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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07877/2025

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rdinanza della Corte di cassazione ex art.391-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] a Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron.

R.G.N. 22980/2023 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato laseguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22980/2023R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura allegata al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- nonché di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- per la revocazione dell’ordinanza n. 27306/2023della CORTE SUPREMA diCASSAZIONE, depositata il 25 settembre 2023; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 1° giugno 2020 , la Corte d’appello di Lecce , rigettando l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], confermò integralmente la decisione del locale T ribunale , Sez.

Casarano, che, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], li aveva condannati a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 3.067,96, a titolo di restituzione della tassa di proprietà per gli anni dal 1989 al 1994 relativaad un autocarro che qu egli aveva venduto al loro dante causa,[OSCURATO:PERSONA] , con atto del 6 luglio 1984 .

2. La Corte territoriale, preso atto del contratto di vendita dell’autocarro stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel 1984, che aveva trasferito al compratore il diritto di proprietà del veicolo e,con esso, gli oneri conseguenti in ordine al p agamento della tassa di possesso, reputò irrilevante sia l’esposto presentato il 26 maggio 1986 da Giuseppe M anco ai Carabinieri di Taurisano (contenente l’affermazionedell’esponente di avere venduto l’autocarro a [OSCURATO:PERSONA]), sia l’attestazione degli stessi Carabinieri di avere proceduto, in seguito al detto esposto, al ritiro della carta di circolazione del veicolo presso [OSCURATO:PERSONA], sia , infine, la dichiarazione resa nella comparsa di risposta depositata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, secondo cui egli aveva effettivamente acquistato l’autocarro da [OSCURATO:PERSONA] dopo il 1984. 3.Questa Corte, con ordinanza 25 settembre 2023, n. 27306, ha rigettato il ricorso proposto dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] per la cassazionedella sentenza della Corte d’appello di Lecce .la Corte di legittimità, dopo aver incidentalmente rilevato c he i motivi di ricorso erano stati redatti con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., omettendo di specificare la sedes processualein cui erano stati messi a disposizione gli atti e i documenti mentovati in ricorso (in particolare, l’esposto di [OSCURATO:PERSONA] e il verbale di ritiro della carta di circolazione del veicolo da parte dei Carabinieri), li ha reputati infondati,sulla base della considerazione che la ratio decidendidella sentenza impugnata si sottraeva alle ce n sure di violazione di leggee di omesso esame con essi articolate.

Precisamente, ad avviso del giudice di legittimità, la circostanzache la Corte territoriale avesse ritenuto che, in base alla vendita dell’autocarro posta in essere il 6 luglio 1984 da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], «evidentementetrascritta al P.R.A. », il compratore fosse rimasto obbligato al pagamento dei tributi connessi alla sua qualità di proprietario a prescinderedalla eventuale successiva vendita a [OSCURATO:PERSONA] ( la quale sarebbe restata irrilevante almeno sino a quando di tale ulteriore pas saggio di proprietà non fosse stato d ato conto con la trascrizione nel pubblico registro automobilistico), induceva ad escludere la sussistenza, nella sentenza d’appello,sia della dedottaviolazione degli artt. 2735 cod . civ. e 116 cod. proc. civ., sia della dedotta omessa considerazione dell’atto proveniente dai Carabinieri.

4. Per la revocazione di questa ordinanza, ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.

Non svolgono difese in questa sede né l’intimata [OSCURATO:PERSONA] (erede di GiuseppeManco), né l’intimato [OSCURATO:PERSONA].

In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. – ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. (che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quatercod. proc. civ., ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391-bis) –la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale.

Il Procuratore Generale non hadepositato conclusioni scritte.

I ricorrentihanno depositato breve memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con i motivi di revocazione i ricorrenti assumono che l’ordinanza n. 27306 del 2023 di questa Corte sarebbe affetta da due distintierrori di fatto, ai sensi degli artt.391-bise 395, n.4, cod. proc. civ..

Un primo errore(denunciato con il primo motivo) sarebbeconsistito nel supporre l’«avvenuta trascrizione del contratto al PRA »; tale supposizione sarebbe stata «errata e del tutto priva di fondamento ed estraneaagli atti di causa perché mai alcuna trascrizione del contra t to datato 6.7.1984 intercorso tra Manco G iuseppe e Schi a vano Filippo è stata eseguita».

Un secondo errore (denunciato con il secondo motivo) sarebbe consistitonel ritenere che i motivi di ricorso per cassazione fossero stati redatti con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., omettendodi specificare la sedes processuale in cui erano stato messi a disposizione gli atti e i documenti ai quali i ricorrenti avevano fatto riferimento; talesupposizione sarebbe stata erronea , poiché in calce al ricorso erano stati perfettamenteindicati sia il contratto di vendita del 1984, sia l’esposto ai C arabinieri di Taurisano del 1986, sia l’attestazione proveniente dai Carabinieri medesimi; documenti che erano stati poi debitamentenumerati e depositati in apposito fascicolo dinanzi al giudice di legittimità.

2. Il ricorso è manifestamente inammissibile , il che consente di reputareirrilevanti i dubbi circa la sua rituale notifica agli intimati, non costituitisi in giudizio; dubbi determinati dalla circostanza che nelle produzioni rinvenibili nel fascicolo telematico non figurano i file s di accettazione e di avvenuta consegna della notifica asseritamente effettuata in data 24 novembre 2023, ma solo il c.d. file DatiAtto.xml.p7m. 2.1.Ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art.395, n.4, cod. proc. civ., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto –risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez.

Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171); b) l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334); c) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare larevocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391 - bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820); d)il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929); e) sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è statocontroverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia concui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d'ufficio) –una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione –diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435); f)movendo da tale configurazione dell’errore revocatorio, questa Corte ha , sin da epoca ormai risalente , affermato – e in tempi più recenti reiteratamente ribadito – che, non solo, ovviamente , non rientra nella previsione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il vizio che, nascendo da una falsa percezione dinorme giuridiche, integri gli estremi dell’error iuris, sia che attenga ad obliterazione dellenorme medesime (riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione (Cass. 21/02/2020, n. 4584; Cass. 29/12/2011, n. 29922); ma neppure sussiste errore di fatto revocatorio quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata interpretazione dei motivi del ricorso o di una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione ( Cass. n.7064/2022; Cass. 13915/2005; Cass. 14608/2007; Cass. 20635/2017; Cass. n. 10179/2020; Cass. 10040/2022); g) p ertanto , non è configurabile un errore revocatorio né nel giudizioespresso dalla sentenza di legittimità in ordine al la violazione dei principi di autosufficienza, di tassatività e specificità che devono caratterizzare i motivi di ricorsoper cassazione, né in quello volto ad individuare la ratio decidendi della sentenza impugnata , al fine di valutare se la stessa si sottragga o meno alle censure rivoltele con il ricorso medesimo.

2.2. Nel caso in esame, alla stregua delle stesse allegazioni dei ricorrenti, nessuno dei due presunti errori denunciati rientra nel paradigma dell’errorerevocatorio. 2.2.a.Per quanto concerne il primo, va osservato, anzitutto, che la supposizione che la vendita dell’autocarro del 1984 fosse stat a trascritta al P.R.A., ha costituito l’oggetto di un accertamentodi merito basato sulla ricostruzione delle circostanze di fatto e sull’apprezzamento delle prove documentalidedotte in giudizio, e non già di una svista percettiva individuabile ictu oculi in base agli atti di causa.È poi evid ente , in secondo luogo, che, nel caso di specie, la supposizione circa l’ avvenuta t rascrizione del la vendita del 1984, proprio in quanto costi tuente l’ oggetto di un apprezzamento di fatto basato sull’esame delle prove dedotte in giudizio , era stat a espressa dal giudicedel merito, mentre la Corte di legittimità si è limitata a dare atto di tale giudizio nella ricostruzione della ratio decidendi della sentenza impugnata , osservando che , per la C orte d’ appello, [OSCURATO:PERSONA] era rimasto obbligato al pagamentodella tassa di proprietà sull’autocarro proprio in ragione del rilievo che l’atto di vendita a suo favore del 1984, a differenza dell’eventuale successivo trasferimento del mezzo a [OSCURATO:PERSONA], fosse stato “ evid entemente ” trascritto al P.R.A.

Pertanto,l’eventuale errore – avente comunque natura di errore di giudizio derivante da unavalutazione di fatto e non di errore di fatto revocatorio– sarebbe addebitabile alla sentenza della Corte d’appello (e avrebbe quindi dovuto essere sanzionato con i relativi mezzi di gravame) e non alla pronunciadi legittimità.

Non può infine non evidenziarsi, in terzo luogo, che la questione circa la trascrizioneal P.R.A degli atti di vendita compiuti da [OSCURATO:PERSONA] aveva formato oggettodi discussione nel giudizio, atteso che gli stessi ricorrenti hanno dedotto di aver dep ositato documenti atti a dimostrare l’effettiva disponibilità dell’autocarro in capo a Giulio D i Seclì almeno dal 1986 , nonché la circostanza che i C arabinieri d i Taurisano, ritirata la carta di circolazione del veicolo e trasmessala al P.R.A. di L ecce, avevano contravvenzionato sia l’ alienante che l’acquirente dell’autocarro per la mancata comunicazione del trasferimento di proprietà nel termine previsto dalla legge .

I l fatto di cui erroneamente sarebbe stata supposta l’esistenza avrebbe quindi costituito un punto controverso , la pronuncia relativa al quale non avrebbe potuto integrare una mera svista percettiva, ma avrebbe assunto necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio. 2.2.b.

Quanto all’errore denunciato con il secondo motivo, è sufficiente ribadire che, in mancanza di un’inesatta percezione dei fatti, non è configurabile un errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio diautosufficienza in ordine ai motivi di ricorso , venendo in considerazione una valutazione espressa in funzione dell’ osservanza dei presuppostidi ammissibilità del ricorso per cassazione, suscettibile, ove non correttamenteeffettuata, di tr a dursi in un e r ror iuris ma non in una svista percettiva (Cass. 31/08/2017, n.20635; Cass.14/08/2020; Cass. 12/10/2022, n. 29750; Cass. 13/05/2024, n. 13109).

Nel caso in esame, poi, l’eventuale errore non assumerebbe lo stigma della decisività, poiché il giudizio ci r ca il mancato rispetto dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. è stato espresso dalla Corte di legittimitàsolo incidentalmente, prima di scrutinare i motivi di ricorso, che non è stato dichiarato inammissibile per violazione delle prescrizioni dettate dalla citata disposizione del codice di rito, ma rigettato nel merito.

In definitiva, il ricorsoper revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],va dichiarato inammissibile. 3.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, attesa l’indefensiodegli intimati. 4.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rdinanza della Corte di cassazione ex art.391-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] a Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron. R.G.N. 22980/2023 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato laseguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22980/2023R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura allegata al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- nonché di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- per la revocazione dell’ordinanza n. 27306/2023della CORTE SUPREMA diCASSAZIONE, depositata il 25 settembre 2023; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 1° giugno 2020 , la Corte d’appello di Lecce , rigettando l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], confermò integralmente la decisione del locale T ribunale , Sez. Casarano, che, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], li aveva condannati a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 3.067,96, a titolo di restituzione della tassa di proprietà per gli anni dal 1989 al 1994 relativaad un autocarro che qu egli aveva venduto al loro dante causa,[OSCURATO:PERSONA] , con atto del 6 luglio 1984 . 2. La Corte territoriale, preso atto del contratto di vendita dell’autocarro stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel 1984, che aveva trasferito al compratore il diritto di proprietà del veicolo e,con esso, gli oneri conseguenti in ordine al p agamento della tassa di possesso, reputò irrilevante sia l’esposto presentato il 26 maggio 1986 da Giuseppe M anco ai Carabinieri di Taurisano (contenente l’affermazionedell’esponente di avere venduto l’autocarro a [OSCURATO:PERSONA]), sia l’attestazione degli stessi Carabinieri di avere proceduto, in seguito al detto esposto, al ritiro della carta di circolazione del veicolo presso [OSCURATO:PERSONA], sia , infine, la dichiarazione resa nella comparsa di risposta depositata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, secondo cui egli aveva effettivamente acquistato l’autocarro da [OSCURATO:PERSONA] dopo il 1984. 3.Questa Corte, con ordinanza 25 settembre 2023, n. 27306, ha rigettato il ricorso proposto dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] per la cassazionedella sentenza della Corte d’appello di Lecce .la Corte di legittimità, dopo aver incidentalmente rilevato c he i motivi di ricorso erano stati redatti con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., omettendo di specificare la sedes processualein cui erano stati messi a disposizione gli atti e i documenti mentovati in ricorso (in particolare, l’esposto di [OSCURATO:PERSONA] e il verbale di ritiro della carta di circolazione del veicolo da parte dei Carabinieri), li ha reputati infondati,sulla base della considerazione che la ratio decidendidella sentenza impugnata si sottraeva alle ce n sure di violazione di leggee di omesso esame con essi articolate. Precisamente, ad avviso del giudice di legittimità, la circostanzache la Corte territoriale avesse ritenuto che, in base alla vendita dell’autocarro posta in essere il 6 luglio 1984 da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], «evidentementetrascritta al P.R.A. », il compratore fosse rimasto obbligato al pagamento dei tributi connessi alla sua qualità di proprietario a prescinderedalla eventuale successiva vendita a [OSCURATO:PERSONA] ( la quale sarebbe restata irrilevante almeno sino a quando di tale ulteriore pas saggio di proprietà non fosse stato d ato conto con la trascrizione nel pubblico registro automobilistico), induceva ad escludere la sussistenza, nella sentenza d’appello,sia della dedottaviolazione degli artt. 2735 cod . civ. e 116 cod. proc. civ., sia della dedotta omessa considerazione dell’atto proveniente dai Carabinieri. 4. Per la revocazione di questa ordinanza, ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Non svolgono difese in questa sede né l’intimata [OSCURATO:PERSONA] (erede di GiuseppeManco), né l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. – ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. (che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quatercod. proc. civ., ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391-bis) –la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale. Il Procuratore Generale non hadepositato conclusioni scritte. I ricorrentihanno depositato breve memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i motivi di revocazione i ricorrenti assumono che l’ordinanza n. 27306 del 2023 di questa Corte sarebbe affetta da due distintierrori di fatto, ai sensi degli artt.391-bise 395, n.4, cod. proc. civ.. Un primo errore(denunciato con il primo motivo) sarebbeconsistito nel supporre l’«avvenuta trascrizione del contratto al PRA »; tale supposizione sarebbe stata «errata e del tutto priva di fondamento ed estraneaagli atti di causa perché mai alcuna trascrizione del contra t to datato 6.7.1984 intercorso tra Manco G iuseppe e Schi a vano Filippo è stata eseguita». Un secondo errore (denunciato con il secondo motivo) sarebbe consistitonel ritenere che i motivi di ricorso per cassazione fossero stati redatti con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., omettendodi specificare la sedes processuale in cui erano stato messi a disposizione gli atti e i documenti ai quali i ricorrenti avevano fatto riferimento; talesupposizione sarebbe stata erronea , poiché in calce al ricorso erano stati perfettamenteindicati sia il contratto di vendita del 1984, sia l’esposto ai C arabinieri di Taurisano del 1986, sia l’attestazione proveniente dai Carabinieri medesimi; documenti che erano stati poi debitamentenumerati e depositati in apposito fascicolo dinanzi al giudice di legittimità. 2. Il ricorso è manifestamente inammissibile , il che consente di reputareirrilevanti i dubbi circa la sua rituale notifica agli intimati, non costituitisi in giudizio; dubbi determinati dalla circostanza che nelle produzioni rinvenibili nel fascicolo telematico non figurano i file s di accettazione e di avvenuta consegna della notifica asseritamente effettuata in data 24 novembre 2023, ma solo il c.d. file DatiAtto.xml.p7m. 2.1.Ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art.395, n.4, cod. proc. civ., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto –risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171); b) l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334); c) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare larevocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391 - bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820); d)il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929); e) sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è statocontroverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia concui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d'ufficio) –una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione –diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435); f)movendo da tale configurazione dell’errore revocatorio, questa Corte ha , sin da epoca ormai risalente , affermato – e in tempi più recenti reiteratamente ribadito – che, non solo, ovviamente , non rientra nella previsione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il vizio che, nascendo da una falsa percezione dinorme giuridiche, integri gli estremi dell’error iuris, sia che attenga ad obliterazione dellenorme medesime (riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione (Cass. 21/02/2020, n. 4584; Cass. 29/12/2011, n. 29922); ma neppure sussiste errore di fatto revocatorio quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata interpretazione dei motivi del ricorso o di una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione ( Cass. n.7064/2022; Cass. 13915/2005; Cass. 14608/2007; Cass. 20635/2017; Cass. n. 10179/2020; Cass. 10040/2022); g) p ertanto , non è configurabile un errore revocatorio né nel giudizioespresso dalla sentenza di legittimità in ordine al la violazione dei principi di autosufficienza, di tassatività e specificità che devono caratterizzare i motivi di ricorsoper cassazione, né in quello volto ad individuare la ratio decidendi della sentenza impugnata , al fine di valutare se la stessa si sottragga o meno alle censure rivoltele con il ricorso medesimo. 2.2. Nel caso in esame, alla stregua delle stesse allegazioni dei ricorrenti, nessuno dei due presunti errori denunciati rientra nel paradigma dell’errorerevocatorio. 2.2.a.Per quanto concerne il primo, va osservato, anzitutto, che la supposizione che la vendita dell’autocarro del 1984 fosse stat a trascritta al P.R.A., ha costituito l’oggetto di un accertamentodi merito basato sulla ricostruzione delle circostanze di fatto e sull’apprezzamento delle prove documentalidedotte in giudizio, e non già di una svista percettiva individuabile ictu oculi in base agli atti di causa.È poi evid ente , in secondo luogo, che, nel caso di specie, la supposizione circa l’ avvenuta t rascrizione del la vendita del 1984, proprio in quanto costi tuente l’ oggetto di un apprezzamento di fatto basato sull’esame delle prove dedotte in giudizio , era stat a espressa dal giudicedel merito, mentre la Corte di legittimità si è limitata a dare atto di tale giudizio nella ricostruzione della ratio decidendi della sentenza impugnata , osservando che , per la C orte d’ appello, [OSCURATO:PERSONA] era rimasto obbligato al pagamentodella tassa di proprietà sull’autocarro proprio in ragione del rilievo che l’atto di vendita a suo favore del 1984, a differenza dell’eventuale successivo trasferimento del mezzo a [OSCURATO:PERSONA], fosse stato “ evid entemente ” trascritto al P.R.A. Pertanto,l’eventuale errore – avente comunque natura di errore di giudizio derivante da unavalutazione di fatto e non di errore di fatto revocatorio– sarebbe addebitabile alla sentenza della Corte d’appello (e avrebbe quindi dovuto essere sanzionato con i relativi mezzi di gravame) e non alla pronunciadi legittimità. Non può infine non evidenziarsi, in terzo luogo, che la questione circa la trascrizioneal P.R.A degli atti di vendita compiuti da [OSCURATO:PERSONA] aveva formato oggettodi discussione nel giudizio, atteso che gli stessi ricorrenti hanno dedotto di aver dep ositato documenti atti a dimostrare l’effettiva disponibilità dell’autocarro in capo a Giulio D i Seclì almeno dal 1986 , nonché la circostanza che i C arabinieri d i Taurisano, ritirata la carta di circolazione del veicolo e trasmessala al P.R.A. di L ecce, avevano contravvenzionato sia l’ alienante che l’acquirente dell’autocarro per la mancata comunicazione del trasferimento di proprietà nel termine previsto dalla legge . I l fatto di cui erroneamente sarebbe stata supposta l’esistenza avrebbe quindi costituito un punto controverso , la pronuncia relativa al quale non avrebbe potuto integrare una mera svista percettiva, ma avrebbe assunto necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio. 2.2.b. Quanto all’errore denunciato con il secondo motivo, è sufficiente ribadire che, in mancanza di un’inesatta percezione dei fatti, non è configurabile un errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio diautosufficienza in ordine ai motivi di ricorso , venendo in considerazione una valutazione espressa in funzione dell’ osservanza dei presuppostidi ammissibilità del ricorso per cassazione, suscettibile, ove non correttamenteeffettuata, di tr a dursi in un e r ror iuris ma non in una svista percettiva (Cass. 31/08/2017, n.20635; Cass.14/08/2020; Cass. 12/10/2022, n. 29750; Cass. 13/05/2024, n. 13109). Nel caso in esame, poi, l’eventuale errore non assumerebbe lo stigma della decisività, poiché il giudizio ci r ca il mancato rispetto dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. è stato espresso dalla Corte di legittimitàsolo incidentalmente, prima di scrutinare i motivi di ricorso, che non è stato dichiarato inammissibile per violazione delle prescrizioni dettate dalla citata disposizione del codice di rito, ma rigettato nel merito. In definitiva, il ricorsoper revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],va dichiarato inammissibile. 3.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, attesa l’indefensiodegli intimati. 4.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo