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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 27218/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 25165-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - Ric. 2019 n. 25165 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -2- avverso la sentenza n. 1982/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/08/2018 e notificata in data 12/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 6.12.2003, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Grosseto, chiedendo la determinazione del confine tra la particella n. 24 del fg. 47 del NCT del Comune di Grosseto, di sua proprietà, e le particelle 131, 130, 22 e 51 del fg. 47 di proprietà della convenuta, con richiesta di rilascio della fascia di terreno occupata da quest’ultima, oltre al risarcimento dei danni conseguenti al mancato utilizzo di detta porzione di terreno.

2. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo in via principale il rigetto della domanda avanzata dall’attrice e, in via riconvenzionale, il riconoscimento dell’acquisto della proprietà e/o comproprietà della striscia di terreno contesa per usucapione ultraventennale e, sempre in via riconvenzionale e in ulteriore subordine, l’intervenuto acquisto per usucapione, su tale porzione di terreno, della servitù di passo pedonale e con macchine agricole.

3. La causa veniva istruita con produzioni documentali, audizione di testi e espletamento di CTU tesa ad accertare il confine tra i due fondi.

4. Con sentenza n. 168/2012 il Tribunale di Grosseto dichiarava che il confine tra le due proprietà coincideva con quello risultante dalle mappe catastali; rigettava le domande riconvenzionali della convenuta e la condannava al rilascio di Ric. 2019 n. 25165 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -3- una sottilissima striscia di terreno di 7 mq. quale risultante da una tavola allegata alla CTU.

5. Avverso detta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], deducendo quali motivi di gravame: la nullità della sentenza per motivazione apparente; l’erronea qualificazione della domanda attorea (ritenuta configurare non già un’azione di regolamento di confini ma un’ azione di rivendica zione ) ; l’omessa e erronea valutazione del materiale probatorio.

Contestava inoltre l’omessa pronuncia in ordine alle domande riconvenzionali proposte.

6. Con decisione n. 1982/2018, la Corte d’Appello di Firenze ha respinto il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA], con condanna della stessa alle spese (che erano state compensate in primo grado).

7. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione contro tale decisione affidandosi a quattro motivi.

8. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, chiedendo di dichiarare inammissibili e/o infondati i motivi di impugnazione.

9. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ex artt. 345 comma 2 e 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 950, 948, 2697 c.c. e dell’art. 112 c .p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.

Sostiene la stessa che il T ribunale prima e la C orte di Appello poi avrebbero non correttamente qualificato l’azione proposta dalla Menconi quale azione di regolamento di confini anziché quale azione di rivendicazione, con conseguente necessità di fornire la prova dell’acquisto a titolo originario da Ric. 2019 n. 25165 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -4- parte dell’allora attrice, neppure capitolata dalla stessa in giudizio.

1.1. -Il motivo è infondato .

Il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte ha tracciato la linea di separazione tra azione di rivendicazione e azione di regolamento di confini sul filo della distinzione fra conflitto tra titoli di proprietà e conflitto tra fondi.

La prima azione presuppone un contrasto tra titoli determinato dal convenuto che nega la proprietà dell'attore, contrapponendo al titolo da lui vantato il suo possesso della cosa ovvero un proprio diverso ed incompatibile titolo di acquisto; nella seconda i titoli di proprietà non sono controversi e la contestazione attiene alla delimitazione dei rispettivi fondi a causa dell'incertezza dei confini (a titolo esemplificativo Cass., sez. 2, n. 42045/2021; sez. 2, n. 10066/2018; sez. 2, n. 6681/2000).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, individuando la proposizione del tipo di azione dal petitum (“ determini il confine tra la particella n. 24 del foglio 47 del NCT del Comune di Grosseto di proprietà della convenuta…”) e dalla causa petendidella domanda introduttiva del giudizio, come operato dal primo giudice e riportato in motivazione, chiaramente rivolti a definire l’esatta linea di confine, essendo sorti contrasti tra le parti per l’inesistenza di termini o di altri segni visibili, come dichiarato nella narrativa dell’atto di citazione.

Sostiene la ricorrente che la contestazione da parte sua della proprietà della Menconi sulla porzione contesa avrebbe originato quel conflitto tra titoli che, unitamente al rilievo per cui “la Menconi si proponesse, con l’azione proposta, il principale risultato di vedersi restituire una striscia di terreno di Ric. 2019 n. 25165 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -5- sua esclusiva proprietà”, militerebbe per la sussunzione della domanda nel raggio applicativo dell’art. 948 c.c.

L’affermazione stride con il consolidato orientamento di questa Corte volto ad affermare che , posto che la determinazione del confine può comportare l'attribuzione ad una delle parti di una zona occupata dall'altra, la richiesta di tale attribuzione non incide sull'essenza dell'azione, trasformando l'azione di regolamento di confini in rivendica (Cass. n. 11942/2003), ma integra solo una naturale conseguenza della domanda di individuazione del confine (Cass. n. 671/1977; n. 1446/1996).

L’azione di regolamento di confini non muta dunque natura trasformandosi in quella di rivendica nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino (Cass. n. 22645/2018) e pertanto l'azione non perde la sua natura ricognitiva nel caso in cui l'eliminazione dell'incertezza comporti come conseguenza l'obbligo di rilascio di una porzione di fondo indebitamente posseduta, generando un effetto recuperatorio della proprietà (Cass. n. 2297/2017).

Va inoltre osservato che i rispettivi titoli di proprietà non risultano nella specie contestati o comunque che la contestazione della allora convenuta non ha riguarda to la portata traslativa del titolo di proprietà dell’attrice.

Infatti, come sostenuto dalla controricorrente, la Barzagli non ha mai sostenuto di essere proprietaria della particella n. 24 foglio 47 di proprietà della Menconi e neppure la Menconi ha affermato di essere proprietaria delle particelle di proprietà della convenuta (producendo o facendo riferimento ad un titolo che attribuisse all’una la proprietà dei terreni dell'altra ) , ma entrambe hanno affermato che la striscia di terreno “a sodo” a confine tra i rispettivi fondi ricadeva nelle rispettive proprietà.

Ric. 2019 n. 25165 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -6- Per fuoriuscire dai tratti dell’azione di regolamento di confini non basta dunque avere negato la proprietà dell’att rice , come sostiene la ricorrente, ma occorre addurre l’esistenza di un proprio, diverso ed incompatibile titolo d’acquisto, che nella specie fa difetto. 2.- Il secondo motivo è volto a censurare la v iolazione dell’art. 950 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c . ( in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.).

Si duole la ricorrente che il giudice di merito abbia fatto riferimento alla determinazione del confine attraverso le mappe catastali, in violazione delcarattere sussidiario di questo mezzo di prova, impiegabile solo in caso di assoluta mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo.

In altri termini, non sarebbe stata data preminenza agli altri elementi probatori (in primis, le prove testimoniali), prima di ricorrere all’accertamento mediante le mappe catastali. 2.1.- Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Con il vizio lamentato la ricorrente chiede sostanzialmente un improprio riesame nel merito e una riconsiderazione delle risultanze delle prove orali a lei più favorevole (peraltro in parte già contenuta anche nel primo motivo di ricorso), che involgono apprezzamenti di fatto riservati unicamente al giudice di merito e sottratti al giudice di legittimità, al quale spetta solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (cfr., tra le tante, Cass. n. 331/2020; 24155/2017; n. 331/2020, 27197/2011; 2357/2004).

La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. dedotta nel motivo di ricorso è preclusa dal rilievo che per invocare Ric. 2019 n. 25165 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -7- l’inosservanza della prima norma occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della stessa, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri ufficiosi riconosciutigli (e non è certo questo il caso di specie), mentre è inammissibile la diversa doglianza (prospettata dal motivo in esame) che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass., S.U., n. 20867/2020).

A tali aspetti di inammissibilità il motivo aggiunge anche profili di infondatezza.

In tema di azione di regolamento di confini, è orientamento consolidato di questa Corte che per l’individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi il ricorso alle mappe catastali è possibile, pur avendo le stesse carattere meramente sussidiario (ex plurimis: Cass . 14993/2012; n. 10121/2002 ) e le indicazioni catastali possono adoperarsi anche in presenza di altri elementi probatori se questi si rivelano inidonei alla determinazione del confine (Cass. n. 3101/2005; n. 10997/1993).

Al giudice di merito non è consentito basare la sua decisione sulle sole risultanze catastali, ma lo stesso giudice - pur essendo in materia di regolamento di confini la prova di maggior rilievo fornita dai titoli, che devono essere esaminati in concreto con riferimento al loro contenuto (Cass.n. 5552/1978: n. 2622/1978) - ben p uò fondare il suo convincimento sulle mappe catastali quando, esaminati e valutati gli altri elementi offerti dalle parti e le altre risultanze acquisite al processo, riscontri che solo le prime sono idonee alla determinazione certa del confine controverso.

Ric. 2019 n. 25165 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -8- L’art. 950 c.c. risulta dunque violato nel solo caso in cui il giudice fondi la sua decisione esclusivamente sulla rispondenza della situazione dei luoghi alle mappe catastali, elevando queste a elemento unico di prova.

Erra la ricorrente quando afferma che la decisione de qua non avrebbe fatto corretta applicazione di tali principi.

Anzitutto non risultano trascurati i titoli e i frazionamenti derivanti, posto che – come si legge in sentenza – il CTU , basandosi sul fatto che le due proprietà sono state acquisite dallo stesso dante causa ma in tempi diversi, ha utilizzato “l’unico frazionamento utile ad individuare il confine tra le due proprietà”, ossia quello del 1958/’59, che ha coinciso con quello risultante dai dati catastali, determinato con metodologia- si precisa - condivis a dai CTP intervenuti.

La sentenza impugnata risulta q uindi avere debitamente valutato il titolo di acquisto della proprietà Barzagli (rogito Galgani 9.09.1961), costitutivo anche della servitù riservata a suo favore dalla originaria proprietaria dei terreni (punto III) e ha osservando che da tale atto non era possibile dedurre la tesi sostenuta dalla ricorrente, ossia che la striscia di terreno contesa ricadesse nella porzione di fondo gravata dalla servitù, rinunciata nel 1967 , argomentando puntualmente tale esclusione.

Nessuna certezza sulla determinazione del confine poteva derivare da un percorso della servitù di passaggio sul terreno “a sodo”, già al momento della costituzione di quest’ultima “totalmente incerto”, posto che nell’atto era stato convenuto che la strada cui si fa riferimentoavrebbe avuto un possibile andamento diverso di anno in anno a seconda delle colture dell’anno agricolo.

Non risulta neppure che la sentenza non abbia tenuto in debita considerazione le prove testimoniali.

Al punto V della Ric. 2019 n. 25165 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -9- stessasi legge che sono state svolte prove orali e che “ non vi è alcuna deposizione utile all’esatta individuazione di un confine”, visto che i testi hanno fatto riferimento “all'esistenza di un percorso sterrato a confine tra le proprietà (quello oggetto della servitù di passaggio ch e la venditrice Pieroni si era riservata al momento della vendita del terreno alla Barzagli poi oggetto di rinuncia) senza potere minimamente specificare in che termini tale passaggio fosse rimasto confinato entro la proprietà Barzagli o spostato a causa delle lavorazioni agricole verso la proprietà Menconi”; al punto VII si parla di “genericità e incertezza” di tali prove;al punto VIII si dice che nessuno dei testi esaminati ha apportato “ alcun serio ed attendibile contributo per la determinazione del confine tra i due fondi”, in quanto “ nessuno dei testi esaminati in istruttoria ha indicato quale fosse il reale confine tra i terreni delle parti, avendo tutti riferito dell'esistenza di un percorso sterrato che correva tra le due proprietà,senz a offrire elementi decisivi anche in relazione al preteso progressivo spostamento della linea ( id est, di questo percorso) a causa delle lavorazioni agricole”.

L’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta dunque logicamente svolto e giuridicamente corretto. 3.-Il terzo motivo è così rubricato: “Violazione art. 100, 112, 115, 116 c.p.c.e artt. 948, 950, 1158 c.c. (art. 360 nr. 3 c.p.c.) omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti (art. 360 nr. 5 c.p.c.)”.

In primo luogo, la sentenza della corte distrettuale viene sottoposta a critica là dove non avrebbe deciso sulle domande proposte in via subordinata (di acquisto della proprietà e di acquisto della servitù per usucapione), dichiarando il difetto di Ric. 2019 n. 25165 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -10- interesse ad impugnare della ricorrente, in tal modo violando in particolare l’art. 112 c.p.c.

Insecondo luogo , la sentenza sarebbe nulla , a detta della Barzagli, in quanto present erebbe una motivazione solo apparente e tale da impedire la comprensione del processo logico-deduttivo svolto dal giudicante, là dove non si è pronunziata sulla restituzione di una striscia di terreno più ampia dei 7 mq. dei quali è stata disposta la r estituzion e (ossia, comesi legge in ricorso, della “striscia di grandezza ben maggiore di metri 3 di larghezza e 150 di lunghezza interposta tra i fondi delle due parti”).

3.1. - Anche questo motivo va disatteso per la sua infondatezza, a tacere del fatto che lo stesso rivolge una critica alla sentenza impugnata formulata sotto più profili e con una sequenza di norme asserite violate che impongono a questo Collegio una non agevole opera di comprensione delle censure addotte.

La ricorrente denuncia sostanzialmente come vizio di nullità per difetto di motivazione o di motivazione apparente il rigetto delle sue domandericonvenzionali introdotte in giudizio , come si legge in sentenza, tuttavia avanzate “ in via del tutto subordinata e solo nel caso in cui il Tribunale avesse ritenuto che l'azione proposta dalla Menconi dovesse qualificarsi quale azione di rivendica (così letteralmente le conclusioni prese sul punto in primo grado)”.Conclusioni delle quali oggi invoca, ma impropriamente, “una più attenta lettura”.

Va anzitutto ricordato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

“quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni Ric. 2019 n. 25165 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -11- obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture” (da ultimo, Cass. nn. 6758/2022; 13977/2019).

Ad integrare gli estremi del vizio diomessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, “ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia” (cfr. Cass., ord. n. 24155/2017; sent. n. 20311/2011).

Non è questo il caso di specie.

Non si riscontra anzitutto l’omessa pronunzia sul punto della restituzione della striscia di terreno di grandezza maggiore in luogo della striscia di soli 7 mq., quale risultante dalla tavola allegata all’elaborato peritale, perché ciò è conseguenza dell’accertamento del confine tra le due proprietà fatto coincidere con le mappe catastali, a seguito delle risultanze della CTU (rileva al riguardo il cont roricorrente che la Barzagli non avrebbe interesse a censurare la sentenza sul punto, visto che la restituzione sarebbe a suo danno).

Neppure si riscontra l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (“l’esercizio di un possesso e di un utilizzo da parte della Barzagli della striscia di terreno”) ritenuto decisivo e oggetto di discussione tra le parti.

Ric. 2019 n. 25165 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -12- Afferma la ricorrente a pag. 19 del ricorso che “le testimonianze e l’intervenuto possesso ad usucapione m andavano comunque esaminati anche solo quale eccezione idonea a paralizzare la pretesa attorea, se non altro di condanna alla restituzione del terreno”.

Nel caso di specie la decisione adottata dal giudice d’appello mostra consapevolezza delle eccezioni sollevate dalla ricorrente (come si dichiara espressamente nel punto IV della sentenza ) e, oltre al la motivazione di difetto di interesse ad agire, contiene argomentazioni implicanti unastatuizione di rigetto delle medesime.

La pronuncia ha infatticonfermato il rigetto dell’eccezione di usucapione avanzata dalla ricorrente-appellante per “ la genericità delle deposizioni testimoniali”, in quanto i loro elementi di incertezza non consentono al giudice “ né l'esatta individuazione di un confine diverso da quello ricavato dal CTU né ovviamente di accogliere l’eccezione di usucapione come correttamente ritenuto dal primo giudice…”.

Il rigetto dell’eccezione di usucapionedella piena proprietà (l’avverbio “ovviamente” è di certo significativo…) “assorbe” sostanzialmente anche il contenuto dellasubordinata domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio sulla porzione di fondo in contestazione.

Non si ravvisano dunque nelle argomentazioni del giudice a quoi vizi denunciati. 4.- Con il quarto motivo la ricorrente deduce quanto segue: “Violazione art. 91 c.p.ce D.M.

Giustizia 10.03.2014 nr. 55 emesso ai sensi dell’art. 13 comma 6 l. n. 247/2012 (art. 360 nr. 3 cpc)”, contestando l’erronea applicazione delle tabelle ministeriali delle tariffe forensi operata dalla corte territoriale el’errata individuazione dello scaglione applicabile.

Ric. 2019 n. 25165 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -13- 4.1.-Anche l’ultimo motivo risulta infondato .

La corte di merito ha correttamente qualificato il valore della causa come indeterminabile, in difetto di indicazione delle rendite catastali ad opera delle parti e di altri elementi emergenti dagli atti, nel rispetto del criterio dettato dall’art. 15 comma 3 c.p.c.

La dichiarazione di valore della controversia eseguita dalle parti per il versamento del contributo unificato riveste carattere esclusivamente fiscale e non vincola il giudice nella determinazione del valore della causa.

Inoltre, là dove le tariffe prevedono una forcella, con possibilità per il giudice di diminuire o di aumentare ulteriormente il compenso per specifici motivi tra i valori minimi e i massimi, il giudice esercita un potere discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, occorrendo che egli motivi solo la diminuzione o l’aumento ulteriore, essendo in tal caso necessario assicurare il controllo sulle ragioni dello scostamento dalla forcella (Cass. 10 maggio 2019, n. 12537).

5. -Il ricorso va dunque respinto.

A seguito del rigetto, in base al principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo.

Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Ric. 2019 n. 25165 sez.

S2 -ud. 23-06-2022 -14- La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 1.450,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 25165-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D. CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - Ric. 2019 n. 25165 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -2- avverso la sentenza n. 1982/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/08/2018 e notificata in data 12/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 6.12.2003, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Grosseto, chiedendo la determinazione del confine tra la particella n. 24 del fg. 47 del NCT del Comune di Grosseto, di sua proprietà, e le particelle 131, 130, 22 e 51 del fg. 47 di proprietà della convenuta, con richiesta di rilascio della fascia di terreno occupata da quest’ultima, oltre al risarcimento dei danni conseguenti al mancato utilizzo di detta porzione di terreno. 2. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo in via principale il rigetto della domanda avanzata dall’attrice e, in via riconvenzionale, il riconoscimento dell’acquisto della proprietà e/o comproprietà della striscia di terreno contesa per usucapione ultraventennale e, sempre in via riconvenzionale e in ulteriore subordine, l’intervenuto acquisto per usucapione, su tale porzione di terreno, della servitù di passo pedonale e con macchine agricole. 3. La causa veniva istruita con produzioni documentali, audizione di testi e espletamento di CTU tesa ad accertare il confine tra i due fondi. 4. Con sentenza n. 168/2012 il Tribunale di Grosseto dichiarava che il confine tra le due proprietà coincideva con quello risultante dalle mappe catastali; rigettava le domande riconvenzionali della convenuta e la condannava al rilascio di Ric. 2019 n. 25165 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -3- una sottilissima striscia di terreno di 7 mq. quale risultante da una tavola allegata alla CTU. 5. Avverso detta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], deducendo quali motivi di gravame: la nullità della sentenza per motivazione apparente; l’erronea qualificazione della domanda attorea (ritenuta configurare non già un’azione di regolamento di confini ma un’ azione di rivendica zione ) ; l’omessa e erronea valutazione del materiale probatorio. Contestava inoltre l’omessa pronuncia in ordine alle domande riconvenzionali proposte. 6. Con decisione n. 1982/2018, la Corte d’Appello di Firenze ha respinto il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA], con condanna della stessa alle spese (che erano state compensate in primo grado). 7. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione contro tale decisione affidandosi a quattro motivi. 8. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, chiedendo di dichiarare inammissibili e/o infondati i motivi di impugnazione. 9. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ex artt. 345 comma 2 e 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 950, 948, 2697 c.c. e dell’art. 112 c .p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene la stessa che il T ribunale prima e la C orte di Appello poi avrebbero non correttamente qualificato l’azione proposta dalla Menconi quale azione di regolamento di confini anziché quale azione di rivendicazione, con conseguente necessità di fornire la prova dell’acquisto a titolo originario da Ric. 2019 n. 25165 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -4- parte dell’allora attrice, neppure capitolata dalla stessa in giudizio. 1.1. -Il motivo è infondato . Il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte ha tracciato la linea di separazione tra azione di rivendicazione e azione di regolamento di confini sul filo della distinzione fra conflitto tra titoli di proprietà e conflitto tra fondi. La prima azione presuppone un contrasto tra titoli determinato dal convenuto che nega la proprietà dell'attore, contrapponendo al titolo da lui vantato il suo possesso della cosa ovvero un proprio diverso ed incompatibile titolo di acquisto; nella seconda i titoli di proprietà non sono controversi e la contestazione attiene alla delimitazione dei rispettivi fondi a causa dell'incertezza dei confini (a titolo esemplificativo Cass., sez. 2, n. 42045/2021; sez. 2, n. 10066/2018; sez. 2, n. 6681/2000). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, individuando la proposizione del tipo di azione dal petitum (“ determini il confine tra la particella n. 24 del foglio 47 del NCT del Comune di Grosseto di proprietà della convenuta…”) e dalla causa petendidella domanda introduttiva del giudizio, come operato dal primo giudice e riportato in motivazione, chiaramente rivolti a definire l’esatta linea di confine, essendo sorti contrasti tra le parti per l’inesistenza di termini o di altri segni visibili, come dichiarato nella narrativa dell’atto di citazione. Sostiene la ricorrente che la contestazione da parte sua della proprietà della Menconi sulla porzione contesa avrebbe originato quel conflitto tra titoli che, unitamente al rilievo per cui “la Menconi si proponesse, con l’azione proposta, il principale risultato di vedersi restituire una striscia di terreno di Ric. 2019 n. 25165 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -5- sua esclusiva proprietà”, militerebbe per la sussunzione della domanda nel raggio applicativo dell’art. 948 c.c. L’affermazione stride con il consolidato orientamento di questa Corte volto ad affermare che , posto che la determinazione del confine può comportare l'attribuzione ad una delle parti di una zona occupata dall'altra, la richiesta di tale attribuzione non incide sull'essenza dell'azione, trasformando l'azione di regolamento di confini in rivendica (Cass. n. 11942/2003), ma integra solo una naturale conseguenza della domanda di individuazione del confine (Cass. n. 671/1977; n. 1446/1996). L’azione di regolamento di confini non muta dunque natura trasformandosi in quella di rivendica nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino (Cass. n. 22645/2018) e pertanto l'azione non perde la sua natura ricognitiva nel caso in cui l'eliminazione dell'incertezza comporti come conseguenza l'obbligo di rilascio di una porzione di fondo indebitamente posseduta, generando un effetto recuperatorio della proprietà (Cass. n. 2297/2017). Va inoltre osservato che i rispettivi titoli di proprietà non risultano nella specie contestati o comunque che la contestazione della allora convenuta non ha riguarda to la portata traslativa del titolo di proprietà dell’attrice. Infatti, come sostenuto dalla controricorrente, la Barzagli non ha mai sostenuto di essere proprietaria della particella n. 24 foglio 47 di proprietà della Menconi e neppure la Menconi ha affermato di essere proprietaria delle particelle di proprietà della convenuta (producendo o facendo riferimento ad un titolo che attribuisse all’una la proprietà dei terreni dell'altra ) , ma entrambe hanno affermato che la striscia di terreno “a sodo” a confine tra i rispettivi fondi ricadeva nelle rispettive proprietà. Ric. 2019 n. 25165 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -6- Per fuoriuscire dai tratti dell’azione di regolamento di confini non basta dunque avere negato la proprietà dell’att rice , come sostiene la ricorrente, ma occorre addurre l’esistenza di un proprio, diverso ed incompatibile titolo d’acquisto, che nella specie fa difetto. 2.- Il secondo motivo è volto a censurare la v iolazione dell’art. 950 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c . ( in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.). Si duole la ricorrente che il giudice di merito abbia fatto riferimento alla determinazione del confine attraverso le mappe catastali, in violazione delcarattere sussidiario di questo mezzo di prova, impiegabile solo in caso di assoluta mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo. In altri termini, non sarebbe stata data preminenza agli altri elementi probatori (in primis, le prove testimoniali), prima di ricorrere all’accertamento mediante le mappe catastali. 2.1.- Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Con il vizio lamentato la ricorrente chiede sostanzialmente un improprio riesame nel merito e una riconsiderazione delle risultanze delle prove orali a lei più favorevole (peraltro in parte già contenuta anche nel primo motivo di ricorso), che involgono apprezzamenti di fatto riservati unicamente al giudice di merito e sottratti al giudice di legittimità, al quale spetta solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (cfr., tra le tante, Cass. n. 331/2020; 24155/2017; n. 331/2020, 27197/2011; 2357/2004). La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. dedotta nel motivo di ricorso è preclusa dal rilievo che per invocare Ric. 2019 n. 25165 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -7- l’inosservanza della prima norma occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della stessa, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri ufficiosi riconosciutigli (e non è certo questo il caso di specie), mentre è inammissibile la diversa doglianza (prospettata dal motivo in esame) che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass., S.U., n. 20867/2020). A tali aspetti di inammissibilità il motivo aggiunge anche profili di infondatezza. In tema di azione di regolamento di confini, è orientamento consolidato di questa Corte che per l’individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi il ricorso alle mappe catastali è possibile, pur avendo le stesse carattere meramente sussidiario (ex plurimis: Cass . 14993/2012; n. 10121/2002 ) e le indicazioni catastali possono adoperarsi anche in presenza di altri elementi probatori se questi si rivelano inidonei alla determinazione del confine (Cass. n. 3101/2005; n. 10997/1993). Al giudice di merito non è consentito basare la sua decisione sulle sole risultanze catastali, ma lo stesso giudice - pur essendo in materia di regolamento di confini la prova di maggior rilievo fornita dai titoli, che devono essere esaminati in concreto con riferimento al loro contenuto (Cass.n. 5552/1978: n. 2622/1978) - ben p uò fondare il suo convincimento sulle mappe catastali quando, esaminati e valutati gli altri elementi offerti dalle parti e le altre risultanze acquisite al processo, riscontri che solo le prime sono idonee alla determinazione certa del confine controverso. Ric. 2019 n. 25165 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -8- L’art. 950 c.c. risulta dunque violato nel solo caso in cui il giudice fondi la sua decisione esclusivamente sulla rispondenza della situazione dei luoghi alle mappe catastali, elevando queste a elemento unico di prova. Erra la ricorrente quando afferma che la decisione de qua non avrebbe fatto corretta applicazione di tali principi. Anzitutto non risultano trascurati i titoli e i frazionamenti derivanti, posto che – come si legge in sentenza – il CTU , basandosi sul fatto che le due proprietà sono state acquisite dallo stesso dante causa ma in tempi diversi, ha utilizzato “l’unico frazionamento utile ad individuare il confine tra le due proprietà”, ossia quello del 1958/’59, che ha coinciso con quello risultante dai dati catastali, determinato con metodologia- si precisa - condivis a dai CTP intervenuti. La sentenza impugnata risulta q uindi avere debitamente valutato il titolo di acquisto della proprietà Barzagli (rogito Galgani 9.09.1961), costitutivo anche della servitù riservata a suo favore dalla originaria proprietaria dei terreni (punto III) e ha osservando che da tale atto non era possibile dedurre la tesi sostenuta dalla ricorrente, ossia che la striscia di terreno contesa ricadesse nella porzione di fondo gravata dalla servitù, rinunciata nel 1967 , argomentando puntualmente tale esclusione. Nessuna certezza sulla determinazione del confine poteva derivare da un percorso della servitù di passaggio sul terreno “a sodo”, già al momento della costituzione di quest’ultima “totalmente incerto”, posto che nell’atto era stato convenuto che la strada cui si fa riferimentoavrebbe avuto un possibile andamento diverso di anno in anno a seconda delle colture dell’anno agricolo. Non risulta neppure che la sentenza non abbia tenuto in debita considerazione le prove testimoniali. Al punto V della Ric. 2019 n. 25165 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -9- stessasi legge che sono state svolte prove orali e che “ non vi è alcuna deposizione utile all’esatta individuazione di un confine”, visto che i testi hanno fatto riferimento “all'esistenza di un percorso sterrato a confine tra le proprietà (quello oggetto della servitù di passaggio ch e la venditrice Pieroni si era riservata al momento della vendita del terreno alla Barzagli poi oggetto di rinuncia) senza potere minimamente specificare in che termini tale passaggio fosse rimasto confinato entro la proprietà Barzagli o spostato a causa delle lavorazioni agricole verso la proprietà Menconi”; al punto VII si parla di “genericità e incertezza” di tali prove;al punto VIII si dice che nessuno dei testi esaminati ha apportato “ alcun serio ed attendibile contributo per la determinazione del confine tra i due fondi”, in quanto “ nessuno dei testi esaminati in istruttoria ha indicato quale fosse il reale confine tra i terreni delle parti, avendo tutti riferito dell'esistenza di un percorso sterrato che correva tra le due proprietà,senz a offrire elementi decisivi anche in relazione al preteso progressivo spostamento della linea ( id est, di questo percorso) a causa delle lavorazioni agricole”. L’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta dunque logicamente svolto e giuridicamente corretto. 3.-Il terzo motivo è così rubricato: “Violazione art. 100, 112, 115, 116 c.p.c.e artt. 948, 950, 1158 c.c. (art. 360 nr. 3 c.p.c.) omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti (art. 360 nr. 5 c.p.c.)”. In primo luogo, la sentenza della corte distrettuale viene sottoposta a critica là dove non avrebbe deciso sulle domande proposte in via subordinata (di acquisto della proprietà e di acquisto della servitù per usucapione), dichiarando il difetto di Ric. 2019 n. 25165 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -10- interesse ad impugnare della ricorrente, in tal modo violando in particolare l’art. 112 c.p.c. Insecondo luogo , la sentenza sarebbe nulla , a detta della Barzagli, in quanto present erebbe una motivazione solo apparente e tale da impedire la comprensione del processo logico-deduttivo svolto dal giudicante, là dove non si è pronunziata sulla restituzione di una striscia di terreno più ampia dei 7 mq. dei quali è stata disposta la r estituzion e (ossia, comesi legge in ricorso, della “striscia di grandezza ben maggiore di metri 3 di larghezza e 150 di lunghezza interposta tra i fondi delle due parti”). 3.1. - Anche questo motivo va disatteso per la sua infondatezza, a tacere del fatto che lo stesso rivolge una critica alla sentenza impugnata formulata sotto più profili e con una sequenza di norme asserite violate che impongono a questo Collegio una non agevole opera di comprensione delle censure addotte. La ricorrente denuncia sostanzialmente come vizio di nullità per difetto di motivazione o di motivazione apparente il rigetto delle sue domandericonvenzionali introdotte in giudizio , come si legge in sentenza, tuttavia avanzate “ in via del tutto subordinata e solo nel caso in cui il Tribunale avesse ritenuto che l'azione proposta dalla Menconi dovesse qualificarsi quale azione di rivendica (così letteralmente le conclusioni prese sul punto in primo grado)”.Conclusioni delle quali oggi invoca, ma impropriamente, “una più attenta lettura”. Va anzitutto ricordato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. “quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni Ric. 2019 n. 25165 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -11- obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture” (da ultimo, Cass. nn. 6758/2022; 13977/2019). Ad integrare gli estremi del vizio diomessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, “ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia” (cfr. Cass., ord. n. 24155/2017; sent. n. 20311/2011). Non è questo il caso di specie. Non si riscontra anzitutto l’omessa pronunzia sul punto della restituzione della striscia di terreno di grandezza maggiore in luogo della striscia di soli 7 mq., quale risultante dalla tavola allegata all’elaborato peritale, perché ciò è conseguenza dell’accertamento del confine tra le due proprietà fatto coincidere con le mappe catastali, a seguito delle risultanze della CTU (rileva al riguardo il cont roricorrente che la Barzagli non avrebbe interesse a censurare la sentenza sul punto, visto che la restituzione sarebbe a suo danno). Neppure si riscontra l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (“l’esercizio di un possesso e di un utilizzo da parte della Barzagli della striscia di terreno”) ritenuto decisivo e oggetto di discussione tra le parti. Ric. 2019 n. 25165 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -12- Afferma la ricorrente a pag. 19 del ricorso che “le testimonianze e l’intervenuto possesso ad usucapione m andavano comunque esaminati anche solo quale eccezione idonea a paralizzare la pretesa attorea, se non altro di condanna alla restituzione del terreno”. Nel caso di specie la decisione adottata dal giudice d’appello mostra consapevolezza delle eccezioni sollevate dalla ricorrente (come si dichiara espressamente nel punto IV della sentenza ) e, oltre al la motivazione di difetto di interesse ad agire, contiene argomentazioni implicanti unastatuizione di rigetto delle medesime. La pronuncia ha infatticonfermato il rigetto dell’eccezione di usucapione avanzata dalla ricorrente-appellante per “ la genericità delle deposizioni testimoniali”, in quanto i loro elementi di incertezza non consentono al giudice “ né l'esatta individuazione di un confine diverso da quello ricavato dal CTU né ovviamente di accogliere l’eccezione di usucapione come correttamente ritenuto dal primo giudice…”. Il rigetto dell’eccezione di usucapionedella piena proprietà (l’avverbio “ovviamente” è di certo significativo…) “assorbe” sostanzialmente anche il contenuto dellasubordinata domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio sulla porzione di fondo in contestazione. Non si ravvisano dunque nelle argomentazioni del giudice a quoi vizi denunciati. 4.- Con il quarto motivo la ricorrente deduce quanto segue: “Violazione art. 91 c.p.ce D.M. Giustizia 10.03.2014 nr. 55 emesso ai sensi dell’art. 13 comma 6 l. n. 247/2012 (art. 360 nr. 3 cpc)”, contestando l’erronea applicazione delle tabelle ministeriali delle tariffe forensi operata dalla corte territoriale el’errata individuazione dello scaglione applicabile. Ric. 2019 n. 25165 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -13- 4.1.-Anche l’ultimo motivo risulta infondato . La corte di merito ha correttamente qualificato il valore della causa come indeterminabile, in difetto di indicazione delle rendite catastali ad opera delle parti e di altri elementi emergenti dagli atti, nel rispetto del criterio dettato dall’art. 15 comma 3 c.p.c. La dichiarazione di valore della controversia eseguita dalle parti per il versamento del contributo unificato riveste carattere esclusivamente fiscale e non vincola il giudice nella determinazione del valore della causa. Inoltre, là dove le tariffe prevedono una forcella, con possibilità per il giudice di diminuire o di aumentare ulteriormente il compenso per specifici motivi tra i valori minimi e i massimi, il giudice esercita un potere discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, occorrendo che egli motivi solo la diminuzione o l’aumento ulteriore, essendo in tal caso necessario assicurare il controllo sulle ragioni dello scostamento dalla forcella (Cass. 10 maggio 2019, n. 12537). 5. -Il ricorso va dunque respinto. A seguito del rigetto, in base al principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo. Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2019 n. 25165 sez. S2 -ud. 23-06-2022 -14- La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 1.450,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13
Sentenza Cassazione n. 27218/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris