CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07246/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2805-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. 00279040794), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio dei difensori. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6. - controricorrenti - avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 11647-2020, depositata in data 16.6.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 31 ottobre 2017 la Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando sulle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Comune di Crotone, con l'intervento del Consorzio regionale tra le cooperative di abitazione, [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.I., e del [OSCURATO:PERSONA] - città di Crotone, soc. coop. a r.I., determinò le indennità di espropriazione e di occupazione legittima spettanti ai primi, ordinandone il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, e dichiarò non luogo a provvedere in ordine alla domanda del [OSCURATO:PERSONA] - città di Crotone, soc. coop. a r.I., in ragione della rinuncia di quest'ultima all'intervento. 2. La Corte di appello di Catanzaro osservò: a) che la precedente sentenza non definitiva della medesima Corte era stata cassata, su ricorso del Comune di Crotone, con sentenza della Corte di Cassazione n. 21103 del 7 ottobre 2014, solo con riguardo alla ritenuta inammissibilità della richiesta dell'Ente di rideterminazione del valore dei terreni in misura inferiore alla stima non definitiva; b) che, attesa la struttura chiusa del giudizio di rinvio, le parti non potevano rassegnare conclusioni diverse da quelle svolte in precedenza, né era consentita attività istruttoria diversa da quella che conseguiva alla pronuncia di annullamento; c) che la produzione di documenti, in particolare, era circoscritta ai casi di cui all'art. 395, n. 3, cod. proc. civ.; d) che, in conclusione sul punto, la ritenuta inammissibilità o improponibilità delle domande attoree, per effetto dell'intervenuta accettazione dell'indennità provvisoria, costituiva una conclusione diversa da quelle rassegnate in precedenza ed era fondata su un documento la cui mancata produzione, nonostante fosse depositato presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, non poteva ricondursi a causa di forza maggiore; e) che, in ogni caso, siffatto documento non era qualificabile come quietanza, essendo una nota proveniente da un terzo attestante l'incameramento della somma, talché non era idoneo a dimostrare il fatto storico dell'intervenuta accettazione dell'indennità e, ancor meno, la contestuale, espressa rinuncia a far valere pretese ulteriori; f) che la sentenza citata di questa Corte aveva rigettato i motivi di impugnazione concernenti il riconoscimento della natura edificabile del terreno; g) che l'indennità di espropriazione e, correlativamente quella di occupazione, dovevano essere determinate, avendo riguardo al valore stimato dal consulente tecnico d'ufficio, alla stregua dell'applicazione del criterio sintetico - comparativo. 3. Avverso tale sentenza il Comune di Crotone propose ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], resistettero con controricorso. Questi ultimi contestualmente proposero ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. 4.Con la sentenza qui di nuovo impugnata ex artt. 391bis e 395, 1 comma, n. 4, c.p.c., la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale ed accolto il ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di appello di Catanzaro. 5. La Corte di cassazione ha ritenuto: a) in riferimento al primo motivo di ricorso per cassazione - con il quale si lamentava, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116, 394, primo comma, 345, terzo comma, cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo della controversia che la doglianza era infondata, in quanto, sebbene il percorso argomentativo della sentenza impugnata e le stesse censure presupponevano l'esistenza di un giudizio di rinvio, la sentenza n. 21103 del 2014 di questa Corte si era occupata in realtà di una sentenza non definitiva della Corte di appello Catanzaro; che quest'ultima, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, aveva affermato la legittimazione passiva del Comune di Crotone, escludendo quella dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro, e, ritenuta la natura edificabile delle aree espropriate, aveva dichiarato inammissibile la domanda di riduzione della somma già determinata in via amministrativa, così come proposta dal Comune di Crotone per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni; che la Corte di Cassazione aveva accolto il primo motivo del ricorso, che era stato rigettato nel resto, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, aveva revocato la statuizione relativa alla decisione della Corte territoriale di inammissibilità della richiesta del Comune di una determinazione del valore dei terreni in misura inferiore alla stima non definitiva; che il giudizio definito dalla sentenza impugnata col ricorso del Comune non poteva essere qualificato come di rinvio in senso tecnico, dal momento che non seguiva ad una cassazione con rinvio, con la conseguenza che la preclusione alla produzione documentale nasceva dunque, per un verso, dalla circostanza che l'intervento della sentenza della Corte di Cassazione - che si era occupata anche della natura edificabile o non dei suoli - lasciava spazio ormai soltanto per questioni attinenti alla stima del valore delle aree espropriate (e non al tema della proponibilità stessa della domanda) e, per altro aspetto, dalle ordinarie preclusioni processuali, non scalfite dai generici rilievi del ricorso; che era stato lo stesso ricorrente a confermare che i mandati di pagamento risalivano al maggio del 1999, mentre il giudizio era stato introdotto successivamente nell'agosto dello stesso anno; che siffatta deduzione dimostrava che i documenti - dei quali si discuteva l'ammissibilità non erano stati affatto formati in epoca posteriore allo svolgimento del precedente giudizio di merito, ma che erano anteriori alla stessa proposizione della domanda in primo grado, con la conseguenza che anche 4 r la contestazione della assenza di colpa non coglieva nel segno, perché non era individuabile alcuna ragione per la quale il controllo sull'esistenza di un'eventuale accettazione dell'indennità provvisoria non era stato compiuto, attesa la particolare rilevanza che avrebbe potuto assumere sin dall'inizio del processo, dopo la notifica dell'atto di citazione; che le critiche sul punto erano assolutamente prive di conducenza perché confondevano la mancata conoscenza con la non conoscibilità del documento; b) in relazione al secondo motivo di ricorso per cassazione - con il quale si lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att., cod. proc. civ.; «vizio di motivazione e di legge circa il criterio adottato per stabilire la misura dell'indennità di espropriazione» - che la doglianza era, nel suo complesso, infondata, perchè la questione relativa alla natura dei terreni era coperta dal giudicato, in ragione del fatto che la sentenza di questa Corte n. 21103 del 2014 aveva rigettato le doglianze proposte dal Comune, in relazione alla natura del terreno e che le critiche alla valutazione espressa dal consulente tecnico d'ufficio e recepita dalla sentenza impugnata erano formulate in termini di assoluta genericità; c) che era invece fondato l'unico motivo del ricorso incidentale, con il quale si lamentava, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione del d.m. n. 55 del 2014, per avere la Corte d'appello liquidato, a titolo di spese poste a carico del Comune, la somma di 5.000,00 euro, oltre accessori di legge, che risultava, alla luce del valore della causa (superiore a 520.000,00 euro) inferiore ad una sola delle fasi indicate dal citato d.m. 2. La sentenza, pubblicata il 16.6.2019, è stata impugnata per revocazione ex artt. 391bis e 395, n. 4, c.p.c., dal [OSCURATO:PERSONA], cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo di revocazione il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., errore di fatto. Si evidenzia che nel ricorso per cassazione introduttivo del giudizio - all'esito della quale era stata adottata la decisione qui di nuovo impugnata per revocazione - era stata dedotta la sua mancata conoscenza del prelevamento delle somme depositate a titolo di indennità di esproprio, effettuato dagli originari attori nel mese di maggio 1999, prima ancora che fosse stato introdotto il giudizio di opposizione alla stima nell'agosto dello stesso anno, profilo quest'ultimo di rilevanza decisiva stante l'inammissibilità della domanda ab origine presentata in conseguenza del soddisfacimento della pretesa attorea che, per giurisprudenza costante, esclude ogni altra pretesa indennitaria. Si evidenzia inoltre che, nel medesimo contesto difensivo, era stato anche precisato il motivo che aveva impedito la conoscenza del prelievo delle somme liquidate a titolo di indennità di esproprio, attribuito al comportamento processuale omissivo degli attori che, nei diversi gradi di giudizio, non esclusi quelli celebrati in cassazione, avevano fraudolentemente taciuto detta circostanza impedendo che la stessa estrasse nella sua sfera di conoscibilità. Rileva ancora il ricorrente che nella prima sentenza di questa Corte di cassazione con rinvio (n. 21103/2014) era stato fissato il principio di diritto secondo cui il Comune espropriante, nel giudizio di merito, riassunto dagli attori dopo la sospensione, potesse disquisire sulla indennità e a tal fine non era dubitabile l'ammissibilità della produzione documentale attestante il preventivo incameramento della indennità, e ciò anche al fine della corretta quantificazione dell'indennità di esproprio richiesta in via subordinata. Si evidenzia ancora che la Corte di cassazione avrebbe erroneamente statuito l'inammissibilità della produzione documentale in ragione della tardività nella sua produzione in giudizio, in tal modo confermando la decisione della Corte di appello che ne aveva erroneamente affermato la produzione in sede di udienza di precisazione delle conclusioni con conseguente inammissibilità. Osserva il ricorrente che l'errore di fatto - in cui sarebbe incorso questa Corte di Cassazione nel provvedimento qui impugnato - era 6 r rintracciabile laddove quest'ultimo riferisce sulla preclusione della produzione documentale la cui motivazione si sarebbe fondata sull'accertamento dell'esibizione della detta documentazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio riassunto e pertanto ritenuta tam quam non esset. Si evidenzia che, al contrario, il determinante documento (e cioè l'attestazione della Tesoreria dello Stato di Catanzaro) era stato esibito alla prima udienza di trattazione utile celebratasi in data 16 febbraio 2016, udienza alla quale era seguito il deposito di difese autorizzate prima che fossero precisate le conclusioni in data 19.04.2016, e dunque nel termine processuale che consentiva l'esibizione del documento. Si osserva ancora che la citata attestazione della Tesoreria costituiva un documento formatosi solo nel corso del giudizio, pur facendo lo stesso riferimento a circostanze antecedenti allo stesso e conosciute e taciute dagli attori ma di cui esso ricorrente non aveva mai avuto conoscenza. Si rileva infine che la Corte di cassazione, nel provvedimento qui impugnato per revocazione, sarebbe incorsa in un errore di fatto nel non aver ritenuto l'esistenza nel processo della prova contenuta negli atti su richiamati di cui invece avrebbe avuto la disponibilità alla data della decisione e dai quali sarebbe risultata la regolarità e conformità a legge della predetta esibizione documentale, come emergerebbe dal verbale di udienza del 16 febbraio 2016. 1.2 D motivo di ricorso per revocazione è inammissibile. Sul punto, occorre ricordare, in termini generali, che l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391- bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia 1/, frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 442 del 11/01/2018; cfr. anche Cass. 10040/2022; Cass. 20635/2017). Orbene, dalla lettura del ricorso introduttivo non è dato neanche evincere - perché neanche enucleato - quale sia stato l'errore percettivo in cui sarebbe incorsa questa Corte nel provvedimento qui di nuovo impugnato per revocazione. Ebbene, non può neanche essere dimenticato che, secondo la costante giurisprudenza espressa da questa Corte, il ricorso per revocazione è soggetto al disposto dell'art. 366 c.p.c., secondo cui la formulazione del motivo deve risolversi nell'indicazione specifica, chiara e immediatamente intellegibile del fatto che si assume avere costituito oggetto dell'errore e nell'esposizione delle ragioni per cui l'errore presenta i requisiti previsti dall'art. 395 c.p.c.; ne consegue che il mancato rispetto di tali requisiti espone il ricorrente al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, non consentendo la valorizzazione dello scopo del processo, volto, da un lato, ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nell'ambito dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU e, dall'altro, ad evitare di gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26161 del 27/09/2021; vedi anche: n. 8009 del 2019, n. 12816 del 2002; Sez. L, Sentenza n. 5221 del 04/03/2009). Il ricorrente fonda invero la sua impugnativa per revocazione sulla deduzione di un presunto errore di valutazione in merito al giudizio di ammissibilità di una prova ritenuta decisiva e non già sulla base di una erronea percezione di un fatto processuale. Sul punto va infatti ricordato che, nell'ordinanza qui di nuovo impugnata, la Corte di Cassazione ha evidenziato che il giudizio definito dalla sentenza impugnata coi ricorso per cassazione del Comune non poteva essere qualificato come di rinvio in senso tecnico, dal momento che non seguiva ad una cassazione con rinvio, con la conseguenza che la preclusione alla produzione documentale nasceva dunque, per un verso, dalla circostanza che l'intervento della sentenza della Corte di Cassazione - che si era occupata anche della natura edificabile o non dei suoli - lasciava spazio ormai soltanto per questioni attinenti alla stima del valore delle aree espropriate (e non al tema della proponibilità stessa della domanda) e, per altro aspetto, dalle ordinarie preclusioni processuali. Ha inoltre evidenziato la Corte di cassazione che era stato lo stesso ricorrente a confermare che i mandati di pagamento risalivano al maggio del 1999, mentre il giudizio di merito era stato introdotto successivamente nell'agosto dello stesso anno, con la conseguenza che i documenti - dei quali si discuteva l'ammissibilità - non erano stati affatto formati in epoca posteriore allo svolgimento del precedente giudizio di merito, ma che erano anteriori alla stessa proposizione della domanda in primo grado. Di qui, pertanto, la contestata decisione di inammissibilità della documentazione esibita nel giudizio di rinvio celebrato innanzi alla Corte di appello di Catanzaro, fondata - come detto - su un giudizio complessivo di inammissibilità collegato al maturarsi degli ordinari termini processuali preclusivi. Si tratta, all'evidenza, di una valutazione giuridica che non è affatto toccata dal presunto errore revocatorio denunciato dal ricorrente che, diversamente, sostiene che l'esibizione della predetta documentazione, ritenuta decisiva, sarebbe invero intervenuta non già all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di rinvio ma all'udienza del 16 febbraio 2016. Va tuttavia evidenziato ancora una volta che la Corte di cassazione non ha collegato in alcun modo la conferma di legittimità della declaratoria di inammissibilità della produzione documentale al contestato profilo del deposito solo all'udienza di precisazione delle conclusioni quanto piuttosto a diverse valutazioni collegate alla natura del giudizio di rinvio e alla formazione della predetta documentazione in data antecedente all'instaurazione del giudizio di merito. Con la conseguenza che il lamentato errore percettivo cadrebbe peraltro su un profilo completamente estraneo alla ratio decidendi del provvedimento impugnato.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso ad.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei p