CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2024
Cassazione n. 10050/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15725/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] L. ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETOd el TRIBUNALE di VERONA i n R.G. 11895/2014 depositatoi l 30/05/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con decreto depositato il 30.6.2016 il Tribunale di Verona ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la sua domanda di insinuazione, in via privilegiata, del credito dell’importo di € 168.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Emerge dalla sola ricostruzione di parte ricorrente – il decreto si compone, infatti, di poche righe da cui non è possibile evincere in alcun modo il thema decidendum – che gli opponenti avevano dedotto di aver sottoscritto con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi solo [OSCURATO:PERSONA]) – posseduta per 51% dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e per il restante 49% da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] – un preliminare di vendita finalizzato all’acquisto di un appartamento, in corso di ristrutturazione, in Verona e di aver successivamente optato per la rinuncia a tale compravendita, rivolgendosi ad altra impresa – la [OSCURATO:SOCIETA]. –per l’acquisto di un diverso immobile in Verona. Gli opponenti avevano, altresì, allegato di aver stipulato, in data 11.6.2002, una scrittura privata con Sidharta – sottoscritta anche dalla [OSCURATO:PERSONA] – nella quale il [OSCURATO:PERSONA] si era dichiarato disponibile, a fronte della rinuncia al predetto acquisto, a rimborsare la somma di € 68.500,00 e a riconoscere ai signori Caporale e Pasquetto il credito di € 100.000,00 da utilizzare per l’acquisto di un appartamento bilocale di prossima realizzazione da parte della Sidharta. Tuttavia, nonostante gli impegni assunti, Sidharta non aveva provveduto né alla restituzione dell’importo di € 68.500,00 né alla realizzazione del bilocale. Il Tribunale di Verona, nel rigettare l’opposizione ex art. 98 legge fall., ha ritenuto l’inopponibilità al fallimento dei documenti depositati dagli opponenti per difetto del requisito della data certa, non essendo le testimonianze raccolte in causa idonee, essendo prive del requisito della concretezza ed inoppugnabilità. Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. La curatela ha resistito in giudizio con controricorso. I ricorrenti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 comma 11 legge fall. unitamente agli artt. 111 comma 6° Cost., 132 comma 2° n. 4 cod. proc. civ., 118 comma 1° disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 ° nn. 4 e 5 cod. proc. civ. Lamentano i ricorrenti che il Tribunale ha reso una motivazione meramente apparente senza specificare le ragioni della ritenuta inopponibilità al fallimento delle scritture private allegate alla domanda di ammissione al passivo. In particolare, nel decreto impugnato difetta tanto la ricognizione dei fatti quanto l’enunciazione delle ragioni fondanti la decisione di rigetto della spiegata opposizione. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 comma 1° cod. civ. Espongono i ricorrenti che l’art. 2704 cod. civ. non contiene un elenco tassativo dei fatti in base ai quali la data della scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, trattandosi di fatto che può essere provato anche per testi o per presunzioni. Nel caso di specie, ad avviso dei ricorrenti, una simile dimostrazione è stata offerta dall’esame congiunto dei documenti prodotti e tramite l’espletata prova testimoniale, che ha provato i termini dell’incontro, svoltosi in data 20.7.2008 e quindi successivamente alla redazione delle scritture private contestate in atti. 3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 comma 1° cod. proc. civ. sul rilievo che il Tribunale di Verona ha erroneamente applicato il principio della soccombenza sull’errato presupposto della “ritenuta inopponibilità dei documenti dimessi”, conclusione che contrasta con le risultanze processuali. 4. Il primo motivo è fondato. Va, preliminarmente, osservato che è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020). Nel caso di specie, la motivazione del decreto impugnato non solo non è, in alcun modo, idonea a soddisfare il requisito del “minimo costituzionale” nell’indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ma difetta, in radice, della seppur concisa esposizione delle ragioni di fatto della decisione – ovvero dell’esposizione relativa alla ricostruzione in fatto della vicenda processuale sottoposta all’esame dei giudici del merito - richiesta dall’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., unitamente alle ragioni di diritto, come elemento essenziale di ogni provvedimento giurisdizionale (vedi anche Cass. n. 38367/2021; Cass. n. 4448/2014; Cass. n. 24479/2008). In primo luogo, il Tribunale di Verona nulla dice su petitume causa petendidella domanda di insinuazione al passivo dei ricorrenti, non consentendo a questa Corte ogni possibile controllo sulla esattezza e logicità del ragionamento rispetto alla premessa fattuale, del tutto pretermessa. Inoltre, il decreto impugnato ha evidenziato, apoditticamente, l’inidoneità delle dichiarazioni dei testimoni a far emergere circostanze concrete ed inoppugnabili da cui ricavare la certezza della data, senza minimamente precisare, pur in modo succinto, il contenuto di tali deposizioni, con la conseguenza che anche tale affermazione risulta meramente apparente, sotto il profilo motivazionale. 5. Il secondo ed il terzo motivo divengono assorbiti. Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Verona, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo e il terzo, rinvia al Tribunal