CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10960/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente O RD I NAN Z A sul ricorso 31646-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; L./ - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 777/2020 della coRTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato non dovuti, da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], i contributi alla Gestione separata per l'anno 2009; 2. la Corte territoriale ha ritenuto che, sebbene non potesse in linea generale dubitarsi dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per gli esercenti la professione di avvocato, che non fossero tenuti a iscriversi presso la [OSCURATO:PERSONA], il credito contributivo preteso dal professionista in relazione all'anno 2009 era prescritto, dovendo il dies a quo fissarsi al 16.6.2010, data di scadenza del versamento dei contributi, ed avendo l'Inps comunicato la richiesta di pagamento in data 30.6.2015; 3. avverso tale decisione, ha proposto ricorso l'INPS, con un motivo, cui non ha opposto difese il professionista; 4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.; 5. l'INPS ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 6. con l'unico motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod.proc. civ.- l'INPS deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 cod.civ. nonché dell'art. 2, commi 26-31, della legge 8 agosto 1995 nr.335, dell'art.18 del d.lgs. nr . 241 del 1997 e dell'art. 17 del d.P.R. nr. 435 del 2001 e del DPCM 10.6.2010, per avere la Corte di merito, in relazione ai contributi richiesti per l'anno 2009, errato nella individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, non considerando che il DPCM indicato Ric. 2020 n. 31646 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- aveva previsto lo slittamento del termine per effettuare il versamento al 6.7.2010; 7. il motivo è fondato; 8. in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.11gs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; 9. di recente, questa Corte, nel confermare il principio appena esposto, e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, ha però ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello Ric. 2020 n. 31646 sez. ML - ud. 02-12-2021 -3- previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» (Cass. nr. 10273 del 2021); 10. l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010 cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b); 11. la Corte, nel precedente citato (v. in motivazione, Cass.nr.10273 cit.) ha chiarito, altresì, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]»; 12. ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass.nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. del 10.6.2010 è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. nr . 241 del 1997); Ric. 2020 n. 31646 sez. ML - ud. 02-12-2021 -4- 13. ai principi espressi non si è uniformata la sentenza impugnata che va pertanto cassata; 14. la causa va dunque rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che, nel decidere la controversia, dovrà, considerare il 6.7.2010 quale momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale; 15. al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nell'adunanza camerale del 2 dicembre 2021 Il P ente [OSCURATO:PERSONA].ssa