CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26909/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27908/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 61 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza del la Corte di appello di Cagliari , Sezione distaccata di Sassari,n. 238/2020, pubblicata in data 2 1 luglio 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1.Il Comune di Siniscola ricorre , sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 238/2020 della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con la quale, in accoglimento del gravame proposto dal Consorzio per la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] – Siniscola, in liquidazione, e d in riforma della sentenza di primo grado, il Comune ricorrente è stato condannato al pagamento della somma di euro 252.131,87, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per la fornitura di acqua potabile. [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] – Siniscola in liquidazione resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad ununico motivo . 2. Questi i fatti da cui trae origine la controversia. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] Z.I.R., premettendo che con nota prot. 8330 del 9 luglio 2001 il Comune di Sin i scola aveva chiesto l’allaccio alla condotta consortile della rete idrica di approvvigionamento della limitrofa borgata di [OSCURATO:PERSONA] e che a seguito di autorizzazione aveva provveduto all’allaccio ed alle relative opere con addebito dei consumi, deduceva che nel periodo compreso tra luglio 2001 e dicembre 2008 i consumi rilevati in base alle tariffe consortili ammontavano ad euro 252.131,87; precisava, altresì, che in relazione al periodo compreso tra luglio 2001 e dicembre 2005 aveva provveduto al pagamento dei relativi consumi versando l’importo al Consorzio di Bonifica per la [OSCURATO:PERSONA], mentre con riferimento al periodo compreso tra il gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2008 non era riuscito, a causa del mancato pagamento da parte del Comune di Siniscola, a provvedere ai dovuti pagamenti in favore della societàAbbanoa s.p.a. , nel frattempo subentrata nella gestione della rete idrica; conveniva, quindi, in giudizio il Comune di Siniscola per accertare il credito vantato ed ottenere il pagamento dell’importo di euro 252.131,87, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria. 2.2. Il Comune di Siniscola si costituiva in giudizio, eccependo che il rapporto non era stato formalizzato secondo le regole dell’art. 192 del t.u. degli enti locali (mancando inoltre la forma scritta) e che l’allaccio non era stato preceduto dal necessario impegno finanziario ai sensi dell’art. 191 t.u. degli enti locali, cosicché il Comune difettava di legittimazione passiva, essendosi il rapporto direttamente instaurato tra il fornitore e il funzionario comunale che aveva autorizzato la fornitura. A seguito delle difese svolte dal Comune, il Consorzio Z.I.R. avanzava, in via subordinata, domanda di arricchimento senza causa. Il Tribunale di Nuoro, istruita la causa, rigettava la domanda di parte attrice. 2.3. Proposto appello dal Consorzio Z.I.R., all’esito della costituzione del Comune di Siniscola, la Corte territoriale ha riforma to la sentenza impugnata. In sintesi, respinta l’eccezione di prescrizione quinquennale del credito, sollevata dal Comune di Siniscola, ha rilevato che l’accordo tra i due enti non soggiaceva al requisito della forma scritta ad substantiam ex art. 16 e 17 del regio decreto n. 2240 del 1923, in quanto il Consorzio rientrava tra i soggetti legati all’Ente di riferimento dal vincolo di strumentalità finalizzato alla gestione di servizi di rilevanza pubblica, economica ed imprenditoriale, per cui veniva in rilievo un affidamento diretto secondo criteri già predeterminati dalla legge statale e regionale e dai singoli provvedimenti istitutivi di detti enti. In ogni caso, secondo la Corte territoriale, anche a voler ritenere diversamente, l’accordo tra i due enti doveva comunque ritenersi raggiunto secondo lo schema dell’art.1326 cod. civ., dovendosi ricondurre la richiesta del Comune ed il provvedimento del Consorzio autorizzativo dell’allaccio nell’ambito della proposta e dell’accettazione. Ritenendo, quindi, che alla proposta del Comune aveva fatto seguit o un’accettazione conforme, poiché il Sindaco aveva lasciato al Consorzio la definizione delle ulteriori condizioni accessorie cui subordinare il servizio di erogazione dell’acqua e tenuto conto che la determinazione delle tariffe dei consumi venivano stabilite dal Consorzio con delibere emesse secondo la procedura prevista nello Statuto e ben verificabile anche dal Comune, i giudici di appello hanno acco lto la domanda principale del Consorzio, dichiarando assorbi ta quella subordinata di ingiustificato arricchimento. 3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Considerato che 1. Con il primo motivo il Comune ricorrente denunzia « Error in procedendo exart 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., art. 81 c.p.c., art. 100 c.p.c., art. 2907 c.c. e più in generale dei principi e norme che disciplinano la legitimatio ad causam e la titolarità del diritto sostanziale vantato in giudizio». Sostiene che la Corte d’appello avrebbe omesso di rilevare il difetto di legittimazione attiva del Consorzio Z.I.R., emergente dalla stessa prospettazione della domanda da quest’ultimo formulata nell’atto di citazione. E ciò perché il Consorzio aveva dichiarato di avere anticipato i costi relativi ai consumi idrici registrati dall’utenza della borgata di [OSCURATO:PERSONA], con decorrenza dal mese di luglio 2001 e fino al mese di dicembre 2005, provvedendo al pagamento dei relativi importi al Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA], ente che all’epoca gestiva il servizio di fornitura idrica della zona industriale; e di non avere, invece, potuto c orrispondere ad [OSCURATO:SOCIETA]., nel frattempo subentrata al Consorzio di Bonifica, l’integrale pagamento dei consumi della stessa borgata relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2008. La domanda, ad avviso del ricorrente, evidenzia che il Comune avevaindicato altri soggetti quali titolari del relativo diritto di credito. Il motivo è infondato. La questione relativa alla possibilità di far valere il difetto di legittimazione passiva di una parte va esaminata alla luce di quanto chiarito, nel contesto di una valutazione complessiva dei profili attinenti alla legittimazione al giudizio ed alla titolarità attiva e passiva del rapporto, dalla pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte del 16 febbraio 2016,n. 2951. E’ stato evidenzi ato come nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione o il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile e che altro è che, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), attenendo tale questione al merito della causa e non escludendo la legittimazione a promuovere (o ad essere convenuto in) un processo. Le Sezioni Unite hanno pure osservato come la legittimazione ad agire manca tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene al convenuto (resistente), laddove la titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della domanda; che la legittimazione a contraddire attiene alla titolarità passiva dell'azione ed anch'essa dipende dalla prospettazione della domanda; che la carenza della legitimatio ad processum può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma anche quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto, ma anche l'attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare rispettivamente che l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa (in tali termini Cass., sez. U, n. 2951/2016 cit., punto 64). Si è chiarito, che il rilievo espresso al riguardo dalla parte interessata non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato),con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio. Quanto, poi,alla non contestazione, si è chiarito che la stessa può rilevare soltanto per la questione (di merito) attinente alla titolarità della posizione attiva o passiva del rapporto e de ve essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto, in tale ambito il semplice difetto di contestazione non imponendo alcun vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte, anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (Cass., sez. U, n. 2951/2016 cit. ). Tanto premesso, deve ritenersi che, nel caso di specie, dalla stessa prospettazione della originaria domanda formulata dal Consorzio, e riportata nella sentenza impugnata, si evince chiaramente che lo stesso ha agito per far valere un diritto proprio e non certamente un diritto altrui, avendo dedotto di avere maturato un credito nei confronti del Comune a fronte dell’erogazione di acqua fornita a seguito di apposita richiesta formulata dall’Ente locale, a nulla rilevando che il Consorzio abbia, a sua volta, intrattenuto un rapporto con il Consorzio di Bonifica della [OSCURATO:PERSONA] o con la società [OSCURATO:SOCIETA]., che all’epoca dei fatti gestivano il servizio di fornitura idrica. Il che impone di escludere il difetto di legitimatio ad causam. Sotto il diverso profilo della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, non può non rilevarsi che essa debba ritenersi provata anche in forza del contegno processuale di non contestazione tenuto dal Comune, il quale nel corso del giudizio di merito, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, non ha mai svolto difese incompatibili con la negazione della titolarità, essendosi limitato ad eccepire che il rapporto contrattuale dedotto in giudizio non consentisse di ravvisare le condizioni poste dagli artt. 191 e 192 del t.u.e.l., per l’assenza di contratto scritto, ed a far rilevare la eventuale configurabilità di una responsabilità dell’amministratore, funzionario o dipendente, che aveva consentito la fornitura. 2. Con il secondo motivo,deducendo ‹‹error in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per ultra e/o extra petizione, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.››, il Comune ricorrentelamenta che la Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado sulla scorta di una questione — la natura giuridica del consorzio – che non era stata sollevata dalle parti, desumendo poi dalla natura ad esso attribuit a che il perfezionamento dell’accordo non necessitava della forma scritta ad substantiam . Assume, in particolare, che nell’atto di appello il Consorzio Z.I.R. aveva ricondotto il rapporto intrattenuto con il Comune nell’ambito di una convenzione di natura pubblicistica con contenuto predeterminato in via autoritativa, escludendo in tal modo la necessità di una convenzione scritta non perché il Consorzio aveva operato ‹‹ …come affidatario diretto del servizio di competenza del Comune››, ma solo perché il corrispettivo della fornitura (ovvero le tariffe idriche) – che costituiva parte del contratto –era predeterminato in via autoritativa. La Corte d’appello, prosegue il ricorrente, aveva dunque posto a base della decisione una questione nuova, non allegata dall’attore, né tacitamente proposta da alcuna delle parti, poiché aveva negato la necessità della forma scritta in virtù non della particolare natura dell’oggetto dell’accordo, ma in forza della natura attribuita (autonomamente) ai soggetti coinvolti. La censura è infondata. La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice exart. 112 c.p.c., riguarda il p etitum che va determinato con riferimento a quello che viene domandato nel contraddittorio sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che, in proposito, siano state sollevate dal convenuto, ma non concerne le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati quali causa petendi dell'esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti (Cass., sez. 2,10/05/2018, n. 11289). Il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato non osta, dunque, a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa, autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, o che interpreti il titolo su cui si fonda la controversia in modo diverso ed anche che applichi una norma di legge diversa da quella invocata dalla parte interessata, qualora il petitum e la causa petendisiano rimasti inalterati. Nel caso in esame dall’esame della sentenza si evince chiaramente che il giudice d’appello non ha travalicato i limiti oggettivi della domanda avanzata, ma ha piuttosto proceduto ad una ricognizione normativa della natura giuridica del consorzio, al fine di verificare se l’accordo raggiunto dal Consorzio e dal Comune, posto a base della pretesa creditoria azionata, richiedesse la forma scritta ad substantiam, come eccepito dal Comune di Siniscola, o se invece, come sostenuto dallaparte appellante, il rapporto inter partes fosse disciplinato da una convenzione di natura squisitamente pubblicistica, ‹‹con contenuto predeterminato in via autoritativa››. 3. Con il terzo motivo si prospetta ‹‹Error in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell’art. 114 TUEL e della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 citata dallo stesso appellante››. La decisione gravata viene censurata sul presupposto che avrebbe erroneamente equiparato il Consorzio alle A ziende speciali, considerandolo un ente strumentale del Comune, in tal modo addivenendo ad e s clude re la necessità della forma scritta dell’accordo. Il Comune ricorrente sostiene, invece, che il Consorzio ZIR non può essere equiparato alle aziende speciali in quanto non è partecipato in via esclusiva da un unico Comune (quello di Siniscola), né può esserlo in virtù dell’art. 31 d.lgs. n. 267/2000, e che l’accordo raggiunto tra le parti costituisce una convenzione di natura pubblicistica exart. 15 legge n. 241/1990. Il motivo non può condurre alla cassazione della decisione impugnata, anche se la motivazione della sentenza qui impugnata deve essere corretta, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., nei seguenti termini. Questa Corte (Cass, sez. 3, 03/12/2021, n. 38321), muovendo dalla constatazione che, secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, i consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici (per tale qualificazione, con riferimento ad altro Consorzio di sviluppo industriale della Sardegna, per l'esattezza quello di Cagliari, si veda, nella più recente giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, sez. 2, sentenza del 12 febbraio 2021, n. 1282, pronuncia nella quale, tuttavia, si precisa che ‹‹non tutte le loro attività sono da ricondurre al campo privatistico imprenditoriale, restandone escluse, ad esempio, quelle di natura pubblicistica che attengono ai poteri inerenti alla «localizzazione industriale»; nello stesso senso anche Cass., s ez. U, 29 /04/ 2015, n. 8619, non massimata sul punto), è pervenuta, per ciò solo, ad escludere l'applicabilità degli artt. 16 e 17 del r.d. 2240 del 1923. Sul punto, si è posto in rilievo che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, le norme sulla contabilità generale dello Stato ‹‹non sono [...] ritenute applicabili agli enti pubblici economici, per i cui contratti non è prevista, di regola e salvo pure cospicue eccezioni (come nel caso dell'affidamento di pubblici appalti), la forma scritta - od altra forma solenne - ad substantiam : privilegiandosi in questo caso la considerazione che l'ente pubblico si pone sullo stess o piano, anche concorrenziale, dei comuni imprenditori e quindi equiparati ad essi anche nell'espletamento della comune attività negoziale e, pertanto, nella libertà dalle forme speciali imposte invece alle pubbliche amministrazioni quando non agiscano iure privatorum ›› (così, in motivazione, Cass.,sez. U, 09/08/2018, n. 20684).La natura di ente pubblico economico del Consorzio controricorrente esclude l’onere del rispetto della forma scritta per il perfezionamento dell’accordo. 4. Con il quarto motivosi prospetta ‹‹Error in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1326 cod. civ.››. Il Comune censura la decisione impugnata nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto che alla proposta del Comune avesse fatto seguito un’accettazione conforme, per avere il Sindaco lasciato al Consorzio la definizione delle ulteriori condizioni accessorie cui subordinare il servizio di erogazione dell’acqua. Assume che la dichiarazione del Sindaco, con cui si richiedeva l’autorizzazione all’allaccio idrico della condotta comunale realizzata per la borgata di [OSCURATO:PERSONA], non poteva assurgere a proposta contrattuale, in quanto proveniente da un organo (il Sindaco) non autorizzato, essendo la proposta contrattuale atto normativamente riservato alla Giunta o, in alcuni casi, al Consiglio, e che anche la nota successiva del Presidente del Consorzio non poteva integrare una valida accettazione corrispondente alla proposta contrattuale, giacché quest’ultima non risultava validamente formulata, ma poteva al più valere come nuova proposta richiedente l’accettazione dell’altra parte. Il motivo è inammissibile, se si considera che la censura è sostanzialmente volta ad un riesame della questione di merito già vagliata dai giudici di appello, i quali, con accertamento di fatto non scrutinabile in questa sede in quanto adeguatamente motivato, hanno riscontrato, in esito all’esame della richiesta di allaccio avanzata dal Comune, che l’allora Sindaco, specificando, tra l’altro, ‹‹…il tutto secondo condizioni e modalità che riterrete opportune..››, aveva dato l’assenso anche alle ulteriori condizioni accessorie determinate dal Consorzio (quali l’esecuzione a cura e spese del Comune dei lavori per la struttura di misura, la responsabilità del Comune in caso di furti d’acqua o per manomissione della condotta, nonché l’obbligo, sempre in capo all’ente comunale, di rimozione dell’allaccio ed il ripristino dei luoghi in caso di revoca dell’assegnazione dei lotti in cui le strutture avrebbero dovuto essere collocate) e sono, pertanto, pervenuti ad affermare che alla proposta del Comune era seguita un’accettazione, da parte del Consorzio, del tutto conforme a quest’ultima, con conseguente perfezionamento dell’accordo. Siffatto apprezzamento non può essere rimesso in discussione in questa sede, peraltro con richiamo a circostanze di fatto, quali l’assenza del carattere formale della proposta, richiesto per la sua validità, e il difetto di corrispondenza tra proposta ed accettazione, trattandosi di questioni - impli cant i un accertamento di fatto – che non risultanotrattate in alcun modo nella sentenza impugnata, sicché il ricorrente, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, avrebbe avuto l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., sez. 6- 5, 13/12/2019, n. 32804). Sotto tale ultimo profilo, la censura viola il requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., anche perché, sebbene si fondi suidocumenti richiamati , quali la proposta avanzata dal Sindaco del Comune e l’accettazione rilasciata dal Consorzio, detti documenti non vengono riprodotti, né direttamente né indirettamente, nel ricorso per cassazione al fine di consentire a questa Corte di esaminarli e di valutare la censura rivolta alla sentenza impugnata sulla base del solo ricorso; neppure il ricorrente assolve all’onere di localizzazione dei documenti richiamati, non avendo neppure precisato se essi sono stati allegati nel giudizio di legittimità ( ex multis, Cass., sez. 1, 01/03/2022, n. 6769; Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34469). 5. Con il quinto motivo – rubricato: ‹‹ Error in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.›› - il ricorrente lamenta che il Consorzio non avrebbe fornito prova dei consumi di acqua dei quali pretendeva il pagamento del corrispettivo, avendo solo prodotto le fatture, di per sé insufficienti a dimostrare l’esistenza del credito fatto valere. Contesta, pertanto, alla Corte d’appello di avere accolto la domanda, pure a fronte della contestazione sia nell’ an che nel quantum dallo stesso opposta nella comparsa di costituzione. Il motivo è infondato, perché non risponde ai paradigmi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del ‹‹nuovo›› art. 360 , primo comma, n. 5 , c od. proc. civ .). ( Cass., s ez. 3 , 29/05/2018, n. 13395). Inoltre, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod. proc. civ. (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti in modo difforme da come preteso dalle parti, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 cod. proc. civ.)(Cass., sez. U, 30/09/2020, n. 20867). Ebbene, nel caso di specie, il giudice d’appello, facendo buon governo dei criteri di ripartizione dell’onere della prova e fondandosi sulle risultanze istruttorie, ha ritenuto raggiunta la prova della pretesa creditoria azionata dal Consorzio, ritenendola peraltro non specificamente censurata dall’odierno ricorrente che, come si evince dallo stralcio della comparsa di risposta depositata in primo grado, trascritto in ricorso, pur essendo tenuto, ai sensi dell’art. 167 cod. proc. civ., a prendere posizione in maniera precisa, ha svolto una generica contestazione in merito ai fatti dedotti dalla parte attrice, in tal modo esonerando quest’ultima da qualsiasi prova al riguardo (Cass., sez. 2, 28/09/2017, n. 22701). 6. Il rigetto del ricorso principale consente di dichiarare assorbito il ricorso incidentale, da intendersi condizionato all’accoglimento di quello principale, con il quale si lamenta che la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di indebito arricchimento formulata dal Consorzio controricorrente, ritenuta assorbita dall’accoglimento della domanda principale.7. Conclusivamente, deve essere rigettato il ricorso principale, con conseguente assorbimento di quello incidentale. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per gli esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-q