CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22073/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avv. [OSCURATO:PERSONA]Abbadessa e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti -avverso la sentenza n. 2899/2021 della Corte d’appello diRoma, depositata il 21.4.2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del27.5.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] (di cui gli attuali controricorrentisono gli eredi) e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fu stipulato unNumero registro generale 29287/2021Numero sezionale 2358/2026Numero di raccolta generale 22073/2026Data pubblicazione 27/06/2026contratto d’appalto dal quale scaturì un contenzioso risolto conlodo arbitrale depositato il 5.5.2015.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò il lodo davanti allaCorte d’appello di Roma, contestando, tra l’altro, la propriacondanna al pagamento della somma capitale di € 415.800 atitolo di penale contrattuale. In pendenza dell’impugnazione, lasocietà venne dichiarata fallita e intervenne nel processo ilcuratore fallimentare.All’esito di un sofferto iter processuale la corte territorialerigettò l’impugnazione (erroneamente definita, e più volte,«appello»), dando atto della mancata produzione di «alcunidocumenti della fase arbitrale, la disamina dei quali sarebbedeterminante ai fini della decisione».Contro la sentenza della corte capitolina il fallimento haproposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi concontroricorso.Nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsaapplicazione dell’art. 123-bis disp. att. c.p.c. e dell’art. 347c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.».Il ricorrente si duole che la corte d’appello, di fronte allaconstatata mancanza di atti e documenti ritenuti necessari perla decisione di alcuni motivi di impugnazione, non abbia chiestola trasmissione del fascicolo di primo grado come previsto nelledisposizioni di legge che si assumono in tal modo violate.1.1. Il motivo è palesemente infondato, perché la corteterritoriale non si è pronunciata su un appello avverso unaNumero registro generale 29287/2021Numero sezionale 2358/2026Numero di raccolta generale 22073/2026Data pubblicazione 27/06/2026sentenza di primo grado, bensì sull’impugnazione di un lodoarbitrale, ai sensi degli artt. 827 e ss. c.p.c. Pertanto, nonpossono certo trovare applicazione, nel caso di specie, le normedel codice di procedura civile che prevedono la «trasmissionedel fascicolo», che il cancelliere del giudice d’appello devechiedere «al cancelliere del giudice di primo grado» (art. 347,comma 3, c.p.c.), e la trasmissione limitata a determinati atti,nel caso di impugnazione immediata contro la sentenza nondefinitiva (art. 123-bis disp. att. c.p.c.).Il procedimento arbitrale, per definizione, si svolge in unasede privata e, comunque, stragiudiziale, sicché non esistonoun «giudice di primo grado», né un «fascicolo d’ufficio» di cuipossa essere chiesta la trasmissione (v. Cass. n. 9581/2000).Si deve perciò escludere che possa sussistere ladenunciata violazione di norme di diritto.1.2. Poiché in un passaggio dell’illustrazione del motivo(pag. 9 del ricorso) pare essere stata prospettata anche l’ipotesiche il fascicolo di parte non fosse incompleto, ma soltantodisordinato, è il caso di precisare che ciò non potrebbe giammaidare fondatezza al ricorso per cassazione, perché «è fermol’orientamento secondo cui è suscettibile di revocazione ladecisione adottata sulla base dell’affermazione, dovuta a merasvista, dell’inesistenza in atti di un determinato documento, cherisulti invece ritualmente prodotto» (Cass. S.u. n. 5792/2024,in motivazione, punto 10.13).2. Il secondo motivo denuncia: «nullità della sentenza edel procedimento ex art. 24 e 111 Cost., 101, comma 2, c.p.c.(e 183, comma 4, e 384, comma 3, c.p.c.), in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c.».Il ricorrente contesta alla corte d’appello di avere rilevatod’ufficio l’assenza dei documenti necessari, senza concedere unNumero registro generale 29287/2021Numero sezionale 2358/2026Numero di raccolta generale 22073/2026Data pubblicazione 27/06/2026termine per il deposito di una memoria e dare sfogo alcontraddittorio su tale aspetto.2.1. Il motivo è infondato, perché quella rilevata d’ufficiodalla corte territoriale non è una «questione» non trattata dalleparti nelle loro difese, ma la semplice constatazione dello statodi fatto in cui versava il fascicolo di causa, necessaria premessaper l’esercizio del potere e dovere di prudente apprezzamentodelle prove disponibili (artt. 115 e 116 c.p.c.).In ogni caso, il ricorrente non può lamentarsi di unadecisione «a sorpresa», perché, come giustamente osservatodalla corte territoriale, era onere della parte «verificare lacompletezza del proprio fascicolo …, tanto più a seguitodell’ordinanza … di rimessione della causa sul ruolo per la ricercae ricostruzione del fascicolo di controparte mancante». Propriole difficoltà procedurali evidenziate nel ricorso (svariati rinviid’ufficio, assegnazione della causa ad altra sezione della corte,dilagare della pandemia da Covid-19) avrebbero dovuto metterein guardia le parti sulla possibilità che il proprio fascicolorisultasse assente o lacunoso. E così fu, infatti, per gli erediArezzo, che chiesero e ottennero una rimessione in istruttoria alfine di rinvenire o ricostruire il fascicolo di parte (salvo poi nonapprofittarne). E davvero non si comprende perché, se non altrodopo tale ordinanza interlocutoria, il fallimento non sia statoindotto a sua volta a sincerarsi della completezza del propriofascicolo.In definitiva, si deve escludere che il rilievo dello stato incui versavano i fascicoli di parte e la conseguente decisione dellacausa «allo stato degli atti» abbiano rappresentato quello«sviluppo inatteso» per cui si rende necessaria l’instaurazionedel contraddittorio mediante l’assegnazione di un termine permemorie difensive. Come è già stato altra volta affermato daNumero registro generale 29287/2021Numero sezionale 2358/2026Numero di raccolta generale 22073/2026Data pubblicazione 27/06/2026questa Corte, siffatta conclusione «è del tutto conforme allagiurisprudenza della Cedu, atteso che il ricordato esitoprocessuale non integra una violazione dell’art. 6, paragrafo 1,della Convenzione Europea dei Diritti dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale –nell’interpretazione data dalla Corte europea – ammette che ilcontraddittorio non venga previamente suscitato, quando sitratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minimadiligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi oprefigurarsi (cfr. Corte Cedu, IV sez., 17.5.16, C4687/11, Ligaportuguesa de futebol profissional contro [OSCURATO:PERSONA])» (Cass. n.11269/2023).3. Il terzo motivo è rubricato «violazione ed errataapplicazione dell’art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. (principio delladisponibilità delle prove nel processo civile), in relazione all’art.360, nn. 3 e 4, c.p.c.».In realtà, si contesta alla corte d’appello di non averetenuto conto del principio di acquisizione della prova, ovverosiadel diritto di ciascuna parte di avvalersi anche delle proveintrodotte nel processo dalla parte avversaria. Si sostiene,pertanto, che la corte «avrebbe dovuto invitare anche parteappellante (sic) a produrre gli atti ritenuti mancanti tanto piùperché aveva constatato che il fascicolo di parte degli appellati(sic) era andato disperso e dagli stessi non ricostruito».3.1. Il motivo è inammissibile, perché, a parte il genericorichiamo al principio di acquisizione della prova, il ricorrente nonspiega in che modo tale principio e le norme contenute negliarticoli di legge indicati in rubrica avrebbero imposto al giudicedi invitare una parte a produrre i documenti mancanti nelfascicolo dell’altra. Men che meno si spiega come la mancanzadi tale invito potrebbe tradursi in un vizio della sentenzacensurabile in sede di legittimità.Numero registro generale 29287/2021Numero sezionale 2358/2026Numero di raccolta generale 22073/2026Data pubblicazione 27/06/20264. Infine, il quarto motivo prospetta la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 1384 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c.»).Con questo motivo si censura il rigetto dell’impugnazionedel lodo nella parte in cui essa era volta a contestare la riduzionedel 30% della penale contrattuale, disposta dal collegioarbitrale. In particolare, il ricorrente, essendo a suo carico ilpagamento della penale, non si duole della riduzione, bensì dellasua misura, che giudica insufficiente e non adeguatamentemotivata nel lodo.4.1. Il motivo è infondato, perché la corte territoriale hacorrettamente osservato che la nullità del lodo ai sensi dell’art.829, comma 1, n. 5, c.c. sussiste solo nel caso in cui sia deltutto assente «l’esposizione sommaria dei motivi» prescrittadall’art. 823, n. 5, c.p.c., oppure qualora la motivazione siatalmente carente da non consentire di comprendere l’iter logicoche ha determinato la decisione arbitrale o contengacontraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o deldispositivo, tali da rendere incomprensibile la ratio delladecisione (così Cass. n. 16077/2021).Ciò posto, occorre anche osservare che la giurisprudenzacitata nel ricorso richiede particolare rigore nell’esporre leragioni che inducono il giudice a ridurre la penale (ovverosia aincidere sul contenuto del contratto, in deroga all’efficacia dilegge tra le parti dell’autonomia negoziale fissata nella clausolapenale), non certo nel motivare la misura della riduzione,lasciata a un’ampia discrezionalità i cui contorni sono definiti,nell’art. 1384 c.c., soltanto dall’avverbio «equamente» (v. Cass.n. 17731/2015; conf. Cass. n. 19492/2023).Numero registro generale 29287/2021Numero sezionale 2358/2026Numero di raccolta generale 22073/2026Data pubblicazione 27/06/20265. Rigettato il ricorso, le spese di lite del presente giudiziodi legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.6. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento, in favore solidale deicontroricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in € 10.000 per compensi, oltre alle spese generalial 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del27.5.2026.Il Presidente