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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 31028/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9177/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 21340/2019depositata il 13/08/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Cassazione, con ordinanza n, 21340/2019, pubblicata il 13/8/2019, ha parzialmente riformato (cassando con rinvio) la sentenza n. 1654/2013 della Corte d’appello di Venezia, con la quale erano state determinate la giusta indennità di espropriazione dovuta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], a favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in € 447.550,00, nonché quella di occupazione, in € 9.324,00, e altra indennità ex art. 37, comma 9, TUE, in favore del solo [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, i giudici di questa Corte hanno dichiarato inammissibile, per difetto di autosufficienza, il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciava vizio di violazione dell’art.37 TUE e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del valore venale dell’area (stimato dalla Corte d’appello in € 23,00 al mq), in quanto non si sarebbe tenuto conto delle possibilità legali ed effettive di edificazione consentite in concreto (e si lamentava l’omesso esame di fatto decisivo consistente nel non avere considerato che «il contatto allegato alla CTU – del 23 - 4 - 2008, assunto – dalla Corte d’appello - a parametro del valore dell’area ablata - riguardava un bene, acquistato dal Comune di Creazzo, non avente alcuna possibilità di edificazione», laddove, nella specie, era consentita ai proprietari l’edificazione diretta di mc. 4.07,13 per la realizzazione di attrezzature per lo svago e lo sport), e infondato il secondo motivo di ricorso, in punto di statuizione circa la detrazione dell’indennità dovuta al fittavolo da quella spettante ai proprietari, in assenza contraddittorio tra le parti sul punto, mentre hanno accolto il terzo motivo di ricorso, implicante violazione dell’art.37 DPR 327/2001, in punto detrazione dall’indennità di espropriazione dell’indennità spettante al fittavolo.

Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, notificato il 21-26/2/2020, affidato a unico motivo, nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso, notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

I ricorrenti hanno depositato memoria eccependo la tardività del controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorrenti lamentano, con unico motivo, l’errore revocatorio in cui sarebbe incorsa questa Corte nel dichiarare inammissibile il primo motivo di ricorso per cassazione per mancata indicazione nel ricorso dello specifico atto del giudizio di merito nel quale era avvenuta la deduzione del fatto di cui avevano lamentato l’omesso esame (vale a dire che l’altro terreno, posto in zona F, acquistato dal Comune di Creazzo con contratto del 23/4/2008, allegato alla CTU, in sede di risposta alle osservazioni critiche mosse dai privati proprietari, e utilizzato dalla Corte d’appello come parametro di confronto per la stima, secondo il metodo sintetico-comparativo, del valore venale del bene espropriato, non aveva le medesime caratteristiche e destinazione urbanistica dell’area espropriata, trattandosi di un bene, sito in Comune limitrofo, senza alcuna possibilità edificatoria) mentre essi avevano, a pagg. 5 e 7 e 18 del ricorso, indicato tutti gli atti e documenti su cui il ricorso si fondava.

2. Preliminarmente, il controricorso del Comune risulta tempestivo in quanto notificato, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], entro il termine di legge, a fronte di una notifica del ricorso perfezionatasi il 26/2/2020, dovendo considerarsi la sospensione straordinaria 2020 (emergenza coronavirus), per il processo civile, penale e tributario , dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020).

3. Sempre preliminarmente, il ricorso per revocazione è stato proposto entro il termine lungo semestrale dalla pubblicazione della ordinanza di questa Corte n. 21340/2019, impugnata.

Tuttavia, il Comune controricorrente ha dato atto della notifica, in data 10/12/2019, al Comune, dell’atto di riassunzione del giudizio di merito dinanzi alla Corte d’appello di Venezia da parte dei Nicoletti, in forza dell’ordinanza di questa Corte Suprema, di cassazione con rinvio della sentenza della Corte territoriale n. 1654/2013.

Assume il controricorrente che tale notifica, ad opera degli attuali ricorrenti sarebbe idonea, in forza del principio di equivalenza della notificazione di una prima impugnazione, sia per il notificante che per il destinatario, alla notificazione della sentenza, ai fini della conoscenza legale del provvedimento impugnato e quindi della decorrenza del termine breve di cui all’art.325 c.p.c. per proporre altre impugnazioni (Cass. 26427/2020; Cass. 17309/2017; cfr. anche Cass. Sez.Un. 12084/2016 e Cass. Sez.Un. 32114/2019), a fare decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre il ricorso per revocazione avverso la stessa ordinanza di questa Corte di cassazione.

Il ricorso sarebbe dunque tardivo ai sensi dell’art. 325 c.p.c.

L’eccezione non è fondata in quanto la riassunzione del giudizio di rinvio, a seguito di cassazione della sentenza, è un atto dovuto e non è equiparabile ad un’impugnazione, con la conseguenza che non opera il principio sopra richiamato.

Questa Corte ha più volte chiarito che « i l giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia)» (Cass. 1824/2005; Cass. 15143/2021).

La riassunzione si caratterizza per essere un mero atto di impulso processuale (Cass. 6828/1998).

Ne consegue che la ratio che giustifica la conclusione dell'equipollenza tra la proposizione di un gravame e la conoscenza legale del provvedimento gravato determinata dalla sua notifica, che abbrevia i tempi di valutazione in ordine alla reazione avverso lo stesso, ai sensi dell’art.325 c.p.c., non può applicarsi, nella specie, non avendo la riassunzione del giudizio di rinvio natura di mezzo impugnatorio.

3. Nel merito, in ogni caso, l’unica censura è inammissibile nel merito.

Questa Corte nell’ordinanza impugnata ha ritenuto il vizio motivazionale ex art.360 n. 5 c.p.c., sollevato con il primo motivo di ricorso, inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto i ricorrenti, pur avendo allegato che la questione aveva formato oggetto di discussione tra le parti, sebbene non menzionata nella sentenza impugnata, non avevano indicato «in quale specifico atto del giudizio precedente» era avvenuta la deduzione del fatto di cui si lamentava l’omesso esame.

Orbene, in tema di revocazione per errore di fatto, l'erronea percezione degli atti di causa (nella quale si sostanzia l'errore in parola) postula la esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l'una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali (sempre che la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non anche di valutazione o di giudizio).

Più specificamente, per quanto attiene alla revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, la configurabilità di tale contrasto presuppone che la decisione appaia fondata sull'affermazione di esistenza o di inesistenza di un fatto che per converso la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione nonché posto a fondamento dell'argomentazione logico - giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità.

L'errore di fatto non è quindi ravvisabile nell'ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione.

Pertanto l'errore di fatto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico –giuridico.

Da quanto precede discende l'impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso da questa Corte in ordine al mancato rispetto del principio di autosufficienza del primo motivo di ricorso per non aver i ricorrenti «precisato » in quale atto del giudizio di merito era avvenuta la specifica deduzione del fatto di cui si lamentava l’omesso esame., vale a dire che il terreno utilizzato, in sentenza, a parametro (€ 22,79, arrotondati ad € 23,00, al mq, a fronte di € 39,00 al mq, valore unitario invocato dai proprietari) del valore dell’area, terreno oggetto del contratto del 23/4/2008 intervenuto tra un terzo e il Comune di Creazzo, allegato nella relazione peritale a chiarimenti, non aveva, malgrado la medesima destinazione urbanistica (zona F), alcuna possibilità edificatoria, a differenza di quello oggetto di causa.

Orbene, i ricorrenti assumono che il riferimento fatto, nel ricorso per cassazione, pagg.5, 6 e 7 (oltre il riepilogo a pag.18), alla comparsa conclusionale del Comune attore (il quale aveva invocato a parametro il contratto di acquisito del 2008 in Comune limitrofo) ed alla contestazione da essi espressa in sede di memoria di replica (con trascrizione, in particolare, del seguente passo: «la stima del bene in base alle risultanze dell’elaborato peritale è quella della relazione del 28/1/2008 e non quella contenuta nella relazione di chiarimenti del 30/10/2009, resa sulle osservazioni dei consulenti di parte») integrasse, al contrario, una sufficiente specificità del motivo di impugnazione.

È evidente che eventuali errori o incompletezze della menzionata attività di disamina svolta da questa Corte attengono solo alla valutazione ed al giudizio in ordine al contenuto del ricorso che non possono formare oggetto del rimedio straordinario della revocazione concesso solo per errori di fatto propriamente detti.

Con la domanda revocatoria i ricorrenti hanno, in sostanza, cercato di provocare un riesame del pregresso giudizio di legittimità denunciando non un errore nella percezione ma un errore di valutazione in ordine al contenuto del ricorso globalmente considerato (Cass. 14608/2007; Cass. 20635/2017; Cass.3760/2018; Cass. 10040/2022).

Le Sezioni Unite (Cass. 31032/2019) hanno ulteriormente chiarito che «L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio»..

Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna, in solido, i ricorrenti al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.000,00, a titolo di compensi, ed Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9177/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 21340/2019depositata il 13/08/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Cassazione, con ordinanza n, 21340/2019, pubblicata il 13/8/2019, ha parzialmente riformato (cassando con rinvio) la sentenza n. 1654/2013 della Corte d’appello di Venezia, con la quale erano state determinate la giusta indennità di espropriazione dovuta dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], a favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in € 447.550,00, nonché quella di occupazione, in € 9.324,00, e altra indennità ex art. 37, comma 9, TUE, in favore del solo [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, i giudici di questa Corte hanno dichiarato inammissibile, per difetto di autosufficienza, il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciava vizio di violazione dell’art.37 TUE e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del valore venale dell’area (stimato dalla Corte d’appello in € 23,00 al mq), in quanto non si sarebbe tenuto conto delle possibilità legali ed effettive di edificazione consentite in concreto (e si lamentava l’omesso esame di fatto decisivo consistente nel non avere considerato che «il contatto allegato alla CTU – del 23 - 4 - 2008, assunto – dalla Corte d’appello - a parametro del valore dell’area ablata - riguardava un bene, acquistato dal Comune di Creazzo, non avente alcuna possibilità di edificazione», laddove, nella specie, era consentita ai proprietari l’edificazione diretta di mc. 4.07,13 per la realizzazione di attrezzature per lo svago e lo sport), e infondato il secondo motivo di ricorso, in punto di statuizione circa la detrazione dell’indennità dovuta al fittavolo da quella spettante ai proprietari, in assenza contraddittorio tra le parti sul punto, mentre hanno accolto il terzo motivo di ricorso, implicante violazione dell’art.37 DPR 327/2001, in punto detrazione dall’indennità di espropriazione dell’indennità spettante al fittavolo. Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, notificato il 21-26/2/2020, affidato a unico motivo, nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso, notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). I ricorrenti hanno depositato memoria eccependo la tardività del controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti lamentano, con unico motivo, l’errore revocatorio in cui sarebbe incorsa questa Corte nel dichiarare inammissibile il primo motivo di ricorso per cassazione per mancata indicazione nel ricorso dello specifico atto del giudizio di merito nel quale era avvenuta la deduzione del fatto di cui avevano lamentato l’omesso esame (vale a dire che l’altro terreno, posto in zona F, acquistato dal Comune di Creazzo con contratto del 23/4/2008, allegato alla CTU, in sede di risposta alle osservazioni critiche mosse dai privati proprietari, e utilizzato dalla Corte d’appello come parametro di confronto per la stima, secondo il metodo sintetico-comparativo, del valore venale del bene espropriato, non aveva le medesime caratteristiche e destinazione urbanistica dell’area espropriata, trattandosi di un bene, sito in Comune limitrofo, senza alcuna possibilità edificatoria) mentre essi avevano, a pagg. 5 e 7 e 18 del ricorso, indicato tutti gli atti e documenti su cui il ricorso si fondava. 2. Preliminarmente, il controricorso del Comune risulta tempestivo in quanto notificato, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], entro il termine di legge, a fronte di una notifica del ricorso perfezionatasi il 26/2/2020, dovendo considerarsi la sospensione straordinaria 2020 (emergenza coronavirus), per il processo civile, penale e tributario , dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020). 3. Sempre preliminarmente, il ricorso per revocazione è stato proposto entro il termine lungo semestrale dalla pubblicazione della ordinanza di questa Corte n. 21340/2019, impugnata. Tuttavia, il Comune controricorrente ha dato atto della notifica, in data 10/12/2019, al Comune, dell’atto di riassunzione del giudizio di merito dinanzi alla Corte d’appello di Venezia da parte dei Nicoletti, in forza dell’ordinanza di questa Corte Suprema, di cassazione con rinvio della sentenza della Corte territoriale n. 1654/2013. Assume il controricorrente che tale notifica, ad opera degli attuali ricorrenti sarebbe idonea, in forza del principio di equivalenza della notificazione di una prima impugnazione, sia per il notificante che per il destinatario, alla notificazione della sentenza, ai fini della conoscenza legale del provvedimento impugnato e quindi della decorrenza del termine breve di cui all’art.325 c.p.c. per proporre altre impugnazioni (Cass. 26427/2020; Cass. 17309/2017; cfr. anche Cass. Sez.Un. 12084/2016 e Cass. Sez.Un. 32114/2019), a fare decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre il ricorso per revocazione avverso la stessa ordinanza di questa Corte di cassazione. Il ricorso sarebbe dunque tardivo ai sensi dell’art. 325 c.p.c. L’eccezione non è fondata in quanto la riassunzione del giudizio di rinvio, a seguito di cassazione della sentenza, è un atto dovuto e non è equiparabile ad un’impugnazione, con la conseguenza che non opera il principio sopra richiamato. Questa Corte ha più volte chiarito che « i l giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia)» (Cass. 1824/2005; Cass. 15143/2021). La riassunzione si caratterizza per essere un mero atto di impulso processuale (Cass. 6828/1998). Ne consegue che la ratio che giustifica la conclusione dell'equipollenza tra la proposizione di un gravame e la conoscenza legale del provvedimento gravato determinata dalla sua notifica, che abbrevia i tempi di valutazione in ordine alla reazione avverso lo stesso, ai sensi dell’art.325 c.p.c., non può applicarsi, nella specie, non avendo la riassunzione del giudizio di rinvio natura di mezzo impugnatorio. 3. Nel merito, in ogni caso, l’unica censura è inammissibile nel merito. Questa Corte nell’ordinanza impugnata ha ritenuto il vizio motivazionale ex art.360 n. 5 c.p.c., sollevato con il primo motivo di ricorso, inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto i ricorrenti, pur avendo allegato che la questione aveva formato oggetto di discussione tra le parti, sebbene non menzionata nella sentenza impugnata, non avevano indicato «in quale specifico atto del giudizio precedente» era avvenuta la deduzione del fatto di cui si lamentava l’omesso esame. Orbene, in tema di revocazione per errore di fatto, l'erronea percezione degli atti di causa (nella quale si sostanzia l'errore in parola) postula la esistenza di un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l'una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali (sempre che la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non anche di valutazione o di giudizio). Più specificamente, per quanto attiene alla revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, la configurabilità di tale contrasto presuppone che la decisione appaia fondata sull'affermazione di esistenza o di inesistenza di un fatto che per converso la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce rispettivamente, ad escludere od affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione nonché posto a fondamento dell'argomentazione logico - giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità. L'errore di fatto non è quindi ravvisabile nell'ipotesi di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Pertanto l'errore di fatto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico –giuridico. Da quanto precede discende l'impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso da questa Corte in ordine al mancato rispetto del principio di autosufficienza del primo motivo di ricorso per non aver i ricorrenti «precisato » in quale atto del giudizio di merito era avvenuta la specifica deduzione del fatto di cui si lamentava l’omesso esame., vale a dire che il terreno utilizzato, in sentenza, a parametro (€ 22,79, arrotondati ad € 23,00, al mq, a fronte di € 39,00 al mq, valore unitario invocato dai proprietari) del valore dell’area, terreno oggetto del contratto del 23/4/2008 intervenuto tra un terzo e il Comune di Creazzo, allegato nella relazione peritale a chiarimenti, non aveva, malgrado la medesima destinazione urbanistica (zona F), alcuna possibilità edificatoria, a differenza di quello oggetto di causa. Orbene, i ricorrenti assumono che il riferimento fatto, nel ricorso per cassazione, pagg.5, 6 e 7 (oltre il riepilogo a pag.18), alla comparsa conclusionale del Comune attore (il quale aveva invocato a parametro il contratto di acquisito del 2008 in Comune limitrofo) ed alla contestazione da essi espressa in sede di memoria di replica (con trascrizione, in particolare, del seguente passo: «la stima del bene in base alle risultanze dell’elaborato peritale è quella della relazione del 28/1/2008 e non quella contenuta nella relazione di chiarimenti del 30/10/2009, resa sulle osservazioni dei consulenti di parte») integrasse, al contrario, una sufficiente specificità del motivo di impugnazione. È evidente che eventuali errori o incompletezze della menzionata attività di disamina svolta da questa Corte attengono solo alla valutazione ed al giudizio in ordine al contenuto del ricorso che non possono formare oggetto del rimedio straordinario della revocazione concesso solo per errori di fatto propriamente detti. Con la domanda revocatoria i ricorrenti hanno, in sostanza, cercato di provocare un riesame del pregresso giudizio di legittimità denunciando non un errore nella percezione ma un errore di valutazione in ordine al contenuto del ricorso globalmente considerato (Cass. 14608/2007; Cass. 20635/2017; Cass.3760/2018; Cass. 10040/2022). Le Sezioni Unite (Cass. 31032/2019) hanno ulteriormente chiarito che «L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio».. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna, in solido, i ricorrenti al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.000,00, a titolo di compensi, ed Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti p
Sentenza Cassazione n. 31028/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris