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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31571/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 01/03/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale di Palmi che aveva rigettato la sua istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare carceraria con altra meno afflittiva.

All'indagato era stata applicata la misura cautelare il 27 gennaio 2021 per i reati detenzione e cessione di droga leggera, inseriti nell'ambito dell'attività di narcotraffico gestito dalla cosca Pesce.

La misura era stata confermata in sede di riesame e la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'indagato (Sez. 1, sentenza n. 10960 del 2022).

L'ordinanza dell'appello dava atto, inoltre, che Grasso era stato condannato il 15 dicembre 2021 per i reati suddetti alla pena di quattro anni di reclusione e 40.000 euro di multa.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen.

La motivazione del Tribunale sulle doglianze difensive è apparente, inadeguata e illogica, in particolare là dove ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari in termini di concretezza e attualità e adeguata la sola misura massima.

Il Tribunale non ha compiuto alcuna seria valutazione sulla concreta condotta allo stesso ascritta, limitandosi con formula di stile a richiamare precedenti e pendenze penali, senza motivare sull'attualità del pericolo di recidiva, tenuto conto che il ricorrente è sottoposto ad alt-Fa—cautelare carceraria dal luglio 2018 per altro titolo e i fatti oggetto del presente procedimento risalgono ad aprile 2018.

Tali circostanze venivano ad elidere l'attualità e concretezza del pericolo e comunque l'ordinanza non motivava affatto su tali punti.

Anche per la scelta della misura l'ordinanza è criticabile, in quanto il Tribunale ha motivato in modo carente ed illogico sull'inadeguatezza di misure più gradate e in particolare sulla possibilità di applicare la misura domiciliare assistita dal presidio elettronico.

Ulteriore critica va mossa al giudizio di gravità del reato, anch'esso apparente e illogico, in quanto evoca un contesto mafioso senza la contestazione dell'aggravante mafiosa e in presenza di un'unica condotta.

Non poteva essere la gravità parametrata alla pena inflitta.

L'indagine doveva essere compiuta sulla inclinazione a delinquere del ricorrente sulla base dei dati evidenziati dalla difesa.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2.E' principio pacifico che l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare non può trovare adito allorché si fondi su censure che investono quegli stessi elementi indiziari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura cautelare e questi risultino immutati nella loro valenza e gravità in quanto, in sede di esame dell'istanza di revoca e di appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame (per tutte, Sez. 2, n. 27940 del 12/06/2019, Rv. 276539).

Pertanto, si è affermato che, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676).

3. Ciò premesso, il ricorso, oltre a non illustrare le doglianze difensive versate nell'appello, si limita a lamentare l'inadeguato o viziato giudizio sull'esistenza delle esigenze cautelari - oggetto di giudicato cautelare - ed ad indicare come gli elementi nuovi che dovevano giustificare il mutamento in melius del quadro cautelare il tempo trascorso dai fatti e la esistenza di altra cautela sin dal mese di luglio 2018.

Correttamente il Tribunale ha ritenuto tali elementi privi di novità (come la preesistente misura cautelare) o inidonei per la rivisitazione del giudizio di pericolosità del ricorrente e della scelta del presidio cautelare.

E' principio più volte affermato, che il tempo trascorso dalla commissione del reato senza ulteriori manifestazioni sintomatiche della pericolosità dell'indagato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo 3 I e che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (tra tante, Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999).

Come ha inoltre rilevato il Tribunale, la gravità dei fatti risultava confermata dalla severità della condanna nel frattempo intervenuta.

E' appena il caso di rammentare che la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Rv. 272398).

Ne consegue quindi l'inammissibilità delle censure per manifesta infondatezza.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 01/03/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale di Palmi che aveva rigettato la sua istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare carceraria con altra meno afflittiva. All'indagato era stata applicata la misura cautelare il 27 gennaio 2021 per i reati detenzione e cessione di droga leggera, inseriti nell'ambito dell'attività di narcotraffico gestito dalla cosca Pesce. La misura era stata confermata in sede di riesame e la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'indagato (Sez. 1, sentenza n. 10960 del 2022). L'ordinanza dell'appello dava atto, inoltre, che Grasso era stato condannato il 15 dicembre 2021 per i reati suddetti alla pena di quattro anni di reclusione e 40.000 euro di multa. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. La motivazione del Tribunale sulle doglianze difensive è apparente, inadeguata e illogica, in particolare là dove ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari in termini di concretezza e attualità e adeguata la sola misura massima. Il Tribunale non ha compiuto alcuna seria valutazione sulla concreta condotta allo stesso ascritta, limitandosi con formula di stile a richiamare precedenti e pendenze penali, senza motivare sull'attualità del pericolo di recidiva, tenuto conto che il ricorrente è sottoposto ad alt-Fa—cautelare carceraria dal luglio 2018 per altro titolo e i fatti oggetto del presente procedimento risalgono ad aprile 2018. Tali circostanze venivano ad elidere l'attualità e concretezza del pericolo e comunque l'ordinanza non motivava affatto su tali punti. Anche per la scelta della misura l'ordinanza è criticabile, in quanto il Tribunale ha motivato in modo carente ed illogico sull'inadeguatezza di misure più gradate e in particolare sulla possibilità di applicare la misura domiciliare assistita dal presidio elettronico. Ulteriore critica va mossa al giudizio di gravità del reato, anch'esso apparente e illogico, in quanto evoca un contesto mafioso senza la contestazione dell'aggravante mafiosa e in presenza di un'unica condotta. Non poteva essere la gravità parametrata alla pena inflitta. L'indagine doveva essere compiuta sulla inclinazione a delinquere del ricorrente sulla base dei dati evidenziati dalla difesa. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2.E' principio pacifico che l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare non può trovare adito allorché si fondi su censure che investono quegli stessi elementi indiziari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura cautelare e questi risultino immutati nella loro valenza e gravità in quanto, in sede di esame dell'istanza di revoca e di appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame (per tutte, Sez. 2, n. 27940 del 12/06/2019, Rv. 276539). Pertanto, si è affermato che, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676). 3. Ciò premesso, il ricorso, oltre a non illustrare le doglianze difensive versate nell'appello, si limita a lamentare l'inadeguato o viziato giudizio sull'esistenza delle esigenze cautelari - oggetto di giudicato cautelare - ed ad indicare come gli elementi nuovi che dovevano giustificare il mutamento in melius del quadro cautelare il tempo trascorso dai fatti e la esistenza di altra cautela sin dal mese di luglio 2018. Correttamente il Tribunale ha ritenuto tali elementi privi di novità (come la preesistente misura cautelare) o inidonei per la rivisitazione del giudizio di pericolosità del ricorrente e della scelta del presidio cautelare. E' principio più volte affermato, che il tempo trascorso dalla commissione del reato senza ulteriori manifestazioni sintomatiche della pericolosità dell'indagato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo 3 I e che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (tra tante, Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999). Come ha inoltre rilevato il Tribunale, la gravità dei fatti risultava confermata dalla severità della condanna nel frattempo intervenuta. E' appena il caso di rammentare che la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Rv. 272398). Ne consegue quindi l'inammissibilità delle censure per manifesta infondatezza. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli
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