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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11224/2026

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i in Roma, alla via Dora, n. 1,presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo dip.e.c. e che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegatoin calce al ricorso.[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla viadi Monserrato, n. 25, presso lo studio dell'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] chedisgiuntamente e congiuntamente all'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 2526/2022Numero sezionale 3938/2025Numero di raccolta generale 11224/2026all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta eData pubblicazione 27/04/2026difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso;gli anzidetti avvocati hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore.INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] il decreto n. 5120/2021 della Corte d'Appello di Roma.Udita la relazione nella camera di consiglio del 14 novembre 2025 del consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con domanda di arbitrato in data 28.10.2015 la “STI” s.p.a. azionava neiconfronti della “ANTAS” s.p.a. la clausola di cui all'atto di compromesso perarbitrato rituale del 19.10.2015.Chiedeva, peraltro, dichiarare la risoluzione del contratto che aveva stipulatocon l' “ANTAS” per grave inadempimento della controparte.2.

In data 6.7.2018 il collegio arbitrale, nelle persone del presidente,avvocato [OSCURATO:PERSONA], e degli arbitri, avvocato professor VincenzoCerulli Irelli ed avvocato professor [OSCURATO:PERSONA], pronunciava il lodo.Dichiarava la risoluzione del contratto, di cui alla scrittura privata in data13.5.2013, intercorso tra la “STI” e l' “ANTAS” per grave inadempimento di talultima società, che condannava “a pagare a [OSCURATO:SOCIETA]. per sé e in qualità dimandataria delle imprese di cui alla scrittura privata del 13/05/2013 (…) laNumero registro generale 2526/2022Numero sezionale 3938/2025Numero di raccolta generale 11224/2026Data pubblicazione 27/04/2026complessiva somma di euro 12.729.374,00 con gli interessi ex d.lgs. n. 231/02dalla domanda al soddisfo” (cfr. ricorso, pag. 5).3.

Durante la pendenza del giudizio – innanzi alla Corte d'Appello di Roma –di impugnazione del lodo le parti addivenivano alla stipula di accordo transattivo,in virtù del quale l' “ANTAS” si accollava l'obbligazione di pagamento dellespettanze tutte dovute agli arbitri.4.

Con determinazioni del 22.3.2017 e del 17.5.2018 gli onorari dacorrispondersi agli arbitri venivano computati nel complesso in euro 660.000,00,oltre i.v.a., c.p.a. ed accessori di legge.E tanto sulla scorta del valore della controversia, identificato ai sensi dell'art.12 cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 5 del d.m. n. 55/2014 come integrato dal d.m.n. 37/2018, con il valore del contratto di cui era stata domandata la risoluzione,ossia nel 30% - pari ad euro 90.000.000,00 - del valore (euro 270.000.000,00),quale accertato dai cc.tt.uu., degli affidamenti accordati all' “ANTAS”.Veniva stabilito, inoltre, che l'importo del compenso, come sopra quantificato,sarebbe spettato per il 40% al presidente del collegio e per il residuo in parimisura (30%) ad ognuno degli arbitri, sicché all'avvocato professor VincenzoCerulli Irelli ed all'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] sarebbe spettato il compensodi euro 198.000,00 ciascuno, salvi gli acconti già corrisposti.5.

L' “ANTAS” non faceva luogo al pagamento dei compensi come sopracalcolati.6.

Ai sensi dell'art. 814, 2° co., cod. proc. civ. il presidente del collegioarbitrale ricorreva al presidente del Tribunale di Roma.Alle istanze del ricorrente aderivano gli altri arbitri, intervenuti nel giudizio.Resisteva l' “ANTAS”.Numero registro generale 2526/2022Numero sezionale 3938/2025Numero di raccolta generale 11224/2026Data pubblicazione 27/04/20267.

Con ordinanza in data 23.1.2020 il Presidente del Tribunale di Romaquantificava il complessivo compenso in euro 75.000,00, “detratti gli accontiricevuti” (cfr. ricorso, pag. 9).Reputava, peraltro, che il valore della controversia fosse da individuare nellasomma oggetto della condanna di cui al lodo.8.

Il presidente e gli ulteriori componenti del collegio arbitrale proponevanoseparati reclami, ex artt. 814, 3° co., e 825, 4° co., cod. proc. civ., alla Corted'Appello di Roma.Resisteva l' “ANTAS”.Non si costituiva la “STI” s.p.a.9.

Riuniti i reclami, con decreto in data 11/23.6.2021 la Corte d'Appello diRoma li rigettava e condannava in solido i reclamanti alle spese.Evidenziava, la Corte di Roma, che l'art. 5 del d.m. n. 55/2014, in tema diliquidazione dei compensi a carico del soccombente, espressamente deroga, aifini della determinazione del valore della causa, al rinvio – operato nel suo stessoambito – alle disposizioni del codice di procedura civile.Evidenziava dunque che “corretto [era] il richiamo fatto dal Presidente [del]Tribunale al criterio del decisum e non a quello del disputatum” e quindi“l'adozione come parametro di valore della causa [del]la somma di €12.729.374,00” (così decreto impugnato, pag. 6).Evidenziava d'altronde che, nell'evenienza in cui si palesi una manifestasproporzione tra il criterio del decisum ed il criterio del disputatum, il giudice èsenz'altro tenuto ad utilizzare “il criterio che ha riguardo ai sostanziali interessiin contrasto e alla concreta valenza economica della causa” (così decretoimpugnato, pag. 6).Numero registro generale 2526/2022Numero sezionale 3938/2025Numero di raccolta generale 11224/2026Data pubblicazione 27/04/2026Evidenziava infine che manifestamente infondati erano i profili di illegittimitàcostituzionale prefigurati dai reclamanti, siccome il giudice è di certo abilitato a“calibrare i due criteri concorrenti del decisum e del disputatum correggendo glieffetti distorsivi paventati dai reclamanti” (così decreto impugnato, pag. 7).10.

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso l'avvocato professorVincenzo [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA]; ne hanno chiesto sullascorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche inordine alle spese di lite.La “ANTAS” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.La “STI” s.p.a. non ha svolto difese.11.

I ricorrenti hanno depositato memoria.Del pari ha depositato memoria la controricorrente.CONSIDERATO CHE12.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ.

“error in iudicando” ovvero la violazione e falsa applicazionedell'art. 12 cod. proc. civ. e degli artt. 5 e 10 d.m. n. 55/2014 e successivemodificazioni e della relativa tabella n. 26.Deducono che ha errato la Corte di Roma a determinare il valore dellacontroversia definita con il lodo emesso in data 6.7.2018 in euro 12.729.374,00– corrispondente al quantum della condanna pronunciata a carico della “ANTAS”– anziché in euro 90.000.000,00, pari al valore del contratto portato allaricorso, pagg. 15 - 16).Numero registro generale 2526/2022Numero sezionale 3938/2025Numero di raccolta generale 11224/2026Data pubblicazione 27/04/2026Deducono invero che ai sensi dell'art. 12, 1° co., cod. proc. civ.

“il valore dellecause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridicoobbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è incontestazione” (cfr. ricorso, pag. 15).Deducono d'altronde che nell'elaborazione giurisprudenziale di legittimità èsistematico il ricorso al criterio del “disputatum”.Deducono al contempo che l'impugnato decreto è inficiato da contraddit-torietà, siccome, da un canto, ha fatto leva sul criterio del “decisum” e siccome,d'altro canto, ha affermato che il giudice è abilitato a far prevalere il criterio cheha riguardo alla concreta valenza economica della causa (cfr. ricorso, pag. 20).Deducono, per altro verso, che alla stregua degli artt. 6 e 10 del d.m. n.55/2014 e della tabella n. 26 allegata al medesimo d.m. il compenso minimo, ilcompenso medio ed il compenso massimo per ciascun arbitro sono paririspettivamente ad euro 66.073,00, ad euro 132.145,00 e ad euro 237.861,00e che detti importi sono da maggiorare in considerazione della complessità dellequestioni (cfr. ricorso, pag. 22).Deducono quindi che, da un lato, è del tutto congruo il compenso di euro220.000,00 all'uopo richiesto per ciascun arbitro e, dall'altro, che “non sicomprende (…) come il decreto gravato abbia potuto confermare quantostabilito in prime cure e dunque quantificare in soli 75 mila Euro l'importocomplessivo per il Collegio arbitrale” (così ricorso, pag. 22).Deducono segnatamente che il compenso minimo per ciascun arbitro è pariad euro 30.074,00 (cfr. ricorso, pag. 22).13.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1°co., n. 3, cod. proc. civ.

“error in iudicando”, per aver la Corte d'Appello di Romareputato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionaleNumero registro generale 2526/2022Numero sezionale 3938/2025Numero di raccolta generale 11224/2026dell'art. 814 cod. proc. civ. in combinato disposto con gli artt. 5 e 10 d.m. n.Data pubblicazione 27/04/202655/2014 per violazione degli artt. 3, 24, 36, 42, 101 e 111 Cost.Deducono che non vale a fugare i dubbi di costituzionalità il riferimentooperato dalla Corte di Roma al potere del giudice di calibrare i criteri del“decisum” e del “disputatum”, viepiù che la Corte d'appello non ha tenuto contoche l'arbitrato “partecipa delle medesime garanzie della funzione giurisdizionale”(cfr. ricorso, pagg. 24 e 25).Deducono invero che le garanzie di terzietà e imparzialità riferibili pur agliarbitri, sarebbero compromesse, qualora si interpretasse l'art. 814 cod. proc.civ. nel senso che l'ammontare dei compensi agli arbitri dovuti “è condizionatodall'importo della condanna contenuta nel lodo” (così ricorso, pag. 26).Deducono segnatamente che gli arbitri sarebbero indotti “ad aggravare lacondanna della parte soccombente, nella prospettiva di ottenere un maggioreprofitto dall'attività arbitrale” (così ricorso, pag. 27).Deducono del resto che, qualora gli arbitri rigettino tutte le domande, èinevitabile il riferimento al valore della domanda (cfr. ricorso, pag. 28).14.

Il primo motivo di ricorso è senz'altro fondato e meritevole di acco-glimento nella parte in cui si lamenta la mancata applicazione del criterio del“disputatum”'; il suo buon esito, in parte qua, assorbe la disamina non solo delsecondo motivo ma pur degli ulteriori profili di censura veicolati dal primomezzo.15.

È sufficiente il rinvio all'elaborazione di questa Corte.Ovvero all'insegnamento secondo cui, in caso di devoluzione della contro-versia ad un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini dellaliquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina in manieraaprioristica - ai sensi dell'art. 5, n. 1, della tariffa stragiudiziale forense, cheNumero registro generale 2526/2022Numero sezionale 3938/2025Numero di raccolta generale 11224/2026rinvia alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza perData pubblicazione 27/04/2026valore - sulla base del “petitum”, senza che possa spiegare alcun effetto lapronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedi-bilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione “ex post”del valore della causa sulla base del concreto “decisum” sarebbe in contrastocon le regole fissate nel codice di procedura civile (cfr. Cass. (ord.) 13.4.2022,n. 11963; Cass. 28.4.2022, n. 13395; Cass. 6.4.2009, n. 8247).16.

Va debitamente soggiunto che le testé menzionate indicazioni di questaCorte superano e sopravanzano le indicazioni, eventualmente di segno diverso,desumibili dall'insegnamento delle Sezioni Unite (il riferimento è a Cass. Sez.Un. 7.12.2016, n. 25045, secondo cui nell'ipotesi in cui la determinazione delcompenso agli arbitri, in ragione della composizione mista del collegio arbitrale,avvenga in via equitativa utilizzandosi i parametri di cui al d.m. n. 127 del 2004(applicabile “ratione temporis”), anche il valore della controversia deve esseredeterminato alla stregua dei criteri generali previsti dall'art. 6 del d.m. citato, ecioè sulla base non di quanto richiesto dalla parte vincitrice ma di quantoliquidatole con la decisione, non essendo in tal caso applicabile l'art. 12 cod.proc. civ., atteso che le tabelle di liquidazione sono strettamente collegate aicriteri generali di liquidazione dalle stesse previste, onde non è possibileapplicare in via equitativa le une prescindendo dagli altri).17.

In accoglimento del primo motivo di ricorso il decreto n. 5120/2021 dellaCorte d'Appello di Roma va cassato con rinvio alla stessa Corte d'appello indiversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.All'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc.civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio -Numero registro generale 2526/2022Numero sezionale 3938/2025Numero di raccolta generale 11224/2026può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massimeData pubblicazione 27/04/2026desunte dalle pronunce di questa Corte in precedenza menzionate (cfr. Cass.(ord.) n. 11963/2022; Cass. n. 13395/2022).18.

In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presuppostiperché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, i ricorrenti sianotenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie nei termini di cui in motivazione il primo motivo di ricorso, assorbitoil secondo, cassa in relazione al primo motivo il decreto n. 5120/2021 della Corted'Appello di Roma e rinvia alla stessa Corte d'appello in diversa composizioneanche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civile della CorteSuprema di Cassazione, il 14 novembre 2025.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i in Roma, alla via Dora, n. 1,presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo dip.e.c. e che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegatoin calce al ricorso.[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla viadi Monserrato, n. 25, presso lo studio dell'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] chedisgiuntamente e congiuntamente all'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 2526/2022Numero sezionale 3938/2025Numero di raccolta generale 11224/2026all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta eData pubblicazione 27/04/2026difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso;gli anzidetti avvocati hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore.INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] il decreto n. 5120/2021 della Corte d'Appello di Roma.Udita la relazione nella camera di consiglio del 14 novembre 2025 del consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con domanda di arbitrato in data 28.10.2015 la “STI” s.p.a. azionava neiconfronti della “ANTAS” s.p.a. la clausola di cui all'atto di compromesso perarbitrato rituale del 19.10.2015.Chiedeva, peraltro, dichiarare la risoluzione del contratto che aveva stipulatocon l' “ANTAS” per grave inadempimento della controparte.2. In data 6.7.2018 il collegio arbitrale, nelle persone del presidente,avvocato [OSCURATO:PERSONA], e degli arbitri, avvocato professor VincenzoCerulli Irelli ed avvocato professor [OSCURATO:PERSONA], pronunciava il lodo.Dichiarava la risoluzione del contratto, di cui alla scrittura privata in data13.5.2013, intercorso tra la “STI” e l' “ANTAS” per grave inadempimento di talultima società, che condannava “a pagare a [OSCURATO:SOCIETA]. per sé e in qualità dimandataria delle imprese di cui alla scrittura privata del 13/05/2013 (…) laNumero registro generale 2526/2022Numero sezionale 3938/2025Numero di raccolta generale 11224/2026Data pubblicazione 27/04/2026complessiva somma di euro 12.729.374,00 con gli interessi ex d.lgs. n. 231/02dalla domanda al soddisfo” (cfr. ricorso, pag. 5).3. Durante la pendenza del giudizio – innanzi alla Corte d'Appello di Roma –di impugnazione del lodo le parti addivenivano alla stipula di accordo transattivo,in virtù del quale l' “ANTAS” si accollava l'obbligazione di pagamento dellespettanze tutte dovute agli arbitri.4. Con determinazioni del 22.3.2017 e del 17.5.2018 gli onorari dacorrispondersi agli arbitri venivano computati nel complesso in euro 660.000,00,oltre i.v.a., c.p.a. ed accessori di legge.E tanto sulla scorta del valore della controversia, identificato ai sensi dell'art.12 cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 5 del d.m. n. 55/2014 come integrato dal d.m.n. 37/2018, con il valore del contratto di cui era stata domandata la risoluzione,ossia nel 30% - pari ad euro 90.000.000,00 - del valore (euro 270.000.000,00),quale accertato dai cc.tt.uu., degli affidamenti accordati all' “ANTAS”.Veniva stabilito, inoltre, che l'importo del compenso, come sopra quantificato,sarebbe spettato per il 40% al presidente del collegio e per il residuo in parimisura (30%) ad ognuno degli arbitri, sicché all'avvocato professor VincenzoCerulli Irelli ed all'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] sarebbe spettato il compensodi euro 198.000,00 ciascuno, salvi gli acconti già corrisposti.5. L' “ANTAS” non faceva luogo al pagamento dei compensi come sopracalcolati.6. Ai sensi dell'art. 814, 2° co., cod. proc. civ. il presidente del collegioarbitrale ricorreva al presidente del Tribunale di Roma.Alle istanze del ricorrente aderivano gli altri arbitri, intervenuti nel giudizio.Resisteva l' “ANTAS”.Numero registro generale 2526/2022Numero sezionale 3938/2025Numero di raccolta generale 11224/2026Data pubblicazione 27/04/20267. Con ordinanza in data 23.1.2020 il Presidente del Tribunale di Romaquantificava il complessivo compenso in euro 75.000,00, “detratti gli accontiricevuti” (cfr. ricorso, pag. 9).Reputava, peraltro, che il valore della controversia fosse da individuare nellasomma oggetto della condanna di cui al lodo.8. Il presidente e gli ulteriori componenti del collegio arbitrale proponevanoseparati reclami, ex artt. 814, 3° co., e 825, 4° co., cod. proc. civ., alla Corted'Appello di Roma.Resisteva l' “ANTAS”.Non si costituiva la “STI” s.p.a.9. Riuniti i reclami, con decreto in data 11/23.6.2021 la Corte d'Appello diRoma li rigettava e condannava in solido i reclamanti alle spese.Evidenziava, la Corte di Roma, che l'art. 5 del d.m. n. 55/2014, in tema diliquidazione dei compensi a carico del soccombente, espressamente deroga, aifini della determinazione del valore della causa, al rinvio – operato nel suo stessoambito – alle disposizioni del codice di procedura civile.Evidenziava dunque che “corretto [era] il richiamo fatto dal Presidente [del]Tribunale al criterio del decisum e non a quello del disputatum” e quindi“l'adozione come parametro di valore della causa [del]la somma di €12.729.374,00” (così decreto impugnato, pag. 6).Evidenziava d'altronde che, nell'evenienza in cui si palesi una manifestasproporzione tra il criterio del decisum ed il criterio del disputatum, il giudice èsenz'altro tenuto ad utilizzare “il criterio che ha riguardo ai sostanziali interessiin contrasto e alla concreta valenza economica della causa” (così decretoimpugnato, pag. 6).Numero registro generale 2526/2022Numero sezionale 3938/2025Numero di raccolta generale 11224/2026Data pubblicazione 27/04/2026Evidenziava infine che manifestamente infondati erano i profili di illegittimitàcostituzionale prefigurati dai reclamanti, siccome il giudice è di certo abilitato a“calibrare i due criteri concorrenti del decisum e del disputatum correggendo glieffetti distorsivi paventati dai reclamanti” (così decreto impugnato, pag. 7).10. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso l'avvocato professorVincenzo [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA]; ne hanno chiesto sullascorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche inordine alle spese di lite.La “ANTAS” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsiinammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.La “STI” s.p.a. non ha svolto difese.11. I ricorrenti hanno depositato memoria.Del pari ha depositato memoria la controricorrente.CONSIDERATO CHE12. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. “error in iudicando” ovvero la violazione e falsa applicazionedell'art. 12 cod. proc. civ. e degli artt. 5 e 10 d.m. n. 55/2014 e successivemodificazioni e della relativa tabella n. 26.Deducono che ha errato la Corte di Roma a determinare il valore dellacontroversia definita con il lodo emesso in data 6.7.2018 in euro 12.729.374,00– corrispondente al quantum della condanna pronunciata a carico della “ANTAS”– anziché in euro 90.000.000,00, pari al valore del contratto portato allaricorso, pagg. 15 - 16).Numero registro generale 2526/2022Numero sezionale 3938/2025Numero di raccolta generale 11224/2026Data pubblicazione 27/04/2026Deducono invero che ai sensi dell'art. 12, 1° co., cod. proc. civ. “il valore dellecause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridicoobbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è incontestazione” (cfr. ricorso, pag. 15).Deducono d'altronde che nell'elaborazione giurisprudenziale di legittimità èsistematico il ricorso al criterio del “disputatum”.Deducono al contempo che l'impugnato decreto è inficiato da contraddit-torietà, siccome, da un canto, ha fatto leva sul criterio del “decisum” e siccome,d'altro canto, ha affermato che il giudice è abilitato a far prevalere il criterio cheha riguardo alla concreta valenza economica della causa (cfr. ricorso, pag. 20).Deducono, per altro verso, che alla stregua degli artt. 6 e 10 del d.m. n.55/2014 e della tabella n. 26 allegata al medesimo d.m. il compenso minimo, ilcompenso medio ed il compenso massimo per ciascun arbitro sono paririspettivamente ad euro 66.073,00, ad euro 132.145,00 e ad euro 237.861,00e che detti importi sono da maggiorare in considerazione della complessità dellequestioni (cfr. ricorso, pag. 22).Deducono quindi che, da un lato, è del tutto congruo il compenso di euro220.000,00 all'uopo richiesto per ciascun arbitro e, dall'altro, che “non sicomprende (…) come il decreto gravato abbia potuto confermare quantostabilito in prime cure e dunque quantificare in soli 75 mila Euro l'importocomplessivo per il Collegio arbitrale” (così ricorso, pag. 22).Deducono segnatamente che il compenso minimo per ciascun arbitro è pariad euro 30.074,00 (cfr. ricorso, pag. 22).13. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1°co., n. 3, cod. proc. civ. “error in iudicando”, per aver la Corte d'Appello di Romareputato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionaleNumero registro generale 2526/2022Numero sezionale 3938/2025Numero di raccolta generale 11224/2026dell'art. 814 cod. proc. civ. in combinato disposto con gli artt. 5 e 10 d.m. n.Data pubblicazione 27/04/202655/2014 per violazione degli artt. 3, 24, 36, 42, 101 e 111 Cost.Deducono che non vale a fugare i dubbi di costituzionalità il riferimentooperato dalla Corte di Roma al potere del giudice di calibrare i criteri del“decisum” e del “disputatum”, viepiù che la Corte d'appello non ha tenuto contoche l'arbitrato “partecipa delle medesime garanzie della funzione giurisdizionale”(cfr. ricorso, pagg. 24 e 25).Deducono invero che le garanzie di terzietà e imparzialità riferibili pur agliarbitri, sarebbero compromesse, qualora si interpretasse l'art. 814 cod. proc.civ. nel senso che l'ammontare dei compensi agli arbitri dovuti “è condizionatodall'importo della condanna contenuta nel lodo” (così ricorso, pag. 26).Deducono segnatamente che gli arbitri sarebbero indotti “ad aggravare lacondanna della parte soccombente, nella prospettiva di ottenere un maggioreprofitto dall'attività arbitrale” (così ricorso, pag. 27).Deducono del resto che, qualora gli arbitri rigettino tutte le domande, èinevitabile il riferimento al valore della domanda (cfr. ricorso, pag. 28).14. Il primo motivo di ricorso è senz'altro fondato e meritevole di acco-glimento nella parte in cui si lamenta la mancata applicazione del criterio del“disputatum”'; il suo buon esito, in parte qua, assorbe la disamina non solo delsecondo motivo ma pur degli ulteriori profili di censura veicolati dal primomezzo.15. È sufficiente il rinvio all'elaborazione di questa Corte.Ovvero all'insegnamento secondo cui, in caso di devoluzione della contro-versia ad un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini dellaliquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina in manieraaprioristica - ai sensi dell'art. 5, n. 1, della tariffa stragiudiziale forense, cheNumero registro generale 2526/2022Numero sezionale 3938/2025Numero di raccolta generale 11224/2026rinvia alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza perData pubblicazione 27/04/2026valore - sulla base del “petitum”, senza che possa spiegare alcun effetto lapronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedi-bilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione “ex post”del valore della causa sulla base del concreto “decisum” sarebbe in contrastocon le regole fissate nel codice di procedura civile (cfr. Cass. (ord.) 13.4.2022,n. 11963; Cass. 28.4.2022, n. 13395; Cass. 6.4.2009, n. 8247).16. Va debitamente soggiunto che le testé menzionate indicazioni di questaCorte superano e sopravanzano le indicazioni, eventualmente di segno diverso,desumibili dall'insegnamento delle Sezioni Unite (il riferimento è a Cass. Sez.Un. 7.12.2016, n. 25045, secondo cui nell'ipotesi in cui la determinazione delcompenso agli arbitri, in ragione della composizione mista del collegio arbitrale,avvenga in via equitativa utilizzandosi i parametri di cui al d.m. n. 127 del 2004(applicabile “ratione temporis”), anche il valore della controversia deve esseredeterminato alla stregua dei criteri generali previsti dall'art. 6 del d.m. citato, ecioè sulla base non di quanto richiesto dalla parte vincitrice ma di quantoliquidatole con la decisione, non essendo in tal caso applicabile l'art. 12 cod.proc. civ., atteso che le tabelle di liquidazione sono strettamente collegate aicriteri generali di liquidazione dalle stesse previste, onde non è possibileapplicare in via equitativa le une prescindendo dagli altri).17. In accoglimento del primo motivo di ricorso il decreto n. 5120/2021 dellaCorte d'Appello di Roma va cassato con rinvio alla stessa Corte d'appello indiversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.All'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc.civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio -Numero registro generale 2526/2022Numero sezionale 3938/2025Numero di raccolta generale 11224/2026può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massimeData pubblicazione 27/04/2026desunte dalle pronunce di questa Corte in precedenza menzionate (cfr. Cass.(ord.) n. 11963/2022; Cass. n. 13395/2022).18. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presuppostiperché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, i ricorrenti sianotenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit. P.Q.MLa Corte così provvede:accoglie nei termini di cui in motivazione il primo motivo di ricorso, assorbitoil secondo, cassa in relazione al primo motivo il decreto n. 5120/2021 della Corted'Appello di Roma e rinvia alla stessa Corte d'appello in diversa composizioneanche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I Sezione civile della CorteSuprema di Cassazione, il 14 novembre 2025.Il presidenteGuido Mercolino
Decreto Cassazione n. 11224/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris