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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 23034/2026

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zioni relative al presente procedimento siano effettuate p resso l'indirizzodi posta elettronica certificata indicato.- ricorrente -contro22877287/2019Comune di Gaeta, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato eR.G.N.difeso, in virtù di procura speciale, rilasciata su foglio sepa1r1a3t6o,8 /d2a0 i1n7te n-dersi in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale chiede che le comunicazioni e le notificazioni relativeal presente procedimento siano effettuate presso l'indirizzo di posta elet-tronica certificata indicato- controricorrente -1 RG n. 14249/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14249/2025Numero sezionale 2895/2026Numero di raccolta generale 23034/2026Data pubblicazione 10/07/2026Agenzia del demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cuiuffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata- controricorrente -avverso la ordinanza della Corte di cassazione, n. 33981/2024, depositatail 23/12/2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1.

Questa Corte, con ordinanza n. 33981/2024, depositata il23/12/2024, rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. av-verso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 8350/2021, de-positata il 17/12/2021, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia deldemanio avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 2486/2017,depositata il 13/11/2017.In particolare, per quel che qui ancora rileva, il Tribunale, in ac-coglimento parziale della domanda della società [OSCURATO:SOCIETA], aveva di-chiarato non dovuta la somma richiesta dal Comune a titolo di ca-none concessorio per le pertinenze demaniali marittime ad uso com-merciale.2.

La Corte d'appello, invece, aveva distinto tra due diverse ipo-tesi: la proroga della concessione demaniale, che determinava il pro-lungamento senza soluzione di continuità della durata della conces-sione in essere; il rinnovo della concessione demaniale, che inte-grava invece gli estremi di una nuova concessione, che si sostituivaalla precedente ormai scaduta.Pertanto, una volta decorso il termine di durata, e scaduta l'ori-ginaria concessione demaniale, ai sensi dell'art. 49 cod. nav., si ve-2 RG n. 14249/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14249/2025Numero sezionale 2895/2026Numero di raccolta generale 23034/2026Data pubblicazione 10/07/2026rificava la devoluzione a favore dello Stato dei beni di difficile rimo-zione.Il rinnovo della concessione non posticipava, dunque, l'effettotraslativo della proprietà, che era invece già avvenuto alla scadenzadel termine della durata della concessione.Chiariva la Corte territoriale che, ai sensi dell'art. 49 citato, eranosoggette ad accessione, al termine del rapporto concessorio, solo leopere «non amovibili», sul presupposto che per tali opere, destinatea restare sul territorio o ad essere distrutte, doveva assicurarsi lapiena disponibilità all'ente proprietario del suolo, ai fini di una cor-retta gestione delle medesime nell'interesse pubblico; tale interessegiustificava anche «per le pertinenze destinate ad attività commer-ciali, terziario direzionale, o di produzione di beni e di servizi» l'ap-plicazione di un canone concessorio.Precisava la Corte distrettuale che era pacifico che la concessionen. 52/2002 non costituisse una proroga, ma una vera e propria rin-novazione della concessione preesistente; con la conseguenza che leopere di non facile rimozione, realizzate dal concessionario nel pe-riodo di efficacia della concessione scaduta, in precedenza assentitasulla base dei titoli concessori rilasciati dalla Capitaneria di Porto diGaeta e poi rinnovata dal Comune di Gaeta, erano da ritenersi ac-quisite con effetto legale automatico al demanio statale.I precedenti titoli concessori recavano una specifica «clausola diincameramento per i casi di scadenza, decadenza e revoca», sicchéle opere di difficile rimozione dovevano essere ritenute acquisite alloStato ai sensi dell'art. 49 cod. nav., sin da prima della concessionen. 52/2002, essendo la precedente concessione scaduta.Trattandosi di beni di natura demaniale, era legittimo il criterio dirideterminazione del canone concessorio utilizzato dal Comune, a se-guito dell'entrata in vigore della legge n. 293 del 2006.3 RG n. 14249/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14249/2025Numero sezionale 2895/2026Numero di raccolta generale 23034/2026Data pubblicazione 10/07/20263.

Questa Corte, con l'ordinanza impugnata n. 33981/2024, perquel che ancora qui rileva, reputava il secondo ed il terzo motivo diricorso per cassazione della [OSCURATO:SOCIETA] in parte inammissibili e inparte infondati.Si soffermava sul fatto che la Corte d'appello avrebbe riferito l'ef-fetto acquisitivo, non alla cessazione della concessione, ma alla sca-denza di «atti concessori», ossia quelli rilasciati dalla Capitaneria diporto di Gaeta, «rinnovati senza soluzione di continuità (dal [OSCURATO:PERSONA]), con ciò attribuendo l'effetto acquisitivo ad un segmentodel “rapporto” concessorio (l'atto che, seppur scaduto, è tuttaviastato rinnovato senza soluzione di continuità)».Per questa Corte, dunque, la ricorrente faceva riferimento ad unaconcessione del 2002, che era durata fino al 2007, poi oggetto diproroga, mentre il canone era stato aumentato nel 2007, «ma nonsi confronta con la decisione impugnata, secondo la cui statuizionele opere erano state realizzate durante altra concessione precedentea quella del 2002, scaduta e poi rinnovata; in altre parole, le operesarebbero diventate demaniali prima del 2002 e, sotto questo pro-filo, le censure in esame sono da considerare inammissibili, in quantonon calibrate sulla ratio decidendi».Questa Corte, poi, aggiungeva che i motivi erano anche infondati,in quanto la concessione demaniale oggetto di causa era successivaai precedenti atti di assentimento rilasciati dalla Capitaneria di portodi Gaeta, i quali presentavano «a differenza del regime operante nel2007, che prevedeva il rinnovo automatico, una scadenza al terminedella quale le opere abusive o di difficile rimozione erano acquisiteallo Stato, a norma del citato art. 49 C.N.».Si ribadiva, quindi, la divergenza tra l'ipotesi del rinnovo dellaconcessione, per la quale vi era una soluzione di continuità tra i titoli,nel senso che un rapporto cessava ed un altro, nuovo, iniziava subito4 RG n. 14249/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14249/2025Numero sezionale 2895/2026Numero di raccolta generale 23034/2026Data pubblicazione 10/07/2026dopo a decorrere, disciplinato dall'articolo successivo, e l'ipotesi dellaproroga, ove tale soluzione di continuità non esisteva, sicché l'atto-fonte che disciplinava il rapporto era sempre quello originario, cheveniva modificato soltanto per quanto atteneva termini di durata.Chiosava la Corte che, nella specie, «tra i due titoli concessorinon sussiste continuità, in quanto non risulta affatto che il primotitolo - a differenza di quanto accaduto fino al 2007 - contemplasseforme di rinnovo automatico e predeterminato, ragion per cui il se-condo titolo ha costituito un vero e proprio rinnovo che ha segnatouna soluzione di continuità, rendendo del tutto legittima l'applica-zione dell'art. 49 C.N. e la contestata determinazione del canoneconcessorio».4.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per revocazione lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., depositando memoria.5.

Hanno resistito con controricorso l'Agenzia del demanio e ilComune di Gaeta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il ricorso per revocazione si deduce che questa Corte, inrelazione al secondo e al terzo motivo di ricorso per cassazione pre-sentato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe reso affermazioni, chehanno determinato il rigetto dell'impugnazione, «frutto di abbagliodei sensi».In particolare, nel terzo motivo di ricorso per cassazione la so-cietà aveva censurato la circostanza - affermata dalla Corte d'appello- che i titoli concessori anteriori a quello vigente (licenza n. 52, rila-sciata il 5/11/2002) avessero determinato l'automatica acquisizionedelle opere insistenti sull'arenile demaniale.Ciò, sia contestando l'automatismo dell'acquisizione alla sca-denza dei precedenti titoli concessori, in quanto l'Amministrazione5 RG n. 14249/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14249/2025Numero sezionale 2895/2026Numero di raccolta generale 23034/2026Data pubblicazione 10/07/2026aveva solo la facoltà di non acquisire i beni; sia contestando che taleacquisizione ope legis fosse mai avvenuta, in quanto l'effetto acqui-sitivo si verificava «salvo che non sia diversamente stabilito nell'attodi concessione (circostanza ricorrente nel caso di specie, dal mo-mento che la licenza di concessione n. 52 reg., rilasciata il 5/11/2002dal Comune di Gaeta, non prevede l'assentimento di alcuna operaacquisita, ma esclusivamente la concessione di un diritto di superfi-cie»).Per la ricorrente costituirebbe un «abbaglio dei sensi, che non siastata contestata la presunta acquisizione delle opere realizzate inforza dei titoli concessori antecedenti il rilascio del 2002 (costituentel'elemento fondante della decisione della Corte d'appello di Roma n.8350/2021), e che il ricorso innanzi a codesta Corte suprema di cas-sazione sia stato basato esclusivamente assumendo a riferimento laconcessione del 2002 (circostanza che ne determinerebbe l'infonda-tezza)».2.

Il ricorso è inammissibile.2.1.

Deve muoversi dal principio giurisprudenziale consolidatoper cui, in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassa-zione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consistenell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la suppo-sizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è in-contestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre cheil fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno didiscussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpreta-tiva e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assolutae dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sen-tenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e de-cisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione6 RG n. 14249/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14249/2025Numero sezionale 2895/2026Numero di raccolta generale 23034/2026Data pubblicazione 10/07/2026e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (Cass., Sez.

Un.,19/7/2024, n. 20013).Deve, poi, precisarsi che non sono suscettibili di revocazione lesentenze della Corte di cassazione per le quali si deduca come erroredi fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti alcontrollo della Corte stessa - atti che, come tali, essa abbia dovutonecessariamente percepire nel loro significato e nella loro consi-stenza - poiché un tale errore può risolversi al più in un inesattoapprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabilecome errore di giudizio (Cass., sez. 1, 21/5/2024, n. 14094; Cass.,n. 5326/2023; Cass. n. 4859/1998).La configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore difatto, che si rinviene ove la decisione sia fondata sull'affermazione diesistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale inducead escludere o ad affermare, non anche quando la decisione dellaCorte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpre-tazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area deglierrori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sullabase di una valutazione (Cass. n. 10040/2022; Cass., Sez.

Un., n.8984/2018).Nella specie, la ricorrente censura proprio un erroneo apprezza-mento delle risultanze processuali e dei documenti richiamati.Tuttavia, sul punto, questa Corte si è soffermata anche sui titoliconcessori anteriori a quello del 2002, chiarendo che «la ricorrentefa riferimento ad una concessione del 2002 che è durata sino al 2007,poi oggetto di proroghe, mentre il canone è stato aumentato dal2007, ma non si confronta con la decisione impugnata, secondo lacui statuizione le opere erano state realizzate durante altra conces-sione precedente a quella del 2002, scaduta e poi rinnovata; in altreparole, le opere sarebbero diventate demaniali prima del 2002 e,7 RG n. 14249/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14249/2025Numero sezionale 2895/2026Numero di raccolta generale 23034/2026Data pubblicazione 10/07/2026sotto questo profilo, le censure in esame sono da considerare inam-missibili, in quanto non calibrate sulla ratio decidendi».Inoltre, si è precisato – in relazione anche alla infondatezza, oltreche inammissibilità, dei motivi ‒ che i precedenti atti di assentimento– ante 2002 ‒ rilasciati dalla Capitaneria di Porto di Gaeta non pre-vedevano il rinnovo automatico, ma una scadenza del termine, de-corso il quale le opere abusive o di difficile rimozione erano acquisiteallo Stato ex art. 48 cod. nav.Con l'ulteriore affermazione di questa Corte per cui «tra i duetitoli concessori non sussiste continuità, in quanto non risulta affattoche il primo titolo - a fronte di quanto accaduto fino al 2007 - con-templasse forme di rinnovo automatico e predeterminato, ragion percui il secondo titolo ha costituito un vero e proprio rinnovo che hasegnato una soluzione di continuità, rendendo del tutto legittimal'applicazione dell'art. 49 C.N. e la contestata determinazione del ca-none concessorio».3.

Le spese del giudizio di revocazione vanno poste, per il princi-pio della soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come dadispositivo.

P.Q.Mdichiara inammissibile ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore del Comune diGaeta le spese del giudizio di revocazione, che si liquidano in com-plessivi euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso for-fettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dell'Agenzia deldemanio le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in com-plessivi euro 7.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.8 RG n. 14249/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14249/2025Numero sezionale 2895/2026Numero di raccolta generale 23034/2026Data pubblicazione 10/07/2026Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2026Il PresidenteGuido Mercolino9 RG n. 14249/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zioni relative al presente procedimento siano effettuate p resso l'indirizzodi posta elettronica certificata indicato.- ricorrente -contro22877287/2019Comune di Gaeta, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato eR.G.N.difeso, in virtù di procura speciale, rilasciata su foglio sepa1r1a3t6o,8 /d2a0 i1n7te n-dersi in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], la quale chiede che le comunicazioni e le notificazioni relativeal presente procedimento siano effettuate presso l'indirizzo di posta elet-tronica certificata indicato- controricorrente -1 RG n. 14249/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14249/2025Numero sezionale 2895/2026Numero di raccolta generale 23034/2026Data pubblicazione 10/07/2026Agenzia del demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cuiuffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata- controricorrente -avverso la ordinanza della Corte di cassazione, n. 33981/2024, depositatail 23/12/2024.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. Questa Corte, con ordinanza n. 33981/2024, depositata il23/12/2024, rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. av-verso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 8350/2021, de-positata il 17/12/2021, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia deldemanio avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 2486/2017,depositata il 13/11/2017.In particolare, per quel che qui ancora rileva, il Tribunale, in ac-coglimento parziale della domanda della società [OSCURATO:SOCIETA], aveva di-chiarato non dovuta la somma richiesta dal Comune a titolo di ca-none concessorio per le pertinenze demaniali marittime ad uso com-merciale.2. La Corte d'appello, invece, aveva distinto tra due diverse ipo-tesi: la proroga della concessione demaniale, che determinava il pro-lungamento senza soluzione di continuità della durata della conces-sione in essere; il rinnovo della concessione demaniale, che inte-grava invece gli estremi di una nuova concessione, che si sostituivaalla precedente ormai scaduta.Pertanto, una volta decorso il termine di durata, e scaduta l'ori-ginaria concessione demaniale, ai sensi dell'art. 49 cod. nav., si ve-2 RG n. 14249/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14249/2025Numero sezionale 2895/2026Numero di raccolta generale 23034/2026Data pubblicazione 10/07/2026rificava la devoluzione a favore dello Stato dei beni di difficile rimo-zione.Il rinnovo della concessione non posticipava, dunque, l'effettotraslativo della proprietà, che era invece già avvenuto alla scadenzadel termine della durata della concessione.Chiariva la Corte territoriale che, ai sensi dell'art. 49 citato, eranosoggette ad accessione, al termine del rapporto concessorio, solo leopere «non amovibili», sul presupposto che per tali opere, destinatea restare sul territorio o ad essere distrutte, doveva assicurarsi lapiena disponibilità all'ente proprietario del suolo, ai fini di una cor-retta gestione delle medesime nell'interesse pubblico; tale interessegiustificava anche «per le pertinenze destinate ad attività commer-ciali, terziario direzionale, o di produzione di beni e di servizi» l'ap-plicazione di un canone concessorio.Precisava la Corte distrettuale che era pacifico che la concessionen. 52/2002 non costituisse una proroga, ma una vera e propria rin-novazione della concessione preesistente; con la conseguenza che leopere di non facile rimozione, realizzate dal concessionario nel pe-riodo di efficacia della concessione scaduta, in precedenza assentitasulla base dei titoli concessori rilasciati dalla Capitaneria di Porto diGaeta e poi rinnovata dal Comune di Gaeta, erano da ritenersi ac-quisite con effetto legale automatico al demanio statale.I precedenti titoli concessori recavano una specifica «clausola diincameramento per i casi di scadenza, decadenza e revoca», sicchéle opere di difficile rimozione dovevano essere ritenute acquisite alloStato ai sensi dell'art. 49 cod. nav., sin da prima della concessionen. 52/2002, essendo la precedente concessione scaduta.Trattandosi di beni di natura demaniale, era legittimo il criterio dirideterminazione del canone concessorio utilizzato dal Comune, a se-guito dell'entrata in vigore della legge n. 293 del 2006.3 RG n. 14249/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14249/2025Numero sezionale 2895/2026Numero di raccolta generale 23034/2026Data pubblicazione 10/07/20263. Questa Corte, con l'ordinanza impugnata n. 33981/2024, perquel che ancora qui rileva, reputava il secondo ed il terzo motivo diricorso per cassazione della [OSCURATO:SOCIETA] in parte inammissibili e inparte infondati.Si soffermava sul fatto che la Corte d'appello avrebbe riferito l'ef-fetto acquisitivo, non alla cessazione della concessione, ma alla sca-denza di «atti concessori», ossia quelli rilasciati dalla Capitaneria diporto di Gaeta, «rinnovati senza soluzione di continuità (dal [OSCURATO:PERSONA]), con ciò attribuendo l'effetto acquisitivo ad un segmentodel “rapporto” concessorio (l'atto che, seppur scaduto, è tuttaviastato rinnovato senza soluzione di continuità)».Per questa Corte, dunque, la ricorrente faceva riferimento ad unaconcessione del 2002, che era durata fino al 2007, poi oggetto diproroga, mentre il canone era stato aumentato nel 2007, «ma nonsi confronta con la decisione impugnata, secondo la cui statuizionele opere erano state realizzate durante altra concessione precedentea quella del 2002, scaduta e poi rinnovata; in altre parole, le operesarebbero diventate demaniali prima del 2002 e, sotto questo pro-filo, le censure in esame sono da considerare inammissibili, in quantonon calibrate sulla ratio decidendi».Questa Corte, poi, aggiungeva che i motivi erano anche infondati,in quanto la concessione demaniale oggetto di causa era successivaai precedenti atti di assentimento rilasciati dalla Capitaneria di portodi Gaeta, i quali presentavano «a differenza del regime operante nel2007, che prevedeva il rinnovo automatico, una scadenza al terminedella quale le opere abusive o di difficile rimozione erano acquisiteallo Stato, a norma del citato art. 49 C.N.».Si ribadiva, quindi, la divergenza tra l'ipotesi del rinnovo dellaconcessione, per la quale vi era una soluzione di continuità tra i titoli,nel senso che un rapporto cessava ed un altro, nuovo, iniziava subito4 RG n. 14249/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14249/2025Numero sezionale 2895/2026Numero di raccolta generale 23034/2026Data pubblicazione 10/07/2026dopo a decorrere, disciplinato dall'articolo successivo, e l'ipotesi dellaproroga, ove tale soluzione di continuità non esisteva, sicché l'atto-fonte che disciplinava il rapporto era sempre quello originario, cheveniva modificato soltanto per quanto atteneva termini di durata.Chiosava la Corte che, nella specie, «tra i due titoli concessorinon sussiste continuità, in quanto non risulta affatto che il primotitolo - a differenza di quanto accaduto fino al 2007 - contemplasseforme di rinnovo automatico e predeterminato, ragion per cui il se-condo titolo ha costituito un vero e proprio rinnovo che ha segnatouna soluzione di continuità, rendendo del tutto legittima l'applica-zione dell'art. 49 C.N. e la contestata determinazione del canoneconcessorio».4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per revocazione lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., depositando memoria.5. Hanno resistito con controricorso l'Agenzia del demanio e ilComune di Gaeta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il ricorso per revocazione si deduce che questa Corte, inrelazione al secondo e al terzo motivo di ricorso per cassazione pre-sentato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe reso affermazioni, chehanno determinato il rigetto dell'impugnazione, «frutto di abbagliodei sensi».In particolare, nel terzo motivo di ricorso per cassazione la so-cietà aveva censurato la circostanza - affermata dalla Corte d'appello- che i titoli concessori anteriori a quello vigente (licenza n. 52, rila-sciata il 5/11/2002) avessero determinato l'automatica acquisizionedelle opere insistenti sull'arenile demaniale.Ciò, sia contestando l'automatismo dell'acquisizione alla sca-denza dei precedenti titoli concessori, in quanto l'Amministrazione5 RG n. 14249/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14249/2025Numero sezionale 2895/2026Numero di raccolta generale 23034/2026Data pubblicazione 10/07/2026aveva solo la facoltà di non acquisire i beni; sia contestando che taleacquisizione ope legis fosse mai avvenuta, in quanto l'effetto acqui-sitivo si verificava «salvo che non sia diversamente stabilito nell'attodi concessione (circostanza ricorrente nel caso di specie, dal mo-mento che la licenza di concessione n. 52 reg., rilasciata il 5/11/2002dal Comune di Gaeta, non prevede l'assentimento di alcuna operaacquisita, ma esclusivamente la concessione di un diritto di superfi-cie»).Per la ricorrente costituirebbe un «abbaglio dei sensi, che non siastata contestata la presunta acquisizione delle opere realizzate inforza dei titoli concessori antecedenti il rilascio del 2002 (costituentel'elemento fondante della decisione della Corte d'appello di Roma n.8350/2021), e che il ricorso innanzi a codesta Corte suprema di cas-sazione sia stato basato esclusivamente assumendo a riferimento laconcessione del 2002 (circostanza che ne determinerebbe l'infonda-tezza)».2. Il ricorso è inammissibile.2.1. Deve muoversi dal principio giurisprudenziale consolidatoper cui, in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassa-zione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consistenell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la suppo-sizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è in-contestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre cheil fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno didiscussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpreta-tiva e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assolutae dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sen-tenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e de-cisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione6 RG n. 14249/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14249/2025Numero sezionale 2895/2026Numero di raccolta generale 23034/2026Data pubblicazione 10/07/2026e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte (Cass., Sez. Un.,19/7/2024, n. 20013).Deve, poi, precisarsi che non sono suscettibili di revocazione lesentenze della Corte di cassazione per le quali si deduca come erroredi fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti alcontrollo della Corte stessa - atti che, come tali, essa abbia dovutonecessariamente percepire nel loro significato e nella loro consi-stenza - poiché un tale errore può risolversi al più in un inesattoapprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabilecome errore di giudizio (Cass., sez. 1, 21/5/2024, n. 14094; Cass.,n. 5326/2023; Cass. n. 4859/1998).La configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore difatto, che si rinviene ove la decisione sia fondata sull'affermazione diesistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale inducead escludere o ad affermare, non anche quando la decisione dellaCorte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpre-tazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area deglierrori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sullabase di una valutazione (Cass. n. 10040/2022; Cass., Sez. Un., n.8984/2018).Nella specie, la ricorrente censura proprio un erroneo apprezza-mento delle risultanze processuali e dei documenti richiamati.Tuttavia, sul punto, questa Corte si è soffermata anche sui titoliconcessori anteriori a quello del 2002, chiarendo che «la ricorrentefa riferimento ad una concessione del 2002 che è durata sino al 2007,poi oggetto di proroghe, mentre il canone è stato aumentato dal2007, ma non si confronta con la decisione impugnata, secondo lacui statuizione le opere erano state realizzate durante altra conces-sione precedente a quella del 2002, scaduta e poi rinnovata; in altreparole, le opere sarebbero diventate demaniali prima del 2002 e,7 RG n. 14249/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14249/2025Numero sezionale 2895/2026Numero di raccolta generale 23034/2026Data pubblicazione 10/07/2026sotto questo profilo, le censure in esame sono da considerare inam-missibili, in quanto non calibrate sulla ratio decidendi».Inoltre, si è precisato – in relazione anche alla infondatezza, oltreche inammissibilità, dei motivi ‒ che i precedenti atti di assentimento– ante 2002 ‒ rilasciati dalla Capitaneria di Porto di Gaeta non pre-vedevano il rinnovo automatico, ma una scadenza del termine, de-corso il quale le opere abusive o di difficile rimozione erano acquisiteallo Stato ex art. 48 cod. nav.Con l'ulteriore affermazione di questa Corte per cui «tra i duetitoli concessori non sussiste continuità, in quanto non risulta affattoche il primo titolo - a fronte di quanto accaduto fino al 2007 - con-templasse forme di rinnovo automatico e predeterminato, ragion percui il secondo titolo ha costituito un vero e proprio rinnovo che hasegnato una soluzione di continuità, rendendo del tutto legittimal'applicazione dell'art. 49 C.N. e la contestata determinazione del ca-none concessorio».3. Le spese del giudizio di revocazione vanno poste, per il princi-pio della soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come dadispositivo. P.Q.Mdichiara inammissibile ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore del Comune diGaeta le spese del giudizio di revocazione, che si liquidano in com-plessivi euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso for-fettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dell'Agenzia deldemanio le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in com-plessivi euro 7.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.8 RG n. 14249/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 14249/2025Numero sezionale 2895/2026Numero di raccolta generale 23034/2026Data pubblicazione 10/07/2026Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2026Il PresidenteGuido Mercolino9 RG n. 14249/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 23034/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris