CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 febbraio 2024
Cassazione n. 06076/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13856/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, P.zza Cola di Rienzo n. 92; -ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, ̀ domiciliata; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1490/17 della Corte di cassazione, depositata il 20/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Ritenuto che 1. Con la sentenza n. 1490/17 del 01 / 02 / 2016 , pubblicata il 20 / 01 / 2017 , la Suprema Corte di Cassazione rigettavail ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, confermava gli avvisi di accertamento ai fini IRES relativi all’anno 2006 emessi nei confronti della contribuente in ragione del maggior reddito dalla stessa realizzata in ragione della plusvalenza conseguita dalla cessione di un terreno edificabile sito nel Comune di Spoleto. 2. La contribuent e propon e ricorso per revocazione avverso la suindicata sentenza affidato ad un unico motivo. 3. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. 4. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1. [OSCURATO:PERSONA] deduce , ex art t . 391 bis e 395 n. 4 cod.proc.civ., l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio che, dopo aver riportato l’intervenuto giudicato, indicato nella memoria depositata dalla ricorrente, con il quale si era annullata la delibera del Comune di Spoleto di approvazione del PRG (sentenza del Consiglio di Stato n. 760/2014) , non ne aveva tratto le relative conseguenze. In particolare, per effetto del giudicato amministrativo si doveva escludere ogni valore al PRG sul quale si fondava l’avviso di accertamento impugnato e, conseguentemente, la vocazione edificatoria dei terreni oggetto di compravendita su cui si fondava la contestata presunta plusvalenza realizzata dalla contribuente. 2. Ilmotivo è inammissibile. 2.1 L’istituto della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione ̀ stato normativamente introdotto, limitatamente all’errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., dall’art. 67 della legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha inserito nel codice di rito l’art. 391-bis c.p.c. (articolo rubricato: “Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione”). L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. n. 16439 del 2021). Rileva, altresì, la considerazione secondo cui l’omesso esame di un fatto sostanziale o processuale può dare luogo ad un vizio motivazionale o alla violazione di norma processuale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. che viceversa consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita) dell’esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, dagli atti o documenti della causa (Cass. n. 14610 del 2021). Infatti, la revocazione della sentenza di cassazione è consentita per vizi del procedimento di cui non si sia tenuto conto per un errore di fatto, ovvero per un errore percettivo che può riguardare anche l'esame degli atti dello stesso processo di cassazione. E, dunque, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 10040/2022 Rv. 664401 -02) quello secondo cui «In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio di cui all’art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la rilevanza dell'erroneo accertamento dell'esistenza di un giudicato interno, non trattandosi di un errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 395, comma 4, c.p.c., bensì dell'apprezzamento in diritto delle risultanze processuali)». 2.2 Fatte tali premesse, va preliminarmente rilevato che, per come del resto dedotto dalla ricorrente, nella sentenza impugnata si dava atto dellaintervenuta decisione del Consiglio di Stato sopra indicata (cfr. pag. 3). Sulla base di tale premessa la Corte ha rilevato che ai fini della qualificazione di un terreno come edificabile e, dunque, della individuazione del suo valore, ̀ sufficiente l’adozione del PRG che lo qualifichi come tale, in quanto l’avvio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale del bene. Così affermata la natura edificabile dei terreni, la Corte ha precisato che, ai suddetti fini, sono irrilevanti «eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene deve essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, quando si realizza la plusvalenza, che costituisce il fatto imponibile». 2.3 Alla luce di quanto sopra risulta evidente l’errato presupposto interpretativo da cui muove la censura mossa dal ricorrente, che ritiene la sentenza oggetto di revocazione fondata su un errore di fatto (relativo all’omesso esame dell’intervenuto giudicato amministrativo),in realtà preso in esame dal Collegio e ritenuto, alla luce delle motivazioni suesposte,irrilevante. E’, infatti,evidente che la doglianza proposta esula dal campo di applicazione delle norme che disciplinano il ricorso alla revocazione per errore di fatto, introducendo la ricorrenteper mezzo di essa la richiesta di un nuovo esame della questione relativa al sopravvenuto annullamento del PRG; questione già scrutinatada questa Corte e ritenuta infondat a sulla base dell’univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il quale, ai fini della sussistenza della plusvalenza in caso di cessione di unterreno divenuto edificabile, rileva la sua qualificazione al momento della cessione(Cass. n. 35468 del 2023). 3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.4. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte -Dichiara inammissibile il ricorso. -Condanna il ricorrente al pagamento a favore della resistente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto