Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 16861/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8474/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).

Azione di regolamento confini -Controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -Intimati - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 940/2017 depositata il 14/12/2017.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 24 maggio 2023.

Rilevato che:

1. con citazione notificata il 9/07/2003, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Perugia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentire accertare e dichiarare: (1) che la linea di confine tra la comproprietà dell’edificio condominiale di via dell’Aquila n. 10 (foglio 401 part. 454) e la proprietà dei convenuti Mescolini (part. 451) era rappresentata dalla recinzione metallica che sovrastava il muro di contenimento del fondo dei convenuti; (2) la proprietà condominiale in capo agli attori dell’intercapedine posta tra il muro perimetrale dell’edificio condominiale di via dell’Aquila n. 10 ed il muro di contenimento di proprietà dei convenuti; (3) la comproprietà degli attori, quali condòmini del condominio di via dell’Aquila n. 10, e [dei] convenuti Mescolini del predetto muro di sostegno, per la parte che si eleva al di sopra del livello del fondo Mescolini, nonché della recinzione che lo sovrasta; (4) la natura emulativa della manutenzione del giardino di proprietà Mescolini nel tratto prospiciente gli appartamenti degli attori, con condanna degli stessi convenuti ad eseguire accurata manutenzione; (5) la condanna al ripristino della continuità della rete metallica di separazione tra le due proprietà ed il risarcimento dei danni; (6) in via subordinata accertare la comproprietà in capo agli attori, quali condòmini dell’edificio di via dell’Aquila n. 10, delle porzioni di immobili ed accessori di cui ai precedenti punti 1 e 2 per possesso da tempo immemorabile;

1.1. questi i fatti costitutivi della domanda: (i) i signori Leone e Cassar erano proprietari dell’appartamento posto al secondo piano di via dell’Aquila n. 10, mentre la signora Ricci era proprietaria esclusiva dell’appartamento posto al primo piano e di un fondo (cd. fondino) al piano terreno che aveva accesso dall’atrio condominiale; da detto fondo, tramite una porta che si apre sul muro perimetrale, si accedeva a un’intercapedine larga all’incirca un metro, posta sul retro del fabbricato, compresa tra il muro perimetrale dell’edificio degli attori e un muro alto circa 3 metri, di contenimento del sovrastante giardino di proprietà dei signori Mescolini, contraddistinto al catasto terreni del Comune di Perugia al foglio 401 part. 451; (ii) la porta posta sul fondo di proprietà Ricci costituiva l’unico accesso alla predetta intercapedine, che aveva natura pertinenziale dell’edificio in quanto sulla stessa insistevano le condotte fognarie del fabbricato, i pluviali di gronda e prospettavano le finestre dei fondi e degli appartamenti; (iii) il muro di contenimento del sovrastante giardino, da tempo immemorabile, era sormontato da una rete metallica di recinzione che rappresentava la linea di demarcazione tra la proprietà Mescolini e l’intercapedine di proprietà del condominio attoreo; (iv) nell’anno 2002 la signora [OSCURATO:PERSONA], dopo avere disatteso le diffide al ripristino della continuità della recinzione, aveva rivendicato di essere proprietaria dell’intercapedine sulla base delle risultanze catastali, e si era intromessa nell’uso della stessa pretendendo di collocare un cancelletto a delimitazione di una porzione nell’intercapedine; (v) infine, i convenuti, con mero intento emulativo, non avevano provveduto alla manutenzione del loro giardino nel tratto che fronteggia il condominio degli attori;

1.2. i convenuti, in comparsa di risposta, hanno contestato la legittimazione attiva degli attori che, rivendicando diritti del condominio di via dell’Aquila n. 10, non avevano né la rappresentanza né il consenso degli altri condòmini.

Nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda sul rilievo che, in base alle risultanze catastali, l’intercapedine, come anche il muro di contenimento, era compresa nella part. 451, che individua l’area di giardino di loro proprietà, della quale erano divenuti proprietari per successione del padre [OSCURATO:PERSONA].

L’accesso all’intercapedine era consentito non soltanto dal fondo di proprietà Ricci, ma anche da altro appartamento, posto al piano terreno dell’edificio di via dell’Aquila n. 14, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, da tempo immemorabile, in corrispondenza dello scalino che segna il dislivello della striscia di terreno in cui consiste l’intercapedine era stata apposta una rete metallica per dividere l’edificio di via dell’Aquila n. 10 da quello di via dell’Aquila n. 14.

Nel 1961 il precedente proprietario del detto appartamento aveva sostituito la rete con una inferriata fissa e poi con un cancelletto posto come divisorio dell’intercapedine.

Le dispute tra le parti, sfociate in una denuncia penale contro ignoti, sarebbero insorte dopo il furto del cancelletto.

I convenuti, infine, hanno negato l’omessa manutenzione del proprio giardino;

1.3. [OSCURATO:PERSONA], intervenendo in giudizio, ha contestato la legittimazione attiva degli attori, ha chiesto il rigetto delle loro domande, e, in subordine, la limitazione dell’accertamento dei confini e della proprietà condominiale sulla striscia di terreno (la cd. intercapedine) al tratto di essa posto di fronte al condominio degli attori, con esclusione del tratto di pertinenza dell’appartamento di proprietà dello stesso intervenuto, al civico n. 14, il quale aveva accesso all’intercapedine (situata tra il muro perimetrale dei civici 10, 12 e 14, ed il muro di contenimento del giardino Mescolini), tramite una porta finestra posta al piano terreno del suo appartamento;

1.4. il Tribunale di Perugia, ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condòmini dell’edificio di via dell’Aquila n. 10, i quali non si sono costituiti, e istruita la causa a mezzo di una c.t.u. e con prove per interrogatorio formale e per testi, con sentenza n. 1876/2015, ha rigettato la domanda degli attori;

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello e ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata rigettata l’azione di regolamento di confini exart. 950, cod. civ., e non è stata qualificata la domanda come azione negatoria ex art. 949, cod. civ., e, ancora, nella parte in cui sono state rigettate la domanda subordinata di usucapione dell’intercapedine e quella diretta a fare accertare le condotte emulative ascrivibili ai convenuti;

2.1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del gravame; [OSCURATO:PERSONA], in via subordinata, ha reiterato la richiesta di limitare l’accertamento dei confini e della proprietà condominiale dell’intercapedine al tratto posto di fronte alla proprietà degli attori (condominio di via dell’Aquila n. 10), con esclusione del tratto di pertinenza della sua unità immobiliare (posta nel condominio di via dell’Aquila n. 14);

3. la Corte d’appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda subordinata di acquisto per usucapione limitatamente al tratto d’intercapedine fronteggiante la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (condominio di via dell’Aquila n. 10/12) fino al punto in cui era posizionato il cancellino divisorio, con esclusione del tratto di proprietà dell’unità immobiliare di proprietà dell’intervenuto [OSCURATO:PERSONA] (condominio di via dell’Aquila n. 14);

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con distinti controricorsi; gli altri intimati non partecipano al giudizio; il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso [«1) Nullità della sentenza e del procedimento: violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per erroneità e travisamento nella qualificazione della domanda proposta dagli attori quale azione di regolamento dei confini, in luogo di domanda negatoria della proprietà ex art. 949 c.c., nonché per omessa motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. – Violazione di legge: falsa ed errata applicazione delle norme di cui agli artt. 1363 e 1362, comma 2, c.c. –applicabili anche agli atti giudiziali – nell’interpretazione dell’atto di citazione e degli altri documenti acquisiti al giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»], la ricorrente assume che, con il primo motivo di appello, aveva censurato la sentenza del Tribunale di Perugia laddove, interpretando l’azione proposta dagli attori in via principale, l’aveva qualificata come azione di regolamento di confini (art. 950, cod. civ.) anziché come azione negatoria (art. 949, cod. civ.).

Svolta questa premessa, essa critica il capo della sentenza di appello che ha confermato la relativa statuizione della pronuncia di primo grado, con motivazione apparente e omettendo un’interpretazione del complessivo contenuto dell’atto di citazione e della documentazione acquisita agli atti del giudizio;

1.1. il primo motivo, nella sua complessa articolazione, non è fondato;

1.2. la Corte distrettuale ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente qualificato la domanda degli attori come azione di regolamento di confini (art. 950, cod. civ.) avendo essi chiesto l’accertamento dell’esatto confine tra l’edificio condominiale di via dell’Aquila n. 10 (NCEU foglio 401 part. 454) e il muro di contenimento del giardino di proprietà dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe (NCEU foglio 401 part. 451), confine da essi indicato nella recinzione della rete metallica che sovrasta il muro di contenimento dei convenuti.

Ed ha aggiunto che la stessa domanda è stata riproposta, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello, pur avendo la stessa qualificato la propria domanda come azione negatoria exart. 949, cod. civ.;

1.3. per la giurisprudenza di questa Corte ( ex multis Cass.3/12/2019, n. 31546) «[i]n tema di ricorso per cassazione, l’erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.».

E, come precisa lo stesso precedente di legittimità, il vizio di motivazione è sindacabile soltanto nell’ipotesi in cui essa non soddisfi il requisito del “minimo costituzionale” (Cass. Sez.

U., 7/04/2014, n. 8053);

1.4. nel caso di specie, la soglia del “minimo costituzionale” della motivazione è senz’altro rispettata in ragione del fatto che la Corte d’appello ha spiegato di avere qualificato la domanda principale degli attori come azione di regolamento di confini (art. 950, cod. civ.) in ragione del tenore della domanda stessa con la quale, appunto, era chiesto l’accertamento dell’esatta linea di confine tra l’edificio condominiale di via dell’Aquila n. 10 e il muro di contenimento del giardino di proprietà dei convenuti;

2. con il secondo motivo [«2) Violazione di legge: falsa ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c. in merito alla prova della proprietà di un bene immobile, con riferimento all’efficacia degli atti unilaterali ed in particolare della denuncia di successione, delle mappe catastali e delle relative visure, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Violazione di le gge: falsa ed errata applicazione degli artt. 818 e 819 c.c. in merito al regime delle pertinenze e ai diritti di terzi sulle pertinenze di un bene immobile; falsa ed errata applicazione delle norme che regolano l’interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.; falsa ed errata applicazione degli artt. 2727 e 2729 in tema di efficacia delle presunzioni; in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. – Nullità della sentenza e del procedimento: violazione dell’art. 115 c.p.c. in ordine al principio di disponibilità delle prove, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui si afferma che i convenuti avrebbero provato documentalmente, mediante la denuncia di successione e mediante le mappe catastali, che la linea divisoria del confine era posta nel muro perimetrale dell’edificio di via dell’Aquila n. 10 e che l’intercapedine era ricompresa nella particella 451, mentre negli atti di acquisto degli attori non era contenuto alcun riferimento all’intercapedine oggetto del giudizio.

Rileva, da un lato, che la denuncia di successione, quale atto unilaterale con finalità meramente fiscali, non è prova idonea della proprietà e nemmeno del possesso in capo al dante causa; dall’altro, cheanaloga valutazione va fatta con riferimento alle mappe e visure catastali che parimenti non sono documenti efficaci, ai fini della prova della proprietà dei beni immobili, neppure rispetto all’azione di regolamento di confini.

Afferma che, viceversa, gli atti di acquisto delle rispettive unità immobiliari degli attori, pur non contenendo alcun riferimento all’intercapedine, recano clausole con le quali, unitamente al bene principale, vengono trasferiti tutti gli annessi, infissi e pertinenze etc., e che, quindi, all’intercapedine doveva applicarsi il regime delle pertinenze (art. 818, cod. civ.);

2.1. il secondo motivo, nella sua complessa articolazione, non è fondato;

2.2. in base a un tralatizio insegnamento di legittimità, dalla peculiare natura dell’azione di regolamento dei confini, la quale ha il carattere di una vindicatio duplex incertae partis , ed è conseguentemente svincolata dal principio actore non probante, reus absolvitur, deriva che il giudice adìto con tale azione è obbligato comunque a determinare la contestata demarcazione fra i fondi contigui, nel senso che, anche in mancanza di prove specifiche o di validi elementi desumibili dalle mappe catastali, deve pur sempre adottare una soluzione che elimini lo stato di incertezza, ricorrendo ad ogni possibile dato presuntivo (Cass. n. 34825/2021, che menziona «Cass. n. 1284/1976: conf. n. 11200/2004; n. 10062/2018»; in termini, Cass. 5881/2009, richiamata dalla sentenza qui impugnata).

La prova di maggior rilievo è fornita dai titoli, in base ai quali e possibile l’esatta identificazione del confine, che devono essere esaminati in concreto con riferimento al loro contenuto (Cass.n. 4715/1977; n. 5552/1978).

Solo la mancanza od insufficienza di indicazioni sul confine rilevabili dagli indicati titoli giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ovvero, in ultima analisi, ai dati forniti dalle mappe catastali, ricorso previsto solo in via sussidiaria, in totale difetto di ogni altro mezzo di prova, anche presuntiva, idoneo al superamento dell’incertezza sulla linea di demarcazione fra i due fondi contigui (Cass. n. 2622/1978).

Il ricorso al sistema di accertamento sussidiario configurato dalle mappe catastali è consentito non solo nel caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anchenel caso che questi, per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, risultino, secondo l’accertamento incensurabile del giudice del merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine (Cass. n. 10997/1993; n. 3101/2005).

Emerge dal complesso dei princìpi appena richiamati che, nella prova della determinazione del confine, è utilizzabile ogni mezzo istruttorio, anche la prova testimoniale (Cass. n. 8212/1990; n. 3039/1969) e per presunzioni (Cass. n. 605/1976); in termin i anche Cass. n. 27218/2022, che ricorda che è orientamento consolidato di questa Corte che per l’individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi il ricorso alle mappe catastali è possibile, pur avendo le stesse carattere meramente sussidiario (ex plurimis, Cass. nn. 14993/2012 e 10121/2002), e che le indicazioni catastali possono adoperarsi anche in presenza di altri elementi probatori se questi si rivelano inidonei alla determinazione del confine (Cass. nn. 3101/2005 e 10997/1993);

2.3. la Corte d’appello si è attenuta a questi princìpi e, aderendo alla decisione di primo grado, ha stabilito che (cfr. pag. 7 della sentenza) «sulla base dei titoli d’acquisto delle proprietà e delle mappe catastali […] la linea di confine era rappresentata dal muro perimetrale dell’edificio di via dell’Aquila n. 10».

Dunque, per i giudici di merito, l’esatta linea di confine tra le proprietà era attestata dai titoli di acquisto e dalle mappe catastali.

È perfettamente rispettata la gerarchia delle prove che, come suaccennato (punto n. 2.2.), attribuisce maggiore rilievo ai titoli proprietà (i quali, nella specie, attestavano che i convenuti erano divenuti proprietari della particella 451) che, nel caso in esame, trovano riscontro nelle mappe catastali, secondo cui la linea di confine coincide con il contorno delle particelle 454 (di proprietà degli attori) e 451 (di proprietà dei convenuti);

2.4. pertanto, debbono essere disattese le diverse censure che -a prescindere dalla prospettata violazione di norme sostanziali (ad esempio l’art. 818, cod. civ., in tema di pertinenze, quale disposizione evidentemente eccentrica rispetto all’àmbito dell’azione di regolamento di confini), in materia di presunzioni (artt. 2727, 2729, cod. civ.), o di natura processuale (art. 115, cod. proc. civ.) - sono dirette a contrastare le valutazioni, gli apprezzamenti dei fatti e delle risultanze probatorie che competono al giudice di merito e che, se congruamente motivate, si sottraggono al sindacato di legittimità;

2.5. non meritano accoglimento neppure le critiche concernenti il mancato rispetto dei canoni ermeneutici ex artt. 1362 e seguenti, cod. civ., oltre che per la loro genericità, perché, in sostanza, confliggono con l’apprezzamento riservato al giudice del merito.

E infatti, per un radicato orientamento di legittimità, l’interpretazione degli atti di autonomia privata si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice del merito, incensurabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e immune da vizi logici o da errori di diritto;

3. il terzo motivo [«3) Nullità della sentenza e del procedimento: violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra quanto richiesto e la pronuncia emessa, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. – Violazione di leg ge: falsa ed errata applicazione dell’art.2697 c.c. in merito all’onere probatorio dell’acquisto della proprietà del bene immobile incombente sulle parti contrapposte nell’azione negatoria ex art. 949 c.c. alla luce dei principi elaborati in merito dalla giurisprudenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»], muove dall’assunto che l’azione proposta dagli attori dovesse essere qualificata come azione negatoria volta a negare qualsiasi diritto vantato dai convenuti sull’intercapedine e che la diversa configurazione operata dai giudici di merito avrebbe alterato le regole di ripartizione dell’onere della prova tra chi agisce e chi resiste in giudizio.

Ciò premesso, la ricorrente afferma che gli attori (originari) hanno dimostrato il loro diritto di proprietà di porzioni esclusive dell’edificio condominiale, e, al contempo, in applicazione dell’art. 818, cod. civ., anche dell’intercapedine, quale area sottoposta a un inscindibile rapporto di pertinenza, della quale i condòmini hanno avuto sempre l’esclusivo possesso.

Al contrario, così si conclude la doglianza, i convenuti non hanno dato prova del rivendicato contrapposto diritto di proprietà sulla medesima striscia di terreno;

3.1. il terzo motivo, nella sua complessa articolazione, non è fondato;

3.2. la censura, nei passaggi cruciali analoga a quella enucleata nel primo motivo, ha il proprio baricentro concettuale nell’asserita erronea qualificazione, da parte della Corte d’appello, della domanda degli attori come azione di regolamento di confini invece che come azione negatoria.

La particolarità di questa doglianza, rispetto a quella formulata con il primo mezzo, sta in ciò, che adesso si prospetta un error in procedendo consistente nella mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112, cod. proc. civ.);

3.3. così configurato il vizio, non trova applicazione il principio di diritto, sopra enunciato (punto 1.3.), per il quale l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, poiché trattandosi della denuncia di un error in procedendo spetta alla Corte di legittimità il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (ex multis, Cass. 31546/2019, in connessione con Cass. nn. 21421/2014, 25259/2017).

È vero però che, nella vicenda, l’ipotizzato difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato si fonda esclusivamente sull’interpretazione della domanda degli attori originari, ma, come si è osservato in precedenza (punto 1.2.), è stato escluso dal dictum del giudice di merito.

Infatti, la Corte di appello ha ritenuto che fosse stata proposta un’azione ai sensi dell’art. 950, cod. civ., ed ha precisato che l’appellante Ricci, nella citazione in appello, aveva (diversamente) qualificato la propria domanda come azione negatoria ex art. 949, cod. civ.

È utile aggiungere che la questione dell’esatta definizione del contenuto della domanda è stata stigmatizzata da [OSCURATO:PERSONA], la quale, nell’atto di costituzione in appello, ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla nuova qualificazione della domanda di controparte, formulata per la prima volta in appello;

4. con il quarto motivo [«4) Nullità della sentenza e del procedimento: violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento agli artt. 166, 167, comma 2, c.p.c., nonché artt. 342, 343 e 345 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, con riferimento alla natura delle istanze formulate dall’intervenuto nelle proprie conclusioni di I e di II grado, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. – Nullità della sentenza e del procedimento: violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., percontraddittorietà irriducibile ed illogicità manifesta della motivazione in ordine alla struttura dell’edificio condominiale di via dell’Aquila e del possesso dell’intercapedine, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. – Violazione di legge: falsa ed errata interpretazione dell’art. 1117 e seguenti c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Nullità della sentenza e del procedimento: violazione dell’art. 116 c.p.c. circa il prudente apprezzamento delle prove, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»], la ricorrente deduce la nullità, per motivazione illogica e contraddittoria, della pronuncia di accoglimento della domanda subordinata di acquisto per usucapione di un tratto dell’intercapedine perché essa si fonda sul totale travisamento della posizione processuale dell’intervenuto [OSCURATO:PERSONA], il quale, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, non ha proposto domanda di usucapione di una porzione dell’intercapedine, e del rapporto sostanziale esistente tra l’appartamento di quest’ultimo e quelli degli altri attori in relazione alla medesima intercapedine.

In particolare, le evidenze oggettive circa l’unitarietà e unicità dell’edificio condominiale di cui ai civici 10, 12 e 14, attestano la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove –anche a causa dell’erroneo apprezzamento delle prove, non conforme al canone di cui all’art. 116, cod. proc. civ., - si asserisce l’esistenza di due distinti corpi di fabbrica, che darebbero luogo a due distinti edifici condominiali: il condominio di via dell’Aquila 10/12 e il condominio di via dell’Aquila n. 14.

Si realizzerebbe così l’assurda situazione per cui il presunto condominio di via dell’Aquila n. 14, sarebbe costituito da un unico condomino, e cioè l’intervenuto [OSCURATO:PERSONA], pur risultando incontrovertibile che, in realtà, le porzioni di proprietà di quest’ultimo sottostanno o si affiancano a quelle di altri soggetti (gli attori e gli altri condòmini) comprese nella stessa struttura muraria perimetrale, alla quale si accede dal civico n. 10, e ciò, secondo la sentenza impugnata, in ragione del fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe accesso autonomo dalla pubblica via.

Infine, la ricorrente censura la sentenza impugnata che, in maniera illogica e contraddittoria, pur riconoscendo che l’intercapedine è sempre stata separata dal giardino di proprietà dei convenuti da un muro sormontato da una rete, soggiunge che questi ultimi hanno goduto in maniera esclusiva dell’ultima parte dell’intercapedine.

Tale statuizione non considera che la copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti in causa (che, per la certezza delle date e per il relativo contenuto, costituisce una fonte di prova attendibile e oggettivamente da preferire, anche in base al canone dell’art. 116, cod. proc. civ., alle deposizioni testimoniali su fatti controversi, lontani nel tempo) dimostra che, fino al 2002, né i signori Mescolini né alcuno dei condòmini dell’edificio di via dell’Aquila nn. 10, 12, 14 aveva mai contestato e messo in dubbio la pacifica situazione di possesso da parte di tutti i condòmini del predetto edificio;

4.1. il quarto motivo, ripartito in quattro distinte censure, è da disattendere per le seguenti ragioni;

4.2. la Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, ha parzialmente accolto la domanda subordinata di [OSCURATO:PERSONA] di usucapione dell’intercapedine limitatamente alla striscia di terra che fronteggia i civici nn. 10 e 12, con esclusione del tratto che fronteggia la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (via dell’Aquila n. 14).

Tale decisione si fonda sullo stato dei luoghi e sulle risultanze probatorie (prova documentale, prova orale e c.t.u.) che attestano che, fino al 2002, l’intercapedine era divisa e chiusa da un cancelletto (o da una griglia in ferro), posto in corrispondenza di un dislivello nel terreno di circa 70 cm.

In particolare, per la Corte umbra: gli attori hanno sempre avuto libero accesso (dal “fondino” di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] al civico n. 12) alla porzione di intercapedine, prospiciente i civici 10 e 12, che si estende fino al dislivello (che fino al 2002 era chiusa da un cancelletto) all’altezza del civico n. 14, che funge da ingresso dell’appartamento di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; i convenuti hanno goduto in maniera esclusiva dell’ultima parte dell’intercapedine.

Ebbene, al contrario di quanto afferma la ricorrente, la sentenza non è viziata da ultrapetizione in quanto essa non pronuncia su una (inesistente) domanda di usucapione di una porzione di intercapedine da parte di [OSCURATO:PERSONA];

4.3. neppure è ravvisabile un deficit radicale della trama argomentativa della sentenza che, è il caso di metterlo in evidenza, non ha statuito sulla struttura dell’edificio condominiale di via dell’Aquila, ma sulla titolarità dell’intercapedine, ragion per cui la critica in punto di violazione dell’art. 1117, cod. civ., non può trovare accoglimento per carenza del requisito della decisività;

4.4. da un ultimo punto di vista, sulla premessa che l’apprezzamento delle prove spetta al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, non ha pregio la censura concernente la violazione dell’art. 116, cod. proc. civ.

Va qui richiamato l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez.

U., 30/09/2020, n. 20867, che menziona: Cass. Sez.

U., 05/08/2016, n. 16598; Cass. Sez.

U., 27/12/2019, n. 34474, con richiami pure a Cass. 19/06/2014, n. 13960, e a Cass.20/12/2007, n. 26965), secondo cui «[i]n tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»;

5. in conclusione, il ricorso è rigettato;

6. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di cassazione a [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in euro 1.900,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso, per spese generali, e agli accessori di legge, e a [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in euro 2.100,00, a ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8474/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). Azione di regolamento confini -Controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -Intimati - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 940/2017 depositata il 14/12/2017. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 24 maggio 2023. Rilevato che: 1. con citazione notificata il 9/07/2003, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Perugia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentire accertare e dichiarare: (1) che la linea di confine tra la comproprietà dell’edificio condominiale di via dell’Aquila n. 10 (foglio 401 part. 454) e la proprietà dei convenuti Mescolini (part. 451) era rappresentata dalla recinzione metallica che sovrastava il muro di contenimento del fondo dei convenuti; (2) la proprietà condominiale in capo agli attori dell’intercapedine posta tra il muro perimetrale dell’edificio condominiale di via dell’Aquila n. 10 ed il muro di contenimento di proprietà dei convenuti; (3) la comproprietà degli attori, quali condòmini del condominio di via dell’Aquila n. 10, e [dei] convenuti Mescolini del predetto muro di sostegno, per la parte che si eleva al di sopra del livello del fondo Mescolini, nonché della recinzione che lo sovrasta; (4) la natura emulativa della manutenzione del giardino di proprietà Mescolini nel tratto prospiciente gli appartamenti degli attori, con condanna degli stessi convenuti ad eseguire accurata manutenzione; (5) la condanna al ripristino della continuità della rete metallica di separazione tra le due proprietà ed il risarcimento dei danni; (6) in via subordinata accertare la comproprietà in capo agli attori, quali condòmini dell’edificio di via dell’Aquila n. 10, delle porzioni di immobili ed accessori di cui ai precedenti punti 1 e 2 per possesso da tempo immemorabile; 1.1. questi i fatti costitutivi della domanda: (i) i signori Leone e Cassar erano proprietari dell’appartamento posto al secondo piano di via dell’Aquila n. 10, mentre la signora Ricci era proprietaria esclusiva dell’appartamento posto al primo piano e di un fondo (cd. fondino) al piano terreno che aveva accesso dall’atrio condominiale; da detto fondo, tramite una porta che si apre sul muro perimetrale, si accedeva a un’intercapedine larga all’incirca un metro, posta sul retro del fabbricato, compresa tra il muro perimetrale dell’edificio degli attori e un muro alto circa 3 metri, di contenimento del sovrastante giardino di proprietà dei signori Mescolini, contraddistinto al catasto terreni del Comune di Perugia al foglio 401 part. 451; (ii) la porta posta sul fondo di proprietà Ricci costituiva l’unico accesso alla predetta intercapedine, che aveva natura pertinenziale dell’edificio in quanto sulla stessa insistevano le condotte fognarie del fabbricato, i pluviali di gronda e prospettavano le finestre dei fondi e degli appartamenti; (iii) il muro di contenimento del sovrastante giardino, da tempo immemorabile, era sormontato da una rete metallica di recinzione che rappresentava la linea di demarcazione tra la proprietà Mescolini e l’intercapedine di proprietà del condominio attoreo; (iv) nell’anno 2002 la signora [OSCURATO:PERSONA], dopo avere disatteso le diffide al ripristino della continuità della recinzione, aveva rivendicato di essere proprietaria dell’intercapedine sulla base delle risultanze catastali, e si era intromessa nell’uso della stessa pretendendo di collocare un cancelletto a delimitazione di una porzione nell’intercapedine; (v) infine, i convenuti, con mero intento emulativo, non avevano provveduto alla manutenzione del loro giardino nel tratto che fronteggia il condominio degli attori; 1.2. i convenuti, in comparsa di risposta, hanno contestato la legittimazione attiva degli attori che, rivendicando diritti del condominio di via dell’Aquila n. 10, non avevano né la rappresentanza né il consenso degli altri condòmini. Nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda sul rilievo che, in base alle risultanze catastali, l’intercapedine, come anche il muro di contenimento, era compresa nella part. 451, che individua l’area di giardino di loro proprietà, della quale erano divenuti proprietari per successione del padre [OSCURATO:PERSONA]. L’accesso all’intercapedine era consentito non soltanto dal fondo di proprietà Ricci, ma anche da altro appartamento, posto al piano terreno dell’edificio di via dell’Aquila n. 14, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, da tempo immemorabile, in corrispondenza dello scalino che segna il dislivello della striscia di terreno in cui consiste l’intercapedine era stata apposta una rete metallica per dividere l’edificio di via dell’Aquila n. 10 da quello di via dell’Aquila n. 14. Nel 1961 il precedente proprietario del detto appartamento aveva sostituito la rete con una inferriata fissa e poi con un cancelletto posto come divisorio dell’intercapedine. Le dispute tra le parti, sfociate in una denuncia penale contro ignoti, sarebbero insorte dopo il furto del cancelletto. I convenuti, infine, hanno negato l’omessa manutenzione del proprio giardino; 1.3. [OSCURATO:PERSONA], intervenendo in giudizio, ha contestato la legittimazione attiva degli attori, ha chiesto il rigetto delle loro domande, e, in subordine, la limitazione dell’accertamento dei confini e della proprietà condominiale sulla striscia di terreno (la cd. intercapedine) al tratto di essa posto di fronte al condominio degli attori, con esclusione del tratto di pertinenza dell’appartamento di proprietà dello stesso intervenuto, al civico n. 14, il quale aveva accesso all’intercapedine (situata tra il muro perimetrale dei civici 10, 12 e 14, ed il muro di contenimento del giardino Mescolini), tramite una porta finestra posta al piano terreno del suo appartamento; 1.4. il Tribunale di Perugia, ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condòmini dell’edificio di via dell’Aquila n. 10, i quali non si sono costituiti, e istruita la causa a mezzo di una c.t.u. e con prove per interrogatorio formale e per testi, con sentenza n. 1876/2015, ha rigettato la domanda degli attori; 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello e ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata rigettata l’azione di regolamento di confini exart. 950, cod. civ., e non è stata qualificata la domanda come azione negatoria ex art. 949, cod. civ., e, ancora, nella parte in cui sono state rigettate la domanda subordinata di usucapione dell’intercapedine e quella diretta a fare accertare le condotte emulative ascrivibili ai convenuti; 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], costituendosi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del gravame; [OSCURATO:PERSONA], in via subordinata, ha reiterato la richiesta di limitare l’accertamento dei confini e della proprietà condominiale dell’intercapedine al tratto posto di fronte alla proprietà degli attori (condominio di via dell’Aquila n. 10), con esclusione del tratto di pertinenza della sua unità immobiliare (posta nel condominio di via dell’Aquila n. 14); 3. la Corte d’appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda subordinata di acquisto per usucapione limitatamente al tratto d’intercapedine fronteggiante la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (condominio di via dell’Aquila n. 10/12) fino al punto in cui era posizionato il cancellino divisorio, con esclusione del tratto di proprietà dell’unità immobiliare di proprietà dell’intervenuto [OSCURATO:PERSONA] (condominio di via dell’Aquila n. 14); 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con distinti controricorsi; gli altri intimati non partecipano al giudizio; il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso [«1) Nullità della sentenza e del procedimento: violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per erroneità e travisamento nella qualificazione della domanda proposta dagli attori quale azione di regolamento dei confini, in luogo di domanda negatoria della proprietà ex art. 949 c.c., nonché per omessa motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. – Violazione di legge: falsa ed errata applicazione delle norme di cui agli artt. 1363 e 1362, comma 2, c.c. –applicabili anche agli atti giudiziali – nell’interpretazione dell’atto di citazione e degli altri documenti acquisiti al giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»], la ricorrente assume che, con il primo motivo di appello, aveva censurato la sentenza del Tribunale di Perugia laddove, interpretando l’azione proposta dagli attori in via principale, l’aveva qualificata come azione di regolamento di confini (art. 950, cod. civ.) anziché come azione negatoria (art. 949, cod. civ.). Svolta questa premessa, essa critica il capo della sentenza di appello che ha confermato la relativa statuizione della pronuncia di primo grado, con motivazione apparente e omettendo un’interpretazione del complessivo contenuto dell’atto di citazione e della documentazione acquisita agli atti del giudizio; 1.1. il primo motivo, nella sua complessa articolazione, non è fondato; 1.2. la Corte distrettuale ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente qualificato la domanda degli attori come azione di regolamento di confini (art. 950, cod. civ.) avendo essi chiesto l’accertamento dell’esatto confine tra l’edificio condominiale di via dell’Aquila n. 10 (NCEU foglio 401 part. 454) e il muro di contenimento del giardino di proprietà dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe (NCEU foglio 401 part. 451), confine da essi indicato nella recinzione della rete metallica che sovrasta il muro di contenimento dei convenuti. Ed ha aggiunto che la stessa domanda è stata riproposta, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello, pur avendo la stessa qualificato la propria domanda come azione negatoria exart. 949, cod. civ.; 1.3. per la giurisprudenza di questa Corte ( ex multis Cass.3/12/2019, n. 31546) «[i]n tema di ricorso per cassazione, l’erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.». E, come precisa lo stesso precedente di legittimità, il vizio di motivazione è sindacabile soltanto nell’ipotesi in cui essa non soddisfi il requisito del “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U., 7/04/2014, n. 8053); 1.4. nel caso di specie, la soglia del “minimo costituzionale” della motivazione è senz’altro rispettata in ragione del fatto che la Corte d’appello ha spiegato di avere qualificato la domanda principale degli attori come azione di regolamento di confini (art. 950, cod. civ.) in ragione del tenore della domanda stessa con la quale, appunto, era chiesto l’accertamento dell’esatta linea di confine tra l’edificio condominiale di via dell’Aquila n. 10 e il muro di contenimento del giardino di proprietà dei convenuti; 2. con il secondo motivo [«2) Violazione di legge: falsa ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c. in merito alla prova della proprietà di un bene immobile, con riferimento all’efficacia degli atti unilaterali ed in particolare della denuncia di successione, delle mappe catastali e delle relative visure, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Violazione di le gge: falsa ed errata applicazione degli artt. 818 e 819 c.c. in merito al regime delle pertinenze e ai diritti di terzi sulle pertinenze di un bene immobile; falsa ed errata applicazione delle norme che regolano l’interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.; falsa ed errata applicazione degli artt. 2727 e 2729 in tema di efficacia delle presunzioni; in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. – Nullità della sentenza e del procedimento: violazione dell’art. 115 c.p.c. in ordine al principio di disponibilità delle prove, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»], la ricorrente censura la sentenza di appello nella parte in cui si afferma che i convenuti avrebbero provato documentalmente, mediante la denuncia di successione e mediante le mappe catastali, che la linea divisoria del confine era posta nel muro perimetrale dell’edificio di via dell’Aquila n. 10 e che l’intercapedine era ricompresa nella particella 451, mentre negli atti di acquisto degli attori non era contenuto alcun riferimento all’intercapedine oggetto del giudizio. Rileva, da un lato, che la denuncia di successione, quale atto unilaterale con finalità meramente fiscali, non è prova idonea della proprietà e nemmeno del possesso in capo al dante causa; dall’altro, cheanaloga valutazione va fatta con riferimento alle mappe e visure catastali che parimenti non sono documenti efficaci, ai fini della prova della proprietà dei beni immobili, neppure rispetto all’azione di regolamento di confini. Afferma che, viceversa, gli atti di acquisto delle rispettive unità immobiliari degli attori, pur non contenendo alcun riferimento all’intercapedine, recano clausole con le quali, unitamente al bene principale, vengono trasferiti tutti gli annessi, infissi e pertinenze etc., e che, quindi, all’intercapedine doveva applicarsi il regime delle pertinenze (art. 818, cod. civ.); 2.1. il secondo motivo, nella sua complessa articolazione, non è fondato; 2.2. in base a un tralatizio insegnamento di legittimità, dalla peculiare natura dell’azione di regolamento dei confini, la quale ha il carattere di una vindicatio duplex incertae partis , ed è conseguentemente svincolata dal principio actore non probante, reus absolvitur, deriva che il giudice adìto con tale azione è obbligato comunque a determinare la contestata demarcazione fra i fondi contigui, nel senso che, anche in mancanza di prove specifiche o di validi elementi desumibili dalle mappe catastali, deve pur sempre adottare una soluzione che elimini lo stato di incertezza, ricorrendo ad ogni possibile dato presuntivo (Cass. n. 34825/2021, che menziona «Cass. n. 1284/1976: conf. n. 11200/2004; n. 10062/2018»; in termini, Cass. 5881/2009, richiamata dalla sentenza qui impugnata). La prova di maggior rilievo è fornita dai titoli, in base ai quali e possibile l’esatta identificazione del confine, che devono essere esaminati in concreto con riferimento al loro contenuto (Cass.n. 4715/1977; n. 5552/1978). Solo la mancanza od insufficienza di indicazioni sul confine rilevabili dagli indicati titoli giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ovvero, in ultima analisi, ai dati forniti dalle mappe catastali, ricorso previsto solo in via sussidiaria, in totale difetto di ogni altro mezzo di prova, anche presuntiva, idoneo al superamento dell’incertezza sulla linea di demarcazione fra i due fondi contigui (Cass. n. 2622/1978). Il ricorso al sistema di accertamento sussidiario configurato dalle mappe catastali è consentito non solo nel caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anchenel caso che questi, per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, risultino, secondo l’accertamento incensurabile del giudice del merito, comunque inidonei alla determinazione certa del confine (Cass. n. 10997/1993; n. 3101/2005). Emerge dal complesso dei princìpi appena richiamati che, nella prova della determinazione del confine, è utilizzabile ogni mezzo istruttorio, anche la prova testimoniale (Cass. n. 8212/1990; n. 3039/1969) e per presunzioni (Cass. n. 605/1976); in termin i anche Cass. n. 27218/2022, che ricorda che è orientamento consolidato di questa Corte che per l’individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi il ricorso alle mappe catastali è possibile, pur avendo le stesse carattere meramente sussidiario (ex plurimis, Cass. nn. 14993/2012 e 10121/2002), e che le indicazioni catastali possono adoperarsi anche in presenza di altri elementi probatori se questi si rivelano inidonei alla determinazione del confine (Cass. nn. 3101/2005 e 10997/1993); 2.3. la Corte d’appello si è attenuta a questi princìpi e, aderendo alla decisione di primo grado, ha stabilito che (cfr. pag. 7 della sentenza) «sulla base dei titoli d’acquisto delle proprietà e delle mappe catastali […] la linea di confine era rappresentata dal muro perimetrale dell’edificio di via dell’Aquila n. 10». Dunque, per i giudici di merito, l’esatta linea di confine tra le proprietà era attestata dai titoli di acquisto e dalle mappe catastali. È perfettamente rispettata la gerarchia delle prove che, come suaccennato (punto n. 2.2.), attribuisce maggiore rilievo ai titoli proprietà (i quali, nella specie, attestavano che i convenuti erano divenuti proprietari della particella 451) che, nel caso in esame, trovano riscontro nelle mappe catastali, secondo cui la linea di confine coincide con il contorno delle particelle 454 (di proprietà degli attori) e 451 (di proprietà dei convenuti); 2.4. pertanto, debbono essere disattese le diverse censure che -a prescindere dalla prospettata violazione di norme sostanziali (ad esempio l’art. 818, cod. civ., in tema di pertinenze, quale disposizione evidentemente eccentrica rispetto all’àmbito dell’azione di regolamento di confini), in materia di presunzioni (artt. 2727, 2729, cod. civ.), o di natura processuale (art. 115, cod. proc. civ.) - sono dirette a contrastare le valutazioni, gli apprezzamenti dei fatti e delle risultanze probatorie che competono al giudice di merito e che, se congruamente motivate, si sottraggono al sindacato di legittimità; 2.5. non meritano accoglimento neppure le critiche concernenti il mancato rispetto dei canoni ermeneutici ex artt. 1362 e seguenti, cod. civ., oltre che per la loro genericità, perché, in sostanza, confliggono con l’apprezzamento riservato al giudice del merito. E infatti, per un radicato orientamento di legittimità, l’interpretazione degli atti di autonomia privata si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice del merito, incensurabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e immune da vizi logici o da errori di diritto; 3. il terzo motivo [«3) Nullità della sentenza e del procedimento: violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra quanto richiesto e la pronuncia emessa, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. – Violazione di leg ge: falsa ed errata applicazione dell’art.2697 c.c. in merito all’onere probatorio dell’acquisto della proprietà del bene immobile incombente sulle parti contrapposte nell’azione negatoria ex art. 949 c.c. alla luce dei principi elaborati in merito dalla giurisprudenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»], muove dall’assunto che l’azione proposta dagli attori dovesse essere qualificata come azione negatoria volta a negare qualsiasi diritto vantato dai convenuti sull’intercapedine e che la diversa configurazione operata dai giudici di merito avrebbe alterato le regole di ripartizione dell’onere della prova tra chi agisce e chi resiste in giudizio. Ciò premesso, la ricorrente afferma che gli attori (originari) hanno dimostrato il loro diritto di proprietà di porzioni esclusive dell’edificio condominiale, e, al contempo, in applicazione dell’art. 818, cod. civ., anche dell’intercapedine, quale area sottoposta a un inscindibile rapporto di pertinenza, della quale i condòmini hanno avuto sempre l’esclusivo possesso. Al contrario, così si conclude la doglianza, i convenuti non hanno dato prova del rivendicato contrapposto diritto di proprietà sulla medesima striscia di terreno; 3.1. il terzo motivo, nella sua complessa articolazione, non è fondato; 3.2. la censura, nei passaggi cruciali analoga a quella enucleata nel primo motivo, ha il proprio baricentro concettuale nell’asserita erronea qualificazione, da parte della Corte d’appello, della domanda degli attori come azione di regolamento di confini invece che come azione negatoria. La particolarità di questa doglianza, rispetto a quella formulata con il primo mezzo, sta in ciò, che adesso si prospetta un error in procedendo consistente nella mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112, cod. proc. civ.); 3.3. così configurato il vizio, non trova applicazione il principio di diritto, sopra enunciato (punto 1.3.), per il quale l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, poiché trattandosi della denuncia di un error in procedendo spetta alla Corte di legittimità il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (ex multis, Cass. 31546/2019, in connessione con Cass. nn. 21421/2014, 25259/2017). È vero però che, nella vicenda, l’ipotizzato difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato si fonda esclusivamente sull’interpretazione della domanda degli attori originari, ma, come si è osservato in precedenza (punto 1.2.), è stato escluso dal dictum del giudice di merito. Infatti, la Corte di appello ha ritenuto che fosse stata proposta un’azione ai sensi dell’art. 950, cod. civ., ed ha precisato che l’appellante Ricci, nella citazione in appello, aveva (diversamente) qualificato la propria domanda come azione negatoria ex art. 949, cod. civ. È utile aggiungere che la questione dell’esatta definizione del contenuto della domanda è stata stigmatizzata da [OSCURATO:PERSONA], la quale, nell’atto di costituzione in appello, ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla nuova qualificazione della domanda di controparte, formulata per la prima volta in appello; 4. con il quarto motivo [«4) Nullità della sentenza e del procedimento: violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento agli artt. 166, 167, comma 2, c.p.c., nonché artt. 342, 343 e 345 c.p.c. per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, con riferimento alla natura delle istanze formulate dall’intervenuto nelle proprie conclusioni di I e di II grado, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. – Nullità della sentenza e del procedimento: violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., percontraddittorietà irriducibile ed illogicità manifesta della motivazione in ordine alla struttura dell’edificio condominiale di via dell’Aquila e del possesso dell’intercapedine, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. – Violazione di legge: falsa ed errata interpretazione dell’art. 1117 e seguenti c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Nullità della sentenza e del procedimento: violazione dell’art. 116 c.p.c. circa il prudente apprezzamento delle prove, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»], la ricorrente deduce la nullità, per motivazione illogica e contraddittoria, della pronuncia di accoglimento della domanda subordinata di acquisto per usucapione di un tratto dell’intercapedine perché essa si fonda sul totale travisamento della posizione processuale dell’intervenuto [OSCURATO:PERSONA], il quale, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, non ha proposto domanda di usucapione di una porzione dell’intercapedine, e del rapporto sostanziale esistente tra l’appartamento di quest’ultimo e quelli degli altri attori in relazione alla medesima intercapedine. In particolare, le evidenze oggettive circa l’unitarietà e unicità dell’edificio condominiale di cui ai civici 10, 12 e 14, attestano la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove –anche a causa dell’erroneo apprezzamento delle prove, non conforme al canone di cui all’art. 116, cod. proc. civ., - si asserisce l’esistenza di due distinti corpi di fabbrica, che darebbero luogo a due distinti edifici condominiali: il condominio di via dell’Aquila 10/12 e il condominio di via dell’Aquila n. 14. Si realizzerebbe così l’assurda situazione per cui il presunto condominio di via dell’Aquila n. 14, sarebbe costituito da un unico condomino, e cioè l’intervenuto [OSCURATO:PERSONA], pur risultando incontrovertibile che, in realtà, le porzioni di proprietà di quest’ultimo sottostanno o si affiancano a quelle di altri soggetti (gli attori e gli altri condòmini) comprese nella stessa struttura muraria perimetrale, alla quale si accede dal civico n. 10, e ciò, secondo la sentenza impugnata, in ragione del fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe accesso autonomo dalla pubblica via. Infine, la ricorrente censura la sentenza impugnata che, in maniera illogica e contraddittoria, pur riconoscendo che l’intercapedine è sempre stata separata dal giardino di proprietà dei convenuti da un muro sormontato da una rete, soggiunge che questi ultimi hanno goduto in maniera esclusiva dell’ultima parte dell’intercapedine. Tale statuizione non considera che la copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti in causa (che, per la certezza delle date e per il relativo contenuto, costituisce una fonte di prova attendibile e oggettivamente da preferire, anche in base al canone dell’art. 116, cod. proc. civ., alle deposizioni testimoniali su fatti controversi, lontani nel tempo) dimostra che, fino al 2002, né i signori Mescolini né alcuno dei condòmini dell’edificio di via dell’Aquila nn. 10, 12, 14 aveva mai contestato e messo in dubbio la pacifica situazione di possesso da parte di tutti i condòmini del predetto edificio; 4.1. il quarto motivo, ripartito in quattro distinte censure, è da disattendere per le seguenti ragioni; 4.2. la Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, ha parzialmente accolto la domanda subordinata di [OSCURATO:PERSONA] di usucapione dell’intercapedine limitatamente alla striscia di terra che fronteggia i civici nn. 10 e 12, con esclusione del tratto che fronteggia la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (via dell’Aquila n. 14). Tale decisione si fonda sullo stato dei luoghi e sulle risultanze probatorie (prova documentale, prova orale e c.t.u.) che attestano che, fino al 2002, l’intercapedine era divisa e chiusa da un cancelletto (o da una griglia in ferro), posto in corrispondenza di un dislivello nel terreno di circa 70 cm. In particolare, per la Corte umbra: gli attori hanno sempre avuto libero accesso (dal “fondino” di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] al civico n. 12) alla porzione di intercapedine, prospiciente i civici 10 e 12, che si estende fino al dislivello (che fino al 2002 era chiusa da un cancelletto) all’altezza del civico n. 14, che funge da ingresso dell’appartamento di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; i convenuti hanno goduto in maniera esclusiva dell’ultima parte dell’intercapedine. Ebbene, al contrario di quanto afferma la ricorrente, la sentenza non è viziata da ultrapetizione in quanto essa non pronuncia su una (inesistente) domanda di usucapione di una porzione di intercapedine da parte di [OSCURATO:PERSONA]; 4.3. neppure è ravvisabile un deficit radicale della trama argomentativa della sentenza che, è il caso di metterlo in evidenza, non ha statuito sulla struttura dell’edificio condominiale di via dell’Aquila, ma sulla titolarità dell’intercapedine, ragion per cui la critica in punto di violazione dell’art. 1117, cod. civ., non può trovare accoglimento per carenza del requisito della decisività; 4.4. da un ultimo punto di vista, sulla premessa che l’apprezzamento delle prove spetta al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, non ha pregio la censura concernente la violazione dell’art. 116, cod. proc. civ. Va qui richiamato l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, che menziona: Cass. Sez. U., 05/08/2016, n. 16598; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34474, con richiami pure a Cass. 19/06/2014, n. 13960, e a Cass.20/12/2007, n. 26965), secondo cui «[i]n tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»; 5. in conclusione, il ricorso è rigettato; 6. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di cassazione a [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in euro 1.900,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento sul compenso, per spese generali, e agli accessori di legge, e a [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in euro 2.100,00, a ti
Sentenza Cassazione n. 16861/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris