Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 luglio 2025

Cassazione n. 17119/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

verso l'ordinanza n. 21314/2025 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/07/2025 R.G.N.12919/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ordinanza n. 21314 del 25 luglio 2025 questa CorNtuem ehroa re gistro generale 22047/2025Numero sezionale 2066/2026dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Nuunmzerioa dti ara ccolta generale 17119/2026Pasculi avverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]conferma della pronuncia del Tribunale di Nola che, all'esito delgiudizio di opposizione, aveva ritenuto illegittimo perinsussistenza del fatto il licenziamento disciplinare intimato allalavoratrice dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannatola società a riassumere la lavoratrice entro tre giorni dallapronuncia o, in mancanza, a risarcire il danno pari a quattromensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.2.

Il Tribunale aveva, invece, escluso il carattere ritorsivo dellicenziamento ed aveva anche ritenuto non applicabile la tutelareale per difetto del requisito dimensionale.3.

La Corte territoriale, per quel che in questa sede rileva, avevain premessa evidenziato l’inammissibilità di tutte le domandele società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. perché le stesse,disattese già nella fase sommaria, non erano state ripropostenel giudizio di opposizione, che si era svolto nei confronti dellasola [OSCURATO:PERSONA], senza che la Pasculi sollecitassel’estensione del contradditorio.Quanto alla legittimità del licenziamento, intimato per avere lalavoratrice estratto e divulgato dati aziendali senza lapreventiva autorizzazione della direzione aziendale, avevacondiviso le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice diprime cure ed aveva ritenuto provata l’autorizzazione data allalavoratrice da [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell’area, il qualeaveva poi riferito alla società fatti non rispondenti al vero.

Inragione del ruolo avuto nella vicenda dal citato Bellante ilgiudice del merito, da un lato, aveva ritenuto insussistente ilfatto, perché risultava «comprovata la preventiva richiesta eNumero registro generale 22047/2025autorizzazione alla consegna della detta documentazione»N, umero sezionale 2066/2026Numero di raccolta generale 17119/2026dall’altro, però, insussistente l’allegato intento ritorsivo, esclusDoat a pubblicazione 31/05/2026sul rilievo che evidentemente la società aveva intrapreso ilprocedimento disciplinare «confidando nella bontà delledichiarazioni rese dal Bellante».4.

La cassazione della sentenza di appello era stata domandatasulla base di due motivi:a) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa decisione sullarichiesta pronuncia di legittimità e di esclusione diantigiuridicità della condotta contestata alla lavoratrice inapplicazione dell’art. 24 d.lgs. n. 196/2003, sul conseguenterichiesto accertamento dichiarativo del carattere ritorsivo dellicenziamento in quanto esclusiva manifestazione della volontàpunitiva aziendale rispetto ad una condotta della dipendenteconosciuta dalla azienda come legittima e priva di antigiuridicitàper espressa previsione normativa;b) nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. permotivazione apparente e contraddittoria sull’eccepito carattereritorsivo del licenziamento.5.

L’ordinanza impugnata per revocazione, nel fare proprio ilcontenuto della proposta di definizione accelerata ex art. 380bis c.p.c., ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi di ricorsorilevando, quanto al primo, che: a) che sulla natura ritorsiva dellicenziamento la Corte si era espressamente pronunciata,escludendola alla luce dell’accertamento di fatto compiuto; b) laricorrente non aveva neppure allegato di avere formulato unospecifico motivo di reclamo sulla assenza di antigiuridicità dellacondotta che, in ogni caso, non avrebbe di per sé assicuratouna tutela diversa in quanto l’insussistenza del fatto era giàstata accertata dal giudice dell’opposizione e «l’allorareclamante neppure avrebbe avuto interesse ad ottenere dalNumero registro generale 22047/2025giudice una mera sostituzione della causale di illegittimità deNl umero sezionale 2066/2026Numero di raccolta generale 17119/2026licenziamento»; c) attraverso la denuncia del viziDoat a pubblicazione 31/05/2026motivazionale prospettato nel secondo motivo in realtà venivaposto in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudicedel merito.6.

Il ricorso domanda la revocazione della ordinanza sulla basedi quattro motivi, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]..7.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce errore di fatto ex art. 395 n. 4c.p.c. sulla ritenuta inesistenza di un motivo autonomo direclamo e sulla mancata deduzione dell’omessa pronuncia inappello ex art. 112 c.p.c.Si assume che questa Corte sarebbe incorsa in errore percettivonell’escludere che fosse stato proposto un motivo di reclamosull’assenza di antigiuridicità della condotta perché, al contrario,dagli atti processuali risultava che era stato formulato un motivoautonomo, qualificato come questione preliminare, proprio sullaapplicabilità alla fattispecie dell’art. 24, lett. f), del d.lgs. n.196/2003.2.

Con il secondo mezzo si deduce l’errore di fatto sulla ritenutamancata devoluzione in appello della questionedimensionale/unico centro di imputazione e, quindi, sullapretesa preclusione della tutela reintegratoria reale.

Si assumeche in appello era stata espressamente devoluta la questionedell’unico centro di imputazione del rapporto di lavoro e,pertanto, questa Corte era incorsa in errore nell’affermare chela sussistenza del requisito dimensionale non fosse statadevoluta al giudice del reclamo e non fosse oggetto delsuccessivo giudizio di cassazione.Numero registro generale 22047/20253.

Con il terzo motivo testualmente rubricato «ricorso perN umero sezionale 2066/2026Numero di raccolta generale 17119/2026revocazione in relazione agli artt. 395 n. 4 c.p.c., 24, 111 e 11D7at a pubblicazione 31/05/2026Cost. nonché agli artt. 6,11 e 13 CEDU – necessitàdell’accoglimento della revocazione quale unico rimedio internoidoneo a ristabilire il rispetto del diritto di difesa, del diritto adun giudice effettivo e della tutela convenzionale contro illicenziamento ritorsivo e antisindacale» si argomenta sullaeffettività della tutela che deve essere riconosciuta al lavoratorelicenziato per avere esercitato attività sindacale o prestatoassistenza difensiva nell’interesse di altri lavoratori, tutela chesarebbe stata impedita dagli errori percettivi nei quali questaCorte è incorsa.4.

In via subordinata, è proposta con il quarto motivo questionedi legittimità costituzionale degli artt. 391 bis c.p.c. e 395 n. 4c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 117 cost. nonché agliartt. 6,11,13 CEDU.Si assume, in sostanza, che anche gli errori di valutazione e diqualificazione giuridica dovrebbero condurre alla revocazionedella pronuncia e ciò perché altrimenti sarebbero lesi il diritto didifesa, il diritto al giusto processo, il principio di ragionevolezzae di uguaglianza e, nella fattispecie oggetto di causa, di libertàsindacale.5.

Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni concorrenti.5.1.

Preliminarmente va ribadito l’orientamento (Cass. n.5050/2025) secondo cui la domanda di revocazione dellasentenza della Corte di cassazione per errore di fatto devecontenere, a pena di inammissibilità, oltre all’indicazione delmotivo della revocazione, prescritta dall’art. 398, comma 2,c.p.c., anche l’esposizione dei fatti di causa, richiesta dall’art.366, comma 1, n. 3, c.p.c., al fine di rendere agevole lacomprensione della questione controversa e dei profili diNumero registro generale 22047/2025censura formulati, in immediato coordinamento con il contenutoN umero sezionale 2066/2026Numero di raccolta generale 17119/2026della sentenza impugnata.

Di talché l’esposizione dei fatti dDait a pubblicazione 31/05/2026causa non può ritenersi validamente effettuata mediante ilsemplice rinvio al precedente ricorso per cassazione (Cass.14126/2018).

Quindi, oltre alla domanda di revocazione dellasentenza, idonea a provocare la fase rescindente del giudizio, ilricorso per revocazione deve contenere anche la domanda didecisione sull’originario ricorso attraverso la riproposizione degliargomenti in esso riportati, in ossequio al requisito a penad’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1 co. n. 3, c.p.c., al finedi rendere agevole la comprensione della questione controversae dei profili di censura formulati in immediato coordinamentocon il contenuto della sentenza impugnata e risultare idoneo ad1°/6/2018, n. 14126; Cass., Sez.

Un., 6/7/2015, n. 13863;Cass., 22/5/2015, n. 10553.

E già Cass., 14/11/2006, n.24203).Nella specie il ricorso per revocazione si limita a rinviare a pag.6 ai motivi dell’originario ricorso per cassazione, del quale, tral’altro, offre un’interpretazione che non trova riscontro negli attidi causa.5.2.

A detto rilievo, che potrebbe essere assorbente, siaggiunge, quanto al primo motivo, che la denuncia dellasussistenza di un preteso errore revocatorio muove da unalettura parziale dell’ordinanza revocanda che è fondata inrelazione alla denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. su unaduplice ratio decidendi perché, da un lato, evidenzia che laquestione dell’antigiuridicità della condotta ex art. 24 del d.lgs.n. 196/2003 non aveva «formato oggetto di un distinto edautonomo motivo di reclamo sul quale la Corte dovessepronunciarsi», dall’altro che in ogni caso l’assenzaNumero registro generale 22047/2025dell’antigiuridicità della condotta (per essere la condottaN umero sezionale 2066/2026Numero di raccolta generale 17119/2026medesima conforme alla disciplina dettata in tema dDait a pubblicazione 31/05/2026trattamento dei dati dall’art. 24 del d.lgs. n. 196/2003) nonavrebbe portato ad una tutela diversa da quella già ottenuta,perché l’insussistenza del fatto era già stata accertata dalgiudice dell’opposizione, che aveva però escluso l’intentoritorsivo.La seconda ratio è sufficiente a sorreggere il decisum e, quindi,non sussiste la necessaria decisività dell’errore denunciato,errore comunque non emergente dagli atti, perché nel ricorsoper cassazione non si afferma che la questione della mancanzadi antigiuridicità era stata oggetto di uno specifico motivo direclamo, bensì che la stessa era stata eccepita in via preliminareed a sostegno della conclusione inerente all’accertamento delcarattere ritorsivo, carattere sul quale il giudice del meritoaveva pronunciato, escludendolo.Si aggiunga, poi, che l’errore denunciato attiene ad un puntocontroverso sul quale la Corte ha pronunciato e riguarda lavalutazione degli atti processuali, sicché opera il principiosecondo cui «la configurabilità dell'errore revocatorio di cuiall'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che siconfigura ove la decisione sia fondata sull'affermazione diesistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processualeinduce ad escludere o ad affermare, non anche quando ladecisione della Corte sia conseguenza di una pretesa erratavalutazione od interpretazione delle risultanze processuali,essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilitàdi errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione»(Cass. n. 10040/2022).5.3.

Il secondo motivo è inammissibile perché il capo dellasentenza di appello che aveva ritenuto preclusa dallaNumero registro generale 22047/2025formazione del giudicato interno l’accertata insussistenza (già inN umero sezionale 2066/2026Numero di raccolta generale 17119/2026fase sommaria) di un unico centro di imputazione del rapportDoat a pubblicazione 31/05/2026non era stato oggetto del ricorso per cassazione.6.

In ordine al terzo ed al quarto motivo è sufficiente richiamarela pronuncia resa dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U.n.8984/2018) secondo cui la combinazione dell'art. 391-bis edell'art. 395 c.p.c., n. 4), non prevede come causa direvocazione della sentenza di cassazione l'errore di dirittosostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione.Né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzioneimpone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previstidall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazionedi legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertàpersonale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari especiali.

Sicché non appare irrazionale la scelta del legislatoredi riconoscere ai motivi di revocazione una propria specificafunzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio ovalutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito neilimiti dell'appello e del ricorso per cassazione (conf.

Cass., Sez.U., n. 30994/2017).

Inoltre, quanto all'effettività della tutelagiudiziaria, anche la giurisprudenza europea e quellacostituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, unavolta divenute definitive, non possano essere messe indiscussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapportigiuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia(Corte giust., 03/09/2009, Olimpiclub; 30/09/2003, Kobler;16/03/2006, Kapferer; conf.

Corte EDU, 28/07/1998, Omar c.c.

Bulgaria); il che convalida il contenimento del rimediorevocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di "sviste" odi "puri equivoci" senza che rilevino pretesi errori di valutazione(Corte cost. n. 17/1986, n. 36/1991, n. 207/2009; conf.

CNuamsesro. r,e gistro generale 22047/2025Numero sezionale 2066/2026Sez.

U., n. 30994/2017, cit.).

Numero di raccolta generale 17119/20267.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibileDa,t a pubblicazione 31/05/2026declaratoria alla quale segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di revocazione che siliquidano come da dispositivo.8.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di revocazione che liquidain euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 peresborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessoricome per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23.4.2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 22047/2025Numero sezionale 2066/2026Numero di raccolta generale 17119/2026Data pubblicazione 31/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
verso l'ordinanza n. 21314/2025 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/07/2025 R.G.N.12919/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ordinanza n. 21314 del 25 luglio 2025 questa CorNtuem ehroa re gistro generale 22047/2025Numero sezionale 2066/2026dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Nuunmzerioa dti ara ccolta generale 17119/2026Pasculi avverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]conferma della pronuncia del Tribunale di Nola che, all'esito delgiudizio di opposizione, aveva ritenuto illegittimo perinsussistenza del fatto il licenziamento disciplinare intimato allalavoratrice dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] ed aveva condannatola società a riassumere la lavoratrice entro tre giorni dallapronuncia o, in mancanza, a risarcire il danno pari a quattromensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.2. Il Tribunale aveva, invece, escluso il carattere ritorsivo dellicenziamento ed aveva anche ritenuto non applicabile la tutelareale per difetto del requisito dimensionale.3. La Corte territoriale, per quel che in questa sede rileva, avevain premessa evidenziato l’inammissibilità di tutte le domandele società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. perché le stesse,disattese già nella fase sommaria, non erano state ripropostenel giudizio di opposizione, che si era svolto nei confronti dellasola [OSCURATO:PERSONA], senza che la Pasculi sollecitassel’estensione del contradditorio.Quanto alla legittimità del licenziamento, intimato per avere lalavoratrice estratto e divulgato dati aziendali senza lapreventiva autorizzazione della direzione aziendale, avevacondiviso le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice diprime cure ed aveva ritenuto provata l’autorizzazione data allalavoratrice da [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell’area, il qualeaveva poi riferito alla società fatti non rispondenti al vero. Inragione del ruolo avuto nella vicenda dal citato Bellante ilgiudice del merito, da un lato, aveva ritenuto insussistente ilfatto, perché risultava «comprovata la preventiva richiesta eNumero registro generale 22047/2025autorizzazione alla consegna della detta documentazione»N, umero sezionale 2066/2026Numero di raccolta generale 17119/2026dall’altro, però, insussistente l’allegato intento ritorsivo, esclusDoat a pubblicazione 31/05/2026sul rilievo che evidentemente la società aveva intrapreso ilprocedimento disciplinare «confidando nella bontà delledichiarazioni rese dal Bellante».4. La cassazione della sentenza di appello era stata domandatasulla base di due motivi:a) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa decisione sullarichiesta pronuncia di legittimità e di esclusione diantigiuridicità della condotta contestata alla lavoratrice inapplicazione dell’art. 24 d.lgs. n. 196/2003, sul conseguenterichiesto accertamento dichiarativo del carattere ritorsivo dellicenziamento in quanto esclusiva manifestazione della volontàpunitiva aziendale rispetto ad una condotta della dipendenteconosciuta dalla azienda come legittima e priva di antigiuridicitàper espressa previsione normativa;b) nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. permotivazione apparente e contraddittoria sull’eccepito carattereritorsivo del licenziamento.5. L’ordinanza impugnata per revocazione, nel fare proprio ilcontenuto della proposta di definizione accelerata ex art. 380bis c.p.c., ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi di ricorsorilevando, quanto al primo, che: a) che sulla natura ritorsiva dellicenziamento la Corte si era espressamente pronunciata,escludendola alla luce dell’accertamento di fatto compiuto; b) laricorrente non aveva neppure allegato di avere formulato unospecifico motivo di reclamo sulla assenza di antigiuridicità dellacondotta che, in ogni caso, non avrebbe di per sé assicuratouna tutela diversa in quanto l’insussistenza del fatto era giàstata accertata dal giudice dell’opposizione e «l’allorareclamante neppure avrebbe avuto interesse ad ottenere dalNumero registro generale 22047/2025giudice una mera sostituzione della causale di illegittimità deNl umero sezionale 2066/2026Numero di raccolta generale 17119/2026licenziamento»; c) attraverso la denuncia del viziDoat a pubblicazione 31/05/2026motivazionale prospettato nel secondo motivo in realtà venivaposto in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudicedel merito.6. Il ricorso domanda la revocazione della ordinanza sulla basedi quattro motivi, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]..7. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce errore di fatto ex art. 395 n. 4c.p.c. sulla ritenuta inesistenza di un motivo autonomo direclamo e sulla mancata deduzione dell’omessa pronuncia inappello ex art. 112 c.p.c.Si assume che questa Corte sarebbe incorsa in errore percettivonell’escludere che fosse stato proposto un motivo di reclamosull’assenza di antigiuridicità della condotta perché, al contrario,dagli atti processuali risultava che era stato formulato un motivoautonomo, qualificato come questione preliminare, proprio sullaapplicabilità alla fattispecie dell’art. 24, lett. f), del d.lgs. n.196/2003.2. Con il secondo mezzo si deduce l’errore di fatto sulla ritenutamancata devoluzione in appello della questionedimensionale/unico centro di imputazione e, quindi, sullapretesa preclusione della tutela reintegratoria reale. Si assumeche in appello era stata espressamente devoluta la questionedell’unico centro di imputazione del rapporto di lavoro e,pertanto, questa Corte era incorsa in errore nell’affermare chela sussistenza del requisito dimensionale non fosse statadevoluta al giudice del reclamo e non fosse oggetto delsuccessivo giudizio di cassazione.Numero registro generale 22047/20253. Con il terzo motivo testualmente rubricato «ricorso perN umero sezionale 2066/2026Numero di raccolta generale 17119/2026revocazione in relazione agli artt. 395 n. 4 c.p.c., 24, 111 e 11D7at a pubblicazione 31/05/2026Cost. nonché agli artt. 6,11 e 13 CEDU – necessitàdell’accoglimento della revocazione quale unico rimedio internoidoneo a ristabilire il rispetto del diritto di difesa, del diritto adun giudice effettivo e della tutela convenzionale contro illicenziamento ritorsivo e antisindacale» si argomenta sullaeffettività della tutela che deve essere riconosciuta al lavoratorelicenziato per avere esercitato attività sindacale o prestatoassistenza difensiva nell’interesse di altri lavoratori, tutela chesarebbe stata impedita dagli errori percettivi nei quali questaCorte è incorsa.4. In via subordinata, è proposta con il quarto motivo questionedi legittimità costituzionale degli artt. 391 bis c.p.c. e 395 n. 4c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 117 cost. nonché agliartt. 6,11,13 CEDU.Si assume, in sostanza, che anche gli errori di valutazione e diqualificazione giuridica dovrebbero condurre alla revocazionedella pronuncia e ciò perché altrimenti sarebbero lesi il diritto didifesa, il diritto al giusto processo, il principio di ragionevolezzae di uguaglianza e, nella fattispecie oggetto di causa, di libertàsindacale.5. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni concorrenti.5.1. Preliminarmente va ribadito l’orientamento (Cass. n.5050/2025) secondo cui la domanda di revocazione dellasentenza della Corte di cassazione per errore di fatto devecontenere, a pena di inammissibilità, oltre all’indicazione delmotivo della revocazione, prescritta dall’art. 398, comma 2,c.p.c., anche l’esposizione dei fatti di causa, richiesta dall’art.366, comma 1, n. 3, c.p.c., al fine di rendere agevole lacomprensione della questione controversa e dei profili diNumero registro generale 22047/2025censura formulati, in immediato coordinamento con il contenutoN umero sezionale 2066/2026Numero di raccolta generale 17119/2026della sentenza impugnata. Di talché l’esposizione dei fatti dDait a pubblicazione 31/05/2026causa non può ritenersi validamente effettuata mediante ilsemplice rinvio al precedente ricorso per cassazione (Cass.14126/2018). Quindi, oltre alla domanda di revocazione dellasentenza, idonea a provocare la fase rescindente del giudizio, ilricorso per revocazione deve contenere anche la domanda didecisione sull’originario ricorso attraverso la riproposizione degliargomenti in esso riportati, in ossequio al requisito a penad’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1 co. n. 3, c.p.c., al finedi rendere agevole la comprensione della questione controversae dei profili di censura formulati in immediato coordinamentocon il contenuto della sentenza impugnata e risultare idoneo ad1°/6/2018, n. 14126; Cass., Sez. Un., 6/7/2015, n. 13863;Cass., 22/5/2015, n. 10553. E già Cass., 14/11/2006, n.24203).Nella specie il ricorso per revocazione si limita a rinviare a pag.6 ai motivi dell’originario ricorso per cassazione, del quale, tral’altro, offre un’interpretazione che non trova riscontro negli attidi causa.5.2. A detto rilievo, che potrebbe essere assorbente, siaggiunge, quanto al primo motivo, che la denuncia dellasussistenza di un preteso errore revocatorio muove da unalettura parziale dell’ordinanza revocanda che è fondata inrelazione alla denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. su unaduplice ratio decidendi perché, da un lato, evidenzia che laquestione dell’antigiuridicità della condotta ex art. 24 del d.lgs.n. 196/2003 non aveva «formato oggetto di un distinto edautonomo motivo di reclamo sul quale la Corte dovessepronunciarsi», dall’altro che in ogni caso l’assenzaNumero registro generale 22047/2025dell’antigiuridicità della condotta (per essere la condottaN umero sezionale 2066/2026Numero di raccolta generale 17119/2026medesima conforme alla disciplina dettata in tema dDait a pubblicazione 31/05/2026trattamento dei dati dall’art. 24 del d.lgs. n. 196/2003) nonavrebbe portato ad una tutela diversa da quella già ottenuta,perché l’insussistenza del fatto era già stata accertata dalgiudice dell’opposizione, che aveva però escluso l’intentoritorsivo.La seconda ratio è sufficiente a sorreggere il decisum e, quindi,non sussiste la necessaria decisività dell’errore denunciato,errore comunque non emergente dagli atti, perché nel ricorsoper cassazione non si afferma che la questione della mancanzadi antigiuridicità era stata oggetto di uno specifico motivo direclamo, bensì che la stessa era stata eccepita in via preliminareed a sostegno della conclusione inerente all’accertamento delcarattere ritorsivo, carattere sul quale il giudice del meritoaveva pronunciato, escludendolo.Si aggiunga, poi, che l’errore denunciato attiene ad un puntocontroverso sul quale la Corte ha pronunciato e riguarda lavalutazione degli atti processuali, sicché opera il principiosecondo cui «la configurabilità dell'errore revocatorio di cuiall'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che siconfigura ove la decisione sia fondata sull'affermazione diesistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processualeinduce ad escludere o ad affermare, non anche quando ladecisione della Corte sia conseguenza di una pretesa erratavalutazione od interpretazione delle risultanze processuali,essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilitàdi errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione»(Cass. n. 10040/2022).5.3. Il secondo motivo è inammissibile perché il capo dellasentenza di appello che aveva ritenuto preclusa dallaNumero registro generale 22047/2025formazione del giudicato interno l’accertata insussistenza (già inN umero sezionale 2066/2026Numero di raccolta generale 17119/2026fase sommaria) di un unico centro di imputazione del rapportDoat a pubblicazione 31/05/2026non era stato oggetto del ricorso per cassazione.6. In ordine al terzo ed al quarto motivo è sufficiente richiamarela pronuncia resa dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U.n.8984/2018) secondo cui la combinazione dell'art. 391-bis edell'art. 395 c.p.c., n. 4), non prevede come causa direvocazione della sentenza di cassazione l'errore di dirittosostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione.Né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzioneimpone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previstidall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazionedi legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertàpersonale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari especiali. Sicché non appare irrazionale la scelta del legislatoredi riconoscere ai motivi di revocazione una propria specificafunzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio ovalutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito neilimiti dell'appello e del ricorso per cassazione (conf. Cass., Sez.U., n. 30994/2017). Inoltre, quanto all'effettività della tutelagiudiziaria, anche la giurisprudenza europea e quellacostituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, unavolta divenute definitive, non possano essere messe indiscussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapportigiuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia(Corte giust., 03/09/2009, Olimpiclub; 30/09/2003, Kobler;16/03/2006, Kapferer; conf. Corte EDU, 28/07/1998, Omar c.c. Bulgaria); il che convalida il contenimento del rimediorevocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di "sviste" odi "puri equivoci" senza che rilevino pretesi errori di valutazione(Corte cost. n. 17/1986, n. 36/1991, n. 207/2009; conf. CNuamsesro. r,e gistro generale 22047/2025Numero sezionale 2066/2026Sez. U., n. 30994/2017, cit.). Numero di raccolta generale 17119/20267. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibileDa,t a pubblicazione 31/05/2026declaratoria alla quale segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di revocazione che siliquidano come da dispositivo.8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di revocazione che liquidain euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 peresborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessoricome per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23.4.2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 22047/2025Numero sezionale 2066/2026Numero di raccolta generale 17119/2026Data pubblicazione 31/05/2026