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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11137/2026

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ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - intimati -511 avverso l'ordinanza n. 31220/2024 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/12/2024 R.G.N.23778/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11365/2025Numero sezionale 511/2026Numero di raccolta generale 11137/2026Data pubblicazione 25/04/2026La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. n. 2984/2023ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato il ricorso,proposto nei confronti del Ministero dell’Istruzione e dell’UfficioScolastico Regionale per il Lazio, volto ad ottenerel’accertamento dell’illegittimità del licenziamento disciplinareintimato ad essa docente il 7 aprile 2021, per assenzaingiustificata dal servizio nei giorni 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17novembre 2020.La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione che è statodichiarato inammissibile con l’ordinanza di questa Corte n.31220 del 2024.[OSCURATO:PERSONA]. n. 31220 del 2024 costituisce oggetto delpresente ricorso per revocazione, articolato in tre motivi,proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministerodell’istruzione e del merito e dell’Ufficio scolastico regionale peril Lazio, che sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo (pag. 2 e pag. 10 e sgg. del ricorso) laricorrente deduce che l’ordinanza della Corte di cassazione deveessere revocata ai sensi degli artt. 391-bis, cpc, 395 numero 4),cpc.Si censura l’ordinanza della Cassazione che avrebbe omessol’esame delle censure formulate nel ricorso ed in particolaredelle circostanze di fatto dedotte ai fini dell’accertamento dellainsussistenza nel caso concreto della proporzionalità fra il fattoaddebitato e il licenziamento comminato alla dipendente; inNumero registro generale 11365/2025Numero sezionale 511/2026Numero di raccolta generale 11137/2026Data pubblicazione 25/04/2026particolare la censura revocatoria addebita all’ordinanzaimpugnata di non aver tenuto conto delle circostanze di fattorilevanti per escludere il profilo soggettivo la cui sussistenza ènecessaria ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare.In particolare, si deduce che la Corte di cassazione non avrebbeomesso qualsivoglia pronuncia né esaminato quanto affermatonel primo motivo di ricorso in ordine alla mancata indagine daparte della Corte di appello in ordine all’elemento psicologicoche aveva sorretta la condotta e senza considerare chel’insegnante aveva prestato servizio per 20 anni senza maiincorrere in sanzione disciplinare.1.1 Il primo motivo di ricorso è da ritenersi inammissibile per leseguenti ragioni.1.2 Le Sezioni Unite hanno affermato che non costituiscono vizirevocatori delle decisioni di legittimità, ex artt. 391 bis e 395,n. 4, c.p.c., né l'errore di diritto sostanziale o processuale, nél'errore di giudizio o di valutazione.

Con riguardo al sistemadelle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatoreordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111, relativialla ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte lesentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale pronunciatidagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non èirrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi direvocazione una propria specifica funzione, escludendogli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibilisolo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e delricorso per cassazione (Cass., S.U., n. 30994 del 2017, n. 8984del 2028).Numero registro generale 11365/2025Numero sezionale 511/2026Numero di raccolta generale 11137/2026Data pubblicazione 25/04/2026Così, Cass. 10040/2022, ha affermato che rimane esclusadall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori digiudizio formatisi sulla base di una valutazione, escludendo nellafattispecie che veniva in esame la rilevanza dell'erroneoaccertamento dell'esistenza di un giudicato interno, nontrattandosi di un errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 395,comma 4, c.p.c., bensì dell'apprezzamento in diritto dellerisultanze processuali.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo, altresì,di chiarire che l'impugnazione per revocazione delle sentenzedella Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errorecompiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità,errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazionidello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagliLe medesime Sezioni Unite hanno più di recente precisato,sempre in tema di revocazione delle pronunce di questa Corte,che l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a)consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbiaindotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di unfatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagliabbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non puòconcernere l'attività interpretativa e valutativa; c) devepossedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediatarilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenzaimpugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale edecisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio diNumero registro generale 11365/2025Numero sezionale 511/2026Numero di raccolta generale 11137/2026Data pubblicazione 25/04/2026cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte(Cass. Sez.

U. n. 20013/2024, si v. anche Cass., n.16439/2021).Invero, non è configurabile l'errore revocatorio per vizi dellasentenza che investano direttamente la formulazione delgiudizio sul piano logico-giuridico (Cass. n. 8180/2009).In particolare, come si è sopra illustrato, non possono costituirevizi revocatori delle sentenze della Suprema Corte, ex artt. 391bis e 395 c.p.c., n. 4, l'errore di diritto sostanziale o processualeo l'errore di giudizio/ di valutazione (citate Cass. n.30994/2017; Cass. Sez.

U. n. 8984/2018).E', inoltre, inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro laparvenza dell'allegazione di un errore di fatto rilevabile ictu oculie in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa,censuri, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4 c.p.c.,l’interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scortadi un’esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, corollario di quellodi specificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6 del codice dirito (Cass. n. 29750 /2022; Cass. n. 13109/2024).1.3 Il motivo revocatorio in esame è inammissibile, in quanto ladoglianza, piuttosto che evidenziare un errore di fatto percettivocon le caratteristiche appena menzionate, investe il giudiziosvolto da questa Corte, senza peraltro confrontarsi con ilcontenuto della decisione impugnata e sollecitando, nellasostanza, l’adozione di una diversa decisione sui motivi delricorso per cassazione originariamente proposto.Numero registro generale 11365/2025Numero sezionale 511/2026Numero di raccolta generale 11137/2026Data pubblicazione 25/04/2026La ricorrente censura una asserita errata valutazione in ordineal giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare dellicenziamento compiuta dal giudice di merito che l’ordinanzadella Corte ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità inquanto afferente ad un giudizio di merito sotto il profilodell’accertamento della “giusta causa” di licenziamento ex art.2119 c.c., che è incensurabile in cassazione se privo di errorilogici e giuridici (nell’ordinanza n. 31220 del 2024 è richiamatain proposito Cass. 7029 del 2023).Rileva il Collegio che l’ordinanza ha esaminato la censura senzacommettere alcun errore di tipo percettivo ritenendo, secondola consolidata giurisprudenza di legittimità, che la critica almancato apprezzamento dell’elemento soggettivo delladipendente attenga al giudizio di fatto espresso dalla Corteterritoriale.Il motivo revocatorio è pertanto inammissibile.2.

Con il secondo motivo (pag. 2 e pag.16 e sg. del ricorso) sicensura la sentenza (recte: ordinanza) ex artt. 391 bis cpc, 395numero 4) cpc., con particolare riferimento alla statuizioneassunta da questa Corte rispetto al primo motivo di ricorso.

Sieccepisce che la Corte ha dichiarato erroneamenteinammissibile il secondo motivo di ricorso col quale si eradedotto l’omesso esame di fatto decisivo consistito nell’omessoesame dei fatti addebitati ai fini del licenziamento ed inparticolare dell’insussistenza dell’elemento soggettivo.Con il terzo motivo di ricorso (pag. 2 e pag. 17 ssg del ricorso),si assume che l’ordinanza della Corte di cassazione deve essererevocata ai sensi degli artt. 391 bis cpc, 395 numero 4) cpc,Numero registro generale 11365/2025Numero sezionale 511/2026Numero di raccolta generale 11137/2026Data pubblicazione 25/04/2026venendo in rilievo errore percettivo, con particolare riguardo alsecondo motivo di ricorso, relativo all’omesso esame dellagravità dei fatti addebitati ai fini del licenziamento, in relazioneal profilo oggettivo (circostanza del caso) e soggettivo edintenzionale della ricorrente, rispetto al principio dellaproporzionalità e congruità.2.1 Anche tali censure, da trattare congiuntamente in ragionedella loro connessione, sono inammissibili poiché richiedono aquesta Corte una diversa decisione sui motivi del ricorso percassazione originariamente proposto, in contrasto con i principisopra richiamati, piuttosto che censurare la mancata percezionedi un fatto specifico, non tenendo conto del decisum che affermatestualmente il ricorso: “nella sostanza critica il giudizio di fattoespresso dalla Corte territoriale, non quello di valore, e, tral’altro, nel far ciò non coglie pienamente il decisum dellasentenza impugnata che, al punto 7.2 della motivazione ha fattospecifico riferimento alle circostanze soggettive ed ha esclusoche le stesse potessero scriminare la condotta tenuta perché leproblematiche addotte dalla docente a giustificazionedell’assenza ingiustificata mai sono state documentate nénell’ambito del procedimento amministrativo né nel corso delpresente giudizio”.3.

In conclusione, non si ravvisa alcun errore di fatto percettivocome richiesto dall’art. 395, n. 4 c.p.c., con conseguenteinammissibilità del ricorso, senza necessità di pronuncia sullespese, in difetto di attività difensiva degli intimati.4.

Occorre, invece, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati daCass.

Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delleNumero registro generale 11365/2025Numero sezionale 511/2026Numero di raccolta generale 11137/2026Data pubblicazione 25/04/2026condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro del 03/02/2026.Il PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - intimati -511 avverso l'ordinanza n. 31220/2024 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/12/2024 R.G.N.23778/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11365/2025Numero sezionale 511/2026Numero di raccolta generale 11137/2026Data pubblicazione 25/04/2026La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. n. 2984/2023ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato il ricorso,proposto nei confronti del Ministero dell’Istruzione e dell’UfficioScolastico Regionale per il Lazio, volto ad ottenerel’accertamento dell’illegittimità del licenziamento disciplinareintimato ad essa docente il 7 aprile 2021, per assenzaingiustificata dal servizio nei giorni 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17novembre 2020.La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione che è statodichiarato inammissibile con l’ordinanza di questa Corte n.31220 del 2024.[OSCURATO:PERSONA]. n. 31220 del 2024 costituisce oggetto delpresente ricorso per revocazione, articolato in tre motivi,proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministerodell’istruzione e del merito e dell’Ufficio scolastico regionale peril Lazio, che sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (pag. 2 e pag. 10 e sgg. del ricorso) laricorrente deduce che l’ordinanza della Corte di cassazione deveessere revocata ai sensi degli artt. 391-bis, cpc, 395 numero 4),cpc.Si censura l’ordinanza della Cassazione che avrebbe omessol’esame delle censure formulate nel ricorso ed in particolaredelle circostanze di fatto dedotte ai fini dell’accertamento dellainsussistenza nel caso concreto della proporzionalità fra il fattoaddebitato e il licenziamento comminato alla dipendente; inNumero registro generale 11365/2025Numero sezionale 511/2026Numero di raccolta generale 11137/2026Data pubblicazione 25/04/2026particolare la censura revocatoria addebita all’ordinanzaimpugnata di non aver tenuto conto delle circostanze di fattorilevanti per escludere il profilo soggettivo la cui sussistenza ènecessaria ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare.In particolare, si deduce che la Corte di cassazione non avrebbeomesso qualsivoglia pronuncia né esaminato quanto affermatonel primo motivo di ricorso in ordine alla mancata indagine daparte della Corte di appello in ordine all’elemento psicologicoche aveva sorretta la condotta e senza considerare chel’insegnante aveva prestato servizio per 20 anni senza maiincorrere in sanzione disciplinare.1.1 Il primo motivo di ricorso è da ritenersi inammissibile per leseguenti ragioni.1.2 Le Sezioni Unite hanno affermato che non costituiscono vizirevocatori delle decisioni di legittimità, ex artt. 391 bis e 395,n. 4, c.p.c., né l'errore di diritto sostanziale o processuale, nél'errore di giudizio o di valutazione. Con riguardo al sistemadelle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatoreordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111, relativialla ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte lesentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale pronunciatidagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non èirrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi direvocazione una propria specifica funzione, escludendogli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibilisolo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e delricorso per cassazione (Cass., S.U., n. 30994 del 2017, n. 8984del 2028).Numero registro generale 11365/2025Numero sezionale 511/2026Numero di raccolta generale 11137/2026Data pubblicazione 25/04/2026Così, Cass. 10040/2022, ha affermato che rimane esclusadall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori digiudizio formatisi sulla base di una valutazione, escludendo nellafattispecie che veniva in esame la rilevanza dell'erroneoaccertamento dell'esistenza di un giudicato interno, nontrattandosi di un errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 395,comma 4, c.p.c., bensì dell'apprezzamento in diritto dellerisultanze processuali.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo, altresì,di chiarire che l'impugnazione per revocazione delle sentenzedella Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errorecompiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità,errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazionidello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagliLe medesime Sezioni Unite hanno più di recente precisato,sempre in tema di revocazione delle pronunce di questa Corte,che l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a)consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbiaindotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di unfatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagliabbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non puòconcernere l'attività interpretativa e valutativa; c) devepossedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediatarilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenzaimpugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale edecisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio diNumero registro generale 11365/2025Numero sezionale 511/2026Numero di raccolta generale 11137/2026Data pubblicazione 25/04/2026cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte(Cass. Sez. U. n. 20013/2024, si v. anche Cass., n.16439/2021).Invero, non è configurabile l'errore revocatorio per vizi dellasentenza che investano direttamente la formulazione delgiudizio sul piano logico-giuridico (Cass. n. 8180/2009).In particolare, come si è sopra illustrato, non possono costituirevizi revocatori delle sentenze della Suprema Corte, ex artt. 391bis e 395 c.p.c., n. 4, l'errore di diritto sostanziale o processualeo l'errore di giudizio/ di valutazione (citate Cass. n.30994/2017; Cass. Sez. U. n. 8984/2018).E', inoltre, inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro laparvenza dell'allegazione di un errore di fatto rilevabile ictu oculie in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa,censuri, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4 c.p.c.,l’interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scortadi un’esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, corollario di quellodi specificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6 del codice dirito (Cass. n. 29750 /2022; Cass. n. 13109/2024).1.3 Il motivo revocatorio in esame è inammissibile, in quanto ladoglianza, piuttosto che evidenziare un errore di fatto percettivocon le caratteristiche appena menzionate, investe il giudiziosvolto da questa Corte, senza peraltro confrontarsi con ilcontenuto della decisione impugnata e sollecitando, nellasostanza, l’adozione di una diversa decisione sui motivi delricorso per cassazione originariamente proposto.Numero registro generale 11365/2025Numero sezionale 511/2026Numero di raccolta generale 11137/2026Data pubblicazione 25/04/2026La ricorrente censura una asserita errata valutazione in ordineal giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare dellicenziamento compiuta dal giudice di merito che l’ordinanzadella Corte ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità inquanto afferente ad un giudizio di merito sotto il profilodell’accertamento della “giusta causa” di licenziamento ex art.2119 c.c., che è incensurabile in cassazione se privo di errorilogici e giuridici (nell’ordinanza n. 31220 del 2024 è richiamatain proposito Cass. 7029 del 2023).Rileva il Collegio che l’ordinanza ha esaminato la censura senzacommettere alcun errore di tipo percettivo ritenendo, secondola consolidata giurisprudenza di legittimità, che la critica almancato apprezzamento dell’elemento soggettivo delladipendente attenga al giudizio di fatto espresso dalla Corteterritoriale.Il motivo revocatorio è pertanto inammissibile.2. Con il secondo motivo (pag. 2 e pag.16 e sg. del ricorso) sicensura la sentenza (recte: ordinanza) ex artt. 391 bis cpc, 395numero 4) cpc., con particolare riferimento alla statuizioneassunta da questa Corte rispetto al primo motivo di ricorso. Sieccepisce che la Corte ha dichiarato erroneamenteinammissibile il secondo motivo di ricorso col quale si eradedotto l’omesso esame di fatto decisivo consistito nell’omessoesame dei fatti addebitati ai fini del licenziamento ed inparticolare dell’insussistenza dell’elemento soggettivo.Con il terzo motivo di ricorso (pag. 2 e pag. 17 ssg del ricorso),si assume che l’ordinanza della Corte di cassazione deve essererevocata ai sensi degli artt. 391 bis cpc, 395 numero 4) cpc,Numero registro generale 11365/2025Numero sezionale 511/2026Numero di raccolta generale 11137/2026Data pubblicazione 25/04/2026venendo in rilievo errore percettivo, con particolare riguardo alsecondo motivo di ricorso, relativo all’omesso esame dellagravità dei fatti addebitati ai fini del licenziamento, in relazioneal profilo oggettivo (circostanza del caso) e soggettivo edintenzionale della ricorrente, rispetto al principio dellaproporzionalità e congruità.2.1 Anche tali censure, da trattare congiuntamente in ragionedella loro connessione, sono inammissibili poiché richiedono aquesta Corte una diversa decisione sui motivi del ricorso percassazione originariamente proposto, in contrasto con i principisopra richiamati, piuttosto che censurare la mancata percezionedi un fatto specifico, non tenendo conto del decisum che affermatestualmente il ricorso: “nella sostanza critica il giudizio di fattoespresso dalla Corte territoriale, non quello di valore, e, tral’altro, nel far ciò non coglie pienamente il decisum dellasentenza impugnata che, al punto 7.2 della motivazione ha fattospecifico riferimento alle circostanze soggettive ed ha esclusoche le stesse potessero scriminare la condotta tenuta perché leproblematiche addotte dalla docente a giustificazionedell’assenza ingiustificata mai sono state documentate nénell’ambito del procedimento amministrativo né nel corso delpresente giudizio”.3. In conclusione, non si ravvisa alcun errore di fatto percettivocome richiesto dall’art. 395, n. 4 c.p.c., con conseguenteinammissibilità del ricorso, senza necessità di pronuncia sullespese, in difetto di attività difensiva degli intimati.4. Occorre, invece, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati daCass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delleNumero registro generale 11365/2025Numero sezionale 511/2026Numero di raccolta generale 11137/2026Data pubblicazione 25/04/2026condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro del 03/02/2026.Il PresidenteIrene Tricomi