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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21653/2026

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omandatario p.t. elettivamente domiciliata in Roma,viale delle Milizie n. 1, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e- ricorrente -ControComune di Roseto degli Abruzzi, in persona del sindaco pro tempore-intimato-avverso l’ordinanza n. 8326/2025 della Corte Suprema di Cassazione,depositata in data 29.3.2025Udita la relazione nell’adunanza camerale del 4 giugno 2026 svolta dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] GennaroNumero registro generale 21457/2025Numero sezionale 4743/2026Numero di raccolta generale 21653/2026Data pubblicazione 25/06/20261.

La società [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., compiutamente indicata in epigrafe,proponeva ricorso innanzi alla Commissione provinciale di Teramoavverso il provvedimento di “sollecito pagamento e messa in mora”relativo alla TARI 2018 adottato dal dirigente del V Settore del [OSCURATO:PERSONA] degli Abruzzi.2.

La CTP adita rigettava il ricorso e per la riforma di tale decisionela società contribuente proponeva appello innanzi alla CommissioneTributaria Regionale.Radicatosi il contraddittorio, l’adita C.T.R. pronunciava sentenzacon la quale accoglieva parzialmente l’appello principale, disponendol'applicazione per l'anno 2018 delle tariffe Tari per l'anno 2019 ed inaccoglimento del secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio diprimo grado della contribuente, disponeva il versamento da parte dellastessa della Tari 2018 (sulla base delle tariffe per il 2019),integralmente nella misura fissa, e per il 20% nella misura variabile.3.

Avverso la suddetta pronuncia, il Comune di Roseto degli Abruzziproponeva ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi.3.1.Con l’ordinanza n. 8326/2025, la sezione tributaria di questaCorte ha accolto il ricorso principale, respingendo il ricorso incidentaledella società basato su unico motivo, cassando la sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti del ricorso principale e rinviando alla Cortedi Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affermandoche erroneamente la CTR avrebbe valorizzato, al fine di giustificarel’applicazione delle tariffe per l’anno 2019, in quanto meno gravoserispetto a quelle approvate per l’anno 2017, il documento protocollo n.22820 del 19 giugno 2018 e che, comunque, la contribuente nonavrebbe avuto diritto ad una esenzione integrale dall’imposizione.Numero registro generale 21457/2025Numero sezionale 4743/2026Numero di raccolta generale 21653/2026Data pubblicazione 25/06/2026Avverso detta ordinanza la società [OSCURATO:PERSONA] sas ha proposto ricorsochiedendo la revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.pc. in relazioneall’art. 395 comma primo, num. 4 c.p.c.Il Comune di Roseto degli Abruzzi è rimasto intimato.[OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.È stata depositata memoria ex art. 380 bis c.p.c. dalla ricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il motivo di revocazione la ricorrente assume che l’ordinanzan. 8326 del 2025 di questa Corte sarebbe affetta da errore di fatto, aisensi degli artt.391-bis e 395, n.4, cod. proc. civ.A fondamento del ricorso ha dedotto che il Collegio della Sez.Tributaria non si sarebbe avveduto che il Comune di Roseto degliAbruzzi, aveva omesso di depositare la sentenza notificata con cui laCTR aveva deciso l’appello, limitandosi ad inserire nel fascicolodepositato una copia della sentenza stessa senza però dimostrare cheeffettivamente la notifica era avvenuta il 7.5.2022 come dichiarato nelricorso.

Afferma che dall’esame del fascicolo d’ufficio e di quello di partericorrente emergeva che non era stato ottemperato l’onere di depositodella relata di notifica di notifica della sentenza impugnata,adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.cevidenziando che il medesimo errore revocatorio “sul fatto” sarebbestato commesso dallo stesso Collegio relativamente ad altri sette ricorsie che la stessa sezione tributaria, con altro Collegio, invece, aveva inseguito deciso altri due ricorsi, anch’essi analoghi rilevando il vizio edichiarando improcedibili i ricorsi principali dell’ente locale ed inefficacii ricorsi incidentali della parte controricorrente.2.

Il ricorso è inammissibile.Numero registro generale 21457/2025Numero sezionale 4743/2026Numero di raccolta generale 21653/2026Data pubblicazione 25/06/2026Come è noto, ai fini della revocazione della sentenza per errore difatto, ai sensi dell’art.395, n.4, cod. proc. civ., occorre che sianointegrati i seguenti presupposti: a) l’errore (c.d. di percezione) nondeve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svistapercettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, ancheimplicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di unfatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla streguadegli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto – risultantecon immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indaginiermeneutiche o argomentazioni induttive – tra due rappresentazionidello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altradagli atti processuali (Cass. Sez.

Un. 20013/24; Cass, Sez.

Un.,27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010,n. 22171); b) l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che,in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto aquella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass.29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334); c) in particolare,l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza dicassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., deve riguardaregli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminaredirettamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi diricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattereautonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza dilegittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinantedella sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono statio avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio dellasentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi diimpugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n.3820); d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamenteviene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cuiNumero registro generale 21457/2025Numero sezionale 4743/2026Numero di raccolta generale 21653/2026Data pubblicazione 25/06/2026erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituitooggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare unpunto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su unfatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano datoluogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudicenon si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assumenecessariamente natura valutativa delle risultanze processuali,sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n.2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929); e) sottoquest’ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di punto controversosul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che èstato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, maanche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un attodifensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formarecomunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia concui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anchese concerne una questione rilevabile d'ufficio) – una volta che sullabase di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di unamemoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processoo nell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggettopotenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e,dunque, di decisione – diviene per ciò stesso un punto controverso trale parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435).2.1.

Movendo da tale configurazione dell’errore revocatorio, questaCorte ha, sin da epoca ormai risalente, affermato – e in tempi piùrecenti reiteratamente ribadito – che, non solo, ovviamente, nonrientra nella previsione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il vizio che,nascendo da una falsa percezione di norme giuridiche, integri gliestremi dell’error iuris, Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4584; Cass. 29/12/2011,Numero registro generale 21457/2025Numero sezionale 4743/2026Numero di raccolta generale 21653/2026Data pubblicazione 25/06/2026n. 29922), ma neppure sussiste errore di fatto revocatorio quando ladecisione della Corte sia conseguenza di una pretesa erratainterpretazione dei motivi del ricorso o di una presunta erroneavalutazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area deglierrori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla basedi una valutazione (Cass. n.7064/2022; Cass. 13915/2005; Cass.14608/2007; Cass. 20635/2017; Cass. n. 10179/2020; Cass.10040/2022).Pertanto, non è configurabile un errore revocatorio né nel giudizioespresso dalla sentenza di legittimità in ordine alla violazione deiprincipi di autosufficienza, di tassatività e specificità che devonocaratterizzare i motivi di ricorso per cassazione, né in quello volto adindividuare la ratio decidendi della sentenza impugnata, al fine divalutare se la stessa si sottragga o meno alle censure rivoltele con ilricorso medesimo.È stato affermato che (in particolare, Sez.

Un. n. 23306 del 2016)che per fatto e giudizio di fatto deve intendersi tutto ciò che attieneall’accertamento o alla ricostruzione della verità o della falsità di datiempirici (fatti o atti) rilevanti per il diritto, fatta eccezione per lemodalità di applicazione delle eventuali norme relative ad ammissibilitàed assunzione di prove, ovvero a prove legali; per diritto e giudizio didiritto si deve avere riguardo a tutto quanto attiene all’applicazione dinorme e cioè: all’individuazione o scelta della norma applicabile al casoconcreto; all’interpretazione di tale norma, sia con riguardo allafattispecie astratta, sia con riguardo al comando; alla sussunzione deifatti, come ricostruiti, entro la fattispecie astratta; all’individuazione odeduzione delle conseguenze da quella norma previste, conapplicazione al caso di specie.Numero registro generale 21457/2025Numero sezionale 4743/2026Numero di raccolta generale 21653/2026Data pubblicazione 25/06/20262.2.

Nel caso in esame, alla stregua delle stesse allegazioni deiricorrenti, nessuno dei due presunti errori denunciati rientra nelparadigma dell’errore revocatorio.La Corte infatti non ha supposto, o considerato inesistente, un fattoincontrovertibilmente escluso, o positivamente accertato, né appareincorsa in un errore nella percezione delle risultanze processuali, taleda tradursi in una svista materiale, immediatamente rilevabile dagli attidocumento integrato dalla relata di notifica che lascerebbe presupporreuna falsa percezione della realtà, un errore, cioè, obbiettivamente edimmediatamente rilevabile rispetto a tale atto.

Soltanto in questo casopotrebbe parlarsi di errore revocatorio.Invero, nell’ordinanza n. 8326/2025 non si rinvengono affermazionida cui sia possibile inferire che il collegio decidente, a causa di un errorepercettivo, abbia supposto l’esistenza di un fatto -l’avvenuto depositodi copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata dinotificazione- la cui verità risultava incontrastabilmente esclusa in baseagli atti interni del giudizio di cassazione.

La statuizione deve pertantoconsiderarsi il prodotto di una erronea valutazione giuridica, nonessendosi fatta applicazione del principio secondo cui la deduzione delladata di notifica della sentenza impugnata, ai fini della decorrenza deltermine del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., imponga alla partedi provare il dies a quo di decorrenza, a pena di improcedibilità delricorso, salvo che quest’ultimo risulti notificato nei sessanta giornidecorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza.In altri termini, la sentenza non ha applicato il principio giuridicosecondo cui la dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, diavvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fattoprocessuale – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrereil termine breve di notificazione, il che impegna la parte a subire leNumero registro generale 21457/2025Numero sezionale 4743/2026Numero di raccolta generale 21653/2026Data pubblicazione 25/06/2026conseguenze di quanto dichiarato, facendo insorgere in capo ad essal’onere di depositare, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., copia dellasentenza munita della relata di notifica (Cass., Sez. un., n. 21349/22).Nel descritto contesto, deve, in definitiva, ritenersi che la quiimpugnata pronuncia sia incorsa nella violazione di una normaprocessuale, avendo omesso di rilevare d’ufficio l’improcedibilità delricorso in conseguenza del mancato deposito della detta copia.Ciò, tuttavia, avrebbe dato luogo a un errore di giudizio, non dicerto a un errore di fatto.In analogo ordine di idee è stato affermato che la tardivaproposizione del ricorso per cassazione, chiaramente desumibile daglia giustificare la revocazione della pronuncia di legittimità ai sensidell’art. 395, num. 4, c.p.c., in quanto non si tratta dell’erratapercezione dell’esistenza o inesistenza di un fatto che emerge dagli atticon carattere di assoluta immediatezza e di semplice concretarilevabilità, ma dell’omessa valutazione di fatti rilevanti ai fini delgiudizio (cfr. Cass. n. 17110/2010, Cass. n. 7197/2026).È stato chiarito, in proposito, che non è il mancato rilievo dellatardiva proposizione del ricorso a integrare l’errore revocatorio, bensìla circostanza che esso sia derivato dall’inesatta supposizione -esplicitata nella motivazione del provvedimento revocando- che undeterminato fatto sarebbe (o non sarebbe) esistente.L’uno, infatti, corrisponde a una mera violazione processuale,l’altra, invece, costituisce errore percettivo tradottosi in supposizioneavente portata decisiva ai fini della commissione di tale violazione (cfr.Cass. n. 14610/2021, Cass. n. 11691/2023).I suenunciati princìpi di diritto sono stati ritenuti applicabili anchein caso di sentenza di cassazione che abbia omesso di dichiarareNumero registro generale 21457/2025Numero sezionale 4743/2026Numero di raccolta generale 21653/2026Data pubblicazione 25/06/2026l’improcedibilità del ricorso per omesso deposito di copia autentica delprovvedimento impugnato (cfr. Cass. n. 25653/2013).3.

Alla luce del riferito insegnamento nomofilattico, al quale siintende prestare adesione, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero,4.

Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio,essendo il Comune di Roseto degli Abruzzi rimasto intimato.5.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve dareparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve dareparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2026Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
omandatario p.t. elettivamente domiciliata in Roma,viale delle Milizie n. 1, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e- ricorrente -ControComune di Roseto degli Abruzzi, in persona del sindaco pro tempore-intimato-avverso l’ordinanza n. 8326/2025 della Corte Suprema di Cassazione,depositata in data 29.3.2025Udita la relazione nell’adunanza camerale del 4 giugno 2026 svolta dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] GennaroNumero registro generale 21457/2025Numero sezionale 4743/2026Numero di raccolta generale 21653/2026Data pubblicazione 25/06/20261. La società [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., compiutamente indicata in epigrafe,proponeva ricorso innanzi alla Commissione provinciale di Teramoavverso il provvedimento di “sollecito pagamento e messa in mora”relativo alla TARI 2018 adottato dal dirigente del V Settore del [OSCURATO:PERSONA] degli Abruzzi.2. La CTP adita rigettava il ricorso e per la riforma di tale decisionela società contribuente proponeva appello innanzi alla CommissioneTributaria Regionale.Radicatosi il contraddittorio, l’adita C.T.R. pronunciava sentenzacon la quale accoglieva parzialmente l’appello principale, disponendol'applicazione per l'anno 2018 delle tariffe Tari per l'anno 2019 ed inaccoglimento del secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio diprimo grado della contribuente, disponeva il versamento da parte dellastessa della Tari 2018 (sulla base delle tariffe per il 2019),integralmente nella misura fissa, e per il 20% nella misura variabile.3. Avverso la suddetta pronuncia, il Comune di Roseto degli Abruzziproponeva ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi.3.1.Con l’ordinanza n. 8326/2025, la sezione tributaria di questaCorte ha accolto il ricorso principale, respingendo il ricorso incidentaledella società basato su unico motivo, cassando la sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti del ricorso principale e rinviando alla Cortedi Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affermandoche erroneamente la CTR avrebbe valorizzato, al fine di giustificarel’applicazione delle tariffe per l’anno 2019, in quanto meno gravoserispetto a quelle approvate per l’anno 2017, il documento protocollo n.22820 del 19 giugno 2018 e che, comunque, la contribuente nonavrebbe avuto diritto ad una esenzione integrale dall’imposizione.Numero registro generale 21457/2025Numero sezionale 4743/2026Numero di raccolta generale 21653/2026Data pubblicazione 25/06/2026Avverso detta ordinanza la società [OSCURATO:PERSONA] sas ha proposto ricorsochiedendo la revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.pc. in relazioneall’art. 395 comma primo, num. 4 c.p.c.Il Comune di Roseto degli Abruzzi è rimasto intimato.[OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.È stata depositata memoria ex art. 380 bis c.p.c. dalla ricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il motivo di revocazione la ricorrente assume che l’ordinanzan. 8326 del 2025 di questa Corte sarebbe affetta da errore di fatto, aisensi degli artt.391-bis e 395, n.4, cod. proc. civ.A fondamento del ricorso ha dedotto che il Collegio della Sez.Tributaria non si sarebbe avveduto che il Comune di Roseto degliAbruzzi, aveva omesso di depositare la sentenza notificata con cui laCTR aveva deciso l’appello, limitandosi ad inserire nel fascicolodepositato una copia della sentenza stessa senza però dimostrare cheeffettivamente la notifica era avvenuta il 7.5.2022 come dichiarato nelricorso. Afferma che dall’esame del fascicolo d’ufficio e di quello di partericorrente emergeva che non era stato ottemperato l’onere di depositodella relata di notifica di notifica della sentenza impugnata,adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.cevidenziando che il medesimo errore revocatorio “sul fatto” sarebbestato commesso dallo stesso Collegio relativamente ad altri sette ricorsie che la stessa sezione tributaria, con altro Collegio, invece, aveva inseguito deciso altri due ricorsi, anch’essi analoghi rilevando il vizio edichiarando improcedibili i ricorsi principali dell’ente locale ed inefficacii ricorsi incidentali della parte controricorrente.2. Il ricorso è inammissibile.Numero registro generale 21457/2025Numero sezionale 4743/2026Numero di raccolta generale 21653/2026Data pubblicazione 25/06/2026Come è noto, ai fini della revocazione della sentenza per errore difatto, ai sensi dell’art.395, n.4, cod. proc. civ., occorre che sianointegrati i seguenti presupposti: a) l’errore (c.d. di percezione) nondeve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svistapercettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, ancheimplicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di unfatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla streguadegli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto – risultantecon immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indaginiermeneutiche o argomentazioni induttive – tra due rappresentazionidello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l’altradagli atti processuali (Cass. Sez. Un. 20013/24; Cass, Sez. Un.,27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010,n. 22171); b) l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che,in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto aquella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass.29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334); c) in particolare,l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza dicassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., deve riguardaregli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminaredirettamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi diricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattereautonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza dilegittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinantedella sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono statio avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio dellasentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi diimpugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n.3820); d) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamenteviene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cuiNumero registro generale 21457/2025Numero sezionale 4743/2026Numero di raccolta generale 21653/2026Data pubblicazione 25/06/2026erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituitooggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare unpunto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; ove su unfatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano datoluogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudicenon si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assumenecessariamente natura valutativa delle risultanze processuali,sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n.2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929); e) sottoquest’ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di punto controversosul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che èstato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, maanche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un attodifensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formarecomunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia concui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anchese concerne una questione rilevabile d'ufficio) – una volta che sullabase di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di unamemoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processoo nell’esercizio dei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggettopotenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e,dunque, di decisione – diviene per ciò stesso un punto controverso trale parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435).2.1. Movendo da tale configurazione dell’errore revocatorio, questaCorte ha, sin da epoca ormai risalente, affermato – e in tempi piùrecenti reiteratamente ribadito – che, non solo, ovviamente, nonrientra nella previsione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., il vizio che,nascendo da una falsa percezione di norme giuridiche, integri gliestremi dell’error iuris, Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4584; Cass. 29/12/2011,Numero registro generale 21457/2025Numero sezionale 4743/2026Numero di raccolta generale 21653/2026Data pubblicazione 25/06/2026n. 29922), ma neppure sussiste errore di fatto revocatorio quando ladecisione della Corte sia conseguenza di una pretesa erratainterpretazione dei motivi del ricorso o di una presunta erroneavalutazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area deglierrori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla basedi una valutazione (Cass. n.7064/2022; Cass. 13915/2005; Cass.14608/2007; Cass. 20635/2017; Cass. n. 10179/2020; Cass.10040/2022).Pertanto, non è configurabile un errore revocatorio né nel giudizioespresso dalla sentenza di legittimità in ordine alla violazione deiprincipi di autosufficienza, di tassatività e specificità che devonocaratterizzare i motivi di ricorso per cassazione, né in quello volto adindividuare la ratio decidendi della sentenza impugnata, al fine divalutare se la stessa si sottragga o meno alle censure rivoltele con ilricorso medesimo.È stato affermato che (in particolare, Sez. Un. n. 23306 del 2016)che per fatto e giudizio di fatto deve intendersi tutto ciò che attieneall’accertamento o alla ricostruzione della verità o della falsità di datiempirici (fatti o atti) rilevanti per il diritto, fatta eccezione per lemodalità di applicazione delle eventuali norme relative ad ammissibilitàed assunzione di prove, ovvero a prove legali; per diritto e giudizio didiritto si deve avere riguardo a tutto quanto attiene all’applicazione dinorme e cioè: all’individuazione o scelta della norma applicabile al casoconcreto; all’interpretazione di tale norma, sia con riguardo allafattispecie astratta, sia con riguardo al comando; alla sussunzione deifatti, come ricostruiti, entro la fattispecie astratta; all’individuazione odeduzione delle conseguenze da quella norma previste, conapplicazione al caso di specie.Numero registro generale 21457/2025Numero sezionale 4743/2026Numero di raccolta generale 21653/2026Data pubblicazione 25/06/20262.2. Nel caso in esame, alla stregua delle stesse allegazioni deiricorrenti, nessuno dei due presunti errori denunciati rientra nelparadigma dell’errore revocatorio.La Corte infatti non ha supposto, o considerato inesistente, un fattoincontrovertibilmente escluso, o positivamente accertato, né appareincorsa in un errore nella percezione delle risultanze processuali, taleda tradursi in una svista materiale, immediatamente rilevabile dagli attidocumento integrato dalla relata di notifica che lascerebbe presupporreuna falsa percezione della realtà, un errore, cioè, obbiettivamente edimmediatamente rilevabile rispetto a tale atto. Soltanto in questo casopotrebbe parlarsi di errore revocatorio.Invero, nell’ordinanza n. 8326/2025 non si rinvengono affermazionida cui sia possibile inferire che il collegio decidente, a causa di un errorepercettivo, abbia supposto l’esistenza di un fatto -l’avvenuto depositodi copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata dinotificazione- la cui verità risultava incontrastabilmente esclusa in baseagli atti interni del giudizio di cassazione. La statuizione deve pertantoconsiderarsi il prodotto di una erronea valutazione giuridica, nonessendosi fatta applicazione del principio secondo cui la deduzione delladata di notifica della sentenza impugnata, ai fini della decorrenza deltermine del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., imponga alla partedi provare il dies a quo di decorrenza, a pena di improcedibilità delricorso, salvo che quest’ultimo risulti notificato nei sessanta giornidecorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza.In altri termini, la sentenza non ha applicato il principio giuridicosecondo cui la dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, diavvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fattoprocessuale – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrereil termine breve di notificazione, il che impegna la parte a subire leNumero registro generale 21457/2025Numero sezionale 4743/2026Numero di raccolta generale 21653/2026Data pubblicazione 25/06/2026conseguenze di quanto dichiarato, facendo insorgere in capo ad essal’onere di depositare, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., copia dellasentenza munita della relata di notifica (Cass., Sez. un., n. 21349/22).Nel descritto contesto, deve, in definitiva, ritenersi che la quiimpugnata pronuncia sia incorsa nella violazione di una normaprocessuale, avendo omesso di rilevare d’ufficio l’improcedibilità delricorso in conseguenza del mancato deposito della detta copia.Ciò, tuttavia, avrebbe dato luogo a un errore di giudizio, non dicerto a un errore di fatto.In analogo ordine di idee è stato affermato che la tardivaproposizione del ricorso per cassazione, chiaramente desumibile daglia giustificare la revocazione della pronuncia di legittimità ai sensidell’art. 395, num. 4, c.p.c., in quanto non si tratta dell’erratapercezione dell’esistenza o inesistenza di un fatto che emerge dagli atticon carattere di assoluta immediatezza e di semplice concretarilevabilità, ma dell’omessa valutazione di fatti rilevanti ai fini delgiudizio (cfr. Cass. n. 17110/2010, Cass. n. 7197/2026).È stato chiarito, in proposito, che non è il mancato rilievo dellatardiva proposizione del ricorso a integrare l’errore revocatorio, bensìla circostanza che esso sia derivato dall’inesatta supposizione -esplicitata nella motivazione del provvedimento revocando- che undeterminato fatto sarebbe (o non sarebbe) esistente.L’uno, infatti, corrisponde a una mera violazione processuale,l’altra, invece, costituisce errore percettivo tradottosi in supposizioneavente portata decisiva ai fini della commissione di tale violazione (cfr.Cass. n. 14610/2021, Cass. n. 11691/2023).I suenunciati princìpi di diritto sono stati ritenuti applicabili anchein caso di sentenza di cassazione che abbia omesso di dichiarareNumero registro generale 21457/2025Numero sezionale 4743/2026Numero di raccolta generale 21653/2026Data pubblicazione 25/06/2026l’improcedibilità del ricorso per omesso deposito di copia autentica delprovvedimento impugnato (cfr. Cass. n. 25653/2013).3. Alla luce del riferito insegnamento nomofilattico, al quale siintende prestare adesione, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero,4. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio,essendo il Comune di Roseto degli Abruzzi rimasto intimato.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve dareparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve dareparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2026Il PresidenteLucio Napolitano