CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 aprile 2026
Cassazione n. 11159/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SALERNO, in persona del2026 Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli889 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso l'ordinanza n. 30465/2024 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/11/2024 R.G.N.15876/2019;Numero registro generale 12512/2025Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 11159/2026Data pubblicazione 25/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’Appello di Salerno confermava la decisione resadal Tribunale di Salerno e accoglieva l’opposizione propostadall’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno avverso il decretoingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA], direttore del reparto dianatomia patologica dell’[OSCURATO:PERSONA] SS. Addolorata di Eboli,all’epoca facente capo alla ASL Sa2, per il pagamento delcompenso relativo all’incarico di consulenza in cito-isto-patologia conferito al Verrioli sulla base della convenzionestipulata fra la ASL Sa2 e la ASL Sa3 di Vallo della Lucania condelibere n. 3955/1999 e 1243/1999, poi rinnovata di anno inanno, ed espletato in favore dei presidi ospedalieri inclusinell’ambito della ASL Sa3 dal 2000 al 2009 pagamento richiestoalla ASL Salerno in cui erano confluite le predette AziendeSanitarie con successione nei relativi obblighi.2. La decisione della Corte territoriale discendeva dall’averquesta ritenuto non aver il lavoratore fornito la provadell’esistenza dei requisiti per l’attribuzione delle somme di cuial decreto ingiuntivo sia per l’an che per il quantum, nonessendo emersa adeguata conferma né dell’effettivoadempimento da parte del lavoratore del debito orario ordinariopresso la ASL Sa2 né della effettiva esecuzione presso la ASLSa3 delle prestazioni convenzionate realmente fuori dell’orariodi lavoro ed in aggiunta all’orario di lavoro ordinario giàespletate presso la ASL Sa2 di appartenenza.Numero registro generale 12512/2025Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 11159/2026Data pubblicazione 25/04/20263. A seguito di ricorso per cassazione, questa Corte rigettava ilricorso confermando la sentenza di secondo grado.4. Avverso tale ordinanza domanda la revocazione MicheleVerrioli con un unico motivo di ricorso cui resiste concontroricorso l’[OSCURATO:PERSONA].5. Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo di revocazione si censural’ordinanza della Cassazione la cui motivazione si baserebbeerroneamente sulla mancata valutazione che il dottor Verrioliabbia assolto l’onere probatorio, su di lui incombente, mediantela produzione di una pregnante prova documentale.Ed invero, la Corte di Cassazione non avrebbe valutato ladecisiva circostanza che, nell’ambito del rapporto diconvenzione fra ASL SA2 e ASL SA3 per le prestazioni ricevutedal Verrioli ha liquidato i corrispettivi all’ASL SA2 checonseguentemente avrebbe dovuto versare i compensi spettantiall’odierno ricorrente.In particolare, il ricorrente avrebbe fornito la prova documentaledel suo diritto di credito fondato sulla convenzione fra le ASL esui provvedimenti di liquidazione predetti, atti amministrativiprovenienti dalla parte debitrice.Conseguentemente, la Corte avrebbe compiuto un evidenteerrore di fatto, di natura percettiva, laddove ha ritenuto chel’intera pretesa creditoria fosse fondata solo su elementipresuntivi senza considerare gli atti provenienti dalla stessa ASLprodotti in giudizio e mai contestati dalla amministrazione.Numero registro generale 12512/2025Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 11159/2026Data pubblicazione 25/04/2026La Corte non avrebbe inoltre esaminato ulterioredocumentazione versata in atti attestante lo svolgimentodell’attività professionale del lavoratore.2. Il motivo di ricorso è da ritenersi inammissibile per le seguentiragioni.2.1 Le Sezioni Unite hanno affermato che non costituiscono vizirevocatori delle decisioni di legittimità, ex artt. 391 bis e 395,n. 4, c.p.c., né l'errore di diritto sostanziale o processuale, nél'errore di giudizio o di valutazione. Con riguardo al sistemadelle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatoreordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111, relativialla ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte lesentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale pronunciatidagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non èirrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi direvocazione una propria specifica funzione, escludendogli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibilisolo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e delricorso per cassazione (Cass., S.U., n. 30994 del 2017, n. 8984del 2028).L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza,compresa quella della Corte di cassazione, presupponel'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stessooggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra daglidi percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto,anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza ol'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso oNumero registro generale 12512/2025Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 11159/2026Data pubblicazione 25/04/2026accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fattostesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sulquale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezzaed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneuticheo argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nelsenso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa.(Cass. 16439/2021). Si osserva, altresì, come in tema direvocazione delle sentenze della Corte di cassazione, laconfigurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c.presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisionesia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di unfatto che la realtà processuale induce ad escludere o adaffermare, non anche quando la decisione della Corte siaconseguenza di una pretesa errata valutazione odinterpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusadall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori digiudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass.10040/2022).Invero, non è configurabile l'errore revocatorio per vizi dellasentenza che investano direttamente la formulazione delgiudizio sul piano logico-giuridico (Cass. n. 8180/2009).In particolare, non possono costituire vizi revocatori dellesentenze della Suprema Corte, ex artt. 391 bis e 395 c.p.c., n.4, l'errore di diritto sostanziale o processuale o l'errore digiudizio/ di valutazione (citate Cass. n. 30994/2017; Cass. Sez.U. n. 8984/2018).Numero registro generale 12512/2025Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 11159/2026Data pubblicazione 25/04/20262.2 Il motivo revocatorio in esame è inammissibile, in quanto ladoglianza, piuttosto che evidenziare un errore di fatto percettivocon le caratteristiche appena menzionate, investe il sindacatosvolto da questa Corte e prospetta nella sostanza un errore digiudizio, senza peraltro confrontarsi con il contenuto delladecisione impugnata.Nella fattispecie in esame, il ricorrente censura una asseritaerrata valutazione della Corte in ordine alla valutazione delmateriale probatorio messo a disposizione delle parti compiutadal giudice di merito che l’ordinanza della Corte ha ritenuto nonsufficiente per comprovare il diritto di credito.2.3 L’ordinanza impugnata ha ritenuto infondati i motivi diricorso per cassazione ritenendo che la Corte di merito avessecorrettamente assegnata al ricorrente l’onere della prova inordine all’assolvimento del debito orario quale requisito per ilriconoscimento del compenso ulteriore per prestazioniaggiuntive rispetto alla retribuzione spettante per le prestazionirese nell’ambito del rapporto di lavoro, disattendendo ladocumentazione prodotta a sostegno della domanda creditoria.2.4 L’ordinanza ha pertanto esaminato la censura senzacommettere alcun errore di tipo percettivo ritenendo che lacritica al mancato apprezzamento della documentazione daparte della Corte territoriale fosse corretta nei sensisopraenunciati.Il motivo revocatorio è pertanto inammissibile.Ciò ancor prima di rilevare che (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.24203 del 14/11/2006) in tema di revocazione delle sentenzeemesse dalla Corte di Cassazione, è inammissibile il ricorso cheNumero registro generale 12512/2025Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 11159/2026Data pubblicazione 25/04/2026contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, manon quella di decisione sull'originario ricorso attraverso lariproposizione in modo circostanziato degli argomenti in essoriportati, non essendo siffatto ricorso idoneo ad attivare laeventuale, successiva fase rescissoria.4. In conclusione, in ragione dei principi affermati da questaCorte sopra richiamati, non si ravvisa alcun errore percettivo difatto come richiesto dall’art. 395, n. 4 c.p.c. e il ricorso vadichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna partericorrente al rimborso di € 3.500,00, a titolo di compensi, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfettario delle spesegenerali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro, il 19 febbraio 2026.Il PresidenteIrene TricomiNumero registro generale 12512/2025Numero sezionale 889/2026Numero di raccolta generale 11159/2026Data pubblicazione 25/04/2026