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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 settembre 2026

Cassazione n. 25250/2026

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to [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in atti e con domiciliodigitale ex lege-ricorrenti-controMinistero dell'Istruzione – [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Statopresso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 domicilia per legge e condomicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione di Roma n.26059/2024 depositata il 04/10/2024.Numero registro generale 8036/2025Numero sezionale 3218/2026Numero di raccolta generale 25250/2026Data pubblicazione 12/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 emessadall’[OSCURATO:PERSONA] di Trapani veniva richiesta a Di PrimaVincenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la restituzione delle sommecorrisposte in forza della sentenza del Tribunale di Marsala n. 44/2005, poiriformata dalla Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 148/2009, econfermata dalla Cassazione, con ordinanza n. 1364/2011.Il Tribunale di Trapani, investito dell’opposizione all’ingiunzione, consentenza n. 453/2014, accoglieva solo in parte la domanda, condannandoil solo [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di euro 16.676,22, oltre interessi,e spese.Con citazione del 29.5.2014 veniva proposto appello articolato inquattro motivi.

Il MIUR si costituiva tardivamente, introducendo nuoveeccezioni.

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 487/2020:dichiarava inammissibile l’impugnazione dei genitori per difetto di interesse;accoglieva parzialmente l’appello del figlio Vincenzo, rideterminandol’importo dovuto in euro 8.339,00, in assenza di impugnazione incidentaledel Ministero verso la madre; confermava nel resto la decisione econdannava alle spese.3.

Avverso l’indicata sentenza i ricorrenti proponevano quattro motividi ricorso.

Il Ministero resisteva con controricorso.Con istanza ex art. 376 c.p.c. veniva chiesta la riunione con il ricorsoR.G. 17488/2023 (avente ad oggetto la revocazione della sentenzad’appello n. 148/2009), il cui eventuale accoglimento avrebbe inciso sulcredito erariale.Numero registro generale 8036/2025Numero sezionale 3218/2026Numero di raccolta generale 25250/2026Data pubblicazione 12/09/2026La Prima Presidente disponeva la trasmissione alla Sezionecompetente; la Sezione assegnataria, con ordinanza interlocutoria n.6812/2024, rinviava a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta.Veniva fissata l’adunanza camerale ex art. 380‑bis c.p.c. per il18.9.2024.Il P.M. depositava conclusioni scritte opponendosi alla riunione echiedendo il rigetto.I ricorrenti depositavano memoria ex art. 378 c.p.c. chiedendol’accoglimento.Con l’ordinanza in epigrafe indicata la Corte di cassazione dichiaravainammissibile il primo motivo di ricorso, ritenendo non autosufficiente lacensura sulla illegittimità dell’ingiunzione per difetto di poteri di firma eliquidava le spese per un valore della controversia ritenuto pari a euro16.600,00.4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorronocon due motivi per la revocazione dell’ordinanza della Corte di CassazioneSez. 1 n. 26059/2024 -RG.31486/2020, pubblicata il 4.10.2024, ai sensidegli artt. 391 bis -395 c.4 c.p.c.La difesa erariale si è costituita per l’Amministrazione.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono “Errore di fatto ai sensidell’art. 395 n.4 c.p.c. per omesso esame del primo motivo di ricorso ex art.360 n.4; violazione e falsa applicazione dell’art. 366 c.p.c.; violazione artt.112, 115, 345 c.p.c.; violazione artt. 24, 101, 111 Cost.; violazione art. 6CEDU”.La Corte di cassazione avrebbe dichiarato inammissibile il primomotivo di ricorso assumendo la mancata indicazione del luogo processualeNumero registro generale 8036/2025Numero sezionale 3218/2026Numero di raccolta generale 25250/2026Data pubblicazione 12/09/2026in cui sarebbe stata sollevata l’eccezione di difetto dei poteri di firmadell’ordinanza impugnata del funzionario Rallo.Tale statuizione si fonderebbe su una falsa supposizione di fatto,poiché nel ricorso per cassazione era stata espressamente richiamata lacontestazione svolta in appello e in primo grado, con riferimento alla tardivacostituzione del MIUR, alle preclusioni ex art. 345 c.p.c. e alla produzionedocumentale inammissibile.La Corte avrebbe inoltre ritenuto “incontestati” i poteri delresponsabile del procedimento, recependo l’assunto dell’Avvocatura erarialesecondo cui sarebbe stata sufficiente la sola firma del Rallo.Tale affermazione sarebbe stata erronea in diritto, poiché ilresponsabile del procedimento non ha poteri di rappresentanza esterna nécompetenza a sottoscrivere atti impositivi ex R.D. 639/1910, riservati alladirigenza scolastica ex d.lgs. 165/2001 e normativa scolastica (D.P.R.17/2009; D.P.R. 132/2011).La contestazione avrebbe invece riguardato l’intera ingiunzione,firmata da soggetto, Coppola, privo di qualifica dirigenziale e non delegato;la questione dei poteri del Rallo sarebbe stata assorbita dalla censuraprincipale sulla legittimità dell’atto.La Corte avrebbe sovrapposto una motivazione “ad abundantiam”sulla provenienza dell’atto dall’Ufficio emittente, che non sarebbe statarilevante in presenza di una statuizione pregiudiziale di inammissibilità.L’errore revocatorio consisterebbe nella svista percettiva circal’esistenza della contestazione e del relativo luogo processuale, risultante“per tabulas” dal ricorso (è citata, pag. 6, par. 3).La falsa supposizione dell’inesistenza della contestazione avrebbeintegrato l’errore di fatto ex artt. 391‑bis e 395 n.4 c.p.c., essendo relativaa risultanze interne al giudizio di legittimità.Numero registro generale 8036/2025Numero sezionale 3218/2026Numero di raccolta generale 25250/2026Data pubblicazione 12/09/20262.

Con il secondo motivo si deduce “Errore di fatto ai sensi dell’art.395 n.4 c.p.c. sul valore della controversia; violazione e falsaapplicazione dell’art. 14 c.p.c.; violazione del d.P.R. n. 115/2002”.La Corte avrebbe liquidato le spese assumendo un valore della causapari a euro 16.676,22, corrispondente all’importo originariamente ingiuntodal Tribunale, ma tale valore sarebbe stato erroneo, poiché la Corted’Appello aveva rideterminato il credito restitutorio verso il figlio in euro8.339, in assenza di impugnazione incidentale del Ministero verso la madre.Il valore effettivo della controversia, ai sensi del D.P.R. 115/2002,sarebbe dunque stato pari ad euro 8.339, come indicato nel ricorso e questaCorte sarebbe incorsa in errore di percezione del dato processuale, conincidenza sulla regolazione delle spese.3.

La difesa erariale contesta integralmente il ricorso per revocazione,muovendo lungo due direttrici argomentative.3.1.

Quanto al primo motivo l’Avvocatura deduce l’insussistenzadell’errore revocatorio, poiché la Corte di cassazione avrebbe correttamenterilevato la mancata autosufficienza del ricorso originario, atteso che iricorrenti non avevano indicato il luogo processuale in cui sarebbe statasollevata l’eccezione sui poteri di firma del funzionario Rallo, né avrebberocensurato la “ratio decidendi” della Corte d’Appello, che aveva ritenutoincontestati tali poteri.La difesa erariale nel richiamare la giurisprudenza di legittimità suipresupposti dell’errore revocatorio, sottolinea che: l’errore deve esserepercettivo, immediatamente rilevabile, e non valutativo; non può riguardareun punto controverso sul quale il giudice si è pronunciato; non può essereutilizzato per rimettere in discussione il giudizio sull’autosufficienza delricorso, che attiene alla valutazione giuridica e non alla percezione del fatto.Il principio di autosufficienza richiamato da questa Corte sarebbepienamente legittimo e, attualmente oggi normato, funzionale allanecessaria completezza del ricorso per cassazione.Numero registro generale 8036/2025Numero sezionale 3218/2026Numero di raccolta generale 25250/2026Data pubblicazione 12/09/2026Il primo motivo sarebbe quindi inammissibile e comunque infondato.3.2.

Quanto al secondo motivo, la difesa erariale sostiene che lacensura sul valore della causa non integra errore revocatorio, poiché laliquidazione delle spese non attiene a un fatto percettivo, ma a unavalutazione giuridica.In ogni caso, la Corte avrebbe correttamente applicato i parametri deld.m. 55/2024 e quindi anche il secondo motivo sarebbe inammissibile einfondato.4.

I ricorrenti, nella depositata memoria, ribadiscono le svolte censureevidenziando che: la Corte avrebbe introdotto una motivazione superflua(così per la provenienza dell’atto dall’Ufficio), mai oggetto di contraddittorioe non idonea a sorreggere la decisione, chiarendo che il principio del “fattocontroverso” non è applicabile, poiché l’errore riguarda non la valutazionedel fatto, ma la negazione della sua esistenza nel ricorso; la censura suipoteri del Rallo era articolata e trascritta con conseguente errore percettivoex art. 395 n. 4 c.p.c.5.

Il ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione,ai sensi degli artt. 391‑bis e 395 n. 4 c.p.c., come novellati dalla riformaintrodotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, è mezzo ammissibile solo quandol’errore denunciato sia percettivo, immediatamente rilevabile dagli atti delgiudizio di legittimità, non valutativo, e riguardi un fatto non controversosul quale la Corte non abbia esercitato alcuna attività interpretativa oricostruttiva.Nel caso di specie, i ricorrenti deducono che l’ordinanza n.26059/2024 avrebbe “supposto inesistente” la contestazione dei poteri difirma del responsabile del procedimento, Rallo, e che tale falsa percezioneintegrerebbe un errore revocatorio.La censura è inammissibile.Dalla lettura dell’ordinanza impugnata emerge che la Corte havalutato il contenuto del ricorso per cassazione, ritenendo che la doglianzaNumero registro generale 8036/2025Numero sezionale 3218/2026Numero di raccolta generale 25250/2026Data pubblicazione 12/09/2026non indicasse il “luogo processuale” della contestazione e non siconfrontasse con la “ratio decidendi” della sentenza d’appello.Quanto formulato integra un giudizio sulla autosufficienza del motivo,che, secondo la giurisprudenza consolidata, e ribadita dopo la riforma di cuial d.lgs. n. 149 del 2022, non è mai sindacabile mediante revocazione,perché implica una valutazione giuridica e non una svista percettiva.Nella valutazione del proposto motivo, resta dirimente l’applicazionedel principio, solido nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “…non è configurabile un errore revocatorio né nel giudizio espresso dallasentenza di legittimità in ordine alla violazione dei principi diautosufficienza, di tassatività e specificità che devono caratterizzare i motividi ricorso per cassazione, né in quello volto ad individuare la “ratiodecidendi” della sentenza impugnata, al fine di valutare se la stessa sisottragga o meno alle censure rivoltele con il ricorso medesimo” (Cass. n.7877/2025).Come ancora precisato da questa Corte, con svolgimento di un piùampio giudizio sull’oggetto della revocazione, è insussistente l’errore di fattorevocatorio quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesaerrata interpretazione dei motivi del ricorso o di una presunta erroneavalutazione delle risultanze processuali, perché va esclusa dall’area deglierrori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base diuna valutazione (Cass. n. 7877 cit., che richiama, tra le altre: Cass.n.7064/2022; Cass. 10040/2022; Cass. 20635/2017).Per i ricorrenti la Corte avrebbe “supposto inesistente” lacontestazione dei poteri di firma del responsabile del procedimento.Ma l’ordinanza impugnata non nega il contenuto del ricorso: lo valuta,e conclude che la censura non era autosufficiente perché non indicava illuogo processuale della contestazione e non si confrontava con lamotivazione della Corte d’appello: si tratta di una tipica operazioneinterpretativa e non di una svista percettiva.Numero registro generale 8036/2025Numero sezionale 3218/2026Numero di raccolta generale 25250/2026Data pubblicazione 12/09/2026La stessa impostazione emerge dal passaggio in cui la Corte richiamala questione della provenienza dell’atto dall’Ufficio emittente: non si trattadi un errore di percezione, ma di un argomento subordinato utilizzato perrafforzare la conclusione di inammissibilità e anche per siffatto passaggiovale il principio sopra richiamato a conferma che non si può trasformare unavalutazione giuridica in errore revocatorio.A tanto si accompagna, per un differente argomento, un altro profilodi inammissibilità: il proposto ricorso per revocazione tenta di ottenere unriesame del giudizio di inammissibilità formulato da questa Corte e si trattadi operazione che la riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 ha, per così dire,ulteriormente precluso, ribadendo il carattere eccezionale del rimedio e lasua funzione limitata alla correzione di errori materiali immediatamentepercepibili.Ecco che, il primo motivo non individua un errore di fatto, ma contestail modo in cui la Corte ha interpretato e valutato il ricorso originario per unatipo di doglianza strutturalmente inammissibile, perché estranea alla logicadell’art. 395 n. 4 c.p.c. e incompatibile con la funzione della revocazionedopo la riforma indicata.Non integra errore di fatto revocatorio, ai sensi degli artt. 391‑bis e395 n. 4 c.p.c., la censura che investe il giudizio della Corte di cassazionesulla autosufficienza del motivo o sulla mancata indicazione del “luogoprocessuale” della deduzione o il mancato confronto con la “ratio decidendi”o il difetto di specificità quando la decisione impugnata abbia svoltoun’attività interpretativa del ricorso e delle sue allegazioni.In tali ipotesi, la Corte esercita un potere valutativo, insuscettibile direvocazione dove l’errore revocatorio richiede, invece, una svista percettivaimmediatamente rilevabile, non la contestazione del modo in cui il giudiceha ricostruito o qualificato il contenuto dell’atto.Il rimedio revocatorio infatti non può essere utilizzato per ottenere unriesame del giudizio di inammissibilità, essendo limitato alla correzione diNumero registro generale 8036/2025Numero sezionale 3218/2026Numero di raccolta generale 25250/2026Data pubblicazione 12/09/2026errori materiali immediatamente percepibili e non estendendosi agli erroridi giudizio, nell’interpretazione consolidata e rafforzata dalla riforma di cuial d.lgs. n. 149 del 2022.6.

Né può configurarsi errore di fatto nella parte in cui l’ordinanza harichiamato la questione della provenienza dell’atto dall’Ufficio emittente:tale profilo è stato introdotto dal Procuratore Generale e valutato dalla Cortecome argomento subordinato.La sua presenza nella motivazione non trasforma la decisione in unafalsa percezione del contenuto del ricorso, ma conferma che la Corte hasvolto una valutazione complessiva delle censure, escludendo la lorodecisività.7.

La doglianza sul valore della controversia non può poi essereaccolta.

Anche qualora la liquidazione delle spese fosse stata effettuataassumendo un valore non corretto, tale circostanza non integra errore difatto revocatorio.

La determinazione del valore della causa e la conseguentequantificazione delle spese costituiscono infatti un apprezzamento giuridico,frutto di valutazione discrezionale del giudice di legittimità, e non un datoprocessuale immediatamente percepibile.Come questa Corte ha puntualmente affermato, “In tema direvocazione, l’erronea valutazione del valore della causa - incidente sulladeterminazione delle spese di lite - non rientra nell’errore di fattoriconducibile all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c, poiché, investendodirettamente la formulazione del giudizio relativo a detta determinazione,si risolve nell’esistenza di un errore di giudizio e non già di un errorerevocatorio” (Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 13810 del 19/05/2023).Va ribadito che l’errore revocatorio è configurabile solo quando ladecisione sia frutto di una svista percettiva, ossia di un contrasto immediatoe oggettivo tra quanto affermato nella sentenza e quanto risulta dagli atti,senza alcuna attività interpretativa.Numero registro generale 8036/2025Numero sezionale 3218/2026Numero di raccolta generale 25250/2026Data pubblicazione 12/09/2026Al contrario, quando la doglianza investe la ricostruzione giuridicaoperata dalla Corte – come avviene nella quantificazione delle spese – si èfuori dall’ambito dell’art. 395 n. 4 c.p.c.8.

In via conclusiva, il ricorso è inammissibile.9.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.

S.U. n. 23535 del20/9/2019).

P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali che liquida infavore del controricorrente in euro 2.400,00 per compensi oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.Il PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in atti e con domiciliodigitale ex lege-ricorrenti-controMinistero dell'Istruzione – [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Statopresso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 domicilia per legge e condomicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione di Roma n.26059/2024 depositata il 04/10/2024.Numero registro generale 8036/2025Numero sezionale 3218/2026Numero di raccolta generale 25250/2026Data pubblicazione 12/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 emessadall’[OSCURATO:PERSONA] di Trapani veniva richiesta a Di PrimaVincenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la restituzione delle sommecorrisposte in forza della sentenza del Tribunale di Marsala n. 44/2005, poiriformata dalla Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 148/2009, econfermata dalla Cassazione, con ordinanza n. 1364/2011.Il Tribunale di Trapani, investito dell’opposizione all’ingiunzione, consentenza n. 453/2014, accoglieva solo in parte la domanda, condannandoil solo [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di euro 16.676,22, oltre interessi,e spese.Con citazione del 29.5.2014 veniva proposto appello articolato inquattro motivi. Il MIUR si costituiva tardivamente, introducendo nuoveeccezioni. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 487/2020:dichiarava inammissibile l’impugnazione dei genitori per difetto di interesse;accoglieva parzialmente l’appello del figlio Vincenzo, rideterminandol’importo dovuto in euro 8.339,00, in assenza di impugnazione incidentaledel Ministero verso la madre; confermava nel resto la decisione econdannava alle spese.3. Avverso l’indicata sentenza i ricorrenti proponevano quattro motividi ricorso. Il Ministero resisteva con controricorso.Con istanza ex art. 376 c.p.c. veniva chiesta la riunione con il ricorsoR.G. 17488/2023 (avente ad oggetto la revocazione della sentenzad’appello n. 148/2009), il cui eventuale accoglimento avrebbe inciso sulcredito erariale.Numero registro generale 8036/2025Numero sezionale 3218/2026Numero di raccolta generale 25250/2026Data pubblicazione 12/09/2026La Prima Presidente disponeva la trasmissione alla Sezionecompetente; la Sezione assegnataria, con ordinanza interlocutoria n.6812/2024, rinviava a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta.Veniva fissata l’adunanza camerale ex art. 380‑bis c.p.c. per il18.9.2024.Il P.M. depositava conclusioni scritte opponendosi alla riunione echiedendo il rigetto.I ricorrenti depositavano memoria ex art. 378 c.p.c. chiedendol’accoglimento.Con l’ordinanza in epigrafe indicata la Corte di cassazione dichiaravainammissibile il primo motivo di ricorso, ritenendo non autosufficiente lacensura sulla illegittimità dell’ingiunzione per difetto di poteri di firma eliquidava le spese per un valore della controversia ritenuto pari a euro16.600,00.4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorronocon due motivi per la revocazione dell’ordinanza della Corte di CassazioneSez. 1 n. 26059/2024 -RG.31486/2020, pubblicata il 4.10.2024, ai sensidegli artt. 391 bis -395 c.4 c.p.c.La difesa erariale si è costituita per l’Amministrazione.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono “Errore di fatto ai sensidell’art. 395 n.4 c.p.c. per omesso esame del primo motivo di ricorso ex art.360 n.4; violazione e falsa applicazione dell’art. 366 c.p.c.; violazione artt.112, 115, 345 c.p.c.; violazione artt. 24, 101, 111 Cost.; violazione art. 6CEDU”.La Corte di cassazione avrebbe dichiarato inammissibile il primomotivo di ricorso assumendo la mancata indicazione del luogo processualeNumero registro generale 8036/2025Numero sezionale 3218/2026Numero di raccolta generale 25250/2026Data pubblicazione 12/09/2026in cui sarebbe stata sollevata l’eccezione di difetto dei poteri di firmadell’ordinanza impugnata del funzionario Rallo.Tale statuizione si fonderebbe su una falsa supposizione di fatto,poiché nel ricorso per cassazione era stata espressamente richiamata lacontestazione svolta in appello e in primo grado, con riferimento alla tardivacostituzione del MIUR, alle preclusioni ex art. 345 c.p.c. e alla produzionedocumentale inammissibile.La Corte avrebbe inoltre ritenuto “incontestati” i poteri delresponsabile del procedimento, recependo l’assunto dell’Avvocatura erarialesecondo cui sarebbe stata sufficiente la sola firma del Rallo.Tale affermazione sarebbe stata erronea in diritto, poiché ilresponsabile del procedimento non ha poteri di rappresentanza esterna nécompetenza a sottoscrivere atti impositivi ex R.D. 639/1910, riservati alladirigenza scolastica ex d.lgs. 165/2001 e normativa scolastica (D.P.R.17/2009; D.P.R. 132/2011).La contestazione avrebbe invece riguardato l’intera ingiunzione,firmata da soggetto, Coppola, privo di qualifica dirigenziale e non delegato;la questione dei poteri del Rallo sarebbe stata assorbita dalla censuraprincipale sulla legittimità dell’atto.La Corte avrebbe sovrapposto una motivazione “ad abundantiam”sulla provenienza dell’atto dall’Ufficio emittente, che non sarebbe statarilevante in presenza di una statuizione pregiudiziale di inammissibilità.L’errore revocatorio consisterebbe nella svista percettiva circal’esistenza della contestazione e del relativo luogo processuale, risultante“per tabulas” dal ricorso (è citata, pag. 6, par. 3).La falsa supposizione dell’inesistenza della contestazione avrebbeintegrato l’errore di fatto ex artt. 391‑bis e 395 n.4 c.p.c., essendo relativaa risultanze interne al giudizio di legittimità.Numero registro generale 8036/2025Numero sezionale 3218/2026Numero di raccolta generale 25250/2026Data pubblicazione 12/09/20262. Con il secondo motivo si deduce “Errore di fatto ai sensi dell’art.395 n.4 c.p.c. sul valore della controversia; violazione e falsaapplicazione dell’art. 14 c.p.c.; violazione del d.P.R. n. 115/2002”.La Corte avrebbe liquidato le spese assumendo un valore della causapari a euro 16.676,22, corrispondente all’importo originariamente ingiuntodal Tribunale, ma tale valore sarebbe stato erroneo, poiché la Corted’Appello aveva rideterminato il credito restitutorio verso il figlio in euro8.339, in assenza di impugnazione incidentale del Ministero verso la madre.Il valore effettivo della controversia, ai sensi del D.P.R. 115/2002,sarebbe dunque stato pari ad euro 8.339, come indicato nel ricorso e questaCorte sarebbe incorsa in errore di percezione del dato processuale, conincidenza sulla regolazione delle spese.3. La difesa erariale contesta integralmente il ricorso per revocazione,muovendo lungo due direttrici argomentative.3.1. Quanto al primo motivo l’Avvocatura deduce l’insussistenzadell’errore revocatorio, poiché la Corte di cassazione avrebbe correttamenterilevato la mancata autosufficienza del ricorso originario, atteso che iricorrenti non avevano indicato il luogo processuale in cui sarebbe statasollevata l’eccezione sui poteri di firma del funzionario Rallo, né avrebberocensurato la “ratio decidendi” della Corte d’Appello, che aveva ritenutoincontestati tali poteri.La difesa erariale nel richiamare la giurisprudenza di legittimità suipresupposti dell’errore revocatorio, sottolinea che: l’errore deve esserepercettivo, immediatamente rilevabile, e non valutativo; non può riguardareun punto controverso sul quale il giudice si è pronunciato; non può essereutilizzato per rimettere in discussione il giudizio sull’autosufficienza delricorso, che attiene alla valutazione giuridica e non alla percezione del fatto.Il principio di autosufficienza richiamato da questa Corte sarebbepienamente legittimo e, attualmente oggi normato, funzionale allanecessaria completezza del ricorso per cassazione.Numero registro generale 8036/2025Numero sezionale 3218/2026Numero di raccolta generale 25250/2026Data pubblicazione 12/09/2026Il primo motivo sarebbe quindi inammissibile e comunque infondato.3.2. Quanto al secondo motivo, la difesa erariale sostiene che lacensura sul valore della causa non integra errore revocatorio, poiché laliquidazione delle spese non attiene a un fatto percettivo, ma a unavalutazione giuridica.In ogni caso, la Corte avrebbe correttamente applicato i parametri deld.m. 55/2024 e quindi anche il secondo motivo sarebbe inammissibile einfondato.4. I ricorrenti, nella depositata memoria, ribadiscono le svolte censureevidenziando che: la Corte avrebbe introdotto una motivazione superflua(così per la provenienza dell’atto dall’Ufficio), mai oggetto di contraddittorioe non idonea a sorreggere la decisione, chiarendo che il principio del “fattocontroverso” non è applicabile, poiché l’errore riguarda non la valutazionedel fatto, ma la negazione della sua esistenza nel ricorso; la censura suipoteri del Rallo era articolata e trascritta con conseguente errore percettivoex art. 395 n. 4 c.p.c.5. Il ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione,ai sensi degli artt. 391‑bis e 395 n. 4 c.p.c., come novellati dalla riformaintrodotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, è mezzo ammissibile solo quandol’errore denunciato sia percettivo, immediatamente rilevabile dagli atti delgiudizio di legittimità, non valutativo, e riguardi un fatto non controversosul quale la Corte non abbia esercitato alcuna attività interpretativa oricostruttiva.Nel caso di specie, i ricorrenti deducono che l’ordinanza n.26059/2024 avrebbe “supposto inesistente” la contestazione dei poteri difirma del responsabile del procedimento, Rallo, e che tale falsa percezioneintegrerebbe un errore revocatorio.La censura è inammissibile.Dalla lettura dell’ordinanza impugnata emerge che la Corte havalutato il contenuto del ricorso per cassazione, ritenendo che la doglianzaNumero registro generale 8036/2025Numero sezionale 3218/2026Numero di raccolta generale 25250/2026Data pubblicazione 12/09/2026non indicasse il “luogo processuale” della contestazione e non siconfrontasse con la “ratio decidendi” della sentenza d’appello.Quanto formulato integra un giudizio sulla autosufficienza del motivo,che, secondo la giurisprudenza consolidata, e ribadita dopo la riforma di cuial d.lgs. n. 149 del 2022, non è mai sindacabile mediante revocazione,perché implica una valutazione giuridica e non una svista percettiva.Nella valutazione del proposto motivo, resta dirimente l’applicazionedel principio, solido nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “…non è configurabile un errore revocatorio né nel giudizio espresso dallasentenza di legittimità in ordine alla violazione dei principi diautosufficienza, di tassatività e specificità che devono caratterizzare i motividi ricorso per cassazione, né in quello volto ad individuare la “ratiodecidendi” della sentenza impugnata, al fine di valutare se la stessa sisottragga o meno alle censure rivoltele con il ricorso medesimo” (Cass. n.7877/2025).Come ancora precisato da questa Corte, con svolgimento di un piùampio giudizio sull’oggetto della revocazione, è insussistente l’errore di fattorevocatorio quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesaerrata interpretazione dei motivi del ricorso o di una presunta erroneavalutazione delle risultanze processuali, perché va esclusa dall’area deglierrori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base diuna valutazione (Cass. n. 7877 cit., che richiama, tra le altre: Cass.n.7064/2022; Cass. 10040/2022; Cass. 20635/2017).Per i ricorrenti la Corte avrebbe “supposto inesistente” lacontestazione dei poteri di firma del responsabile del procedimento.Ma l’ordinanza impugnata non nega il contenuto del ricorso: lo valuta,e conclude che la censura non era autosufficiente perché non indicava illuogo processuale della contestazione e non si confrontava con lamotivazione della Corte d’appello: si tratta di una tipica operazioneinterpretativa e non di una svista percettiva.Numero registro generale 8036/2025Numero sezionale 3218/2026Numero di raccolta generale 25250/2026Data pubblicazione 12/09/2026La stessa impostazione emerge dal passaggio in cui la Corte richiamala questione della provenienza dell’atto dall’Ufficio emittente: non si trattadi un errore di percezione, ma di un argomento subordinato utilizzato perrafforzare la conclusione di inammissibilità e anche per siffatto passaggiovale il principio sopra richiamato a conferma che non si può trasformare unavalutazione giuridica in errore revocatorio.A tanto si accompagna, per un differente argomento, un altro profilodi inammissibilità: il proposto ricorso per revocazione tenta di ottenere unriesame del giudizio di inammissibilità formulato da questa Corte e si trattadi operazione che la riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022 ha, per così dire,ulteriormente precluso, ribadendo il carattere eccezionale del rimedio e lasua funzione limitata alla correzione di errori materiali immediatamentepercepibili.Ecco che, il primo motivo non individua un errore di fatto, ma contestail modo in cui la Corte ha interpretato e valutato il ricorso originario per unatipo di doglianza strutturalmente inammissibile, perché estranea alla logicadell’art. 395 n. 4 c.p.c. e incompatibile con la funzione della revocazionedopo la riforma indicata.Non integra errore di fatto revocatorio, ai sensi degli artt. 391‑bis e395 n. 4 c.p.c., la censura che investe il giudizio della Corte di cassazionesulla autosufficienza del motivo o sulla mancata indicazione del “luogoprocessuale” della deduzione o il mancato confronto con la “ratio decidendi”o il difetto di specificità quando la decisione impugnata abbia svoltoun’attività interpretativa del ricorso e delle sue allegazioni.In tali ipotesi, la Corte esercita un potere valutativo, insuscettibile direvocazione dove l’errore revocatorio richiede, invece, una svista percettivaimmediatamente rilevabile, non la contestazione del modo in cui il giudiceha ricostruito o qualificato il contenuto dell’atto.Il rimedio revocatorio infatti non può essere utilizzato per ottenere unriesame del giudizio di inammissibilità, essendo limitato alla correzione diNumero registro generale 8036/2025Numero sezionale 3218/2026Numero di raccolta generale 25250/2026Data pubblicazione 12/09/2026errori materiali immediatamente percepibili e non estendendosi agli erroridi giudizio, nell’interpretazione consolidata e rafforzata dalla riforma di cuial d.lgs. n. 149 del 2022.6. Né può configurarsi errore di fatto nella parte in cui l’ordinanza harichiamato la questione della provenienza dell’atto dall’Ufficio emittente:tale profilo è stato introdotto dal Procuratore Generale e valutato dalla Cortecome argomento subordinato.La sua presenza nella motivazione non trasforma la decisione in unafalsa percezione del contenuto del ricorso, ma conferma che la Corte hasvolto una valutazione complessiva delle censure, escludendo la lorodecisività.7. La doglianza sul valore della controversia non può poi essereaccolta. Anche qualora la liquidazione delle spese fosse stata effettuataassumendo un valore non corretto, tale circostanza non integra errore difatto revocatorio. La determinazione del valore della causa e la conseguentequantificazione delle spese costituiscono infatti un apprezzamento giuridico,frutto di valutazione discrezionale del giudice di legittimità, e non un datoprocessuale immediatamente percepibile.Come questa Corte ha puntualmente affermato, “In tema direvocazione, l’erronea valutazione del valore della causa - incidente sulladeterminazione delle spese di lite - non rientra nell’errore di fattoriconducibile all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c, poiché, investendodirettamente la formulazione del giudizio relativo a detta determinazione,si risolve nell’esistenza di un errore di giudizio e non già di un errorerevocatorio” (Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 13810 del 19/05/2023).Va ribadito che l’errore revocatorio è configurabile solo quando ladecisione sia frutto di una svista percettiva, ossia di un contrasto immediatoe oggettivo tra quanto affermato nella sentenza e quanto risulta dagli atti,senza alcuna attività interpretativa.Numero registro generale 8036/2025Numero sezionale 3218/2026Numero di raccolta generale 25250/2026Data pubblicazione 12/09/2026Al contrario, quando la doglianza investe la ricostruzione giuridicaoperata dalla Corte – come avviene nella quantificazione delle spese – si èfuori dall’ambito dell’art. 395 n. 4 c.p.c.8. In via conclusiva, il ricorso è inammissibile.9. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del20/9/2019). P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali che liquida infavore del controricorrente in euro 2.400,00 per compensi oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma delcomma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.Il PresidenteAlberto Giusti
Sentenza Cassazione n. 25250/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris