CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 ottobre 2026
Cassazione n. 26358/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N S.A. [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA, in2026 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata3665 e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente –avverso l'ordinanza n. 24019/2025 della CORTE SUPREMA DICASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/08/2025 R.G.N.10558/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2109/2026 Numero di raccolta generale 26358/2026Numero sezionale 3665/20 2 6 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione 07/10/20261. con ordinanza n. 24019/2025, questa Corte ha rigettato ilricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corted’Appello di Firenze, a sua volta di rigetto dell’impugnazionecontro la pronuncia di primo grado che aveva respinto la suadomanda nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] y CaucionS.A. de [OSCURATO:PERSONA] y Reaseguros per ottenere il risarcimento deldanno subito per dedotta violazione del diritto di esclusiva, inqualità di agente (dal 1999 al 2009), nella zona assegnata diPistoia;2. con il presente ricorso [OSCURATO:PERSONA] chiede la revocazionedell’ordinanza di questa Corte ai sensi degli artt. 391-bis e 395,n. 4, c.p.c., con due motivi; la società resiste con controricorso;entrambe le parti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. con il primo motivo del ricorso per revocazione, vienedenunciato errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., pererrata supposizione circa l’allegazione di un nuovo fattocostitutivo della domanda, nonché della mancata produzionecon il ricorso per cassazione del ricorso introduttivo e dellamemoria di primo grado della resistente; sostiene il ricorrenteche il giudice di legittimità ha commesso un primo errorerevocatorio laddove ha affermato, pronunciandosi sul primomotivo del ricorso, che “la domanda - avanzata alla primaudienza di comparizione - di introdurre nuove allegazioni e diarticolare nuove prove alterava uno dei presupposti delladomanda iniziale in quanto introduceva una causa petendifondata su situazioni giuridiche non prospettate nel ricorsointroduttivo del giudizio; in ogni caso, anche dovendo ritenereNumero registro generale 2109/2026 Numero di raccolta generale 26358/2026Numero sezionale 366l5a/2 02n6uova prospettazione quale mera emendatio libDelalit a …pu b»b,l icazione 07/10/2026contrariamente a quanto risultante dagli atti;2. con il secondo motivo, denuncia errore revocatorio ex art.395 n. 4 c.p.c. per errata supposizione dell’inesistenza delmotivo di impugnazione sul capo relativo alla non ammissionedella prova dedotta dal ricorrente sulla violazione del diritto diesclusiva, capo censurato con il secondo motivo del ricorso percassazione; sostiene che il Giudice di legittimità ha commessoun secondo errore revocatorio laddove ha sostenuto, decidendoe dichiarando inammissibile, il terzo e quarto motivo del ricorsoper cassazione (concernenti la questione della prescrizione), cheil ricorrente non avrebbe mosso alcuna censura «sull’altraragione del rigetto, definita dalla Corte territoriale decisiva,ossia sulla carenza di prova in ordine a condotte di violazionedell’esclusiva da parte della società preponente»;3. entrambi i motivi sono inammissibili per plurime ragioniconvergenti;4. osserva il Collegio che l’errore denunciato con il primomotivo attiene ad un punto controverso (distinzione tra mutatioed emendatio libelli e relativa disciplina processuale) sul qualela Corte ha pronunciato e riguarda la valutazione degli attiprocessuali; opera, pertanto, il principio secondo cui laconfigurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391-bis c.p.c.presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisionesia fondata sull'affermazione di esistenza o inesistenza di unfatto che la realtà processuale induce a escludere o adaffermare, non anche quando la decisione della Corte siaconseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazionedelle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area deglierrori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisisulla base di una valutazione (così Cass. n. 10040/2022);Numero registro generale 2109/2026 Numero di raccolta generale 26358/2026Numero sezionale 3665/20265. inoltre, è stato chiarito (Cass. S.U. n. 20013/20D2a4ta) pcuhbeb,l icazione 07/10/2026in tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione,l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consistenell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto lasupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cuiverità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti dicausa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbiacostituito terreno di discussione delle parti); b) non puòconcernere l'attività interpretativa e valutativa; c) devepossedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediatarilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenzaimpugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale edecisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio dicassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte;nella specie nell’errore denunciato da parte ricorrente sarebbecomunque incorsa la Corte d’appello;6. parimenti inammissibile è il secondo motivo perchél’ordinanza revocanda non ha ignorato il secondo motivo diricorso e l’ha trattato unitamente al primo;7. inoltre, l’errata applicazione dell’orientamento in tema diduplice ratio decidendi integra, eventualmente, un errore didiritto e non di fatto;8. l’esame dei motivi di revocazione in rapportoall’ordinanza evidenzia, in conclusione, la carenza dei necessarirequisiti di estraneità all'attività interpretativa e valutativaoperata nell’ordinanza contestata, nonché dell’inerenza ai solirevocazione in una non consentita impugnazione dell’ordinanzaper non condivisione della motivazione;9. stante l’inammissibilità del ricorso per revocazione, partericorrente deve essere condannata alla rifusione in favore diNumero registro generpalea 2r1t0e9/ 2c0o26ntroricorrente delle spese del presenteN ugmiuedrioz idoi sraecccoonltdao g enerale 26358/2026Numero sezionale 3665/2026 Data pubblicazione 07/10/2026la regola della soccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi,spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 23 settembre2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]