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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 aprile 2021

Cassazione n. 38367/2021

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_________ ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza di ufficio iscritto al nu- mero 16018 del ruolo generale dell’anno 2021, sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza in data 1° giugno 2021 nel giudizio iscritto al n. 56631/2020 R.G. del predetto ufficio giu- diziario, vertente tra DAURI Fabio e AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] PREFETTURA DELL’[OSCURATO:PERSONA] sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]- so Basile, che chiede sia dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Roma; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2021 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]- gelo.

Fatti di causa Nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, di [OSCURATO:PERSONA], delle Prefetture di Roma e L’Aquila e del Comune di Tivoli, in opposizione ad una intimazione di pagamento notificatagli Ric. n. 16018/2021 – Sez.

M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 7 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16018/2021 dall’agente della riscossione avente ad oggetto crediti derivan-Numero sezionale 10180/2021Numero di raccolta generale 38367/2021 ti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] strada, giudizio riassunto davanti al Tribunale di Roma a se- guito di dichiarazione di incompetenza per materia del Giudice di Pace di Roma, è stato sollevato di ufficio dal tribunale con- flitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con provvedimento emesso in data 1° giugno 2021 (all’esito di ri- serva assunta all’udienza del 26 aprile 2021).

È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ed il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni scritte, a norma dell’art. 380 ter c.p.c..

Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

Ragioni della decisione

1. A seguito di dichiarazione di incompetenza per valore del Giudice di Pace di Roma, con riguardo ad una controversia avente ad oggetto una opposizione proposta avverso un’intimazione di pagamento dell’agente della riscossione, per crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, la parte attrice ha riassunto il giudizio da- vanti al Tribunale di Roma.

Quest’ultimo ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., sostenendo che sussisterebbe la com- petenza per materia del giudice di pace, senza limite di valore, ai sensi degli artt. 22 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689 e 205, comma 3, dello stesso codice della strada (disposi- zione quest’ultima, in verità, abrogata; attualmente risultano vigenti gli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, in materia).

2. Essendo stata dedotta la competenza per materia del giudi- ce di pace, l’istanza di regolamento di competenza potrebbe ritenersi, sotto tale profilo, ammissibile (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25028 del 23/10/2017, Rv. 646814 – 01: «la dichiarazione di incompetenza per valore da parte del giudice Ric. n. 16018/2021 – Sez.

M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16018/2021 Numero sezionale 10180/2021 adito presuppone necessariamente anche l’esclusione della Numero di raccolta generale 38367/2021Data pubblicazione 03/12/2021 propria competenza per materia, con conseguente ammissibi- lità, sotto tale profilo, del regolamento di competenza d’ufficio; nella specie, il giudice di pace aveva declinato la propria competenza per valore in favore del tribunale e in ap- plicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisio- ne del tribunale di sollevare regolamento di competenza di uf- ficio per violazione delle regole sulla competenza per mate- ria»), salvo quanto si dirà in prosieguo in relazione al suo con- tenuto.

3. Nell’ordinanza che ha sollevato il conflitto non è fornita al- cuna concreta precisazione né sulla natura, né sull’oggetto dell’opposizione, né sul preciso importo delle varie sanzioni iscritte a ruolo: dal provvedimento si evince esclusivamente che si tratta di una opposizione ad una intimazione di paga- mento dell’agente della riscossione per crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada (presumibilmente iscritti a ruolo da [OSCURATO:PERSONA], dal Comu- ne di Tivoli e dalle Prefetture di Roma e L’Aquila, essendo tali enti indicati come opposti, ma neanche ciò è in realtà specifi- cato chiaramente nell’ordinanza) e che la somma totale delle sanzioni era pari ad € 27.772,52.

Non viene, invece, chiarito se l’opposizione del Dauri fosse di- retta ad impugnare, eventualmente in via cd.

“recuperatoria”, direttamente i verbali di accertamento delle infrazioni o le conseguenti ordinanze ingiunzioni amministrative, ovvero an- cora se (come in realtà lascerebbe pensare il fatto che essa è diretta contro una intimazione di pagamento, cioè un atto dell’agente della riscossione che ha il valore di un precetto) fosse stata proposta una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. ovvero agli atti esecutivi ai sensi dell’art.617 c.p.c..

Ric. n. 16018/2021 – Sez.

M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16018/2021 Si tratta di circostanze decisive ai fini della competenza, dal Numero sezionale 10180/2021Numero di raccolta generale 38367/2021 momento che, per le contestazioni dei verbali di accertamento [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] delle infrazioni al codice della strada, l’art. 7 del decreto legi- slativo n. 150 del 2011 prevede la competenza per materia del giudice di pace del luogo dove è stata commessa l’infrazione, senza limiti, mentre per le opposizioni alle ordi- nanze ingiunzioni amministrative, l’art. 6 del medesimo decre- to prevede la competenza per materia del giudice di pace del luogo dove è stata commessa la violazione, ma con un limite di valore in relazione alle singole sanzioni (delle quali però il tribunale non ha specificato l’importo, come già osservato); criteri di competenza in parte diversi valgono infine per le op- posizioni esecutive, in quanto, se per l’opposizione all’esecuzione si possono ritenere applicabili quelli validi per le opposizioni alle ingiunzioni amministrative (sebbene con la di- versa competenza per territorio fissata dall’art. 480 c.p.c.), per l’opposizione agli atti esecutivi la competenza per materia spetta sempre al tribunale.

4. La stessa indicazione delle ragioni del conflitto viene in realtà esposta in modo del tutto assertivo e astratto: il tribu- nale si limita, in sostanza, ad affermare che «per le contesta- zioni afferenti verbali di accertamento di violazione al Codice della Strada, sussiste l’incompetenza per materia del tribunale adito, dovendo al riguardo essere ricordato che il combinato disposto degli artt. 205, comma terzo, d. lgs. n. 285 del 1992 e 22-bis della legge n. 689 del 1981 attribuiscono, in via ge- nerale, al giudice di pace la competenza per materia a prov- vedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, e ciò senza limite di valore, atteso che la competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio (Cass.

Ordinanze n. 15694 del 27/07/2005, n. 8171 del 19/04/2005 e Sez. 6-1, Ordinanza n. 24213 del 17/11/2011)».

Ric. n. 16018/2021 – Sez.

M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16018/2021 Numero sezionale 10180/2021 Orbene, come già osservato, in realtà l’art. 205, comma 3, del Numero di raccolta generale 38367/2021Data pubblicazione 03/12/2021 codice della strada risulta abrogato e attualmente in materia risultano vigenti gli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 1° set- tembre 2011 n. 150.

Comunque, nella motivazione del provvedimento del tribunale manca ogni riferimento alla sussunzione della fattispecie con- creta nella fattispecie astratta desumibile dal principio di dirit- to richiamato: non viene infatti in alcun modo chiarito l’oggetto delle contestazioni poste a base dell’opposizione e, in particolare, non si indica se e per quali ragioni quella che vie- ne descritta come una opposizione avverso una intimazione di pagamento dell’agente della riscossione (cioè un atto con il quale è minacciata l’esecuzione forzata per crediti già iscritti a ruolo e già oggetto di precedente intimazione a mezzo della cartella di pagamento) potrebbe eventualmente essere qualifi- cata alla stregua di una contestazione di verbali di infrazioni al codice della strada.

5. Secondo l’indirizzo di questa Corte, cui intende darsi conti- nuità, «l’art. 47, comma 4, c.p.c. dispone che il regolamento di competenza d’ufficio sia richiesto con ordinanza, senza det- tare alcuna precisazione sui requisiti di contenuto che tale provvedimento deve avere; ne discende che tali requisiti van- no mutuati dall’art. 134 c.p.c. e, pertanto, ai sensi del primo inciso di tale norma, è da ritenere che l’ordinanza debba esse- re motivata; in mancanza della motivazione, che – giusta la previsione dell’art. 45 c.p.c., che indica come presupposto dell’elevazione del conflitto che il giudice della riassunzione ri- tenga a sua volta di essere incompetente, comporta l’indicazione delle ragioni di dissenso dall’altro giudice – l’ordinanza deve reputarsi inidonea ad assolvere allo scopo cui è diretta, cioè quello di investire la Corte di Cassazione delle ragioni giustificative dell’elevato conflitto; in analogia con quanto l’ordinamento prevede rispetto al ricorso per cassazio- Ric. n. 16018/2021 – Sez.

M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16018/2021 ne (art. 366 c.p.c.) e, di riflesso, con gli opportuni adattamen-Numero sezionale 10180/2021Numero di raccolta generale 38367/2021 ti, anche rispetto al regolamento di competenza su istanza di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte, la mancanza dei requisiti di contenuto ridonda in ragio- ne di inammissibilità dell’istanza, dovendosi escludere che, per la forza di tale analogia, sia possibile disporre una rinnovazio- ne dell’istanza ai sensi dell’art. 162, comma 1, c.p.c.» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18795 del 06/09/2007, Rv. 599067 – 01), con la precisazione per cui, per quanto l’art. 134 c.p.c. preveda la motivazione dell’ordinanza, ma non l’esposizione del fatto sostanziale e processuale «quest’ultimo requisito, pe- rò, è necessario in quanto appaia indispensabile per il rag- giungimento dello scopo dell’atto, potendo, quindi, essere più o meno ampia l’esposizione a seconda di quanto occorra per evidenziare le ragioni su cui si fonda il conflitto» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24479 del 02/10/2008, Rv. 604635 - 01).

Nella specie, ritiene la Corte che tanto la motivazione dell’ordinanza del Tribunale di Roma con la quale è richiesto di ufficio il regolamento di competenza, quanto, ancor prima, la stessa esposizione del sottostante fatto processuale, non pos- sano ritenersi idonee al raggiungimento dello scopo dell’atto, in quanto, sulla base di esse – per quanto chiarito in prece- denza – non è assolutamente possibile comprendere le con- crete ragioni su cui si fonda il conflitto e, quindi, valutare ef- fettivamente se sull’opposizione proposta dal Dauri sussista la competenza per materia del giudice di pace o quella del tribu- nale.

6. L’istanza di regolamento di competenza richiesta dal Tribu- nale di Roma va dichiarata inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di conflit- to di competenza sollevato d’ufficio (cfr. Cass., Sez.

L, Ordi- nanza n. 1167 del 19/01/2007, Rv. 594150 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7596 del 01/04/2011, Rv. 616564 – 01) e, co- Ric. n. 16018/2021 – Sez.

M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civi- le, Sottosezione 3, in data 16 novembre 2020.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 16018/2021 – Sez.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
_________ ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza di ufficio iscritto al nu- mero 16018 del ruolo generale dell’anno 2021, sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza in data 1° giugno 2021 nel giudizio iscritto al n. 56631/2020 R.G. del predetto ufficio giu- diziario, vertente tra DAURI Fabio e AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:PERSONA] PREFETTURA DELL’[OSCURATO:PERSONA] sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]- so Basile, che chiede sia dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Roma; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2021 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]- gelo. Fatti di causa Nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, di [OSCURATO:PERSONA], delle Prefetture di Roma e L’Aquila e del Comune di Tivoli, in opposizione ad una intimazione di pagamento notificatagli Ric. n. 16018/2021 – Sez. M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 7 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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A seguito di dichiarazione di incompetenza per valore del Giudice di Pace di Roma, con riguardo ad una controversia avente ad oggetto una opposizione proposta avverso un’intimazione di pagamento dell’agente della riscossione, per crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, la parte attrice ha riassunto il giudizio da- vanti al Tribunale di Roma. Quest’ultimo ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., sostenendo che sussisterebbe la com- petenza per materia del giudice di pace, senza limite di valore, ai sensi degli artt. 22 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689 e 205, comma 3, dello stesso codice della strada (disposi- zione quest’ultima, in verità, abrogata; attualmente risultano vigenti gli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, in materia). 2. Essendo stata dedotta la competenza per materia del giudi- ce di pace, l’istanza di regolamento di competenza potrebbe ritenersi, sotto tale profilo, ammissibile (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25028 del 23/10/2017, Rv. 646814 – 01: «la dichiarazione di incompetenza per valore da parte del giudice Ric. n. 16018/2021 – Sez. M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Nell’ordinanza che ha sollevato il conflitto non è fornita al- cuna concreta precisazione né sulla natura, né sull’oggetto dell’opposizione, né sul preciso importo delle varie sanzioni iscritte a ruolo: dal provvedimento si evince esclusivamente che si tratta di una opposizione ad una intimazione di paga- mento dell’agente della riscossione per crediti derivanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada (presumibilmente iscritti a ruolo da [OSCURATO:PERSONA], dal Comu- ne di Tivoli e dalle Prefetture di Roma e L’Aquila, essendo tali enti indicati come opposti, ma neanche ciò è in realtà specifi- cato chiaramente nell’ordinanza) e che la somma totale delle sanzioni era pari ad € 27.772,52. Non viene, invece, chiarito se l’opposizione del Dauri fosse di- retta ad impugnare, eventualmente in via cd. “recuperatoria”, direttamente i verbali di accertamento delle infrazioni o le conseguenti ordinanze ingiunzioni amministrative, ovvero an- cora se (come in realtà lascerebbe pensare il fatto che essa è diretta contro una intimazione di pagamento, cioè un atto dell’agente della riscossione che ha il valore di un precetto) fosse stata proposta una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. ovvero agli atti esecutivi ai sensi dell’art.617 c.p.c.. Ric. n. 16018/2021 – Sez. M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16018/2021 Si tratta di circostanze decisive ai fini della competenza, dal Numero sezionale 10180/2021Numero di raccolta generale 38367/2021 momento che, per le contestazioni dei verbali di accertamento [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] delle infrazioni al codice della strada, l’art. 7 del decreto legi- slativo n. 150 del 2011 prevede la competenza per materia del giudice di pace del luogo dove è stata commessa l’infrazione, senza limiti, mentre per le opposizioni alle ordi- nanze ingiunzioni amministrative, l’art. 6 del medesimo decre- to prevede la competenza per materia del giudice di pace del luogo dove è stata commessa la violazione, ma con un limite di valore in relazione alle singole sanzioni (delle quali però il tribunale non ha specificato l’importo, come già osservato); criteri di competenza in parte diversi valgono infine per le op- posizioni esecutive, in quanto, se per l’opposizione all’esecuzione si possono ritenere applicabili quelli validi per le opposizioni alle ingiunzioni amministrative (sebbene con la di- versa competenza per territorio fissata dall’art. 480 c.p.c.), per l’opposizione agli atti esecutivi la competenza per materia spetta sempre al tribunale. 4. La stessa indicazione delle ragioni del conflitto viene in realtà esposta in modo del tutto assertivo e astratto: il tribu- nale si limita, in sostanza, ad affermare che «per le contesta- zioni afferenti verbali di accertamento di violazione al Codice della Strada, sussiste l’incompetenza per materia del tribunale adito, dovendo al riguardo essere ricordato che il combinato disposto degli artt. 205, comma terzo, d. lgs. n. 285 del 1992 e 22-bis della legge n. 689 del 1981 attribuiscono, in via ge- nerale, al giudice di pace la competenza per materia a prov- vedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, e ciò senza limite di valore, atteso che la competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio (Cass. Ordinanze n. 15694 del 27/07/2005, n. 8171 del 19/04/2005 e Sez. 6-1, Ordinanza n. 24213 del 17/11/2011)». Ric. n. 16018/2021 – Sez. M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16018/2021 Numero sezionale 10180/2021 Orbene, come già osservato, in realtà l’art. 205, comma 3, del Numero di raccolta generale 38367/2021Data pubblicazione 03/12/2021 codice della strada risulta abrogato e attualmente in materia risultano vigenti gli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 1° set- tembre 2011 n. 150. Comunque, nella motivazione del provvedimento del tribunale manca ogni riferimento alla sussunzione della fattispecie con- creta nella fattispecie astratta desumibile dal principio di dirit- to richiamato: non viene infatti in alcun modo chiarito l’oggetto delle contestazioni poste a base dell’opposizione e, in particolare, non si indica se e per quali ragioni quella che vie- ne descritta come una opposizione avverso una intimazione di pagamento dell’agente della riscossione (cioè un atto con il quale è minacciata l’esecuzione forzata per crediti già iscritti a ruolo e già oggetto di precedente intimazione a mezzo della cartella di pagamento) potrebbe eventualmente essere qualifi- cata alla stregua di una contestazione di verbali di infrazioni al codice della strada. 5. Secondo l’indirizzo di questa Corte, cui intende darsi conti- nuità, «l’art. 47, comma 4, c.p.c. dispone che il regolamento di competenza d’ufficio sia richiesto con ordinanza, senza det- tare alcuna precisazione sui requisiti di contenuto che tale provvedimento deve avere; ne discende che tali requisiti van- no mutuati dall’art. 134 c.p.c. e, pertanto, ai sensi del primo inciso di tale norma, è da ritenere che l’ordinanza debba esse- re motivata; in mancanza della motivazione, che – giusta la previsione dell’art. 45 c.p.c., che indica come presupposto dell’elevazione del conflitto che il giudice della riassunzione ri- tenga a sua volta di essere incompetente, comporta l’indicazione delle ragioni di dissenso dall’altro giudice – l’ordinanza deve reputarsi inidonea ad assolvere allo scopo cui è diretta, cioè quello di investire la Corte di Cassazione delle ragioni giustificative dell’elevato conflitto; in analogia con quanto l’ordinamento prevede rispetto al ricorso per cassazio- Ric. n. 16018/2021 – Sez. M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16018/2021 ne (art. 366 c.p.c.) e, di riflesso, con gli opportuni adattamen-Numero sezionale 10180/2021Numero di raccolta generale 38367/2021 ti, anche rispetto al regolamento di competenza su istanza di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte, la mancanza dei requisiti di contenuto ridonda in ragio- ne di inammissibilità dell’istanza, dovendosi escludere che, per la forza di tale analogia, sia possibile disporre una rinnovazio- ne dell’istanza ai sensi dell’art. 162, comma 1, c.p.c.» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18795 del 06/09/2007, Rv. 599067 – 01), con la precisazione per cui, per quanto l’art. 134 c.p.c. preveda la motivazione dell’ordinanza, ma non l’esposizione del fatto sostanziale e processuale «quest’ultimo requisito, pe- rò, è necessario in quanto appaia indispensabile per il rag- giungimento dello scopo dell’atto, potendo, quindi, essere più o meno ampia l’esposizione a seconda di quanto occorra per evidenziare le ragioni su cui si fonda il conflitto» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24479 del 02/10/2008, Rv. 604635 - 01). Nella specie, ritiene la Corte che tanto la motivazione dell’ordinanza del Tribunale di Roma con la quale è richiesto di ufficio il regolamento di competenza, quanto, ancor prima, la stessa esposizione del sottostante fatto processuale, non pos- sano ritenersi idonee al raggiungimento dello scopo dell’atto, in quanto, sulla base di esse – per quanto chiarito in prece- denza – non è assolutamente possibile comprendere le con- crete ragioni su cui si fonda il conflitto e, quindi, valutare ef- fettivamente se sull’opposizione proposta dal Dauri sussista la competenza per materia del giudice di pace o quella del tribu- nale. 6. L’istanza di regolamento di competenza richiesta dal Tribu- nale di Roma va dichiarata inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di conflit- to di competenza sollevato d’ufficio (cfr. Cass., Sez. L, Ordi- nanza n. 1167 del 19/01/2007, Rv. 594150 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7596 del 01/04/2011, Rv. 616564 – 01) e, co- Ric. n. 16018/2021 – Sez. M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16018/2021 Numero sezionale 10180/2021 munque, nessuna delle parti avendo svolto attività difensiva in Numero di raccolta generale 38367/2021Data pubblicazione 03/12/2021 questa sede. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il regolamento di competenza richiesto di ufficio dal Tribunale di Roma; - nulla per le spese. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civi- le, Sottosezione 3, in data 16 novembre 2020. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 16018/2021 – Sez. M3 – Ad. 16 novembre 2021 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b
Sentenza Cassazione n. 38367/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris