CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2024
Cassazione n. 22190/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2549/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. ANTONELLI 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]. già [OSCURATO:PERSONA] SPAnuova denominazione di [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], incorporante di [OSCURATO:SOCIETA] a seguito di fusione rappresentata e difesa dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] 31 Roma controricorrente nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], intimata sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, al [OSCURATO:PERSONA], 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende controricorrente e ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 11658/2020depositata il 16/06/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale mandataria di un'ATI costituita con altre società (d'ora in avanti, ATI), conveniva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] (d'ora in avanti, la committente o ADR), per sentir dichiarare risolto il contratto di appalto stipulato tra le parti il 30 dicembre 1997, avente ad oggetto il rifacimento della pista di volo 16L/34R dell'aeroporto di [OSCURATO:PERSONA] da Vinci, per inadempimento della committente o, in subordine, per eccessiva onerosità e con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni. Esponeva la attrice che,in data 30 dicembre 1997, la ATI composta da [OSCURATO:PERSONA] GmbH, ora [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA].) e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., committente, avevano sottoscritto un contratto d’appalto per la realizzazione di interventi per la riqualifica strutturale ed operativa delle infrastrutture di volo della pista 16L/34R dell’aeroporto Leonardo da Vinci, Fiumicino, per un prezzo pari a £. 121.720.405.058 (doc. 4). In particolare, prima della sottoscrizione del contratto, il p rogetto era stato approvato dal Consiglio Superiore dei [OSCURATO:PERSONA] (CSLP) con parere del 21 marzo 1997, nel quale il CSLP aveva sottolineato che “ non completamente esauriente appare la documentazione esibita [dalla Committente, ndr] circa le proprietà meccaniche e fisiche del materiale di alleggerimento da usare come materiale da rilevato e come inerte nella pavimentazione bituminosa […]. Si raccomanda pertanto, prima del passaggio alla fase esecutiva, di ampliare e approfondire la sperimentazione in questa direzione e sulla densità del materiale in acqua, ricorrendo a prove di laboratorio anche su campioni di grandi dimensioni” (pag. 26 e 27, doc. 5). [OSCURATO:PERSONA], invero, secondo la prospettazione attorea - s i era resa inadempiente alla sua obbligazione di fornire, in una fase prodromica all’esecuzione dei lavori, un progetto esecutivo immediatamente cantierabile che indicasse precisi parametri qualitativi e prestazionali che l’appaltatrive ATI avrebbe dovuto rispettare, così come era stato evidenziato nel menzionato Parere del 1997 (cfr. altresì la CTU del Prof. Ing. Ricciardi). Ciò nonostante, l’ATI Alpine attraverso campagne di sperimentazione aveva ottenuto la migliore miscela possibile di conglomerati bituminosi, idonei allo scopo e cioè, in particolare al (contemporaneo) raggiungimento dei parametri (elasticità, resistenza, etc.) richiesti. Con comunicazione del 10 settembre 1999 (doc. 9), il Direttore dei Lavori aveva sospeso l’esecuzione delle opere per richiedere un (secondo) parere al Consiglio Superiore dei [OSCURATO:PERSONA], emesso il 22 ottobre 1999 (di seguito, “Parere 1999”, doc. 10), con cui il CSLP esortò le parti del Contratto a eseguire ulteriori sperimentazioni per una migliore definizione delle miscele, delle tecnologie e delle procedure di controllo. Infine nell’impossibilità di addivenire ad un accordo conforme alla legge e al contratto, con atto di citazione dell’11 maggio 2000, la ATI Alpine conveniva in giudizio la Committente al fine di far accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito – accertare l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l’effetto, dichiarare risolto il contratto di appalto..”. La committente convenuta ADR, costituitasi in giudizio , chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento dell'ATI, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni. Nel processo intervenivano la Aeroporti di [OSCURATO:PERSONA] spa ([OSCURATO:SOCIETA],ora [OSCURATO:PERSONA] spa), direttrice dei lavori, e la [OSCURATO:SOCIETA] ora [OSCURATO:SOCIETA], che aveva contribuito alla progettazione dell'opera, le quali chiedevano il rigetto delle domande dell'ATI e, la prima, anche l'accoglimento delle domande riconvenzionali proposte di ADR. Il Tribunale di Roma, in accoglimento delle domande dell'ATI, dichiarava il contratto di appalto risolto per inadempimento di ADR e condannava quest'ultima al risarcimento del danno da liquidarsi nel prosieguo del giudizio,rigettava le riconvenzionali di ADR e delle società intervenute. [OSCURATO:SOCIETA] e ADR proponevano appello in via principale e incidentale; sul fronte opposto, proponeva appello incidentale (anche in via autonoma, poi riunito) l'ATI, che chiedeva la condanna delle controparti al risarcimento di danni ulteriori. La [OSCURATO:SOCIETA] rimaneva contumace in appello. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 14 luglio 2014, in accoglimento dei gravami di ADR e [OSCURATO:SOCIETA], dichiarava risoltoil contratto di appalto per inadempimento dell'ATI; dichiarava improcedibile la domanda risarcitoria di ADR nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; la rigettava nei confronti delle imprese costituite in ATI ([OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] spa) e rigettava il gravame di queste ultime. Avverso questa sentenza proponevano ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] (ora [OSCURATO:SOCIETA].) e la [OSCURATO:PERSONA] spa (già partecipanti all'ATI), resistito con separati controricorsi da ADR, [OSCURATO:PERSONA] spa (nuova denominazione di [OSCURATO:SOCIETA]) e [OSCURATO:PERSONA] spa (incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]). La Suprema Corte con ordinanza nr. 11658 del 2020 rigettava il ricorso compensando le spese di giudizio e confermando così la sentenza di secondo grado. Avverso l’ordinanza della Suprema Corte numero 11658 del 2020 hanno proposto ricorso per revocazione i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]H, in persona dei curatori fallimentari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,il primo affidato a due motivi illustrati con memoria, il secondo ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] USA Corp resiste con controricorso e memoria; [OSCURATO:PERSONA] , quale incorporante ADR [OSCURATO:PERSONA], resiste con controricorso e memoria;Aeroporti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] La revocazione del [OSCURATO:PERSONA] è fondata su due motivi che censurano, sotto diversi profili, la decisione n. 11658/2020 di questa Corte, deducendo la sussistenza di errori revocatori, ai sensi dell’art. 395 nr. 4 c.p.c. Assume il ricorrente che la Suprema Corte avrebbe fondato la decisione su una erronea percezione della realtà, ritenendo un fatto non esistente e cioè ritenendo non avvenuta la consegna di un progetto esecutivo mentre, al contrario, la sua esistenza non solo è provata documentalmente, ma è anche incontestata tra le parti. Inoltre la Corteavrebbe ritenuto il progetto costruttivo “non idoneo” senza considerare che l’idoneità del progetto costruttivo andava valutata alla luce della sperimentazione che la ATI doveva ancora svolgere. In realtà la committente si sarebbe illegittimamente rifiutata di adeguare il progetto esecutivo alle risultanze conseguite dalla ATI a seguito della sperimentazione. Ciò sarebbe avvenuto nonostante fosse stato accertato dalla ATI che i parametri non erano raggiungibili se non modificando la percentuale di argilla espansa. In conclusione il corretto adempimento del contratto sarebbe stato impedito dalcommittente ADR , non disposto ad accettare modifiche della miscela pur se la sperimentazione sulla composizione dei materiali era stata imposta dallo stesso CSLP. Il ricorrente deduce, poi, che la decisione relativa alla derogabilità delle parti del principio in base al quale il committente di un opera pubblica ha di regola l’obbligo di predisporre un progetto esecutivo immediatamente canteriabile si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, che in altre decisioni avrebbe ritenuto non derogabili ed imperative le disposizioni di legge che pongono a carico della stazione appaltante l’obbligo di predisporre un progetto esecutivoimmediatamente cantierabile. Tutto ciò premesso ‒ va osservato, in via di principio ‒ che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. 16439/2021; Cass. 3190/2006). E’ opportuno anche rimarcare che non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa ‒ atti che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza ‒ poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio (Cass. 5326/2023; Cass. 4859/1998), e che, pertanto, non è deducibile con la revocazione pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di pretesi errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass.10040/2022; Cass.S.U. 8984/2018). Ed inoltre, l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa. pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass.S.U. 31032/2019). Nel caso concreto, il fallimento ricorrente censura due passaggi della sentenza di questa Corte n. 11658/2020, nei quali ‒ a suo avviso ‒ la Corte sarebbe incorsa in alcuni errori revocatori. La Corte non avrebbe considerato che i ricorrenti, facenti parte dell’ATI appaltatrice avevano dedotto la violazione delle norme di cui agli artt. 16, 17 e 19 della l. 109/1994 (applicabile ratione temporis), per avere la Corte d’appello escluso che l’obbligo di predisporre un progetto cantierabile dell’opera fosse a carico della committente ADR ([OSCURATO:SOCIETA]), e non della ATI appaltatrice, mentre ‒ al contrario di quanto ritenuto da questa Corte ‒ non era in contestazione l’inadempimento dell’ATI all’obbligo di fornire tale progetto ‒ come previsto dal contratto intercorso tra le parti ‒ atteso che era incontroverso tra le parti che il progetto era stato fornito. Quanto all’idoneità del progetto, esclusa dalla sentenza revocanda, «ulteriore corollario» dell’errore revocatorio, posto in essere da questa Corte sarebbe stato «quello di ritenere il progetto costruttivo non idoneo», senza considerare che si trattava di un progetto «sperimentale», avendo il CSLP previsto ulteriori sperimentazioni e studi. Sotto tale profilo, il ricorrente evidenzia che la Corte non avrebbe considerato i documenti «mix-design», attraverso i quali l’appaltatrice avrebbe perfezionato il progetto fornito, e neppure le missive intercorse tra le parti, il parere del CSLP, le perizie svolte nel giudizio di merito, in tal modo sostanzialmente sulle difese proposte dalla parte ricorrente. L’errore di fatto nel quale sarebbe incorsa questa Corte, nella sentenza n. 11658/2020, sarebbe, dunque, quello di «avere considerato come non idoneo il risultato della sperimentazione e, in generale dell’attività della ATI Alpine in conformità del contratto». Ulteriore errore revocatorio sarebbe stato, inoltre quello di non avere esaminato gli atti difensivi dell’ATI e segnatamente il ricorso per cassazione, nel quale ‒ in forza delle succitate norme della l. 109/1994 ‒ si era chiaramente dedotto che non era trasferibile all’appaltatore mediante una pattuizione provata ‒ come, del resto, questa stessa Corte aveva affermato nelle decisioni citate dalla ordinanza revocanda ‒ l’obbligo di predisporre un progetto esecutivo dell’opera. Tanto premesso, le censure suesposte si palesano del tutto inammissibili, poiché estranee al perimetro applicativo del giudizio di revocazione ex artt. 391 bis e 395 c.p.c., traducendosi le stesse in un evidente tentativodi ottenere una riesame ed una diversa valutazione delle risultanze processuali, correttamente esaminate dalla ordinanza impugnata. Ed invero, quest’ultima ha rilevato che l’art. 4 del contratto del 30 dicembre 1997, stipulato dalle parti, prevedeva l’obbligo a carico dell’appaltatore di fornire la «progettazione costruttiva», e di effettuare ogni integrazione necessaria per «rendere l’opera idonea, completa e funzionale rispetto ai fini perseguiti», assumendo espressamente l’appaltatore una «obbligazione di risultato». La Corte ha, dipoi, correttamente osservato che costituiva «una questione di fatto che sfugge al controllo giurisdizionale rimesso a questa Corte», in presenza di una adeguata motivazione da parte del giudice di appello, stabilire «se in concreto l’appaltatore abbia adempiuto alle obbligazioni assunte», non essendo stata peraltro la censura specificamente proposta «quanto al modo e alle considerazioni con le quali il giudice del merito si sarebbe discostato dai canoni legali di ermeneutica contrattuale». La Corte ha, infine, ritenuto che tale conclusione ‒ cui, si badi, era pervenuta la Corte d’appello ‒ non era dissonante con il principio secondo cui la stazione appaltante ha di regola, l’obbligo di predisporre un progetto esecutivo immediatamente cantierabile, essendo tale principio «evidentemente derogabile dalle parti nell’esercizio dell’autonomia privata ,come avvenuto nel caso in esame, in cui l’appaltatore aveva assunto l’obbligo di predisporre il progetto costruttivo o di cantiere». Orbene, è del tutto evidente che ‒ contrariamente all’assunto del ricorrente ‒ non competeva affatto a questa Corte stabilire se il progetto fornito dall’ATI fosse, o meno non idoneo, e tanto questa Corte non ha certamente fatto, poiché altrimenti avrebbe sconfinato nel merito. Tanto meno la Corte avrebbe potuto esaminare gli atti del giudizio di merito (missive, pareri, c.t.u.), non costituenti «atti interni al giudizio di legittimità», a cui valutazione era rimessa in via esclusiva al giudice di merito, fatti salvi errori di diritto e carenza di motivazione sul punto. Nel pieno rispetto dei limiti del giudizio di legittimità, invero, la decisione impugnata si è limitata ad affermare che costituisce ‒ appunto ‒ valutazione di merito, che la Corte d’appello aveva effettuato con valutazione motivata ed incensurabile, stabilire se il progetto fornito dall’ATI ‒ che lo fosse stato nessun dubbio era ipotizzabile ‒ fosse, o meno, idoneo a consentire la realizzazione dell’opera. Tale conclusione è perfettamente in linea con il principio, affermato da questa stessa Corte, secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia ‒ come nel caso di specie ‒ di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se ‒ come nella specie ‒ congruamente motivato (Cass.13627/2017; Cass. 10477/2004). L’ordinanza impugnata ‒ sul piano della correttezza giuridica della sentenza di appello ‒ ha poi osservato che l’avere tale decisione posto l’obbligo della progettazione a carico dell’ATI appaltatrice, in forza della previsione contrattuale di cui all’art. 4 succitato, che ‒ nell’esercizio legittimo dell’autonomia privata ‒ le parti avevano formulato, non contrastava con il principio, sancito dalla l. 109/11994, secondo cui tale obbligo è a carico della stazione appaltante, in forza delle norme imperative di cui agli artt. 16, 17 e 19 della legge cit., che ‒ peraltro ‒ non escludono deroghe in modo assoluto a tale principio. Tanto più in un caso, come il presente, in cui l’appaltatrice aveva assunto un’obbligazione di risultato. Le pronunce citate dall’ordinanza n. 11658/2020 hanno, invero, affermato che, in tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi degli artt. 16, 17 e 19 della legge n. 109 del 1994 (nel testo modificato dalla legge n. 415 del 1998 applicabile "ratione temporis") l'amministrazione committente, al di fuori dei casi e dei modi specificamente previsti, ha l'obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibile all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente "cantierabile", non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell'opera (Cass.8779/2012; Cass. 28799/2018). Ebbene, si tratta di valutazioni in diritto, circa la derogabilità de suddetto principio mediante, non un atto unilaterale della stazione appaltante, ma di una pattuizione tra le parti ex art. 1322 c.c., che questa Corte ha compiuto nella decisione impugnata, e che non costituiscono, sviste o errori di fatto censurabili in questa sede. L’unico motivo di revocazione del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] è inammissibile. La ricorrente deduce che la Corte, nel valutare il terzo motivo di ricorso, che denunciava la violazione da parte della Corte d’appello, dell’art. 30 d.P.R. 1063/1962, non avrebbe rilevato ‒ incorrendo, perciò, in errore revocatorio ‒ che mancava del tutto un ordine di servizio necessario per la ripresa dei lavori ‒ dopo la sospensione per il parere del CSLP ‒ la cui mancata ripresa era stata ritenuta, dalla Corte territoriale, causa dell’inadempimento dell’impresa appaltatrice. Nessun errore revocatorio è ravvisabile, peraltro, neppure sotto tale profilo, avendo questa Corte recepito la difesa del resistente [OSCURATO:PERSONA], già positivamente valutata in appello, secondo cui «la mancata ripresa dei lavori stessi non dipese dalla mancata adozione di un ordine di uno specifico ordine di servizio, ma esclusivamente dal rifiuto di riprendere i lavori più volte manifestato dall’appaltatrice, con numerose comunicazioni scritte e poi con l’atto di citazione». Si tratta, dunque, di un punto controverso tra le parti, sul quale questa Corte si è pronunciata. La censura esula pertanto, da perimetro del giudizio di revocazione. Per quanto sopra devono essere dichiarati inammissibili il ricorso principale e quello incidentalecon condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale e condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] in solido al pagamento, in favore di ciascunodei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 2