infine, l’esistenza di un autonomo rischio d’impresa in capo alla Cooperativa era confermata dall’avvenuto fallimento della società.

2. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i lavoratori in epigrafe indicati affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione della legge n. 1369 del 23 ottobre 1960 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c..

I ricorrenti deducono che la Corte di merito avrebbe trascurato di considerare che ai fini dell’accertamento dell’esistenza di una illecita interposizione di manodopera sarebbe stato sufficiente l’accertamento che l’organizzazione e le direttive che i lavoratori dovevano seguire promanassero dalla committente, ove l’appaltatrice del ser vizio si fosse limitata ad offrire la sola manodopera senza alcuna organizzazione dell’attività e limitandosi alla sola gestione amministrativa del personale.

Sottolineanoche nella specie era proprio emerso che la cooperativa non aveva alcuna autonomia nell’organizzazione del servizio da prestare e che i dipendenti della cooperativa lavoravano insieme a quelli dell’appaltatrice con i quali condividevano anche le prestazioni.

4. Le censur e articolate sono generic he e pretend ono da questa Corte di legittimità una inammissibile diversa valutazione dei fatti di causa.

4.1. Va ricordato che in tema di intermediazione di manodopera, al fine di ritenere operante la presunzione di cui all'art. 1, comma 3, della l. n.1369 del 1960, occorre verificare che l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di mezzi dell'appaltante sia significativa e non marginale, e dunque non occasionale, né temporanea, né legata all'oggetto dell'appalto; la valutazione di questi aspetti rientra nei compiti del giudice del merito ed è, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (cfr. Cass.12/06/2018 n. 15292).

Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, previsto dall'art. 1 della l. n. 1369 del 1960 (applicabile "ratione temporis"), opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa mantenendo i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, l'assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione finalizzata al conseguimento di un risultato produttivo autonomo (cfr. Cass.25/10/2018 n. 27105).

In sostanza l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito a condizione che il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (cfr. Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 15557).

È necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd.

"labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l' intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro(Cass.25/06/2020 n. 12551).

4.2. Tanto premesso rileva il Collegio che la Corte territoriale si è attenuta ai principi esposti e , in tale prospettiva, ha proceduto alla ricostruzione del materiale probatorio che, valutato, è stato ritenuto insufficiente a dimostrare l’esistenza della denunciata interposizione fittizia.Infatti, ha accertatoche le attività svolte dai lavoratori erano connesse all’appalto e che non era emerso che gli stessi svolgessero altre attività in favore della committente e di questa specifiche.

Il giudice del gravame ha esaminato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] le ha ritenute inattendibili e comunque generiche.

La Corte del merito ha inoltre accertato che tutti i mezzi tipici necessari alle attivit à di facchinaggio, carico e scarico , appartenevano a lla cooperativa e che i dirigenti della Unilever si interfacciavano con i coordinatori del servizio appaltato e non come dedotto con i singoli lavoratori.Correttamente, perciò, ha escluso che fosse sufficiente per configurare un appalto fraudolento il fatto che personale dell'appaltante aveva imparti to disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore avendo accertato che le stesse erano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto (cfr. Cass. n . 9139 del 2018 ) .

Infine, con un bilanciamento a lei riservato dei complessivi elementi acquisiti ha ritenuto limitata e di non decisiva rilevanza il fatto che gli orari coincidevano con quelli del personale dell’azienda appaltante che dovessero passare attraverso i medesimi tornelli e che l’appaltante avesse messo a disposizione il servizio di mensa.

5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. per avere la Corte di merito trascurato di esaminare comparativamente il materiale probatorio e trascurando di considerare che con altra decisione era stata invece riconosciuta l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di altri soci della cooperativa e la Unilever.

5.1. Deduce che alcuni dei testi escussi anche in questa causa (in particolare i testi [OSCURATO:PERSONA] e Mennillo) avrebbero dovuto essere considerati attendibili in quanto, essendo pensionati , non avrebbero alcun interesse nella lite.

Al contrario i testi Verdolino e Montanino, ancora dipendenti Unilever ed in posizione di vertice, non lo sarebbero e comunque avrebbero reso dichiarazioni che non erano né precise né complete.

Sostiene poi che la Corte avrebbe trascurato di prendere in esame anche altra sentenza (la n. 1596 del 2009) che pur resa tra parti diverse aveva enunciato principi corretti e nella specie applicabili.

6. Il motivo è inammissibile.

6.1. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass .01/03/2022 n. 6774) .

Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione(cfr. Cass. n. 32505 del 2023).

7. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va datoatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della parte costituita in € 8.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19617-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] A.R.L. PRODUZIONE E LAVORO; -intimata - Oggetto R.G.N.19617/2021 Cron. Rep. Ud.23/01/2024 CC avverso la sentenza n. 182/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/02/2021 R.G.N. 4345/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato le domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori, in epigrafe indicati, i quali avevano convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la Curatela fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] a r.l., di cui erano soci, per sentir accertare e dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Unilever dall’ottobre 2016 ed il loro diritto a percepire le differenze retributive, ferie, festività, 13^e 14^ e compensi per lavoro straordinario in relazione alle prestazioni rese in favore della società (pulizia e facchinaggio). 1.1. Il giudice di appello accertava che le attività di facchinaggio, carico, scarico e movimentazione merci erano state affidate in appalto dalla Unilever alla cooperativa e che l’istruttoria svolta aveva confermato che i compiti erano proprio quelli oggetto dell’appalto. Escludeva poi che fosse stata offerta la prova dello svolgimento, costante e/o esclusivo o quanto meno preponderante, di attività proprie della Unilever (isolata e generica la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]) e dell’utilizzazione di beni della società. Quanto alle direttive impartite ai lavoratori da dipendenti Unilever la Corte ha accertato che in realtà si era trattato di richieste rivolte ai preposti della cooperativa per la realizzazione della prestazione e non di ordini diretti ai singoli lavoratori. L’identità dell’orario del lavoro svolto in esecuzione dell’appalto era stata necessitata dall’esigenza di collegamento con le attività proprie dell’appaltante e non era sintomatica della subordinazione. Ugualmente privo di significato l’utilizzo dei tornelli aziendali per l’accesso ai locali ben essendo distinguibili i rapporti in base ai badgeutilizzati. La mensa utilizzata da tutti era un servizio affidato a terzi e così l’infermeria era di supporto generale alla sicurezza sul luogo di lavoro. Infine, l’esistenza di un autonomo rischio d’impresa in capo alla Cooperativa era confermata dall’avvenuto fallimento della società. 2. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i lavoratori in epigrafe indicati affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione della legge n. 1369 del 23 ottobre 1960 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. I ricorrenti deducono che la Corte di merito avrebbe trascurato di considerare che ai fini dell’accertamento dell’esistenza di una illecita interposizione di manodopera sarebbe stato sufficiente l’accertamento che l’organizzazione e le direttive che i lavoratori dovevano seguire promanassero dalla committente, ove l’appaltatrice del ser vizio si fosse limitata ad offrire la sola manodopera senza alcuna organizzazione dell’attività e limitandosi alla sola gestione amministrativa del personale. Sottolineanoche nella specie era proprio emerso che la cooperativa non aveva alcuna autonomia nell’organizzazione del servizio da prestare e che i dipendenti della cooperativa lavoravano insieme a quelli dell’appaltatrice con i quali condividevano anche le prestazioni. 4. Le censur e articolate sono generic he e pretend ono da questa Corte di legittimità una inammissibile diversa valutazione dei fatti di causa. 4.1. Va ricordato che in tema di intermediazione di manodopera, al fine di ritenere operante la presunzione di cui all'art. 1, comma 3, della l. n.1369 del 1960, occorre verificare che l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di mezzi dell'appaltante sia significativa e non marginale, e dunque non occasionale, né temporanea, né legata all'oggetto dell'appalto; la valutazione di questi aspetti rientra nei compiti del giudice del merito ed è, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (cfr. Cass.12/06/2018 n. 15292). Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, previsto dall'art. 1 della l. n. 1369 del 1960 (applicabile "ratione temporis"), opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa mantenendo i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, l'assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione finalizzata al conseguimento di un risultato produttivo autonomo (cfr. Cass.25/10/2018 n. 27105). In sostanza l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito a condizione che il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore (cfr. Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 15557). È necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l' intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro(Cass.25/06/2020 n. 12551). 4.2. Tanto premesso rileva il Collegio che la Corte territoriale si è attenuta ai principi esposti e , in tale prospettiva, ha proceduto alla ricostruzione del materiale probatorio che, valutato, è stato ritenuto insufficiente a dimostrare l’esistenza della denunciata interposizione fittizia.Infatti, ha accertatoche le attività svolte dai lavoratori erano connesse all’appalto e che non era emerso che gli stessi svolgessero altre attività in favore della committente e di questa specifiche. Il giudice del gravame ha esaminato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] le ha ritenute inattendibili e comunque generiche. La Corte del merito ha inoltre accertato che tutti i mezzi tipici necessari alle attivit à di facchinaggio, carico e scarico , appartenevano a lla cooperativa e che i dirigenti della Unilever si interfacciavano con i coordinatori del servizio appaltato e non come dedotto con i singoli lavoratori.Correttamente, perciò, ha escluso che fosse sufficiente per configurare un appalto fraudolento il fatto che personale dell'appaltante aveva imparti to disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore avendo accertato che le stesse erano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto (cfr. Cass. n . 9139 del 2018 ) . Infine, con un bilanciamento a lei riservato dei complessivi elementi acquisiti ha ritenuto limitata e di non decisiva rilevanza il fatto che gli orari coincidevano con quelli del personale dell’azienda appaltante che dovessero passare attraverso i medesimi tornelli e che l’appaltante avesse messo a disposizione il servizio di mensa. 5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. per avere la Corte di merito trascurato di esaminare comparativamente il materiale probatorio e trascurando di considerare che con altra decisione era stata invece riconosciuta l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di altri soci della cooperativa e la Unilever. 5.1. Deduce che alcuni dei testi escussi anche in questa causa (in particolare i testi [OSCURATO:PERSONA] e Mennillo) avrebbero dovuto essere considerati attendibili in quanto, essendo pensionati , non avrebbero alcun interesse nella lite. Al contrario i testi Verdolino e Montanino, ancora dipendenti Unilever ed in posizione di vertice, non lo sarebbero e comunque avrebbero reso dichiarazioni che non erano né precise né complete. Sostiene poi che la Corte avrebbe trascurato di prendere in esame anche altra sentenza (la n. 1596 del 2009) che pur resa tra parti diverse aveva enunciato principi corretti e nella specie applicabili. 6. Il motivo è inammissibile. 6.1. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass .01/03/2022 n. 6774) . Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione(cfr. Cass. n. 32505 del 2023). 7. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va datoatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della parte costituita in € 8.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i