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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 gennaio 2024

Cassazione n. 10291/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19127/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),elettivamente domiciliati presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] 90 -controricorrenti- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 9217/2020depositata il 20/05/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Francofonte impugnò con due motivi di ricorso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 15/5/2018 con la quale era stata determinata in favore dei litisconsorti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'indennità di esproprio e di occupazione temporanea rispettivamente in euro 465.011,80 e 166.199,70 a seguito dell'ablazione di un fondo di loro proprietà ad opera del Comune,da destinarsi alla realizzazione di un PIP.

Il ricorso si fondava su una presunta violazione dell’art 29 d.lgs. 150/2011 poiché la Corte di Appello di Catania aveva erroneamente disatteso la sollevata eccezione di tardività della domanda.

Infatti il Comune di Francofonte aveva lamentato la violazione dell'art. 29 d.lgs. 10 settembre 2011 n. 150, e 54 comma 1 DPR 8/6/2001 nr.327 in relazione all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc,poiché il decidente aveva erroneamente disatteso la sollevata eccezione di tardività del domanda, quantunque l'opposizione fosse stata proposta con ricorso depositato il 13.2.2017 a fronte di un decreto di esproprio notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]e quindi oltre il decorso del termine perentorio di trenta giorni stabilito dal citato art. 29 d.lgs. 150/2011 ed oltre il termine dilatorio di trenta giorni decorrente «dalla comunicazione (25.6.2016) dell'avvenuto deposito dell'indennità di espropriazione presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti».

Con ordinanza n. 9217/2020 questa Suprema Corte di Cassazione respinse il ricorso proposto dal Comune di Francofonte avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, sull’assunto che il termine di decadenza di 30 gg per proporre l’opposizione alla stima opera solo in relazione al caso di stima definitiva dell’indennità, sicché, ove ciò non sia avvenuto, l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità resta proponibile finché non decorra il termine di prescrizione decennale, a far tempo dall’emanazione del provvedimento ablatorio.

Secondo questa Corte mancava agli atti di causa la prova della notifica ai ricorrenti della stima definitiva dell’indennità di espropriazione.

Avverso tale ordinanza 9217/2020 il Comune di Francofonte propone ricorso per revocazione ex art 391 bis c.p.c. con unico motivo e memoria e chiede che venga concessa, nelle more della definizione del predetto giudizio, la sospensione dell'esecutività della sentenza in esame, stante il fatto che l'ingente somma di € 600.000,00 da corrispondere ai resistenti determinerebbe per il comune il dissesto finanziario. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso ememoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per revocazione è inammissibile.

In tema di re vocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass.10040/2022; Cass.S.U. 8984/2018).

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, con il quale ‒ come viene ribadito nel ricorso per revocazione ‒ il Comune ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 d.lgs. 150 /2011 e 54 d.P.R. 327/2001, per non avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile il ricorso per la determinazione dell’indennità di esproprio, in quanto depositato il 13 febbraio 2017, ossia oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto di espropriazione, avvenuta ll’11 gennaio 2017.

Tale motivo è stato ritenuto infondato dalla sentenza revocanda di questa Corte, la quale ha correttamente fatto applicazione del principio, secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l'opposizione alla stima - nel sistema introdotto dall'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, nonché in quello attuale, regolato dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011 - opera solo in relazione al caso di stima definitiva dell’indennità, sicché, ove tanto non sia avvenuto, l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità resta proponibile finché non decorra il termine di prescrizione decennale, a far tempo dall’emanazione del provvedimento ablatorio (Cass. 5517/2017; Cass. 23311/2018).

Poiché nella specie non risultava notificata agli espropriati la stima definitiva, questa Corte ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione, con conseguente non definitività della stima.

Tale giudizio in diritto il ricorrente mira a sovvertire con il ricorso per revocazione, adducendo la mancata considerazione del deposito ‒ non impugnato ‒ dell’indennità provvisoria presso la Cassa depositi e prestiti, indennità che, per effetto della mancata impugnazione, sarebbe divenuta definitivo.

Orbene, anzitutto, per un verso, di tale questione non vi è traccia nella sentenza impugnata, né nel relativo motivo di ricorso, per altro verso, il ricorso per revocazione non si confronta con la ratio decidendi, deducendo un diverso motivo di pretesa definitività della stima.

Il che implicherebbe un nuovo giudizio in fatto ed in diritto del tutto inammissibile in sede di revocazione.

Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il Comune ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna il ricorrente Comune di Francofonteal pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19127/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),elettivamente domiciliati presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] 90 -controricorrenti- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 9217/2020depositata il 20/05/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Francofonte impugnò con due motivi di ricorso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 15/5/2018 con la quale era stata determinata in favore dei litisconsorti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'indennità di esproprio e di occupazione temporanea rispettivamente in euro 465.011,80 e 166.199,70 a seguito dell'ablazione di un fondo di loro proprietà ad opera del Comune,da destinarsi alla realizzazione di un PIP. Il ricorso si fondava su una presunta violazione dell’art 29 d.lgs. 150/2011 poiché la Corte di Appello di Catania aveva erroneamente disatteso la sollevata eccezione di tardività della domanda. Infatti il Comune di Francofonte aveva lamentato la violazione dell'art. 29 d.lgs. 10 settembre 2011 n. 150, e 54 comma 1 DPR 8/6/2001 nr.327 in relazione all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc,poiché il decidente aveva erroneamente disatteso la sollevata eccezione di tardività del domanda, quantunque l'opposizione fosse stata proposta con ricorso depositato il 13.2.2017 a fronte di un decreto di esproprio notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]e quindi oltre il decorso del termine perentorio di trenta giorni stabilito dal citato art. 29 d.lgs. 150/2011 ed oltre il termine dilatorio di trenta giorni decorrente «dalla comunicazione (25.6.2016) dell'avvenuto deposito dell'indennità di espropriazione presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti». Con ordinanza n. 9217/2020 questa Suprema Corte di Cassazione respinse il ricorso proposto dal Comune di Francofonte avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, sull’assunto che il termine di decadenza di 30 gg per proporre l’opposizione alla stima opera solo in relazione al caso di stima definitiva dell’indennità, sicché, ove ciò non sia avvenuto, l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità resta proponibile finché non decorra il termine di prescrizione decennale, a far tempo dall’emanazione del provvedimento ablatorio. Secondo questa Corte mancava agli atti di causa la prova della notifica ai ricorrenti della stima definitiva dell’indennità di espropriazione. Avverso tale ordinanza 9217/2020 il Comune di Francofonte propone ricorso per revocazione ex art 391 bis c.p.c. con unico motivo e memoria e chiede che venga concessa, nelle more della definizione del predetto giudizio, la sospensione dell'esecutività della sentenza in esame, stante il fatto che l'ingente somma di € 600.000,00 da corrispondere ai resistenti determinerebbe per il comune il dissesto finanziario. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso ememoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per revocazione è inammissibile. In tema di re vocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass.10040/2022; Cass.S.U. 8984/2018). Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, con il quale ‒ come viene ribadito nel ricorso per revocazione ‒ il Comune ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 d.lgs. 150 /2011 e 54 d.P.R. 327/2001, per non avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile il ricorso per la determinazione dell’indennità di esproprio, in quanto depositato il 13 febbraio 2017, ossia oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto di espropriazione, avvenuta ll’11 gennaio 2017. Tale motivo è stato ritenuto infondato dalla sentenza revocanda di questa Corte, la quale ha correttamente fatto applicazione del principio, secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l'opposizione alla stima - nel sistema introdotto dall'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, nonché in quello attuale, regolato dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011 - opera solo in relazione al caso di stima definitiva dell’indennità, sicché, ove tanto non sia avvenuto, l’azione di determinazione giudiziale dell’indennità resta proponibile finché non decorra il termine di prescrizione decennale, a far tempo dall’emanazione del provvedimento ablatorio (Cass. 5517/2017; Cass. 23311/2018). Poiché nella specie non risultava notificata agli espropriati la stima definitiva, questa Corte ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione, con conseguente non definitività della stima. Tale giudizio in diritto il ricorrente mira a sovvertire con il ricorso per revocazione, adducendo la mancata considerazione del deposito ‒ non impugnato ‒ dell’indennità provvisoria presso la Cassa depositi e prestiti, indennità che, per effetto della mancata impugnazione, sarebbe divenuta definitivo. Orbene, anzitutto, per un verso, di tale questione non vi è traccia nella sentenza impugnata, né nel relativo motivo di ricorso, per altro verso, il ricorso per revocazione non si confronta con la ratio decidendi, deducendo un diverso motivo di pretesa definitività della stima. Il che implicherebbe un nuovo giudizio in fatto ed in diritto del tutto inammissibile in sede di revocazione. Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il Comune ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente Comune di Francofonteal pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari