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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2024

Cassazione n. 14969/2025

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nanza della Corte di cassazione ex art.391-biscod. proc. civ.

Raffaele G. A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron.

R.G.N. 13126/2024 Paolo SPAZIANI Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13126/2024R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- per la revocazione dell’ordinanza n. 7916/2024 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, depositata il 23 marzo 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2025 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per revocazione con un unico, articolato motivo avverso l’ordinanza di questa Corte 23 marzo 2024, n. 7916, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso da lei proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 26 marzo 2021, n. 983; censura, in particolare, l’errore in cui sarebbe incorsa questa Corte nel ritenere violata la disposizione dell’art. 366 n.4 cod. proc. civ.; osserva, in proposito, che essa, nel ricorso per cassazione , indebitamente dichiarato inammissibile, non solo aveva analiticamente esposto sei motivi di censura avverso la sentenza d’appello, ma aveva altresì indicato le norme di diritto su cui essi erano fondati; la ricorrenteinvoca, inoltre, la declaratoria di nullità della sentenza d’appello già impugnata con il ricorso dichiarato inammissibile , sull’assunto che e ssa sarebbestata sottoscritta solo dal Presidente e non a nche da l giudice estensore ; non svolge difese in sede di legittimità l’intimato [OSCURATO:PERSONA]; in seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. – ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. (che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quatercod. proc. civ., ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391- bis) –la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte; la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Il ricorso è improcedibile; la ricorrente, oltre a non dare la prova della notifica del ricorso all’intimato mediante il deposito delle ricevute di avvenuta consegna ed accettazione, non ha allegato alcuno dei provvedimenti impugnati e nonha depositato la procura, che è stata solo genericamente indicata come “annessa in questi atti” (pag.1 del ricorso); pertanto, ilricorso è improcedibile per violazione delle disposizioni di cui ai nn. 2)e 3) dell’art.369 cod. proc civ. ;

2. a l di là delle esposte, assorbenti ragioni di improcedibilità, il ricorso sarebbe comunque manifestamente inammissibile; 3.l a doglianza posta a fondamento della richiesta di declaratoria di nullità della sentenza n. 983 del 2021 della Corte d’appello di Milano – declaratoria che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere eme ssa con l ’ordinanza di legittimità qui impugnata , che avrebbe invece indebitamente dichiara to inammissibile il ricorso proposto avverso di essa – prima ancora che inammissibile,è del tutto pretestuosa; con essa infatti si censurail difetto di sottoscrizione della sentenza da parte del Giudice relatore, nella consapevolezza dell’avvenuta sottoscrizione da parte del Presidente, il quale, nell’ambito del collegio giudicante,aveva assunto anche le funzioni di giudice relatore ed estensore;

4. per ciò che invece concerne specificamente l’ impugnazione per revocazione dell’ ordinanza di questa Corte n. 7916 del 2024, giova ricordare che, ai fini della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art.395 n.4 cod. proc. civ., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) deve consistere non in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto –risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive –tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez.

Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass.29/10/2010, n. 22171); b)l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334); c) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza dicassazione, ex artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820); d)il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass.08/06/2018, n. 14929); e) sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è statocontroverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d'ufficio) – una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione –diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435); f)movendo da tale configurazione dell’errore revocatorio, questa Corte ha, sin da epoca ormai risalente, affermato –e in tempi più recenti reiteratamente ribadito –che, non solo, ovviamente, non rientra nella previsione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il vizio che, nascendo da una falsa percezione dinorme giuridiche, integri gli estremi dell’error iuris, sia che attenga ad obliterazione dellenorme medesime (riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione (Cass. 21/02/2020, n. 4584; Cass. 29/12/2011, n. 29922); ma neppure sussiste errore di fatto revocatorio quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesaerrata interpretazione dei motivi del ricorso o di una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n.7064/2022; Cass. n.13915/2005; Cass.n.14608/2007; Cass. n. 20635/2017; Cass. n.10179/2020; Cass.n.10040/2022); g) pertanto, non è configurabile un errore revocatorio né nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità in ordine alla violazione dei principi di autosufficienza, di tassatività e specificità che devono caratterizzare i motivi di ricorso per cassazione(Cass. 31/08/2017, n.20635, cit.; Cass. 12/10/2022, n. 29750; Cass. 13/05/2024, n. 13109), né nella pronun c ia che abbia omesso l’esame dialcune delle argomentazioni svolte nei motivi di ricorso, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio(Cas., Sez.

Un., n.31032 del 2019); 4.1.nel caso in esame, alla stregua delle stesse allegazioni della ricorrent e , l’erroredenunciato non rientra nel paradigma della svista revocatori a ; viene infatti criticato il giudizio espresso dal Collegio giudicante sul (mancato) rispetto della disposizione contenuta nell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.; giudizio basato, non sulla percezione (corretta od erronea) di un fatto, bensì sull’interpretazione dei principi di chiarezza espositiva, tassatività e specificità del ricorsoper cassazione, la quale potrebbe tradursi solo in un errore di giudizio; ferme le assorbenti ragioni di improcedibilità del ricorso, l’istanza di revocazionesarebbe, pertanto, comunque manifestamente inammissibile ; 5.in definitiva, il ricorso va dichiarato impro cedibile ; 6.non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che l’intimato [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede; 7.ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara improcedibileil ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nanza della Corte di cassazione ex art.391-biscod. proc. civ. Raffaele G. A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron. R.G.N. 13126/2024 Paolo SPAZIANI Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13126/2024R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- per la revocazione dell’ordinanza n. 7916/2024 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, depositata il 23 marzo 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per revocazione con un unico, articolato motivo avverso l’ordinanza di questa Corte 23 marzo 2024, n. 7916, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso da lei proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 26 marzo 2021, n. 983; censura, in particolare, l’errore in cui sarebbe incorsa questa Corte nel ritenere violata la disposizione dell’art. 366 n.4 cod. proc. civ.; osserva, in proposito, che essa, nel ricorso per cassazione , indebitamente dichiarato inammissibile, non solo aveva analiticamente esposto sei motivi di censura avverso la sentenza d’appello, ma aveva altresì indicato le norme di diritto su cui essi erano fondati; la ricorrenteinvoca, inoltre, la declaratoria di nullità della sentenza d’appello già impugnata con il ricorso dichiarato inammissibile , sull’assunto che e ssa sarebbestata sottoscritta solo dal Presidente e non a nche da l giudice estensore ; non svolge difese in sede di legittimità l’intimato [OSCURATO:PERSONA]; in seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. – ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ. (che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quatercod. proc. civ., ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391- bis) –la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte; la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Il ricorso è improcedibile; la ricorrente, oltre a non dare la prova della notifica del ricorso all’intimato mediante il deposito delle ricevute di avvenuta consegna ed accettazione, non ha allegato alcuno dei provvedimenti impugnati e nonha depositato la procura, che è stata solo genericamente indicata come “annessa in questi atti” (pag.1 del ricorso); pertanto, ilricorso è improcedibile per violazione delle disposizioni di cui ai nn. 2)e 3) dell’art.369 cod. proc civ. ; 2. a l di là delle esposte, assorbenti ragioni di improcedibilità, il ricorso sarebbe comunque manifestamente inammissibile; 3.l a doglianza posta a fondamento della richiesta di declaratoria di nullità della sentenza n. 983 del 2021 della Corte d’appello di Milano – declaratoria che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere eme ssa con l ’ordinanza di legittimità qui impugnata , che avrebbe invece indebitamente dichiara to inammissibile il ricorso proposto avverso di essa – prima ancora che inammissibile,è del tutto pretestuosa; con essa infatti si censurail difetto di sottoscrizione della sentenza da parte del Giudice relatore, nella consapevolezza dell’avvenuta sottoscrizione da parte del Presidente, il quale, nell’ambito del collegio giudicante,aveva assunto anche le funzioni di giudice relatore ed estensore; 4. per ciò che invece concerne specificamente l’ impugnazione per revocazione dell’ ordinanza di questa Corte n. 7916 del 2024, giova ricordare che, ai fini della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art.395 n.4 cod. proc. civ., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) deve consistere non in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto –risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive –tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass.29/10/2010, n. 22171); b)l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334); c) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza dicassazione, ex artt. 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820); d)il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass.08/06/2018, n. 14929); e) sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è statocontroverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d'ufficio) – una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione –diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435); f)movendo da tale configurazione dell’errore revocatorio, questa Corte ha, sin da epoca ormai risalente, affermato –e in tempi più recenti reiteratamente ribadito –che, non solo, ovviamente, non rientra nella previsione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il vizio che, nascendo da una falsa percezione dinorme giuridiche, integri gli estremi dell’error iuris, sia che attenga ad obliterazione dellenorme medesime (riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione), sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione (Cass. 21/02/2020, n. 4584; Cass. 29/12/2011, n. 29922); ma neppure sussiste errore di fatto revocatorio quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesaerrata interpretazione dei motivi del ricorso o di una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n.7064/2022; Cass. n.13915/2005; Cass.n.14608/2007; Cass. n. 20635/2017; Cass. n.10179/2020; Cass.n.10040/2022); g) pertanto, non è configurabile un errore revocatorio né nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità in ordine alla violazione dei principi di autosufficienza, di tassatività e specificità che devono caratterizzare i motivi di ricorso per cassazione(Cass. 31/08/2017, n.20635, cit.; Cass. 12/10/2022, n. 29750; Cass. 13/05/2024, n. 13109), né nella pronun c ia che abbia omesso l’esame dialcune delle argomentazioni svolte nei motivi di ricorso, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio(Cas., Sez. Un., n.31032 del 2019); 4.1.nel caso in esame, alla stregua delle stesse allegazioni della ricorrent e , l’erroredenunciato non rientra nel paradigma della svista revocatori a ; viene infatti criticato il giudizio espresso dal Collegio giudicante sul (mancato) rispetto della disposizione contenuta nell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.; giudizio basato, non sulla percezione (corretta od erronea) di un fatto, bensì sull’interpretazione dei principi di chiarezza espositiva, tassatività e specificità del ricorsoper cassazione, la quale potrebbe tradursi solo in un errore di giudizio; ferme le assorbenti ragioni di improcedibilità del ricorso, l’istanza di revocazionesarebbe, pertanto, comunque manifestamente inammissibile ; 5.in definitiva, il ricorso va dichiarato impro cedibile ; 6.non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che l’intimato [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede; 7.ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara improcedibileil ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma