CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 luglio 2018
Cassazione n. 10040/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente PU SENTENZA sul ricorso 5558-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]: - ricorrente - 2021 contro 1727 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA. [OSCURATO:PERSONA], 150, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 20170/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 30/7/2018: udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/6/2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art. 391 bis c.p.c. -affidato ad unico motivo, illustrato da memoria- in relazione alla sentenza Cass., 30/7/2018, n. 20170, di reiezione del ricorso per cassazione avverso la sentenza del 31/572014 della Corte d'Appello di Lecce di rigetto del gravame interposto contro la pronunzia Trib.Taranto n. 103 del 2009, di rigetto della domanda proposta nei confronti della sig. [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento di lamentati danni in conseguenza della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. in relazione ai reati di ingiuria e minacce, e di accoglimento viceversa della domanda da quest'ultima in via riconvenzionale proposta nei suoi confronti di rilascio di immobile abusivamente occupato e di condanna al risarcimento dei conseguentemente lamentati danni. Ha resistito con controricorso la Marasco. Con ordinanza Cass. n. 6099 del 2021 la Sesta Sezione-3, a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. in relazione all' art. 391-bis (in vista della quale le parti depositavano memoria), ha ritenuto che il ricorso appare ammissibile e ne ha rimesso la trattazione a questa Sezione in pubblica udienza. Con conclusioni scritte del 26/5/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso quanto al profilo rescindente e in merito alla fase rescissoria ha chiesto in via principale la rimessione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite e, in subordine, l'accoglimento del ricorso. La parte resistente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per revocazione è stato giudicato ammissibile dall'ordinanza n. 6099 del 2021 della Sesta-3, con la seguente motivazione: «Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso di revocazione in riferimento a Cass. sez. 3, 30 luglio 2018 n. 20170, che ha rigettato il ricorso ordinario presentato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione di Taranto, del 31 maggio 2014, la quale aveva respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza del 1 settembre 2009 con cui il Tribunale di Taranto aveva a sua volta respinto la domanda attorea di condannare [OSCURATO:PERSONA] a risarcirgli i danni che egli avrebbe subito in conseguenza di reati di ingiuria e minaccia commessi dalla Marasco, e aveva invece accolto la domanda riconvenzionale della convenuta e condannando pertanto [OSCURATO:PERSONA] a risarcirle i danni che ella avrebbe patito per la occupazione di immobile senza titolo da parte dell'attore. Il ricorso denuncia "vizio revocatorio della sentenza ex art. 391 bis c.p.c. ed art. 395 n.4 sulla dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo di ricorso". Questa Suprema Corte avrebbe ritenuto essersi formato un giudicato interno in ordine alla esistenza "dei danni da occupazione sine titulo in quanto, dalla sentenza d'appello (in particolare al sesto capoverso di pag.6) emergerebbe che nella sentenza di primo grado si era accertata in difetto di contestazione del Moscogiuri l'esistenza dei danni risarcibili"; e non essendo stata appellata la sentenza di primo grado sulla mancanza di contestazione in primo grado dei danni, al riguardo si sarebbe formato appunto il giudicato, "il che avrebbe anche dovuto esonerare la Corte di merito dal giudicare il capo di impugnazione sui danni". Tutto ciò sarebbe "fondato su una circostanza, l'affermazione nella sentenza di primo grado di un difetto di contestazione sull'esistenza dei danni conseguenza, errata in fatto". Il Tribunale, come risulterebbe dal passo riportato nel presente ricorso, "riferiva la mancata contestazione all'evento lesivo", cioè ai periodi di occupazione dell'immobile. Pertanto questa Suprema Corte, seguendo quanto affermato dalla corte territoriale per cui nella sentenza di primo grado sarebbe stata accolta la domanda di risarcimento dei danni per mancata contestazione, e non percependo "direttamente" la sentenza di primo grado, avrebbe "presupposto una realtà processuale errata", che l'avrebbe indotta a "ipotizzare la formazione di un giudicato a monte della sentenza d'appello per difetto di impugnazione di una statuizione in realtà inesistente". Il Tribunale, in realtà, non avrebbe mai affermato che l'attuale ricorrente non avesse contestato il danno conseguenza, bensì avrebbe soltanto rilevato che "i periodi di tempo dell'occupazione abusiva, quindi del fatto lesivo o danno evento, erano provati documentalmente" e neanche contestati. Questo errore di fatto su un punto incontroverso ("l'eccezione è stata rilevata d'ufficio") avrebbe "precluso l'esame del fondo del motivo" come si rinviene sub D del presente ricorso, ove è riportato il secondo motivo del ricorso ordinario. [...] Il ricorso appare ammissibile in quanto quel che è lamentato costituisce doglianza astrattamente compatibile con la richiesta revocazione. Pertanto è luogo a procedersi rimettendo la causa alla Terza Sezione Civile». [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente rileva che la valutazione di ammissibilità apparente espressa dalla Sesta Sezione-3 nell'ordinanza emessa a seguito della trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. ha un valore meramente ordinatorio e non decisorio. Bene è stato ritenuto, infatti, che: « In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, la valutazione di "non inammissibilità" del ricorso per revocazione che la Corte compie ai fini del rinvio alla pubblica udienza della sezione semplice, in base all'art. 391 bis, comma 4, c.p.c. (come sostituito dall'art. ibis comma 1, lett. I, n.3, del d.l. n. 168 del 2016), non preclude alla stessa Corte, all'esito dell'udienza pubblica, di dichiarare con sentenza l'inammissibilità del ricorso. Ciò in quanto la delibazione della sezione semplice non rimane vincolata dalla precedente valutazione ed anzi, in virtù della più ampia garanzia assicurata dal giudizio celebrato in pubblica udienza, si estende a tutte le questioni poste dal ricorso.». [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'unico motivo di ricorso - già indicato dal testo dell'ordinanza interlocutoria della Sesta Sezione-3 - sia inammissibile, con conseguente inammissibilità del ricorso. Mette conto, in primo luogo, di riprodurre la motivazione resa dall'impugnata sentenza di questa Corte riguardo alla quale è stato prospettato il motivo di revocazione. Essa ha avuto il seguente tenore: «2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1223, 2043, 2056, 2697 c.c.. Sostiene che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere provata, da parte di [OSCURATO:PERSONA], l'esistenza del danno di cui chiese ed ottenne il risarcimento. Deduce (invocando il precedente rappresentato dalla sentenza di questa Corte n. 15111 del 2013) che il danno da occupazione abusiva di un immobile non può mai ritenersi in re ipsa, ma esige la dimostrazione che il proprietario, a causa del ritardato rilascio, abbia subìto un'effettiva lesione del proprio patrimonio, per non aver potuto locare a terzi l'immobile, oppure per aver perso l'occasione di venderlo ad un prezzo conveniente. 2.2. Il motivo è inammissibile. Si rileva dalla sentenza impugnata (p. 6, sesto capoverso), che il giudice di primo grado ritenne provata la domanda di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA] "in assenza specifiche contestazioni da parte del Moscogiuri". Non risulta né dalla sentenza impugnata, né dal ricorso, se tale statuizione sia stata impugnata. Ne discende che sull'esistenza d'una "non contestazione" in merito all'esistenza del danno ed al suo ammontare si è formato un giudicato interno. La conseguenza processuale è che, da un lato, la Corte d'appello non era tenuta a sindacare il motivo d'appello concernente la correttezza della stima del danno; e dall'altro che è irrilevante in questa sede stabilire se la Corte d'appello abbia fatto corretta applicazione dei princìpi che presiedono alla liquidazione del danno da ritardato rilascio di un immobile occupato sine título.>>. L'ordinanza impugnata, come si vede, dopo avere assunto il tenore del secondo motivo di ricorso ordinario, là dove imputava alla sentenza impugnata di avere ritenuto sussistente in re ipsa la prova del danno da occupazione abusiva, ha affermato che tale motivo censurava una ratio decidendi sostanzialmente irrilevante, in quanto al rigetto dell'appello per la parte corrispondente sarebbe bastato rilevare che non era stata impugnata l'affermazione del primo giudice circa l'assenza di specifiche contestazioni sulla domanda di risarcimento del danno e che, dunque, essendosi formato per la mancata impugnazione un giudicato interno, lo scrutinio del motivo di appello inerente alla prova in re ipsa era stato fatto dalla sentenza di appello unutiliter. In concreto il decisum della sentenza impugnata per revocazione, ancorché questa Corte non l'abbia detto si è concretato in una sorta di correzione della motivazione della sentenza di appello, nel senso che essa avrebbe dovuto rigettare il motivo ravvisando la mancata impugnazione con l'appello della decisione del primo giudice in quanto proclamante la prova della domanda risarcitoria "in assenza di specifiche contestazioni". Ora, la sentenza qui impugnata ha ravvisato l'esistenza del giudicato interno formatosi per effetto della ritenuta mancanza di proposizione dell'appello su quella pretesa proclamazione desumendola dalla circostanza che non risultava «né dalla sentenza impugnata, né dal ricorso» se la statuizione del primo giudice circa l'assenza di specifiche contestazioni era stata impugnata. La rilevazione del giudicato interno si è basata sulla premessa di due dati di fatto negativi processuali, cioè la mancanza sia nel ricorso ordinario per cassazione sia nella stessa sentenza di appello impugnata di un dato, cioè l'impugnazione della statuizione del primo giudice. Ebbene, il presente ricorso per revocazione non deduce come pretesi errori di fatto l'affermazione né dell'uno né dell'altro dato negativo. Deduce, invece, che il giudicato interno sarebbe stato rilevato erroneamente, in quanto la sentenza del Tribunale aveva in realtà affermato che non vi era stata contestazione specifica non già a proposito del danno conseguenza, bensì a proposito del danno evento, cioè della protrazione dell'occupazione abusiva per un certo periodo. In tal modo, per un verso si prospetta un vero e proprio errore in iure nella rilevazione del preteso giudicato interno, per altro verso tale errore si prospetta sulla base della sentenza di primo grado senza indicare se e dove tale sentenza era stata prodotta, con il rispetto dell'art. 366 n. 6 c.p.c. e, dunque, indicandone il contenuto e localizzandola, nel giudizio di cassazione ordinario. Già tale carenza, se quello prospettato fosse astrattamente configurabile come un errore ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., ne escluderebbe la configurabilità in concreto, giacché la mancata percezione del contenuto della sentenza di primo grado quanto alla carenza di specifiche contestazioni in tanto sarebbe stata addebitabile alla sentenza di questa Corte in quanto nel giudizio di cassazione ordinario che essa ha deciso detta sentenza di primo grado ed anzi lo specifico contenuto che si assume erroneamente percepito fosse stato appunto percepibile da parte della Corte in ragione del rispetto dell'art. 366 n. 6 c.p.c.: è palese che non si può ascrivere alla Corte di non avere percepito il preteso dato processuale emergente dalla sentenza di primo grado, se con il ricorso ordinario tale sentenza non si era prodotta e se non si era indicato dove era esaminabile. Peraltro, fermo che il ricorso per revocazione non la indica come prodotta in sede ordinaria, dalla lettura del ricorso ordinario dell'attuale ricorrente emerge che la sentenza del tribunale non era stata indicata come prodotta e nemmeno ne era stato riprodotto il contenuto per la parte che invece si riproduce nel ricorso per revocazione in esame: in particolare, un riferimento alla sentenza era fatto: a) nelle ultime tre righe della pagina 1 del ricorso e nelle prime cinque della pagina 2 del ricorso, ma senza in alcun modo evocare indirettamente quanto ora nel ricorso per revocazione si è evocato; b) a pagina 7 del detto ricorso ordinario, ma in modo assolutamente generico, assumendosi solo che il primo giudice aveva accolto la riconvenzionale avversaria «in difetto di allegazione prova di un danno conseguenza». Rileva, comunque, il Collegio che, se anche non fosse assorbente quanto appena indicato e, dunque, la sentenza di primo grado fosse stata indicata nel giudizio ordinario come prodotta e lo fosse stata nel rispetto dell'art. 366 n. 6 c.p.c., l'odierno motivo di revocazione sarebbe inidoneo ad integrare l'errore di fatto di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c., atteso che ciò che con la sua prospettazione si imputa al Collegio che ha deciso il ricorso ordinario risulterebbe essere un preteso errore di diritto nella individuazione dell'esistenza del giudicato interno. Invero, se la sentenza di primo grado fosse stata esaminabile dalla Corte in sede di esame del ricorso ordinario, pur ipotizzato che il passo della motivazione della sentenza del tribunale dove si faceva riferimento all'assenza di contestazioni specifiche e che è stato riprodotto ora nelle ultime tre righe della pagina 1 del ricorso per revocazione e nelle prime dieci della pagina successiva implicasse il dover intendere l'affermazione finale del non "esservi stata alcuna contestazione da parte attrice" all'assenza di una contestazione sul c.d. danno evento (durata dell'occupazione abusiva) e non all'assenza di contestazione sul danno conseguenza, sì da giustificare che l'appello del Moscogiuri si concentrasse solo su tale profilo (e, dunque, sull'evocazione della questione del c.d. danno in re ipsa), si dovrebbe comunque reputare che il motivo di ricorso per revocazione denunci come preteso errore di fatto un errore di valutazione del contenuto motivazionale della sentenza di primo grado. Ora, va anzitutto osservato che la revocazione ex art. 391 bis c.p.c. è ammissibile solamente per i vizi ex art. 395, 1° co. n. 4, c.p.c. e, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare in tema di revocazione delle sentenze della Corte Suprema di Cassazione la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare; non anche quando come nella specie la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione ( v. Cass., 22/6/2007, n. 14608; Cass., 28/6/2005, n. 13915; Cass., 15/5/2002, n. 7064 ). L'errore deve, pertanto, apparire dì assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all'art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c. ( v. Cass., 20/2/2006, n. 3652 ). Nella specie, l'odierno ricorrente censura l'impugnata sentenza dolendosi - come si legge nel motivo di revocazione - che si sia ivi ritenuto «formato il giudicato interno sulla esistenza dei danni da occupazione sine titulo in quanto dalla sentenza di appello ... emergerebbe [che] nella sentenza di primo grado si era accertata in difetto di contestazione del Moscogiuri l'esistenza dei danni risarcibili; col che, secondo la Suprema Corte, non essendo stata impugnata con l'atto di appello la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado - per come riportata al sesto capoverso di pag. 6 della sentenza d'appello- circa la mancanza di contestazione in primo grado dei danni, si sarebbe formato un giudicato a monte della sentenza d'appello». Lamenta che tale «ragionamento ... è fondato tuttavia su una circostanza, l'affermazione nella sentenza di primo grado di un difetto di contestazione sull'esistenza dei danni conseguenza, errata in fatto», atteso che «il Tribunale riferiva la mancata contestazione all'evento lesivo, ed in particolare ai periodi di tempo nei quali si era protratta l'occupazione abusiva dell'immobile. Ma non certo all'esistenza dei danni conseguenza. La Suprema Corte quindi, facendo affidamento sull'affermazione contenuta nella sentenza d'appello secondo la quale nella pronuncia di primo grado vi sarebbe stata una statuizione di accoglimento della domanda di risarcimento danni per mancata contestazione, ed omettendo di leggere direttamente la sentenza di primo grado, ha presupposto una realtà processuale errata che la ha portata fuori strada ad ipotizzare la formazione di un giudicato a monte della sentenza d'appello per difetto di impugnazione di una statuizione in realtà inesistente. Il Tribunale ... non affermava affatto che il Moscogiuri non avesse contestato il danno-conseguenza, limitandosi a rilevare che i periodi di tempo dell'occupazione abusiva, quindi del fatto lesivo o danno evento, erano provati documentalmente e peraltro neppure contestati». Emerge invero evidente che si è in presenza di una mera doglianza circa il corretto intendimento da parte di questa Corte della portata della sentenza di 1° grado nonché della propria censura svolta in sede di gravame, e pertanto in realtà in un errore di interpretazione e valutazione degli atti, e non già in un vizio revocatorio di percezione ex n. 4 dell'art. 395 c.p.c. Orbene, va al riguardo ribadito che la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, il quale si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle medesime ( v. Cass., 31/08/2017, n. 20635 ), idonea ad integrare semmai errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione ( v. Cass., 14/8/2020, n. 17179; Cass., 31/8/2017, n. 20635; Cass., 26/9/2013, n. 22080; Cass., 6/11/2012, n. 19071; Cass., 22/6/2007, n. 14608; Cass., 28/6/2005, n. 13915. E già Cass., 30/3/1998, n. 3317 ).A tale stregua, non può ritenersi in particolare sussistente l'errore revocatorio allorquando la parte abbia come nella specie denunciato l'erroneo accertamento dell'esistenza di un giudicato (nel caso, interno) (v. Cass., 13/1/2015, n. 321; Cass., 25/6/2008, n. 17443; Cass., Sez. Un., 17/11/2005, n. 23242 ). Essendo destinato a fissare la "regola" del caso concreto, esso partecipa infatti della natura dei comandi giuridici, e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche, sicché l'erronea valutazione in ordine alla relativa esistenza - equivalendo ad ignoranza della regula iuris - rileva non quale errore di fatto bensì quale errore di diritto, risultando sostanzialmente assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca invece la sua diretta disciplina, e quindi ad una falsa applicazione di norma di diritto ( v. Cass., 29/3/2019, n. 8768; Cass., 29/11/2018, n. 30838; Cass., Sez. Un., 9/5/2008, n. 11501; Cass., 16/5/2006, n. 11356 ). Ne segue che, se anche la Corte in sede di ricorso ordinario fosse stata messa in grado di esaminare la sentenza di primo grado (ora indicata come prodotta in chiusura del ricorso per revocazione, nel rispetto dell'art. 366 n. 6 c.p.c., ma, come s'è detto, in sede di ricorso ordinario no) e se anche si condividesse la lettura della stessa che fa il ricorrente, quello che si addebita a questa Corte - lo si osserva per absurdum (viso che essa non era stata messa in grado di esaminare la sentenza di primo grado e nemmeno, peraltro, ha detto di averla esaminata) - non sarebbe stato un errore di fatto, bensì solo un error in hire in ordine all'apprezzamento di un giudicato interno, come tale non deducibile ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 391-bis C.p.C. Tanto determina l'inammissibilità del motivo di ricorso e, dunque, del ricorso per revocazione. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.400,00, di cui euro 5.200,00 per onorari oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppos