CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2024
Cassazione n. 22259/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17437/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 691, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 42008/2021depositata il 30/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 27 gennaio 2014, avanti il Tribunale di Milano, il FALLIMENTO [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in Liquidazione, di seguito il Fallimento, domandò, nei confronti di MPS, di accertare alla luce degli artt. 42, 44 e 78 L.F., “che il Fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. è creditore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. delle somme corrispondenti alle rimesse affluite nel conto corrente n. 3056930 in data successiva al deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, ovvero, in via subordinata, in data successiva alla sua iscrizione nel registro delle imprese, somme pari all’importo complessivo di € 587.999,63 o a quello diverso di giustizia, e per l’effetto condannare la stessa [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del Fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di € 587.999,63.” il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3473/2017,depositata in data 23 marzo 2017 a definizione del giudizio, accolse la domanda del Fallimento, dichiarò “inefficaci i pagamenti ricevuti dalla società fallita (…) per l’importo complessivo di euro 332.889,08” e, conseguentemente, condannò MPS “a restituire al Fallimento (…) la somma di euro 332.889,08, oltre agli interessi legali dalla data delle singole operazioni al saldo”. La Corte d’appello di Milano con sentenza n. 4796/2018, pubblicata in data 20 settembre 2018 rigettò l’appello di MPS e per l’effetto confermò la sentenza appellata. Avverso tale sentenza propose ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con ordinanza 42008/2021 accolse il primo motivo di ricorso, dichiarò assorbito il secondo e, cassata per l’effetto la sentenza impugnata, rinviò alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato ex art. 391bis c.p.c. la ordinanza n. 42008/2021 della I sezione civile di questa Suprema Corte, chiedendonela revocazione per errori di fatto dai quali sarebbe, a suo dire, affetta. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistitocon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo di ricorso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia: “vizio revocatorio ex art. 395, primo comma n. 4 c. p.c. riguardante l’inesatta percezione degli atti e dei documenti di causa su cui la Suprema Corte si è pronunciata; errata affermazione dell’inesistenza nel giudizio di legittimità a quo di contestazioni relative alla “perdurante efficacia ed opponibilità ai terzi creditori dell’imprenditore fallito del contratto di anticipazione di credito su ricevute contenente la clausola di compensazione” . Secondo il ricorrente “il fatto (storico) su cui è caduto l’errore, ossia la (reputata) inesistenza di contestazioni tra le parti, in sede di legittimità, riguardanti l’efficacia del patto nonostante la previsione dell’art. 78 L.F., non è un punto controverso su cui la Suprema Corte si è pronunciata (la Corte si è pronunciata infatti sull’efficacia e opponibilità del patto, ma non sulla assenza o meno, nel giudizio di legittimità, di contestazioni delle parti relative alla ridetta efficacia e opponibilità del patto stesso ex art. 78 L.F.).” [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], contrariamente a quanto indicato nell’ordinanza della Suprema Corte in parte qua, non è vero infatti che le supposte “perduranti efficacia e opponibilità” al Fallimento “del contratto di anticipazione di credito su ricevute contenente la clausola di compensazione”,azionata da MPS, non abbiano formato “oggetto di contestazione in sede di legittimità”, ossia nel giudizio di legittimità definito con l’ordinanza n. 42008/2021.Al contrario, la Banca aveva contestato nel giudizio di Cassazione quanto affermato dalla Corte di Appello di Milano in ordine all’inapplicabilità del patto di compensazione e cioè aveva chiesto di ritenere erroneo l’assunto della Corte di Appello secondo la quale: “Il pactum de compensando non può operare in caso di apertura della procedura concorsuale a fronte della prevalenza del principio di cristallizzazione dei crediti e del divieto di compensazione ricavabile dall’art. 56 LF (applicabile anche alla compensazione volontaria) ” , e ciò in quanto il patto di compensazione era stato stipulato prima che l’imprenditore fosse ammesso a procedura concorsuale, ed aveva chiesto anche di condannare il Fallimento a restituire alla Banca le somme a lui pagate in adempimento della sentenza della Corte di Appello impugnata e quindi condannarlo alla restituzione di euro 386.996,93 più interessi dal 27/4/2017 al saldo. Pertanto il ricorrente afferma che il fatto percepito come inesistente in modo erroneo è stato posto, nella decisione qui impugnata, a fondamento (di parte essenziale) del principio di diritto ivi enunciato, e segnatamente dell’affermata inesistenza di contestazioni circa la “perdurante efficacia della clausola di compensazione in discorso” (cfr. ordinanza, pag. 8), cosicché la Suprema Corte, se non fosse incorsa in detto errore percettivo, non avrebbe potuto affermare tale principio, ma avrebbe dovuto esaminare detto aspetto controverso alla luce di quanto previsto dall’art. 78 L.F., pervenendo alla negazione della perdurante efficacia del patto. Il ricorso è inammissibile. L’ordinanza n. 42008/2021, della quale si chiede la revocazione, ha accolto il ricorso per cassazione proposto dal MPS avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, che aveva confermato la sentenza di primo grado, con la quale erano stati dichiarati inefficaci ‒ ai sensi dell’art. 44 l.f. ‒ i pagamenti ricevuti dalla società CIDE fallita, per l’importo di euro 332.889,08, pari ai crediti oggetto di anticipazioni da parte dell’istituto di credito, con conseguente condanna di MPS – che aveva trattenut o in compensazione tali somme, a scomputo del suo credito per le anticipazioni effettuate - alla restituzione di detta somma al fallimento, oltre interessi legali. La Corte d’appello aveva ritenuto che la banca non potesse trattenere tale somma invocando la clausola n. 3 della convenzione di affidamento per scoperto di conto corrente, stipulata con CIDE il 21 gennaio 2010, relativa al conto acceso dalla società presso l’istituto di credito, che autorizzava la banca ad «annotare in conto e comunque a compensare ‒ a soddisfazione del proprio credito per le anticipazioni erogate al cliente ‒ le somme da essa incassate in esecuzione delle suddette operazioni di anticipazione». Il Tribunale aveva ritenuto che la predetta clausola della convenzione, in quanto atto accessorio del contratto di conto corrente, era divenuta inefficace, in conseguenza dello scioglimento del contratto di mandato ex art. 78 l.f., con conseguente obbligo per MPS di restituire le somme incassate alla massa dei creditori ex art. 44 l.f. La Corte d’appello ‒ pur confermando la sentenza di prime cure, quanto alla restituzione delle somme incassate dalla banca al fallimento ‒ ha ritenuto che sul menzionato patto di compensazione ‒ cha ha, dunque, ritenuto implicitamente opponibile alla massa dei creditori, avendo data certa anteriore al fallimento ‒ prevale il principio di cristallizzazione dei crediti costituente effetto del fallimento, e che il meccanismo di compensazione di cui all’art. 56 l.f. non potesse operare nel caso concreto. I temi posti in discussione dalla Corte d’appello, erano pertanto due: il principio di cristallizzazione dei crediti; la non applicabilità della compensazione ex art. 56 l.f. Nell’originario ricorso per cassazione, poi accolto con l’impugnata ordinanza n. 42008/2021, la banca ricorrente si doleva ‒ di conseguenza ‒ del fatto che la Corte d’appello ‒ pur considerando efficace ed opponibile ai creditori concorsuali il patto di compensazione, contenuto nell’anticipazione concessa al correntista ‒ lo avesse ritenuto, poi, non operativo per il prevalente principio di cristallizzazione dei crediti, conseguente all’apertura della procedura fallimentare. La Corte non avrebbe motivato affatto ‒ a parere di MPS ‒ in ordine alle ragioni per le quali il pactum de compensando soccomberebbe, in caso di apertura di una procedura fallimentare, rispetto al principio di cristallizzazione dei crediti verso il fallito. Inoltre, la Corte non avrebbe neppure considerato che, poiché ‒ come implicitamente da essa stessa riconosciuto ‒ il mandato all’incasso, conferito dal correntista all’istituto di credito, nell’ambito di un rapporto di anticipazione mediante sconto di ricevute bancarie, dei crediti vantati dal correntista nei confronti di terzi, essendo un mandato in rem propriam (anche nell’interesse del mandatario) non si scioglie in caso di fallimento del mandante (artt. 1722 e 1723 c.c., art. 78 l.f.), anche il patto di compensazione, inserito il tale mandato (art. 3 della convenzione) è rimasto operativo- La Corte d’appello avrebbe, infine, errato – sosteneva il MPS nell’originario ricorso per cassazione - nel ritenere che la compensazione ex art. 56 l. f. non fosse applicabile nella fattispecie concreta, dal momento che il credito derivante per la banca dall’anticipo delle somme era sorto ‒ nella specie ‒ «prima della apertura della procedura», mentre il credito del correntista ed il correlato debito della banca derivante dall’incasso, erano venuti ad esistenza dopo l’apertura del fallimento. La Corte territoriale non aveva, invero, considerato che entrambi i crediti derivavano dallo stesso fatto genetico, costituito dalle anticipazioni dei crediti portati dalle ricevute bancarie, avvenuto ‒ pacificamente ‒ prima della dichiarazione di fallimento. In altri termini, i crediti rivenienti dagli incassi effettuati da MPS nell’esecuzione del mandato ‒ e che, secondo la Corte territoriale la banca non avrebbe potuto trattenere in compensazione, essendo l’incasso avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento con conseguente cristallizzazione delle masse, venendo a verificarsi la «compensazione tra un credito ante fallimento ed un debito verso la massa alla quale (la banca) doveva restituire le somme riscosse» ‒ rappresentavano, in realtà, il risultato dell’«adempimento di un’obbligazione pregressa, giunta a scadenza, e, quindi, divenuta esigibile dopo la dichiarazione di fallimento». Orbene, da tutto quanto suesposto risulta evidente che la perdurante operatività ed efficacia del patto di compensazione non erano stati affatto in discussione nel giudizio di appello, nel quale i due temi del contendere erano quelli suindicati. Non avrebbe avuto senso, invero, affermare –da parte della Corte di merito - che la cristallizzazione dei crediti e la non operatività della compensazione ex art. 56 l. f. prevalevano sulla compensazione prevista dal patto succitato, se questo non fosse stato considerato pienamente operativo ed opponibile al fallimento. Questa Corte, pertanto, con l’ impugnata ordinanza n. 42008/2021, ha affermato, per quel che rileva in questa sede, che “presupposti impliciti di tale ragione del decidere(n.d.r. della Corte d’appello) ‒ ossia il principio di cristallizzazione dei crediti che impedirebbe la compensazione post-fallimentare ‒ erano le perduranti efficacia ed opponibilità ai terzi creditori dell’imprenditore fallito del contratto di anticipazione di credito su ricevute contenente la clausola di compensazione sopra trascritta. L’esistenza di tali impliciti presupposti non forma oggetto di contestazione in questa sede di legittimità.”Da questa affermazione, questa Corte ha tratto la conseguenza ‒ trasfusa nelprincipio di diritto, che ha accolto il ricorso di MPS ‒ che, «per effetto della perdurante efficacia della clausola di compensazione in discorso», ricorrono i presupposti per la compensazione tra i reciproci debiti restitutori della CIDE e del MPS, anche se le anticipazioni in denaro sono avvenute tutte prima della dichiarazione di fallimento, e le riscossioni da parte della banca sono avvenute tutte dopo la dichiarazione di fallimento. Orbene, il fallimento CIDE ha proposto un unico motivo di revocazione, con il quale ‒ con riproduzione delle parti essenziali degli atti difensivi interni al giudizio di legittimità (ricorso di MPS e controricorso di CIDE) ‒ ha dedotto la sussistenza di unerrore revocatorio nel quale sarebbe incorsa questa Corte nell’affermare che costituissero presupposti impliciti non in discussione nel giudizio di legittimità le perduranti efficacia ed opponibilità ai terzi creditori dell’imprenditore fallito del contratto di anticipazione di credito su ricevute operata da MPS. Nel caso concreto, il ricorso originario di MPS ‒ trascritto nel ricorso per revocazione nelle parti essenziali ‒ aveva, per contro, censurato anche la violazione dell’art. 78 l.f. da parte della Corte d’appello, ivi affermandosi che il mandato (insito nel contratto di conto corrente) si scioglie in caso di fallimento del mandatario (nella specie la banca) e non del mandante (nella specie CIDE). Per cui, non essendosi sciolto il contratto di contocorrente, anche il patto di compensazione sarebbe rimasto operativo, trattandosi di patto accessorio al contratto di conto corrente, con la conseguenza che ben poteva l’istituto di credito compensare i propri debiti restitutori con i crediti per le anticipazioni effettuate. Per contro, il fallimento CIDE, nel controricorso (del pari trascritto nel ricorso) aveva replicato, su tale deduzione, che il conto corrente stipulato dalle parti si era sciolto per il fallimento della società mandante, con conseguente estinzione anche della clausola suddetta. Ebbene, ritiene la Corte che la deduzione nell’errore revocatorio non sussista. Ed invero, la ratio decidendi della sentenza di appello era costituita dalla prevalenza d e l principio di cristallizzazione dei crediti e dalla conseguente non applicabilità, nella specie, della compensazione ex art. 56 l.f., sul presupposto implicito ‒ come ha correttamente rilevato la sentenza revocanda ‒ che la clausola contenente il patto di compensazione era rimasta efficace ed operativa anche dopo il fallimento, avendo data precedente alla apertura della procedura. Ne discende che, avendo MPS invocato proprio ‒ anche nell’originario ricorso per cassazione ‒ il non scioglimento di tale clausola, altrimenti l’invocata compensazione non sarebbe stata possibile, è evidente che il ricorso della banca non poteva avere logicamente ad oggetto tale questione, richiamata sul ricorso solo come mero presupposto, essendo stato richiamato l’art. 78 l. f. ad ulteriore fondamento del non scioglimento del mandato e della relativa clausola di compensazione, al fini di contestare la sentenza di appello che, sebbene avesse considerato operante il patto di compensazione, non lo aveva, poi, ritenuto applicabile nel caso concreto. Ed il controricorso del Fallimento CIDE è, di conseguenza, articolato sostanzialmente sulle due rationes decidendi (cristallizzazione dei crediti e non applicabilità dell’art. 56 l.f.), in risposta alle sole questioni fatte valere con il ricorso di MPS. Non risulta, infatti, che il fallimento abbia proposto ricorso incidentale, al fine di far valere lo scioglimento del mandato all’incasso, ai sensi dell’art. 78 l.f. E’ del tutto evidente, pertanto, che nessun errore revocatorio è ravvisabile nel caso di specie, essendosi l’ordinanza n. 42008/2021 limitata ad interpretare e valutare gli atti interni al giudizio di cassazione (sentenza di appello, ricorso e controricorso), traendone la regola di diritto enunciata, nell’esercizio, dunque, dell’attività istituzionale demandata a questa Corte, certamente estranea al perimetro dell’errore di fatto (svista, errore materiale) deducibile con la revocazione ex art. 391bis c.p.c. (Cass. 5326/2023; Cass. 10040/2022; Cass. S.U. 8984/2018). Per quanto sopra deve essere dichiarato inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de