CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 17958/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24669/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 263, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ; [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrenti in via principale- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrentein via incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 263, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 54/2021 depositata il01/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso notificato il 24 settembre/1 ottobre 2021, depositato l’8 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per la cassazione della sentenza numero 54/2021 pronunciata dalla Corte d'appello di Trieste, depositata il 1 Marzo 2021, affidato a sette motivi. Con successivo ricorso notificato il 27 settembre/ 4 ottobre 2021, depositato in data 21 ottobre 2021, la società [OSCURATO:PERSONA] srl propone ricorso per cassazione della medesima sentenza, affidato a due motivi. Il difensore dei primi ricorrenti ha chiesto la riunione delle due impugnazioni. I ricorrenti hanno notificato rispettivi controricorsi. 2. In data 7 marzo 2023 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in forza della procura speciale, si è costituito quale nuovo difensore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del defunto avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Le parti hanno depositato rispettiva memori a . 4. Per quanto ancora d’ interesse, modificando in parte la pronuncia del primo giudice la corte di merito ha nell’impugnata sentenza ritenuto non meritevole di tutela ex articolo 1322 c.c. la clausola “rischio cambio valuta” inserita nel contratto di leasing stipulato inter partesal fine di adeguare il canone periodico convenuto in base ai diversi indici di cambio delle valute di riferimento, condannando la società Aquileia a restituire l’importo di € 44.205,73 pagato in forza della suddetta clausola, da detrarsi dalla somma capitale di € 36.700,00, oltre interessi legali di mora ex d.lgs. 231/2002 dal 22 luglio 2015 al saldo, calcolata dal giudice di primo grado quale somma forfettariamente ridotta della penale. Il primo giudice, sul punto, aveva invece ritenuto che la stipula della medesima clausola fosse avvenuta in violazione delle norme del TUF, sì da generare una responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi informativi sui rischi gravanti sulla società concedente, calcolando il conseguente obbligo risarcitorio in base alla penale contrattuale convenuta, riconducendola ad equità. [OSCURATO:PERSONA] 5. Va pregiudizialmente dispo sta la riunione delle impugnazioni ex art. 335 c.p.c., considerando quello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dai sig.ri Artoni quale ricorso principale e quello di [OSCURATO:PERSONA] quale ricorso incidentale, in quanto successivamente notificato, in continuità con l’orientamento secondo cui il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposte con atto a sé stante (Cass. n. 5695 del 2015; Sez. 3, Sentenza n. 2516 del 09/02/2016; Sez. 2 -,Sentenza n. 448 del 14/01/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021; Sez. 3 - , Ordinanza n. 17240 del 15/06/2023). 6. ll ricorso principale è affidato a sette motivi. 6.1. Con il primo motivo i ricorrenti in via principale denunciano la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’Art. 111 Cost, c. VI, dell’Art. 132 C.p.C. n. 4, dell’Art. 112 C.p.C. nonché dell’Art. 115 C.p.C. ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (Art. 360 C.p.C. nn. 4 e 5). 6.2. Con il secondo motivo, ove il vizio dedotto nel precedente motivo sia meglio così individuabile, denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’Art. 2909 C.C., Art . 324 C.p.C. e 112 C.p.C. (Art. 360 C.p.C. n. 3): in sostanza, con il primo e il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] srl e i signori Artoni lamentano la circostanza che la Corte d'appello, nel confermare la corrispondente statuizione di primo grado, abbia erroneamente ritenuto che il giudicato precedentemente formatosi inter partes per ef fetto di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla concedente confronti dell'utilizzatrice e da questa non opposto, a fronte del mancato pagamento di alcuni canoni di leasing, precluda la possibilità di sindacare la nullità o meritevolezza dell’intero contratto per effetto della clausola recante la previsione dell'indicizzazione dei canoni di leasing al rischio di cambio - valuta. 6.3. Con il terzo motivo denunciano nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’Art. 111 Cost, c. VI, dell’Art. 132 C.p.C. n. 4 e dell’Art. 112 C.p.C.( 360 C.p.C. n.4). 6.4. Con il quarto motivo denunciano, ove il vizio dedotto nel precedente motivo sia meglio così individuabile, violazione e/o falsa applicazione degli Artt. 1322, 1342,1343 e 1419 C.C. (Art. 360 C.p.C. n. 3).Il terzo e il quarto motivo attingono la decisione di merito nella parte in cui ha ritenuto che la mancanza di meritevolezza della clausola recante la previsione dell'indicizzazione dei canoni di leasing al cosiddetto rischio-cambio comporti la sola nullità parziale del contratto per effetto della clausola stessa, senza alcun riverbero sull'intero contratto . 6.5. Con il quinto motivo denunciano nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’Art. 111 Cost, c. VI, dell’Art. 132 C.p.C. n. 4 e dell’Art.112 C.p.C. ( 360 C.p.C. n.4) : si sostiene che la Corte d'appello si sia erroneamente limitata a confermare la riduzione della clausola penale contrattuale già operata dal tribunale, invece di dichiararne la nullità integrale in quanto non meritevole di tutela. 6.6. Con il sesto motivo denunciano violazione e/o falsa applicazione degli Artt. 1453, 1227, 1384 e 1526 C.C. (Art.360 C.p.C. n. 3): si denunzia la mancata o erronea valutazione comparativa dei singoli rispettivi inadempimenti, e in particolare dell’inadempimento della concedente in ragione della nullità della clausola sul rischio del “cambio valuta estera”, che avrebbe indotto giudici di merito, con decisione doppiamente conforme, a pronunciare la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'u tilizzatrice e ad applicare la clausola penale dopo avere disposto il rilascio dell'immobile che ne costituiva l'oggetto, senza considerare che anche la clausola penale, seppur soggetta a riduzione secondo equità, avrebbe dovuto essere considerata nulla nell’economia del contratto. 7. Con il settimo motivo denunciano la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’Art. 111 Cost, c. VI, dell’Art. 132 C.p.C. n. 4 e dell’Art. 112 C.p.C. (Art. 360 C.p.C. n. 4), assumendo che la Corte di merito ha omesso di pronunciarsi sulla presunta inefficacia delle fideiussioni prestate dai garanti, nonché sulla asserita illegittimità della segnalazione della posizione a sofferenza della centrale dei rischi della banca d'Italia. Il ricorso incidentale è affidato a due motivi. Con il primo motivo ex articolo 360 1 comma , n. 3 cod. proc. civ. la società [OSCURATO:PERSONA] srl denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1322, 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c., oltre all’ omesso esame di discussi fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numeri tre e 5 cpc : si censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la clausola di indicizzazione dei canoni a rischio cambio in valuta estera, contenuta nel contratto di leasing immobiliare, integri un autonomo contratto atipico, soggetto, come tale al vaglio di meritevolezza di cui all'articolo 1322, secondo comma c.c., nonché nella parte in cui ha ritenuto che la clausola stessa non fosse meritevole di tutela. Con il secondo motivo denuncia violazione/falsa applicazione degli articoli 1382, 1384, 1526 e 2033 c.c., oltre ad omesso esame di discussi fatti decisivi per il giudizio ai sensi degli articoli 360, primo comma, numeri tre e 5 c.p.c., ove la Corte d’appello ha affermato il difetto di meritevolezza della clausola di indicizzazione a rischio cambio valuta, all'atto della riduzione della penale contrattuale, operata ai sensi dell'articolo 1284 c.c. e alla stregua dei criteri di cui all'articolo 1526, secondo comma, c.c., duplicando la corrispondente decurtazione del residuo credito della concedente. Il punto centrale della questione qui in esame riguarda il dictum dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la clausola di indicizzazione dei canoni a rischio cambio in valuta estera, contenuta nel contratto di leasing immobiliare stipulato dalle parti, costituisce un autonomo contratto atipico, soggetto, come tale al vaglio di meritevolezza di cui all'articolo 1322, secondo comma c.c., nonché nella parte in cui ha ritenuto che la clausola non sia meritevole di tutela ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1322 c.c., sancendo una nullità parziale del contratto che la parte ricorrente in via incidentale ritiene non sussistere; mentre le parti ricorrenti in via principale censurano lo stesso dictum perché la clausola in discussione avrebbe determinato la nullità dell’intero contratto, incidendo sulla causa del medesimo, e pertanto sarebbe errato il rilievo dinullità parziale operato dalla Corte di merito. Risulta logicamente prioritario lo scrutinio dei due motivi di ricorso incidentale. Essi, infatti, sono fondati e suscettibili di assorbire la rilevanza dei primi sei motivi del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e da ultimo [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), stipularono in data 31 maggio 2007 un “Contratto di locazione finanziaria (Leasing) immobiliare”. Nell’ambito di tale contratto accedeva, tra le “Condizioni particolari” situate immediatamente dopo il “PREMESSO” alla prima pagina, la clausola sub “D” (“Indicizzazione canoni”) la quale a sua volta conteneva al 5° capoverso la seguente clausola rischio cambio: “In caso di canoni determinati sulla base del rapporto di cambio euro/valuta convenzionalmente stabilito nella quotazione indicata alla lettera L (in quanto, in tal caso, la provvista del Locatore per il pagamento dell’intero prezzo del bene -imponibile oltre IVA - è r apportato, con il consenso del Conduttore, al predetto rapporto di cambio), i canoni saranno altresì variabili secondo il seguente criterio. [OSCURATO:PERSONA] determinerà mensilmente la variazione tra il cambio storico ed il cambio di scadenza del canone, intendendosi per tale il cambio giornaliero della [OSCURATO:PERSONA] rilevabile su “[OSCURATO:PERSONA] 24 ore” del giorno successivo a quello di scadenza. Se la variazione è positiva, il canone oltre IVA maturato sarà suddiviso per il cambio di scadenza del canone e moltiplicata per la differenza tra il cambio storico e quello attuale della scadenza del canone. L’importo risultante, aumentato dell’IVA di legge, costituirà il rischio di cambio del mese a carico del Conduttore. Se la variazione è negativa, la quota capitale del canone imponibile maturato sarà suddiviso per il cambio di scadenza del canonee moltiplicato per la differenza tra il cambio storico e quello attuale della scadenza del canone. L’importo risultante, aumentato dell’IVA di legge, costituirà il rischio di cambio del mese a favore del Conduttore. Qualora nel giorno di scadenza del canone non vi fosse -per qualsiasi causa - la rilevazione ufficiale del cambio, si farà riferimento alla prima quotazione utile pubblicata nell’arco dei 15 giorni anteriori. [OSCURATO:PERSONA] pertanto dichiara di accettare fin d’ora ogni variazione dei canoni e del prezzo dell’opzione finale di acquisto conseguente al mutato rapporto di cambio Euro/valuta, obbligandosi a pagare la variazione in aumento dei canoni con rimessa diretta a mezzo procedura R.I.D., mentre le variazioni in diminuzione saranno accreditate mediante rimessa diretta. [OSCURATO:PERSONA] prende atto che la presente clausola, per quanto attiene al rischio cambio, ha carattere aleatorio”. Alla successiva lettera “L” del contratto, seconda pagina, si specificava poi: “INDICIZZAZIONE: [OSCURATO:PERSONA] 3 MESI 365 2,1500 Cambio CHF/EUR 1,6510”. Nel suddetto contratto vi era inoltre, a pag. 5 sotto la rubrica “Principali clausole caratterizzanti la locazione finanziaria immobiliare”, penultimo cpv., la seguente clausola penale: “A seguito della risoluzione del contratto per inadempimento dell’Utilizzatore, la Concedente ha diritto di pretendere da questi, fatto salvo il maggior danno, una penale di risoluzione, il cui importo, all’uopo indicato, è pari ai canoni scaduti e non pagati fino al momento della risoluzione, nonché di quelli a scadere attualizzati al tasso indicato maggiorati del prezzo per l’opzione finale di acquisto e dedotto l’eventuale ricavato dalla vendita del bene ovvero l’importo assunto a base di calcolo nell’ipotesi di diversa ricollocazione del bene”. A fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale –sulla base di una motivazione diversa da quella fatta propria dal giudice di primo grado – ha rilevato come la clausola di indicizzazione dell’importo del canone di leasing al tasso di cambio euro/franchi svizzeri fosse equivalsa, nella specie, alla sostanziale conclusione, tra le parti, di un contratto aleatorio (“una sorta di swap”) fra due diverse divise, dotato di una sua riconoscibile autonomia, rispetto al contratto di leasing , e di per sé privo di meritevolezza, ai sensi dell’art. 1322 c.c., tenuto conto del significativo squilibrio dei rischi contrattuali connessi ai meccanismi di operatività della clausola, nella specie destinati a rifluire integralmente a carico del solo utilizzatore, con beneficio della sola concedente: una base di calcolo del rischio cambio superiore all’importo del canone (perché maggiorato dell’Iva) sarebbe in grado di rivelare una finalità aleatoria ed eminentemente speculativa della clausola di rischio cambio, a vantaggio della sola “banca” e quasi mai del “cliente” ( pp. 9-10 della impugnata sentenza). Osserva il Collegio come, secondo il recente orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio di ‘immeritevolezza’ di cui all’art. 1322, secondo comma, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, e non alla sua convenienza, né alla sua chiarezza, né alla sua aleatorietà (Sez. U, Sentenza n. 5657 del 23/02/2023). Al riguardo, non costituisce di per sé un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno strumento finanziario derivato implicito -con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 -la clausola di un contratto di leasing che prevede a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni (Sez. U, Sentenza n. 5657 del 23/02/2023, Rv. 667188 - 02; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2510 del 26/01/2024; Sez. 3 - , Ordinanza n. 28998 del 18/10/2023; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30556 del 03/11/2023; Cass. Sez. 3 -, Sentenza, n. 4659 del 22/02/2021)). A sostegno di tali asserzioni, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno rimarcato come il giudizio di ‘meritevolezza’ di cui all’art. 1322, comma secondo, c.c., non coincida col giudizio di liceità del contratto, del suo oggetto o della sua causa; secondo la Relazione al Codice civile, infatti, la meritevolezza èun giudizio che deve investire non il contratto in sé, ma il risultato con esso avutodi mira dalle parti, cioè lo scopo pratico o causa concreta che dir si voglia (ex aliis, Sez. U, Sentenza n. 4222 del 17/02/2017; Sez. U, Sentenza n. 4223 del 17/02/2017; Sez. U, Sentenza n. 4224 del 17/02/2017; Sez. 3, Sentenza n. 10506 del 28/04/2017). Il risultato del contratto dovrà dirsi immeritevole solo quando sia contrario alla coscienza civile, all’economia, al buon costume od all’ordine pubblico (cos̀ la Relazione al Codice, § 603, II capoverso). Tale principio, se pur anteriore alla promulgazione della Carta costituzionale, è stato da questa ripreso e consacrato negli artt. 2, secondo periodo; 4, secondo comma, e 41, secondo comma, Cost.Un contratto, dunque, non può dirsi diretto a realizzare interessi ‘immeritevoli’ di tutela sol perché poco conveniente per una delle parti. L’ordinamento garantisce il contraente il cui consenso sia stato stornato o prevaricato, ma non quello che, libero e informato, abbia compiuto scelte contrattuali non pienamente satisfattive dei propri interessi economici. Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., in definitiva, va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non già alla convenienza, chiarezza o aleatorietà del contratto o delle sue clausole (Cass. Sez. 3, n.28998/2023). Affinché, dunque, un patto atipico possa dirsi diretto a realizzare interessi ‘immeritevoli’, ai sensi dell’art. 1322 c.c., è necessario accertare la contrarietà (non del patto, ma) del risultato cui esso mira con i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati: considerazioni alle quali questo Collegio si richiama integralmente, condividendone l’ispirazione, al fine di assicurarne una continuità. Le argomentazioni che precedono mettono in rilievo la complessiva inidoneità delle giustificazioni poste a fondamento del giudizio espresso dal giudice a quo sulla ‘immeritevolezza’ di tutela della clausola di ‘rischio cambio’ oggetto dell’odierno esame, risultando del tutto astratte e avulse da una complessiva e puntuale analisi del testo della clausola in conformità ai criteri espressi nelle norme sulla ermeneutica contrattuale (artt. 1362 c.c. e s.). Da quanto sopra consegue la cassazione della sentenza impugnata con l’attribuzione, alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, quale giudice del rinvio, del compito di procedere alla corretta riformulazione del giudizio di meritevolezza (ex art. 1322 c.c.) degli interessi disposti dalle odierne parti attraverso le pattuizioni dalle stesse concluse, avendo cura di evidenziare gli aspetti eventualmente idonei a giustificare la negazione di tale meritevolezza sulla base di una valutazione da condurre ‘in concreto’ degli scopi pratici perseguiti dai contraenti (c.d. causa concreta). Del pari risultano del tutto assorbiti i primi sei motivi del ricorso principale, essendo tutti orientati a denunciare, per diversi aspetti, il mancato rilievo di nullità assoluta dell’intero contratto di leasing in ragione dell’apposizionedi una clausola che, in tesi, sarebbe in grado di inficiare l’interacausa del contratto di leasing. Il settimo motivo del ricorso principale è, invece, inammissibile per mancanza di specificità ex art.366 n. 6 c.p.c., in quanto non si premura di indicare in quale punto degli scritti difensivi è stata dedotta la illegittimità delle fideiussioni o della segnalazione alla centrale rischi su cui la Corte di merito avrebbe, in tesi, omesso di pronunciarsi( Cass. SU n. 34469/2019 ). Conclusivamente, il ricorso incidentale va per quanto di ragione accolto, in ragione di quanto sopra rilevato ed esposto , con assorbimento dei primi sei motivi del ricorso principalee declaratoria di inammissibilità del settimo motivo del il ricorso principale. Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, che in diversa composizione procederà a nuovo esame e provved erà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]