CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 13395/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OLI, depositato il 03/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte, ex art. 23, comma 8-bis, d.l. n.137 del 2020 inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del motivo I) di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Napoli, con decreto n. crono1.115/2016, depositato il 3/3/2016, corretto, per errore materiale, con decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], - in procedimento concernente impugnazione del compenso arbitrale stabilito con provvedimento del 2015 del Presidente del Tribunale, in relazione a lodo rituale emesso, su domanda del 2011, in data 25/10/2013, a seguito di parziale transazione intervenuta tra le stesse parti del procedimento arbitrale, - ha, in accoglimento del primo motivo del reclamo principale della dil Sociale, rideterminato il compenso degli arbitri Donato, Provera e Sco ito nel minore, rispetto a quanto liquidato in ordinanza del Tribunale, importo complessivo di C 20.700,00, oltre accessori come per legge, respinto il secondo motivo del reclamo principale ed il reclamo incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, i giudici della Corte di merito, premesso che le parti tutte avevano convenuto sull'applicabilità del DM 140/2012, essendosi la procedura arbitrale conclusa prima dell'entrata in vigore del successivo DM 55/2014, hanno sostenuto che la competenza sarebbe stata del Tribunale ordinario, avendo il lodo deciso su questioni di inadempimento di contratto preliminare di compravendita e di risarcimento danni, e che, ai fini della determinazione del valore della controversia, doveva aversi riguardo alla somma attribuita (nella specie, C 73.342,55) non a quella domandata (nella specie, C 2 milioni), nonché tenersi conto del fatto che vi era stata un'attività istruttoria e la causa aveva «natura collegiale», con conseguente applicazione dei valori massimi e di un aumento della percentuale del 50%. Avverso la suddetta pronuncia, non notificata, i Prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Ferdinando Sco0-o propongono ricorso per cassazione, notificato il 21-27/1/2016, affidato a quattro motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](che resistono con controricorso, notificato il 28/7/2016-2/8/2016) e di [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] (che non svolgono difese). Il PG ha depositato requisitoria scritta. I ricorrenti hanno depositato memoria.Con ordinanza interlocutoria n. 19163/2021, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, ritenuto necessario fare chiarezza sulle fonti che regolano il compenso arbitrale, alla luce dell'attività dell'arbitro, con specifico riferimento alla successione della normativa sulle tariffe professionali, tenuto conto dei pochi precedenti puntuali sul compenso ai sensi del DM n. 140/2012, nella specie applicabile. Il PG ha depositato requisitoria scritta. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorrenti lamentano: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n.3 c.p.c., degli artt.10 c.p.c. e 5, comma 1, DM 140/2012, in relazione al fatto che il valore della causa, ai fini del compenso per la prestazione degli arbitri, in difetto di una specifica previsione regolamentare, ratione temporis, va determinato sulla base della domanda; b) con il secondo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.4, commi 4 e 5, e 6, comma 1, DM 149/2012, sia l'omesso esame di fatto decisivo, ex art.360 n. 5 c.p.c., in punto di mancata considerazione della pluralità delle parti, con necessità di maggiorazione dei compensi sino al doppio, della parziale conciliazione stragiudiziale, con necessità di ulteriore maggiorazione, e della necessità di rimborso delle spese generali; c) con il terzo motivo, in subordine, sia la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.1, comma 5, e 4, comma 1, DM 140/2012, sia l'omesso esame di fatto decisivo, ex art.360 n. 5 c.p.c., in relazione al fatto che, quanto meno per le fasi di studio ed introduttiva, sino alla stipula del trasferimento immobiliare, il compenso degli arbitri doveva essere commisurato nello scaglione di valore oltre gli C 1.500.000,00; d) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art.92 c.p.c., in relazione alla ritenuta soccombenza degli arbitri rispetto alle parti, essendovi stati i presupposti per una compensazione delle spese Con un quinto motivo, i ricorrenti deducono inoltre la piena ricorribilità in cassazione del provvedimento, decisorio, adottato, ai sensi dell'art.814 c.p.c., nell'ambito di un procedimento di carattere contenzioso, dalla Corte d'appello in sede dì reclamo, e, subordinatamente, questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt.3,24 e 11 Cost.. 2. I controricorrenti hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione, stante la natura non decisoria del provvedimento impugnato. 3.Preliminarmente, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sulla base di quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 25045/2016): «alla luce della compiuta giurisdizionalizzazione dell'arbitrato operata dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza resa dalla corte di appello, in sede di reclamo, contro il provvedimento del presidente del tribunale di determinazione del compenso degli arbitri ex art. 814 c.p.c. come riformato dal d.lgs. citato, atteso che quell'ordinanza ha natura giurisdizionale a tutti gli effetti, ed è caratterizzata dai requisiti di decisori età e definitività, incidendo sul diritto soggettivo al compenso con efficacia di giudicato senza che ne sia possibile la modifica o revoca attraverso l'esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale». 4. Il PG, nella prima requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, rilevando che la liquidazione del compenso arbitrale deve essere effettuata con riferimento al valore della causa, determinato, trattandosi di «attività stragiudiziale» (art.3 DM n. 140/2012), in base ai criteri indicati dal codice di rito e non in base a quanto attribuito alla parte vincitrice nei giudizi per pagamento di somme, essendo il limite di cui all'art.5 comma 1, primo periodo, del DM 140/2012, secondo cui il valore della controversia si determina, «nei giudizi per pagamento somme, anche a titolo dì danno», sulla base della «somma attribuita alla parte vincitrice e non della somma domandata», operante solo per la liquidazione dei «compensi dell'avvocato» e considerato altresì che la disposizione di cui al successivo art.6, comma 1, secondo cui per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse, riguarda solo il compenso «dell'avvocato» chiamato a difendere «davanti» agli arbitri e non il compenso di questi ultimi. 4.Tanto premesso la prima censura è fondata. Invero, pacifica l'affermata applicazione al presente giudizio arbitrale, definito con lodo del 2013, del DM 20/7/2012 n. 140, entrato in vigore con decorrenza dal 23 agosto 2012, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, premesso che, nel Capo II concernente gli avvocati, l'art.2 individua quali sono le prestazioni professionali forensi oggetto di regolamentazione, distinte in attività «stragiudiziale» e attività «giudiziale», queste ultime a loro volta distinte in attività penale e attività civile, amministrativa e tributaria, l'art.5 del suddetto decreto, in riferimento all'attività giudiziale svolta dagli avvocati, prevede che, ai fin della liquidazione del compenso, il valore della controversia si determini, a norma del codice di procedura civile, ma «nei giudizi per pagamento somme, anche a titolo di danno», sulla base della «somma attribuita alla parte vincitrice e non della somma domandata». Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.m. n. 140/2012, «1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse»; al comma 2, si prevede che «in ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l'attività stragiudiziale». L'art.3, in riferimento all'attività stragiudiziale stabilisce che essa «è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.2. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse. 3. Quando l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono». Pacifico altresì che il Collegio arbitrale in oggetto risultava composto integralmente da Avvocati. Il giudice competente per materia (trasferimento immobili ex art.2932 c.c. e risarcimento danni), nel caso concreto, era il Tribunale. Ora, non trovano applicazione, nella specie, le tariffe riguardanti i compensi stabiliti per gli avvocati, in relazione all'attività «giudiziale», e la disposizione di cui all'art. 5, comma 1, del d.m. n. 140/2012 che stabilisce che, ai fini della liquidazione del compenso nei giudizi «per pagamento somme, anche a titolo di danno, il valore della causa si determina con riferimento alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata». Invero, per quanto concerne l'attività svolta dagli arbitri, la stessa va qualificata, ai sensi del secondo comma dell'art.6 predetto, come attività «stragiudiziale», riferendosi il primo comma dello stesso articolo alla diversa attività svolta dagli avvocati nel giudizio arbitrale come difensori; con riguardo al tema, che qui interessa, del valore della controversia, ai fini della determinazione del compenso dovuto, non vi è alcun richiamo, nell'art.3 che disciplina l'attività stragiudiziale, in cui rientra l'attività degli arbitri, al criterio, temperato, del riferimento al decisum in luogo del disputatum, richiamato dalle tariffe forensi solo con riferimento al compenso degli avvocati quali difensori (cfr. Cass. SU 19014/2007; cfr. anche Cass.3903/2016). In tal senso depongono, come evidenziato anche dal PG, diversi precedenti di questa Corte. In particolare, nella pronuncia n. 8247/2009 (cfr. anche Cass 21220/2014 che vi fa richiamo, non massimata), questo giudice di legittimità ha chiarito che «in caso di devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente - ai sensi dell'art. 5, n. 1, della tariffa stragiudiziale forense - nella specie il DM n. 585/1994, Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali, e l'allegato relativo all'attività stragiudiziale, - , che rinvia alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza per valore - sulla base del "petitum", senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione "ex post" del valore della causa sulla base del concreto "decisum" sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile». In motivazione, si é evidenziato come il collegamento normativo tra la disposizione tabellare di cui all'art.5 del citato DM del 1994 e quelle dettate,11Píni della competenza per valore, dall'art. 10 c.p.c. e segg., non può che condurre al riferimento, ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario da applicare, «al valore della domanda proposta agli arbitri, da determinarsi con criterio a priori, sulla base del petitum, e non anche con riferimento al contenuto concreto della pronunzia, quand'anche esauritasi nell'esame di una questione preliminare o di una sola parte del rapporto dedotto in contestazione», in quanto altrimenti si verrebbe «a sovvertire il criterio previsto dall'art. 5, n. 1, della tariffa stragiudiziale forense, che rinvia alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza per valore, le quali non contengono alcuna deroga al principio basilare, dettato dall'art. 10, comma 1, a termini del quale il valore si determina dalla domanda secondo le successive disposizioni, nessuna delle quali è di apporto alla tesi sostenuta e Io potrebbe, sol che si consideri come un ipotetico criterio di determinazione ex post del valore della causa agli effetti della competenza, sulla base del concreto decisum, sarebbe assurdo ed impraticabile, rendendo precaria e sconvolgendo del tutto la certezza dei rapporti processuali». Si è poi precisato che «la tassatività del dettato normativo al riguardo risulta, d'altra parte, confermata dal raffronto tra il già citato art. 5, n. 1, della tariffa stragiudiziale (nella specie applicata, essendo nell'ambito della stessa compresa la tabella 9 prevista per i collegi arbitrali), e la corrispondente disciplina della tariffa giudiziale, nell'ambito soltanto della quale figurano vari criteri di temperamento di quello codicistico, ai fini della determinazione del valore agli effetti dell'onorario a carico del soccombente, tra i quali quello del concreto decisum, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, anziché della somma domandata» e che «l'eccezionalità di tali disposizioni ed il principio di ermeneutica legale ubi lex dixit voluit, ubi non dixit noluit, comportano dunque l'impossibilità di applicare i relativi criteri anche in materia stragiudiziale, agli effetti della determinazione del valore della controversia sottoposta agli arbitri». Ed a tale conclusione giungono altri precedenti di questa Corte: a) Cass. 6513/2000, nel quale si è ritenuto, con riferimento alle tariffe forensi di cui al DM 585/1994, richiamato l'art. 5 in materia di attività stragiudiziale ed il punto 9 della relativa tabella, secondo cui «il valore della pratica o dell'affare in tale settore di attività "si determina a norma del codice di procedura civile", ossia secondo i principi generali posti dagli articoli 10 e seguenti c.p.c.», che il giudice del merito deve considerare che « il valore della controversia si identifica con l'entità delle richieste rivolte agli arbitri (da prendere a base per il calcolo degli onorari) e non con la somma da costoro attribuita alla parte vincitrice: una conclusione diversa potrebbe portare l'assurdo di lasciare senza compenso un'attività di indagine e valutazione pur sempre svolta»; b) Cass. 480/1998:«La determinazione del compenso spettante agli arbitri rituali operata da parte del Presidente del Tribunale a norma dell'art. 814 cod. civ. benché effettuata con criteri equitativi, deve in ogni caso tener conto anche della rilevanza della controversia dedotta dal suo ammontare; a tal fine, il valore della controversia si identifica con l'entità delle richieste rivolte agli arbitri, non con la somma da costoro attribuita alla parte vincitrice, e in tale valore devono essere compresi accessori e interessi maturati al momento della domanda» e in Cass.6937/2000, che vi fa richiamo in motivazione; c) Cass. 11664/1993, ove, rilevato che la determinazione del valore ai fini della competenza (art. 10 cpc) «è indagine diversa dalla determinazione del valore della causa allo scopo di individuarne il parametro per quantificare gli onorari dovuti agli arbitri», si è affermato che «sono la entità della domanda formulata e la entità della eventuale domanda cui si resiste che formano la base di riferimento per il calcolo degli onorari» in quanto l'opposta tesi, che fa riferimento a tal fine alla somma attribuita alla parte vincitrice, «finirebbe per lasciare senza compenso, e del tutto senza giustificazione, una attività di indagine e valutazione pur sempre svolta, finendo per confondere concetti ed esigenze diverse»; Ne consegue che, nel caso in cui gli arbitri abbiano rigettato la domanda, deve applicarsi l'orientamento consolidato nella materia arbitrale secondo cui si ha riguardo alla domanda, non al decisum. La regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012 riguarda l'attività giudiziale svolta dagli avvocati ed ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccessivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante. La regola non si attaglia all'arbitro che svolge un'attività giudicante, sia pure extragiudiziale, e non può interferire in alcun modo sulla fissazione del valore della domanda. Né può applicarsi l'art. 6, comma 1, che, nel fare riferimento ai «procedimenti dinanzi agli arbitri», si riferisce inequivocabilmente agli avvocati, non agli arbitri stessi. Si deve applicare l'art. 3 del DM 2012, che prevede i compensi per l'attività stragiudiziale e, quindi, tenere conto - ai fini della quantificazione del compenso - «del valore della natura dell'affare». Le Sezioni Unite, nel precedente n. 25045/2016, in controversia vertente però su ipotesi di applicazione del DM 127/2004 non del successivo DM n. 140/2012, entrato in vigore nell'agosto 2012, allorché quel giudizio arbitrale si era già esaurito, e dei criteri equitativi, basati sul riferimento alle tabelle del citato decreto ministeriale, di liquidazione del compenso, essendo il collegio arbitrale a composizione mista, non di soli avvocati, del collegio arbitrale, hanno ritenuto di dovere ribadire, in merito alla censura rivolta dal ricorso principale avverso il provvedimento impugnato in ordine alla mancata applicazione dell'art 6, primo comma, del DM n. 127 del 2004, censura accolta, che la Corte di merito avrebbe dovuto attenersi alle prescrizioni del DM n. 147 del 2004, non solo in riferimento alle tabelle di liquidazione ma anche «ai criteri generali» per la determinazione del compenso degli arbitri, in virtù dei quali avrebbe dovuto determinare il valore della controversia in base al disposto dall'art 6 del DM 127 del 2004 e, cioè, non sulla base dì quanto richiesto dalla parte ma di quanto liquidato con la decisione, non potendosi applicare in via equitativa le une prescindendo dagli altri. Il riferimento era quindi strettamente funzionale ad una valutazione equitativa del compenso, per essere il collegio arbitrale a composizione mista e quindi non composto interamente da avvocati. In conclusione, non risulta corretto il criterio applicato dalla Corte di merito, avendo essa fatto riferimento alla somma attribuita (una condanna al risarcimento di C 73.342,55) non a quella originariamente domandata (oltre due milioni di euro).5. I restanti motivi sono assorbìtì, dovendo il Tribunale interamente rideterminare il compenso degli arbitri in base all'art. 3 del DM n. 140 2012. 6. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, va cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motiv