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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 28998/2023

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p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 9344/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, elett.tedomiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]- TANI,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della [OSCURATO:PERSONA]- ZIONE,rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 9344/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza n. 805/2019 della CORTE D’APPELLO DI TRIESTEdepositatail 5/12/2019; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 9344/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] consentenza resa in data 5/12/2019, la Corte d’appello di Trieste, inriforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, ha di- chiaratol’invalidità e l’inefficacia della clausola di “rischio cambio” con- tenuta nel contratto di leasing stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(in qualità di concedente) e la [OSCURATO:SOCIETA]. (in qualità di utiliz- zatrice), confermando in ogni altra parte la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.al pagam ento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., di somme a titolo dirisarcimento danni, essendosi la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sottratta all’adem- pimento degli obblighi informativi nella specie connessi all’avvenuta stipulazionetra le parti di un contratto di “rischio ca mbio”, ossia all’av- venutaindicizzazione dell’importo dei canoni dovuti dalla società utiliz- zatriceal rapporto di cambio tra euro e yen; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale – sulla basedi una motivazione diversa da quella fatta pr opria dal giudice di primogrado – ha rilevato come la clausola di indicizzazione dell’importo delcanone di leasing al tasso di cambio euro/yen fosse equivalsa, nella specie,alla sostanziale conclusione, tra le parti, di un contratto aleato- rio(“una sort a di swap ”), dotato di una sua riconoscibile autonomia, rispettoal contratto di leasing , e di per sé privo di meritevolezza, ai sensidell’art. 1322 c.c., tenuto conto del significativo squilibrio dei ri- schi contrattuali connessi ai meccanismi di operativ ità della clausola, nellaspecie destinati a rifluire integralmente a carico del solo utilizza- tore; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. pro- pone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugna- zione; laF.lli Mauro s.r .l. resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 9344/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consideratoche conil primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366c.c. (in relazione all’art . 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte terri- toriale erroneamente interpretato il contratto di leasing in esame e, segnatamente,la clausola di indicizzazione del canone in esso conte- nuta,qualificandola alla stregua di un contratto aleatorio e di uno stru- mentofinanziario derivato, in contrasto con le chiare indicazioni desu- mibili della volontà delle parti così come letteralmente espressa, del significatocomplessivo dell’atto e del principio di buona fede destinato a presiedere all’interpretazione degli at ti negoziali, essendosi le parti unicamentelimitate, attraverso l’indicizzazione del canone al rapporto dicambio euro/yen, a prendere atto dell’avvenuto finanziamento della provvista,da parte della banca, in valuta giapponese, al fine di profit- tare del più favorevole interesse praticato, senza il ricorso di alcuna finalitàspeculativa delle parti, e senza che potesse giustificarsi il rin- venimentodi alcuna autonomia e scindibilità di tale clausola di indiciz- zazionerispetto ai termini del contratto di le asing all’interno del quale dettaclausola era stata concepita; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c.), per avere la corte territoriale ome sso di pronunciarsi sul motivodi appello proposto dalla banca odierna ricorrente in relazione al punto concernente la ritenuta (dalla corte d’appello) tardività delle allegazionidi fatto dedotte dalla banca nel corso del giudizio di primo grado,segnatam ente con riguardo alla strutturazione dell’operazione dileasing in yen giapponesi; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1362, 1363 e 1366 c.c., nonché per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 9344/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteaffermato l’immeritevolezza degli interessi disposti dalle partiattraverso la stipulazione della clausola di indicizzazione del ca- nonedi leasing con riguardo al tasso di cambio euro - yen, non avendo leparti in alcun modo inteso stipulare un’operazione di natura specu- lativa, essendosi bensì limitate a prendere atto, attraverso il vincolo dell’entitàdel canone all’oscillazione dei valori d i cambio tra euro e yen, dell’avvenuto finanziamento della provvista per l’esecuzione del con- tratto di leasing attraverso il ricorso diretto alla valuta giapponese, senzache potesse giustificarsi alcuna autonomia funzionale e giuridica ditale clausola di indicizzazione rispetto al contratto di leasing ; sottoaltro profilo, la ricorrente si duole dell’avvenuta omessa con- siderazione, da parte della corte territoriale, dell’obiettiva circostanza difatto secondo cui, nella specie, non si fosse concretamente determi- natoalcun concreto risultato sfavorevole, sul piano economico, a danno della società utilizzatrice, con la conseguente insussistenza di alcuna immeritevolezza degli interessi disposti eventualmente rilevante ai sensidell’art. 1322 c.c.; conil qua rto motivo, proposto in via subordinata rispetto alla sorte dei primi tre motivi, la società ricorrente censura la sentenza impu- gnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, co. 2, 1453, 1337 e 2033 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ), per avere la corteterritoriale erroneamente confermato la sentenza di primo grado nellaparte in cui ha riconosciuto, in favore della controparte, la rivalu- tazionesulle somme riconosciute in suo favore, non tenendo conto che la pronuncia sul punto eme ssa dal primo giudice risultava inscindibil- mente connessa al riconoscimento di un risarcimento del danno per inadempimento di obblighi precontrattuali da parte della banca, lad- dove, al contrario, la corte d’appello, modificando la giustificazione Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 9344/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dellacondanna pronunciata a carico della banca, aveva legato tale pro- nunciadi condanna alla riconosciuta nullità della clausola di indicizza- zionedell’entità del canone, con la conseguenza che l’importo posto a oggetto della condanna non poteva più ritenersi coll egata a un titolo risarcitorio,bensì a un mero titolo restitutorio, con la conseguente in- sussistenzadel diritto della controparte al conseguimento della rivalu- tazionemonetaria, atteso la natura di debito di valuta, e non già di valore,di quanto posto a oggetto della condanna; allostesso modo, gli interessi dovuti dalla banca avrebbero dovuto decorreresulla somma dovuta (non rivalutata) solo a partire dal giorno delladomanda; ilprimo e il terzo motivo sono fondati e suscettibili di assorbire la rilevanzadelle restanti censure ; osservail Collegio come, secondo il recente orientamento fatto pro- priodalle Sezioni Unite di questa Corte , il giudizio di ‘ immeritevolezza ’ dicui all’art. 1322, secondo comma, c.c. va compiuto avendo riguardo alloscopo pers eguito dalle parti, e non alla sua convenienza, n ́ alla sua chiarezza, n ́ alla sua aleatoriet à (Sez.

U, Sentenza n. 5657 del 23/02/2023); alriguardo, n on costituisce di per sé un patto immeritevole di tutela exart. 1322 c.c., né uno strumento finanziar io derivato implicito - con conseguenteinapplicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 - la clausola di un contratto di leasing che preveda a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario,sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta do- mesticaed una valuta straniera, b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere trale parti in base alle suddette fluttuazioni (Sez.

U, S entenza n. 5657 del23/02/2023, Rv. 667188 - 02) ;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 9344/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri asostegno di tali asserzioni, le Sezioni Unite hanno rimarcato come ilgiudizio di ‘meritevolezza’ di cui all’art. 1322, comma secondo, c.c., noncoincida col giudizio di liceità del contratto, del suo ogg etto o della suacausa; secondo la Relazione al Codice civile, infatti, la meritevo- lezzà un giudizio che deve investire non il contratto in s ́ , ma il risul- tatocon esso avuto di mira dalle parti, cioè lo scopo pratico o causa concreta che dir si voglia ( ex aliis , Sez.

U, Sentenza n. 4222 del 17/02/2017;Sez.

U, Sentenza n. 4223 del 17/02/2017; Sez.

U, Sen- tenza n. 4224 del 17/02/2017; Sez. 3, Sentenza n. 10506 del 28/04/2017); ilrisultato del contratto dovrà dirsi immeritevole solo quando sia contrarioalla coscienza civile, all’economia, al buon costume od all’or- dinepubblico (cos ̀ la Relazione al Codice, § 603, II capoverso); taleprincipio, se pur anteriore alla promulgazione della Carta co- stituzionale,̀ stato da questa ripreso e consacra to negli artt. 2, se- condoperiodo; 4, secondo comma, e 41, secondo comma, C ost. ; uncontratto, dunque , non pu ò dirsi diretto a realizzare interessi ‘immeritevoli’di tutela sol perch é poco conveniente per una delle parti ; l’ordinamentogarantisce il contra ente il cui consenso sia stato stornato oprevaricato, ma non quello che, libero e informato, abbia compiuto sceltecontrattuali non pienamente satisfattive dei propri interessi eco- nomici; affinchédunque un patto atipico possa dirsi diretto a realizzare in- teressi‘immeritevoli’, ai sensi dell’art. 1322 c.c., ̀ necessario accertare lacontrarietà (non del patto, ma) del risultato cui esso mira con i prin- cipidi solidariet à , parit à e non prevaricazi one che il nostro ordinamento ponea fondamento dei rapporti privati ; nelcaso di specie, la corte territoriale ha ritenuto che la clausola di ‘rischiocambio’ inserita nel contratto oggetto dell’odierno esame pre- sentasse“una formulazione particolarmente astrusa e una macchinosa Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 9344/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri articolazionedi calcolo”, risolvendosi in un patto di natura “sicuramente atipica”caratterizzat o da “ampia aleatorietà e squilibrio delle presta- zioni”(cfr. pag. 14 della sentenza impugnata); taleclausola, ad avviso del giudice a quo , prevederebbe un accordo squilibratonei rischi, “che vengono posti tutti a carico dell’utilizzatore”, conuna base di calcolo del rischio cambio superiore all’importo del ca- none(perché maggiorato dell’Iva), con la conseguenza che, avendo la clausoladi rischio cambio una finalità aleatoria ed eminentemente spe- culativaincoerente all’effettiva necessità di un contratto di leasing , ne vadichiarata l’invalidità ai sensi dell’art . 1322 c.c. (cfr . pag. 14 - 15); incontrasto con tali argomentazioni, varrà richiamare quanto de- cisamente obiettato dal richiamato orientamento delle Sezioni Unite dellaCorte di cassazione, nella parte in cui hanno evidenziato come il carattere‘astruso’ o ‘macchinoso’ de i calcol i previst i dal contratto non possa ritenersi tale da determinarne la nullità o l’immeritevolezza di tutela, poiché “dinanzi a clausole contrattuali oscure il giudice deve ricorrereagli strumenti legali di ermeneutica (artt. 1362 - 1371 c.c.), e nonad un giudizio di immeritevolezza.

La clausola oscura andrà dun- queinterpretata, in mancanza di altri criteri, almen o in modo che le si possadare un senso (artt. 1371 c.c.), oppure contra proferentem (art.1370c.c.)”; allostesso modo, neppure il carattere ‘ macchinoso ’ dei calcoli vale a pregiudicare la meritevolezza di tutela del negozio stipulato dalle parti:“da un punto di vista epistemologico, non esistono concetti ‘ facili ’ econcetti ‘ difficili ’ .

Esistono concetti noti e concetti ignoti: i primi sono comprensibili ed i secondi no, se non vengano spiegati.

Una clausola contrattualenon può dirsi dunque mai ‘macchi nosa’ in senso assoluto.

Puòesserlo in senso relativo, ad es. se contenuta in un testo contrat- tuale predisposto unilateralmente e sottoposto a persona priva delle necessarie competenze per comprenderlo.

Ma in quest’ultima ipotesi Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 9344/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nonsi dir à che quel con tratto ̀ ‘immeritevole’: si dir à , piuttosto, che il contrattò annullabile poiché il consenso del contraente ̀ stato dato pererrore o carpito con dolo.

Oppure si dir à che il proponente ̀ tenuto alrisarcimento del danno per non avere fornito alla c ontroparte le ne- cessarieinformazioni precontrattual i, ove imposte dalla legge o dal do- veredi buona fede.

Molti contratti contengono per necessit à clausole assaiarticolate e complesse: ad esempio i contratti di handling aero- portuale, le assicurazioni de i rischi agricoli, il noleggio di piattaforme off-shore, il project financing di opere pubbliche, ma anche i contratti dimassa come quelli di somministrazione di energia elettrica; ma non constanoprecedenti che abbiano dichiarate nulle tali clausole solt anto a causa della loro complessità.

L’equazione stabilita dalla c orte d’ap- pello,per cui ‘ macchinosit à̀ della clausola = immeritevolezza’ ̀ , dun- que,erronea in punto di diritto”; parimentipriva di consistenza, sotto il profilo del giudizio di meri- tevolezzadegli interessi disposti dalle parti, deve ritenersi la valuta- zionedel giudice a quo circa la pretesa aleatorietà e lo squilibrio delle prestazioni; daun lato, infatti, non ogni contratto aleatorio ̀ , per ci ò solo, im- meritevoledi tutela ex art . 132 2 c.c. ; dall’altro, deve escludersi che sia inibitoalle parti stipulare contratti aleatori atipici: questa Corte, infatti, hagià affermato la liceità e la meritevolezza di contratti aleatori non espressamenteprevisti dalla legge: ad esempio, in materia di c.d. vi- talizio atipico ( ex multis , Sez. 2, Sentenza n. 8209 del 22/04/2016; Sez.3, Sentenza n. 2629 del 27/04/1982).

Neppure ̀ vietato inserire elementidi aleatorietà in un contratto commutativo.

Le parti d’un con- trattoinfatti, nell’esercizi o del loro potere di autonomia negoziale, ben possono prefigurarsi la possibilità di sopravvenienze che incidono o possono incidere sull'equilibrio delle prestazioni, ed assumerne, reci- procamente o unilateralmente, il rischio, modificando in tal modo lo Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 9344/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri schematipico del contratto commutativo e rendendolo per tale aspetto aleatorio,con l'effetto di escludere, nel caso di verificazione di tali so- pravvenienze, l’applicabilità dei meccanismi riequilibratorii previsti nell'ordinaria disciplina del contratto (a rt. 1467 e 1664 cod. civ.).

E l'assunzionedel suddetto rischio, come già stabilito da questa Corte, puòrisultare anche per implicito dal regolamento convenzionale che le partihanno dato al rapporto e dal modo in cui hanno strutturato le loro obbligazioni [Sez. 1, Sentenza n. 948 del 26/01/1993, Rv. 480454 - 01;Sez. 2, Sentenza n. 17485 del 12/10/2012, Rv. 624088 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 8881 del 13/05/2020; Sez. 2, Sentenza n. 2622 del 4.2.2021(in motivazione)] ( Sez.

U, Sentenza n. 5657 del 23/02/2023 , cit.); quanto al dedotto squilibrio delle prestazioni , varrà sottolineare comela corte territoriale mostri implicitamente (ma inequivocamente) diritenere che: a)il concetto di ‘equilibrio delle prestazioni’ di un contratto sinal- lagmaticoconsista in un a paritaria e perfetta equipollenza tra le con- trapposteobbligazioni; b) ogni minimo disallineamento tra questa perfetta parità possa esseresindacato dal giudice, amputando parti del contratto per ricon- durloall’equità; entrambetali asserzioni, tuttavia, devono ritenersi erronee, stante: a)il diritto di ciascuna parte di pianificare in piena libert à le proprie strategieimprenditoriali e commerciali, come già ripetutamente affer- matoda questa Corte (da ultimo, con ampiezza di motivazioni, Sez. 1, Sentenzan. 1184 del 21.1.2020; nello stesso senso, Sez. 3, Ordinanza n.28022 del 14/10/2021); b)l’impossibilità di far coincidere lo squilibrio delle prestazioni con la convenienza del contratto : c hi ha fatto un cattivo affare non pu ò Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 9344/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri pretenderedi sciogliers i dal contratto invocando ‘ lo squilibrio delle pre- stazioni’.

L’intervento del giudice sul contratto non pu ò che essere li- mitatoa casi eccezionali, pena la violazione del fondamentale principio dilibertà negoziale (cos ̀ , ex multis , Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36740 del 25/11/2021,Rv. 663148 - 01) ; c)l’evocabilità, in caso di squilibrio (economico) tra prestazioni, del rimedio della rescissione per lesione (ove lo squilibrio sia genetico) o della risoluzione per eccessiva onerosità (in caso di sopravvenien ze), conla conseguenza che proprio l ’esistenza di tali rimedi esclude la ne- cessità stessa di ricorrere a fantasiose invenzioni circa l ’ immeritevo- lezzad’un contratto che preveda ‘ prestazioni squilibrate ’ ( Sez.

U, Sen- tenzan. 5657 del 23/02/2023 , cit.) ; inconclusione, la c orte d’appello ha formulato in iure un giudizio di ‘immeritevolezza’ del contratto, ex art. 1322, comma secondo, c.c., dopoavere accertato in facto circostanze irrilevanti ai fini del suddetto giudizio(aleatorietà, difficolt à di int erpretazione, asimmetria delle pre- stazioni)procedendo, in tal modo , alla falsa applicazione del richiamato art.1322 c.c. ; converrà,da ultimo, limitarsi a richiamare, nel loro insieme, le con- siderazioniillustrate dalle Sezioni Unite di questa Corte a fo ndamento delprincipio che esclude l’ immeritevole zza di tutela ex art. 1322 c.c., ola natura di strumento finanziario derivato implicito ( con conseguente inapplicabilitàdelle disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 ), del la clau- soladi un contratto di leas ing che preveda : a) il mutamento della mi- suradel canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, siadelle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valutastraniera; b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del ca- nonecon separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni (Sez.

U, Sentenza n. 5657 del Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 9344/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:DATA_NASCITA],Rv. 667188 - 02) : considerazioni alle quali questo C olle- gio si richiama integralmente, condividendone l’i spirazione, al fine di assicurareuna continuità; alleargomentazioni che precedono – una volta rilevata la comples- siva inidoneità delle giustificazioni poste a fondamento del giudizio espressodal giudice a quo circa l’immeritevolezza di tutela della clau- sola di ‘rischio cambio’ oggetto dell’odierno esame – segue la corri- spondentecassazione della sentenza impugnata con l’attribuzione, alla Corted’appello di Trieste , quale giudice del rinvio , de l compito di pro- cederealla corretta riformulazione del giudi zio di meritevolezza ( ex art . 1322c.c.) degli interessi disposti dalle odierne parti attraverso le pat- tuizioni dalle stesse concluse , avendo cura di evidenziare gli aspetti eventualmenteidonei a giustificare la negazione di tale meritevolezza sulla base di una valutazione da condurre ‘ in concreto ’ , e non già pu- ramentein astratto, degli scopi pratici ( c.d. causa concreta) perseguiti daicontraenti; sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 9344/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, elett.tedomiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]- TANI,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della [OSCURATO:PERSONA]- ZIONE,rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 9344/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avversola sentenza n. 805/2019 della CORTE D’APPELLO DI TRIESTEdepositatail 5/12/2019; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 9344/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] consentenza resa in data 5/12/2019, la Corte d’appello di Trieste, inriforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, ha di- chiaratol’invalidità e l’inefficacia della clausola di “rischio cambio” con- tenuta nel contratto di leasing stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(in qualità di concedente) e la [OSCURATO:SOCIETA]. (in qualità di utiliz- zatrice), confermando in ogni altra parte la decisione con la quale il giudice di primo grado aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.al pagam ento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., di somme a titolo dirisarcimento danni, essendosi la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sottratta all’adem- pimento degli obblighi informativi nella specie connessi all’avvenuta stipulazionetra le parti di un contratto di “rischio ca mbio”, ossia all’av- venutaindicizzazione dell’importo dei canoni dovuti dalla società utiliz- zatriceal rapporto di cambio tra euro e yen; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale – sulla basedi una motivazione diversa da quella fatta pr opria dal giudice di primogrado – ha rilevato come la clausola di indicizzazione dell’importo delcanone di leasing al tasso di cambio euro/yen fosse equivalsa, nella specie,alla sostanziale conclusione, tra le parti, di un contratto aleato- rio(“una sort a di swap ”), dotato di una sua riconoscibile autonomia, rispettoal contratto di leasing , e di per sé privo di meritevolezza, ai sensidell’art. 1322 c.c., tenuto conto del significativo squilibrio dei ri- schi contrattuali connessi ai meccanismi di operativ ità della clausola, nellaspecie destinati a rifluire integralmente a carico del solo utilizza- tore; avversola sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. pro- pone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugna- zione; laF.lli Mauro s.r .l. resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 9344/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri consideratoche conil primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza im- pugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366c.c. (in relazione all’art . 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte terri- toriale erroneamente interpretato il contratto di leasing in esame e, segnatamente,la clausola di indicizzazione del canone in esso conte- nuta,qualificandola alla stregua di un contratto aleatorio e di uno stru- mentofinanziario derivato, in contrasto con le chiare indicazioni desu- mibili della volontà delle parti così come letteralmente espressa, del significatocomplessivo dell’atto e del principio di buona fede destinato a presiedere all’interpretazione degli at ti negoziali, essendosi le parti unicamentelimitate, attraverso l’indicizzazione del canone al rapporto dicambio euro/yen, a prendere atto dell’avvenuto finanziamento della provvista,da parte della banca, in valuta giapponese, al fine di profit- tare del più favorevole interesse praticato, senza il ricorso di alcuna finalitàspeculativa delle parti, e senza che potesse giustificarsi il rin- venimentodi alcuna autonomia e scindibilità di tale clausola di indiciz- zazionerispetto ai termini del contratto di le asing all’interno del quale dettaclausola era stata concepita; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c.), per avere la corte territoriale ome sso di pronunciarsi sul motivodi appello proposto dalla banca odierna ricorrente in relazione al punto concernente la ritenuta (dalla corte d’appello) tardività delle allegazionidi fatto dedotte dalla banca nel corso del giudizio di primo grado,segnatam ente con riguardo alla strutturazione dell’operazione dileasing in yen giapponesi; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1362, 1363 e 1366 c.c., nonché per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 9344/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteaffermato l’immeritevolezza degli interessi disposti dalle partiattraverso la stipulazione della clausola di indicizzazione del ca- nonedi leasing con riguardo al tasso di cambio euro - yen, non avendo leparti in alcun modo inteso stipulare un’operazione di natura specu- lativa, essendosi bensì limitate a prendere atto, attraverso il vincolo dell’entitàdel canone all’oscillazione dei valori d i cambio tra euro e yen, dell’avvenuto finanziamento della provvista per l’esecuzione del con- tratto di leasing attraverso il ricorso diretto alla valuta giapponese, senzache potesse giustificarsi alcuna autonomia funzionale e giuridica ditale clausola di indicizzazione rispetto al contratto di leasing ; sottoaltro profilo, la ricorrente si duole dell’avvenuta omessa con- siderazione, da parte della corte territoriale, dell’obiettiva circostanza difatto secondo cui, nella specie, non si fosse concretamente determi- natoalcun concreto risultato sfavorevole, sul piano economico, a danno della società utilizzatrice, con la conseguente insussistenza di alcuna immeritevolezza degli interessi disposti eventualmente rilevante ai sensidell’art. 1322 c.c.; conil qua rto motivo, proposto in via subordinata rispetto alla sorte dei primi tre motivi, la società ricorrente censura la sentenza impu- gnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, co. 2, 1453, 1337 e 2033 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ), per avere la corteterritoriale erroneamente confermato la sentenza di primo grado nellaparte in cui ha riconosciuto, in favore della controparte, la rivalu- tazionesulle somme riconosciute in suo favore, non tenendo conto che la pronuncia sul punto eme ssa dal primo giudice risultava inscindibil- mente connessa al riconoscimento di un risarcimento del danno per inadempimento di obblighi precontrattuali da parte della banca, lad- dove, al contrario, la corte d’appello, modificando la giustificazione Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 9344/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dellacondanna pronunciata a carico della banca, aveva legato tale pro- nunciadi condanna alla riconosciuta nullità della clausola di indicizza- zionedell’entità del canone, con la conseguenza che l’importo posto a oggetto della condanna non poteva più ritenersi coll egata a un titolo risarcitorio,bensì a un mero titolo restitutorio, con la conseguente in- sussistenzadel diritto della controparte al conseguimento della rivalu- tazionemonetaria, atteso la natura di debito di valuta, e non già di valore,di quanto posto a oggetto della condanna; allostesso modo, gli interessi dovuti dalla banca avrebbero dovuto decorreresulla somma dovuta (non rivalutata) solo a partire dal giorno delladomanda; ilprimo e il terzo motivo sono fondati e suscettibili di assorbire la rilevanzadelle restanti censure ; osservail Collegio come, secondo il recente orientamento fatto pro- priodalle Sezioni Unite di questa Corte , il giudizio di ‘ immeritevolezza ’ dicui all’art. 1322, secondo comma, c.c. va compiuto avendo riguardo alloscopo pers eguito dalle parti, e non alla sua convenienza, n ́ alla sua chiarezza, n ́ alla sua aleatoriet à (Sez. U, Sentenza n. 5657 del 23/02/2023); alriguardo, n on costituisce di per sé un patto immeritevole di tutela exart. 1322 c.c., né uno strumento finanziar io derivato implicito - con conseguenteinapplicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 - la clausola di un contratto di leasing che preveda a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario,sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta do- mesticaed una valuta straniera, b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere trale parti in base alle suddette fluttuazioni (Sez. U, S entenza n. 5657 del23/02/2023, Rv. 667188 - 02) ;Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 9344/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri asostegno di tali asserzioni, le Sezioni Unite hanno rimarcato come ilgiudizio di ‘meritevolezza’ di cui all’art. 1322, comma secondo, c.c., noncoincida col giudizio di liceità del contratto, del suo ogg etto o della suacausa; secondo la Relazione al Codice civile, infatti, la meritevo- lezzà un giudizio che deve investire non il contratto in s ́ , ma il risul- tatocon esso avuto di mira dalle parti, cioè lo scopo pratico o causa concreta che dir si voglia ( ex aliis , Sez. U, Sentenza n. 4222 del 17/02/2017;Sez. U, Sentenza n. 4223 del 17/02/2017; Sez. U, Sen- tenza n. 4224 del 17/02/2017; Sez. 3, Sentenza n. 10506 del 28/04/2017); ilrisultato del contratto dovrà dirsi immeritevole solo quando sia contrarioalla coscienza civile, all’economia, al buon costume od all’or- dinepubblico (cos ̀ la Relazione al Codice, § 603, II capoverso); taleprincipio, se pur anteriore alla promulgazione della Carta co- stituzionale,̀ stato da questa ripreso e consacra to negli artt. 2, se- condoperiodo; 4, secondo comma, e 41, secondo comma, C ost. ; uncontratto, dunque , non pu ò dirsi diretto a realizzare interessi ‘immeritevoli’di tutela sol perch é poco conveniente per una delle parti ; l’ordinamentogarantisce il contra ente il cui consenso sia stato stornato oprevaricato, ma non quello che, libero e informato, abbia compiuto sceltecontrattuali non pienamente satisfattive dei propri interessi eco- nomici; affinchédunque un patto atipico possa dirsi diretto a realizzare in- teressi‘immeritevoli’, ai sensi dell’art. 1322 c.c., ̀ necessario accertare lacontrarietà (non del patto, ma) del risultato cui esso mira con i prin- cipidi solidariet à , parit à e non prevaricazi one che il nostro ordinamento ponea fondamento dei rapporti privati ; nelcaso di specie, la corte territoriale ha ritenuto che la clausola di ‘rischiocambio’ inserita nel contratto oggetto dell’odierno esame pre- sentasse“una formulazione particolarmente astrusa e una macchinosa Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 9344/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri articolazionedi calcolo”, risolvendosi in un patto di natura “sicuramente atipica”caratterizzat o da “ampia aleatorietà e squilibrio delle presta- zioni”(cfr. pag. 14 della sentenza impugnata); taleclausola, ad avviso del giudice a quo , prevederebbe un accordo squilibratonei rischi, “che vengono posti tutti a carico dell’utilizzatore”, conuna base di calcolo del rischio cambio superiore all’importo del ca- none(perché maggiorato dell’Iva), con la conseguenza che, avendo la clausoladi rischio cambio una finalità aleatoria ed eminentemente spe- culativaincoerente all’effettiva necessità di un contratto di leasing , ne vadichiarata l’invalidità ai sensi dell’art . 1322 c.c. (cfr . pag. 14 - 15); incontrasto con tali argomentazioni, varrà richiamare quanto de- cisamente obiettato dal richiamato orientamento delle Sezioni Unite dellaCorte di cassazione, nella parte in cui hanno evidenziato come il carattere‘astruso’ o ‘macchinoso’ de i calcol i previst i dal contratto non possa ritenersi tale da determinarne la nullità o l’immeritevolezza di tutela, poiché “dinanzi a clausole contrattuali oscure il giudice deve ricorrereagli strumenti legali di ermeneutica (artt. 1362 - 1371 c.c.), e nonad un giudizio di immeritevolezza. La clausola oscura andrà dun- queinterpretata, in mancanza di altri criteri, almen o in modo che le si possadare un senso (artt. 1371 c.c.), oppure contra proferentem (art.1370c.c.)”; allostesso modo, neppure il carattere ‘ macchinoso ’ dei calcoli vale a pregiudicare la meritevolezza di tutela del negozio stipulato dalle parti:“da un punto di vista epistemologico, non esistono concetti ‘ facili ’ econcetti ‘ difficili ’ . Esistono concetti noti e concetti ignoti: i primi sono comprensibili ed i secondi no, se non vengano spiegati. Una clausola contrattualenon può dirsi dunque mai ‘macchi nosa’ in senso assoluto. Puòesserlo in senso relativo, ad es. se contenuta in un testo contrat- tuale predisposto unilateralmente e sottoposto a persona priva delle necessarie competenze per comprenderlo. Ma in quest’ultima ipotesi Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 9344/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nonsi dir à che quel con tratto ̀ ‘immeritevole’: si dir à , piuttosto, che il contrattò annullabile poiché il consenso del contraente ̀ stato dato pererrore o carpito con dolo. Oppure si dir à che il proponente ̀ tenuto alrisarcimento del danno per non avere fornito alla c ontroparte le ne- cessarieinformazioni precontrattual i, ove imposte dalla legge o dal do- veredi buona fede. Molti contratti contengono per necessit à clausole assaiarticolate e complesse: ad esempio i contratti di handling aero- portuale, le assicurazioni de i rischi agricoli, il noleggio di piattaforme off-shore, il project financing di opere pubbliche, ma anche i contratti dimassa come quelli di somministrazione di energia elettrica; ma non constanoprecedenti che abbiano dichiarate nulle tali clausole solt anto a causa della loro complessità. L’equazione stabilita dalla c orte d’ap- pello,per cui ‘ macchinosit à̀ della clausola = immeritevolezza’ ̀ , dun- que,erronea in punto di diritto”; parimentipriva di consistenza, sotto il profilo del giudizio di meri- tevolezzadegli interessi disposti dalle parti, deve ritenersi la valuta- zionedel giudice a quo circa la pretesa aleatorietà e lo squilibrio delle prestazioni; daun lato, infatti, non ogni contratto aleatorio ̀ , per ci ò solo, im- meritevoledi tutela ex art . 132 2 c.c. ; dall’altro, deve escludersi che sia inibitoalle parti stipulare contratti aleatori atipici: questa Corte, infatti, hagià affermato la liceità e la meritevolezza di contratti aleatori non espressamenteprevisti dalla legge: ad esempio, in materia di c.d. vi- talizio atipico ( ex multis , Sez. 2, Sentenza n. 8209 del 22/04/2016; Sez.3, Sentenza n. 2629 del 27/04/1982). Neppure ̀ vietato inserire elementidi aleatorietà in un contratto commutativo. Le parti d’un con- trattoinfatti, nell’esercizi o del loro potere di autonomia negoziale, ben possono prefigurarsi la possibilità di sopravvenienze che incidono o possono incidere sull'equilibrio delle prestazioni, ed assumerne, reci- procamente o unilateralmente, il rischio, modificando in tal modo lo Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 9344/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri schematipico del contratto commutativo e rendendolo per tale aspetto aleatorio,con l'effetto di escludere, nel caso di verificazione di tali so- pravvenienze, l’applicabilità dei meccanismi riequilibratorii previsti nell'ordinaria disciplina del contratto (a rt. 1467 e 1664 cod. civ.). E l'assunzionedel suddetto rischio, come già stabilito da questa Corte, puòrisultare anche per implicito dal regolamento convenzionale che le partihanno dato al rapporto e dal modo in cui hanno strutturato le loro obbligazioni [Sez. 1, Sentenza n. 948 del 26/01/1993, Rv. 480454 - 01;Sez. 2, Sentenza n. 17485 del 12/10/2012, Rv. 624088 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 8881 del 13/05/2020; Sez. 2, Sentenza n. 2622 del 4.2.2021(in motivazione)] ( Sez. U, Sentenza n. 5657 del 23/02/2023 , cit.); quanto al dedotto squilibrio delle prestazioni , varrà sottolineare comela corte territoriale mostri implicitamente (ma inequivocamente) diritenere che: a)il concetto di ‘equilibrio delle prestazioni’ di un contratto sinal- lagmaticoconsista in un a paritaria e perfetta equipollenza tra le con- trapposteobbligazioni; b) ogni minimo disallineamento tra questa perfetta parità possa esseresindacato dal giudice, amputando parti del contratto per ricon- durloall’equità; entrambetali asserzioni, tuttavia, devono ritenersi erronee, stante: a)il diritto di ciascuna parte di pianificare in piena libert à le proprie strategieimprenditoriali e commerciali, come già ripetutamente affer- matoda questa Corte (da ultimo, con ampiezza di motivazioni, Sez. 1, Sentenzan. 1184 del 21.1.2020; nello stesso senso, Sez. 3, Ordinanza n.28022 del 14/10/2021); b)l’impossibilità di far coincidere lo squilibrio delle prestazioni con la convenienza del contratto : c hi ha fatto un cattivo affare non pu ò Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 9344/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri pretenderedi sciogliers i dal contratto invocando ‘ lo squilibrio delle pre- stazioni’. L’intervento del giudice sul contratto non pu ò che essere li- mitatoa casi eccezionali, pena la violazione del fondamentale principio dilibertà negoziale (cos ̀ , ex multis , Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36740 del 25/11/2021,Rv. 663148 - 01) ; c)l’evocabilità, in caso di squilibrio (economico) tra prestazioni, del rimedio della rescissione per lesione (ove lo squilibrio sia genetico) o della risoluzione per eccessiva onerosità (in caso di sopravvenien ze), conla conseguenza che proprio l ’esistenza di tali rimedi esclude la ne- cessità stessa di ricorrere a fantasiose invenzioni circa l ’ immeritevo- lezzad’un contratto che preveda ‘ prestazioni squilibrate ’ ( Sez. U, Sen- tenzan. 5657 del 23/02/2023 , cit.) ; inconclusione, la c orte d’appello ha formulato in iure un giudizio di ‘immeritevolezza’ del contratto, ex art. 1322, comma secondo, c.c., dopoavere accertato in facto circostanze irrilevanti ai fini del suddetto giudizio(aleatorietà, difficolt à di int erpretazione, asimmetria delle pre- stazioni)procedendo, in tal modo , alla falsa applicazione del richiamato art.1322 c.c. ; converrà,da ultimo, limitarsi a richiamare, nel loro insieme, le con- siderazioniillustrate dalle Sezioni Unite di questa Corte a fo ndamento delprincipio che esclude l’ immeritevole zza di tutela ex art. 1322 c.c., ola natura di strumento finanziario derivato implicito ( con conseguente inapplicabilitàdelle disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 ), del la clau- soladi un contratto di leas ing che preveda : a) il mutamento della mi- suradel canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, siadelle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valutastraniera; b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del ca- nonecon separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni (Sez. U, Sentenza n. 5657 del Adunanzadel10 luglio 2023 - R.G. n. 9344/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:DATA_NASCITA],Rv. 667188 - 02) : considerazioni alle quali questo C olle- gio si richiama integralmente, condividendone l’i spirazione, al fine di assicurareuna continuità; alleargomentazioni che precedono – una volta rilevata la comples- siva inidoneità delle giustificazioni poste a fondamento del giudizio espressodal giudice a quo circa l’immeritevolezza di tutela della clau- sola di ‘rischio cambio’ oggetto dell’odierno esame – segue la corri- spondentecassazione della sentenza impugnata con l’attribuzione, alla Corted’appello di Trieste , quale giudice del rinvio , de l compito di pro- cederealla corretta riformulazione del giudi zio di meritevolezza ( ex art . 1322c.c.) degli interessi disposti dalle odierne parti attraverso le pat- tuizioni dalle stesse concluse , avendo cura di evidenziare gli aspetti eventualmenteidonei a giustificare la negazione di tale meritevolezza sulla base di una valutazione da condurre ‘ in concreto ’ , e non già pu- ramentein astratto, degli scopi pratici ( c.d. causa concreta) perseguiti daicontraenti; sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del ricors
Sentenza Cassazione n. 28998/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris