CassazionesentenzaSezione UDecisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 28619/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETC.) Ud.10/10/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 439/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- R.G. 439/2023udienza S.U.10 ottobre 2023pag. nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma di [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma dandolo 19/a, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'AMBITO DELL'ATO N 1 [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 19878/2022 depositata il 20/06/2022. Lette la requisitoria del Procuratore Generale e la memoria del controricorrente[OSCURATO:PERSONA] tra i lottisti [OSCURATO:PERSONA] . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. l’ordinanza di Cassazione S.U. 20 giugno 2022, n. 19878 già resa - su ricorso della stessa parte contro Comune di Tarquinia, Consorzio tra [OSCURATO:PERSONA] di Spille, [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'AMBITO DELL'ATO N 1 [OSCURATO:PERSONA] - avversola sentenza Consiglio di Stato 5.10.2020, n. 5821 che a sua R.G. 439/2023udienza S.U.10 ottobre 2023pag. volta aveva rigettato il ricorso contro la sentenza TAR Lazio 16.5.29016. n. 5787; 2. a tenore della ordinanza ora impugnata : a) il primo giudice amministrativo aveva ordinato il trasferimento coattivo in favore del predetto comune di opere di urbanizzazione afferenti al servizio idrico, realizzate nell’ambito delle menzionate lottizzazioni e già oggetto di obblighi di sottomissione assunti anni addietro dalle imprese lottizzatrici; b) il Consiglio di Stato, nel respingere i due motivi di gravame, escludeva la prescrizione (prima non eccepita) dei descritti obblighi di ritrasferimento, nonché ogni esproprio senza indennizzo anche per le opere successivamente realizzate(pertinenti con la nozione di impianti attualmente serventi l’approvvigionamento idrico), oltre che la pretesa onerosità dei beni oggetto di traslazione; 3. nel respingere il ricorso, queste Sezioni Unite hanno statuito che: a) non sussisteva l’eccesso di potere giurisdizionale, riferito all’inclusione fra le opere trasferite anche di acquedotto idrico e fogne rispetto alle previsioni dell’originario atto di sottomissione, nessuna sostituzione del giudice amministrativo essendosi verificata rispetto alle condotte della P.A., in punto di valutazione di opportunità dell’atto, posto che il sindacato giudizialeera rimasto nel perimetro interpretativo delle previsioni di sottoscrizione degli accordi, dunque non eccedendo, ai fini di causa, ipotetici ed irrilevanti errori in iudicando o in procedendo ; b) nemmeno era configurabile un esproprio senza indennizzo , quanto alle opere successivamente realizzate nella gestione degli impianti, posto che non era predicabile la omissione della pronuncia sulla domanda , stante la precisa statuizione di non debenza di corrispettivi per trasferimentidovuti a titolo gratuito; 4. sul ricorso , deducente un errore di fatto ed al quale resistono con controricorso i Consorzi tra i lottisti Pian di Spille e [OSCURATO:PERSONA], oltre al Comune di Tarquinia, è stat a resa una proposta di definizione ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., cui è seguita R.G. 439/2023udienza S.U.10 ottobre 2023pag. in termini - e corredata da apposita procura - l’istanza di parte di fissazione dell’udienza; 5. il Procuratore Generale, in persona del sost . proc. gen. dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1. l’unico motivo solleva, in relazione all’art.3 95 n. 4 c.p.c., l’errore (di fatto) revocatorio laddove le Sezioni Unite avrebbero “dato per acclarato” che l’impianto realizzato da SOGECA fosse solo la rete di distribuzione di acqua potabile, mentre altre opere erano state costruite nel frattempo, integranti un più ampio sistema, includente l’acquedotto per l’irrigazione e la rete fognaria, come tali estranee agli obblighi di cessione e perciò da indennizzare; 2. il ricorso è inammissibile , alla stregua del principio per cui la configurabilità dell'errorerevocatorio di cui all'art. 391-bis c.p.c. presuppone unerrore di fatto, che si dà ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, « non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area deglierrori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione » (Cass.10040/2022), dunque su un «inesatto apprezzamento» (Cass. 5 326/2023 ) ; lo stesso ricorso, riarticolando il campo delle censure de lla originaria impugnazione avanti a queste Sezioni Unite, riporta (a pag. 7, così come il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Spille, a pag.12) un passo della sentenza Consiglio di Stato n.5821/2020 nella quale si dà conto che l’obbligo di trasferire doveva essere “riferito all’impianto nel suo assetto attuale”, invero adempiendo “alla funzione originaria e immutata di esso”, cioè “approvvigionare di acqua i complessi immobiliari a servizio dei quali fu previsto”; nel la ordinanza n. R.G. 439/2023udienza S.U.10 ottobre 2023pag. 19878/2022 a propria volta le Sezioni Unite hanno rilevato la corrispondente infondatezza del motivo (secondo) , versando la critica nella prospettazione di un mero errore in iudicando o in procedendo, in relazione alla pronuncia di dovuto trasferimento a titolo gratuito all’ente, così come, nella sostanza, di addotto mero errore interpretativo quanto al motivo (primo) centrato sull’esorbitanza di altre opere trasferite coattivamente; 3. il ricorso dunque, per un verso , non coglie la ratio decidendi della ordinanza impugnata, chiedendo a queste Sezioni Unite di censurare la decisione del giudice amministrativo senza confrontarsi con l’affermata avvenuta manifestazione giurisdizionale del tutto interna al rispettivo istituzionale perimetro valutativo,posto che, nel citato plesso, la questione della latitudine delle opere da trasferire aveva trovato puntale esame ed esplicita valutazione, non avendo dunque in quella sede dato luogo ad alcuna questione di giurisdizione;per altro verso, l’odierna impugnazione trascura che il puntocontroverso era stato già affrontato e deciso nella ordinanza di queste Sezioni Unite, così contravvenendo all’altro limite posto dall’art. 395 n.4 c.p.c.; né inoltrepuò dirsi rispettato il principio per cui l’errore revocatorio deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e «incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili avverso la sentenza di merito» (Cass. 20238/2022); 4. l’inammissibilità del ricorso impone infine, ai sensi dell’art.380 - bis c.p.c. e per il rinvio all’art.96 co. 3 e 4 c.p.c., di dar conto che la presente decisione definisce il giudizio in piena conformità alla proposta (della Prima Presidente, 8 maggio 2023) già comunicata alla partee per la quale la stessa ha invece chiesto la decisione, così che l a pronuncia sulle spese è resa secondo la regola della soccombenza ed è meglio specificata, per la liquidazione, in dispositivo; ad essa si affiancano la condanna , in favore dell e R.G. 439/2023udienza S.U.10 ottobre 2023pag. controparti, delle somme equitativamente determinate, fissate in dispositivo, nonché pronuncia di condanna, in favore della cassa delle ammende, al pagamento della somma individuata ai sensi dell’ultimo comma dell’art.96 c.p.c.; 5. come invero precisato da queste Sezioni Unite ( nelle ordinanze nn. 27195 e 27433/2023 ) si tratta di una novità normativa (introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo d . l gs. n. 149/2022) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, «una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma); risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale», tant’è che la opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione – in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35 comma 1 del d.lgs.n. 149/2022 – ai giudiziintrodotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non erastata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini della rea ttività ordinamentale, l’istituto – si è puntualizzato - integra il « corredo di i ncentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo)»; 6. sussistono altresì i presupposti dell'obbligo per la parte di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis R.G. 439/2023udienza S.U.10 ottobre 2023pag. dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 15.200, di cui 200 euro per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%, nonché di euro 15.000 quale somma equitativamente determinata, il tutto in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA]; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 13.200, di cui 200 euro per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%, nonché di euro 13.000 quale somma equitativamente determinata, il tutto in favore degli altri controricorrenti; condanna il ricorrente al pagamento - in favore della Cassa delle ammende - della somma , individuata ai sensi dell’ultimo comma dell’art.96 c.p.c., ad euro 2.500; ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo