CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 11269/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18210/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in forza di procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 293/2019depositata il 29/03/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 2400 del 2009 respinse l’opposizione proposta dall’odierna ricorrente avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale, per il pagamento della somma di € 287.472,79, da corrispondere, quale fideiussore garante per le obbligazioni della [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente dichiarata fallita), in favore della Società per la [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa della mandataria [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo non prescritta l’azione proposta dalla banca, qualificata come azione causale e non cartolare, nonché infondate le altre prospettazioni dell’opponente. Proposta impugnazione, la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza 6 febbraio 2013, n. 95, riformò la decisione, ritenendo prescritta l’azione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio da Cass. 10 maggio 2016, n. 9448, la quale ha ritenuto che l’effetto interruttivo della prescrizione, prodottosi a seguito della proposizione dell’istanza di ammissione al passivo della società debitrice principale, abbia operato, ai sensi dell’art. 1310 c.c., anche nei confronti del fideiussore, astretto da un’obbligazione alla prima accessoria. Giudicando su rinvio, la Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 29 marzo 2019, n. 293, ha respinto l’impugnazione ritenendo, per quanto ancora rileva, che: a)la sentenza rescindente Cass. n. 9448 del 2016 impedisce di prendere nuovamente in considerazione la natura – cartolare o causale – dell’azio ne proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro il fideiussore: infatti, la S.C. ha esteso l’effetto interruttivo, ai sensi dell’art. 1310 c.c., anche al fideiussore, giudicando sull’unico motivo di ricorso proposto dalla S.G.A., concernente l’interruzione della prescrizione dell’azione causale proposta dalla medesima verso la fideiubente, garante per tutte le obbligazioni assunte dalla società debitrice principale (ivi comprese quelle derivanti dal contratto di sconto di cambiali); in ogni caso, ha ravvisato l’avvenuto esercizio, da parte della banca, dell’azione causale verso il fideiussore; b)l’oggetto del giudizio di appello, pertanto, è costituito dagli altri motivi non esaminati dalla prima sentenza in grado d’appello, una volta superato dalla sentenza rescindente il motivo concernente l’interruzione della prescrizione; c) le eccezioni di estinzione della fideiussione proposte dalla garante – ai sensi dell’art. 1955 c.c., il quale prevede la liberazione del fideiussore per fatto del creditore che abbia impeditola surrogazione del fideiussore nei diritti o nelle garanzie e privilegi del creditore, e dell’art. 1957 c.c., per non avere il creditore proposto istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale abbia – sono tardive, perché sollevate dall’opponente soltanto con la memoria di cui all’art. 183, comma 2, c.p.c., posto che la banca, sin dalla comparsa di risposta, aveva chiarito di aver esercitato con il ricorso monitorio l’azione causale verso il fideiussore, onde nessuna mutatio libelli è avvenuta con la memoria della banca depositata exart. 183, comma 1, c.p.c.; d) il credito della banca verso il fideiussore è provato dai documenti in atti, e questi inammissibilmente, con deduzioni nuove e tardive, ha contestato che labanca, al fine di dimostrare il proprio credito, avrebbe mancato di provare le somme ricevute dal creditore in relazione al contratto di sconto bancario, laddove, nell’atto di opposizione, l’opponente non aveva mai contestato l’esistenza del credito, ma solo il suo ammontare; e) la domanda di “rideterminazione del credito” è inammissibile, perché formulata nell’atto di appello in modo non specifico e non argomentato, rispetto alla diffusa motivazione esposta al riguardo alla sentenza di primo grado. 5. – A vverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla soccombente, cui resiste con controricorso l’intimata. Le parti hanno depositato le memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. – L’eccezione di tardività del ricorso, formulata dalla controricorrente, va disattesa, risultando dall’atto che esso è stato consegnato per la notifica l’ultimo giorno a ciò utile. 2. –I motivi del ricorso – peraltro, formulati senza un ordine cardinale, e, dunque, rinumerati nel prosieguo – possono essere così riassunti e decisi. 2.1. –Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., nonché degli artt. 99, 112, 383, 384 e 394 c.p.c., con vizio di omessa pronuncia, in quanto la corte territoriale ha ritenuto estraneo all’oggetto del proprio giudizio la nuova qualificazione dell’azione, causale o cartolare, proposta dalla banca; la corte d’appello avrebbe, infatti, male interpretato la sentenza rescindente di legittimità, la quale non precludeva affatto di tornare su tale questione, donde il vizio di omessa pronuncia ad opera del giudice territoriale. Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza resa nel giudizio rescindente, concluso da Cass.n. 9448 del 2016, ha avuto l’effetto esattamente enunciato dalla corte del merito: la quale, ricostruito l’oggetto del giudizio, sin dal suo esordio con il ricorso monitorio, ha ritenuto che dal principio la banca abbia sempre agito con l’azione causale verso il fideiussore, per i debiti contratti dalla società debitrice principale, a qualsiasi titolo: ne ha tratto che necessariamente anche il principio di diritto insito nella sentenza rescindente attenga all’azione causale, che non si è quindi prescritta, in virtù dell’effetto interruttivo realizzatosi con l’istanza di ammissione al passivo del fallimento della debitrice principale. Ne deriva, altresì, l’insussistenza del vizio di omessa pronuncia su tale questione, al contrario dalla corte d’appello esaminata, per concludere nel senso della sua ormai avvenuta definizione ad opera della citata pronuncia di legittimità. 2.2. – Con il secondo motivo, si deduce ancora il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 383, 384 e 394 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto tardive le eccezioni proposte dal fideiussore, ai sensi degli artt. 1945, 1955 c.c. e 66 l. camb., dal momento che il tribunale, nel respingere le medesime, implicitamente le avrebbe ritenute tempestive e sul punto, non oggetto di appello incidentale, si era ormai formato il giudicato, mentre la corte d’appello avrebbe solo in sede di rinvio rilevato d’ufficio tale tardività. Sotto un secondo profilo, sostiene la ricorrente che il tribunale aveva ritenuto modificata la domanda della banca nella propria comparsa di risposta, da azione cartolare ad azione causale, con la conseguente tempestività delle eccezioni sollevate dall’opponente nella memoria exart. 183 c.p.c. Il motivo va disatteso, per entrambe le questioni che propone. La sentenza rescindente di Cassazione ha ormai chiuso la questione relativa alla proposizione dell’azione causale sin dal ricorso monitorio, con la conseguente legittima declaratoria di tardività delle eccezioni in senso stretto, sollevate dalle controparti. Ed invero, le eccezioni di estinzione della fideiussione, a norma degli artt. 1955, 1957 c.c. e 66 l. camb., erano state riproposte nel terzo motivo di appello, proprio in connessione con il tema della mutatio libelliad opera della banca: ciò vuol dire che, esclusa quella mutatio dal giudicato interno forma tosi all’esito del primo giudizio di legittimità, il relativo thema decidendum era ancora sub iudice, con ogni questione ad esso connessa. Il secondo profilo è inammissibile, perché non coglie e non confuta la ratio decidendi della sentenza impugnata, aven do la corte territoriale ritenuto, come più volte esposto, che l’azione causale fosse stata proposta sin dal ricorso monitorio, e su tale enunciato la ricorrente non formula nessuna adeguata censura. 2.3. – Con il terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., in quanto il giudice, nel rilevare d’ufficio la tardività delle predette eccezioni, avrebbe dovuto sottoporre la questione alle parti. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n.1, c.p.c. Per giurisprudenza costante di questa Corte, l’art. 101, comma 2, c.p.c. si riferisce solo alla rilevazione d’ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (e multis, Cass. 18 novembre 2019, n. 29803, non massimata; n. 11453 del 2014; n. 11928 del 2012; n. 10062 del 2010). La tardività di un’eccezione (al pari che di una domanda o di una impugnazione) costituisce invece una circostanza obiettiva, che emerge dalla documentazione già inpossesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, onde essa non configura quello “sviluppo inatteso”, per il quale si renda necessaria l’instaurazione del contraddittorio mediante l’assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive. L’orientamento è del tutto conforme alla giurisprudenza della Cedu, atteso che il ricordato esito processuale non integra una violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale – nell’interpretazione data da lla Corte europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato, quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (cfr. Corte Cedu, IV sez., 17.5.16, C - 4687/11, Liga portuguesa de futebol profissional contro [OSCURATO:PERSONA]). Deve allora ritenersi incombente – in via, per così dire, immanente – sulla parte munita di una minima diligenza processuale (e sul suo difensore dotato di una minima diligenza professionale) l’onere di prevenire, tanto più dinanzi a regole sufficientemente chiare e suscettibili di ottemperanza agevole, ogni potenziale sviluppo di un potere ufficioso (Cass. 21 luglio 2016, n. 15019). 2.4. – Con il quarto motivo, deduce la motiv azione apparente, in violazione dell’art. 111 Cost., laddove la pronuncia impugnata ha affermato che il primo giudice aveva ritenuto proposta sin dal principio l’azione causale, mentre così non sarebbe. Il motivo è inammissibile, avendo la corte territoriale ampiamente motivato il suo convincimento ed argomentato le proprie conclusioni, restando del tutto irrilevante se le abbia, per quanto riguarda il punto proposto dal motivo, riferite come condivise anche dal primo giudice; onde certamente non manca la motivazione e non è apparente, essendo al contrario essa del tutto conforme al “minimo costituzionale” (per tutte, Cass. civ., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053). 2.5. –Con il quinto motivo, si deduce la violazione degli artt.99 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia e la falsa applicazione degli artt. 1955, 1957 c.c. e 66 l. camb.: si sostiene che la corte territoriale non ha pronunciato sulla eccezione relativa. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto non di omessa pronuncia si tratta, ma del rilievo della tardività dell’eccezione, che ha dunque avuto la sua delibazione, sia pure conducente ad una statuizione in rito circa la sua tardività. 2.6. – Il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 99, 112, 383, 384 e 394 c.p.c., per avere la sentenza impugnata male interpretato la “domanda” e le “eccezioni” proposte dall’opponente circa la mancata prova del credito da parte della banca, sulle quali la corte d’appello ha omesso pronuncia. Sostiene di avere da sempre contestato la carenza probatoria dell’assunto ad opera della banca, attrice in senso sostanziale, ma che la corte d’appello non ha considerato tali difese. Il motivo è inammissibile. La corte territoriale ha ritenuto, quanto alla prova del credito vantato dalla banca, da un lato, che la pretesa di una sua “rideterminazione” fosse stata introdotta in sede di appello in modo aspecifico, e, dall’altro lato, che il credito fosse stato comunque provato, mentre fosse mancata piuttosto la tempestiva contestazione dell’opponente con riguardo alla prova del dovuto, specificamente quanto agli importi effettivamente riscossi dal creditore in relazione al contratto di sconto bancario. La prima ratio decidendi, non contrastata dalla ricorrente, resta idonea a sorreggere la decisione, onde il motivo si palesa inammissibile, per il principio consolidato secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (e multis, Cass.6 luglio 2020, n. 13880; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 13 luglio 2005, n. 14740). Né, attesa la riportata motivazione, risulta affatto omessa la pronuncia sulle predette difese di parte, al contrario decise. 2.7. – Il settimo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1926, 2697 c.c., 115, 116, 167, 183 e 345 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto provato il credito e mal adoperato l’istituto della presunzione, avendo l’opponente eccepito l’inidoneità delle distinte di sconto a provare il credito, al pari dell’avvenuta ammissione al passivo della società debitrice principale per il medesimo credito. Invece, la corte territoriale avrebbe ritenuto provato il credito, sulla base di ragionamenti presuntivi errati. Il motivo è inammissibile. Costituisce principio consolidato che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla sua formazione, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga, in maniera concisa ma logicamente adeguata, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto (Cass. n. 29730 del 2020; n. 3104 del 2021). Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; analogamente, la violazione dell’art. 116 c.p.c. è idonea a integrare il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova; detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma della norma, appunto rubricata «della valutazione delle prove» (Cass. 28 febbraio 2017, n. 5009; 14 marzo 2018, n. 6231). Infine, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito (Cass. 24 gennaio 2020, n. 1634 ; 19 agosto 2020, n. 17313; 23 ottobre 2018 n. 26769; 29 maggio 2018, n. 13395; 7 novembre 2017, n. 26366). 2.8. – L’ottavo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1421 e 2697 c.c., 115, 116, 167, 183 e 345 c.p.c., 117 e 127 t.u.b., perché la corte territoriale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità del contratto di sconto per mancanza di forma scritta. La sentenza impugnata ha ritenuto la questione nuova e tardivamente proposta nel motivo di appello, in quanto non contenuta nell’opposizione a decreto ingiuntivo, e comunque proposta in modo aspecifico nel motivo di gravame, con riguardo alla c.d. rideterminazione del credito. Onde il motivo di difetta di specificità, a norma dell’art. 366 c.p.c., non preoccupandosi di chiarire il luogo ed il tempo della introduzione in fatto di tale allegazione, che dunque non può proporsi in sede di legittimità; né esso confuta la ratio decidendi, che ha stigmatizzato come aspecifico tale motivo di appello, con pari inammissibilità di proposizione in questa sede. 2.9. – Il nono motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia, perché la corte territoriale non ha deciso sulla “rideterminazione” del credito, ritenuta eccezione tardiva. Il motivo non ha pregio, dal momento che la corte territoriale ha, al contrario, delibato la questione, ritenendola tardivamente dedotta, ed avverso tale conclusione la ricorrente non offre validi motivi di censura, limitandosi a contrapporre le proprie opposte valutazioni agli argomenti offerti dalla sentenza impugnata. Ma è inammissibile il motivo che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge anche processuale, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34476), opponendo solo un diverso convincimento a quello del giudicante. 3. –Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, l