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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 07355/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2563/2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), nella qualità di legale rappresentante e liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale,rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 14 èelettivamente domiciliato. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione (cod. fisc.), in persona dei legal i rappresentantipro tempore curatori fallimentari Dott. [OSCURATO:PERSONA], Dott. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA]Orco, presso il cui studio è elettivamente domicilia to in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.962.- controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] “società di fatto costituita da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”. - intimata - avverso la sentenzan. 2303/2019 della Corte di appello di Bari , depositata in data 4.11.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/2/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 3 agosto 2018 [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale in liquidazione conveniva in giudizio il Fallimentodella “società di fatto costituita da [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]”ed il F allimento [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione nonché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir revocare per errore di fatto, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., la sentenza n. 1206/2018, pubblicata il

9.7. 2018, della Corte di appello di Bari, reiettiva del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 116/2015, datata 4.12.2015, dichiarativa del fallimento della predetta società di fatto; chiedeva, altresì, la condanna dei fallimenti convenuti in giudizio al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi anche in via equitativa.

Sosteneva l'impugnate che la sentenza n. 1206/2018, resa dalla Corte di appello di Bari, sarebbe stata affetta da errore di fatto risultante dall'omessa valutazione dei fatti e circostanze documentate e provate, nonché dal mancato esame di tutta la documentazione prodotta ed esibita.

2. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, con condanna dell’impugnante al pagamento delle spese processuali.

La corte del merito ha in primo luogo ricordato che l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 5, cpc, deve consistere in una “svista” materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti di causa, sicché non rientrano nella relativa nozione le valutazioni giuridiche sulle risultanze processuali e che, peraltro, rientra fra i requisiti necessari della revocazione, ai sensi della norma da ultimo citata, che il fattooggetto della supposizione di esistenza ovvero di inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi, con la conseguenza che non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronunciaa seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice; ha dunque osservato che, nel caso di specie, l'impugnante aveva dedotto che la sentenza sopra ricordata emessa dalla Corte di appello di Bari sarebbe stata affetta da errore di fatto derivante da: i) omessa valutazione di fatti e circostanze documentate e provate e dal mancato esame di tutta la documentazione prodotta ed esibita; ii) elementi non esaminati e non valutati a sufficienza invece documentalmente provati; iii) falsa percezione di quanto emerso dalla documentazione prodotta e non considerata ovvero completamente ignorata dalla Corte di appello nella sentenza revocanda; ha dunque evidenziato che l'errore di fatto denunciato era stato ricostruito non già, in maniera univoca ed oggettiva, come falsa percezione della realtà,ma, al contrario , attraverso la contestazione della sentenza impugnata nella sua interezza, e ciò nella misura in cui si assumeva che la Corte di appello di Bari non avesse adeguatamente valutato i documenti allegati e le prove prodotte dalle quali sarebbe dovuta risultare, in tesi, l'estraneità della Sarit alla dichiarata società di fatto; ha rilevato che l’impugnante aveva evidenzia to che la pronuncia impugnata per revocazione sarebbe stata affetta,in altri termini, da errore di fatto per avere, secondo la prospettivadella società ricorrente , la Corte di appello posto a fondamento della decisione un'erronea valutazione del risultanze probatorie; ha infatti evidenziato che, nell'atto introduttivo del giudizio di revocazione la società impugnante aveva passato in rassegna le risultanze fattuali e documentali, nonché tutte le questioni asseritamente trascurate dalla Corte di appello, e ciò con particolare riferimento al contratto sottoscritto il 15 ottobre 2007 tra [OSCURATO:SOCIETA].,all'autonomia aziendale della Sarit dimostrata dalla sottoscrizione di contratti del servizio notifiche, al servizio vigilanza e alla manutenzione dei diversi macchinari, a lla corrispondenza via mail intercorsatra Sarit e Gema, ed infine al la scrittura privata di risoluzione dei contratti e transazione tra le medesime società; ha da ultimo osservato che tutte le questioni dedotte a fondamento della revocazione erano state esplicitamente affrontate dalla Corte di appello con congrua motivazione che aveva dato, altresì, conto delle deduzioni difensive e della loro relativa valenza rispetto a tutto il materiale probatorio in atti; ha dunque concluso per l’insussistenza dei presupposti applicativi dell'azione di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.

2. La sentenza, pubblicata il 4.11.2019, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] in liquidazioneha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] della “società di fatto costituita da [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]”, intimato, non ha svolto difese.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] §1.

L’eccezione di improcedibilità sollevata dal fallimento controricorrente nella memoria non è fondata, in quanto il ricorso introduttivo risulta notificato anche al [OSCURATO:PERSONA] “società di fatto costituita da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”, rimasto intimato, e ciò sempre nelle mani dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Orco che risulta essere il difensore di entrambe le procedure fallimentari indicate in epigrafe. 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, sul rilievo che la decisione impugnata per revocazione sarebbe stata adottata con la partecipazione nel collegio giudicante di un componente non togato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], consigliere ausiliario, che invece non avrebbe potuto integrare il collegio ed esercitare stabilmente la funzione giurisdizionale in grado di appello e perché la decisione oggetto dell’odierna impugnazione sarebbe stata adottata in palese contraddizione con il decreto 461 del 4 ottobre 2018 del Presidente della Corte di appello di Bari che prevedeva l’assegnazione del fascicolo ad altra sezione, in caso di domanda di revocazione della sentenza resa in grado di appello. 1.1 Il motivo non è fondato. 1.1.1 Sul punto qui in esame è stato già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ord . n. 32065 del 05/11/2021), che, aseguito della sentenza della Corte Cost. n. 41 del 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni, contenute nel d.l. n. 69 del 2013 (conv. con modif. nella l. n. 98 del 2013), che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo "status" di componente dei collegi nelle sezioni delle corti di appello, queste ultime potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari, fino a quando, entro la data del 31/10/2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria; fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili (v. anche Cass. 15045 del 2021). 1.1.2 Nel resto le doglianze non sono affatto condivisibili perché, anche a voler considerare dimostrata l’asserita violazione delle disposizioni tabellari in merito alla distribuzione interna dei carichi di lavoro tra le varie sezioni della Corte di appello, tale violazione non potrebbe giammai determinare profili di invalidità e di nullità della sentenza impugnata, quanto piuttosto profili di responsabilità disciplinare del magistrato se compiuta in modo reiterato (Sez.

U, Sentenza n. 23320del 04/11/2009). 1.1.3 La ulteriore censura - agitata dalla ricorrente nella memoria, in relazione a presunte violazione della circolare 13.10.2021 del C.S.M. in tema di incompatibilità per materia (v. quella fallimentare) per i giudici onorari - deve essere dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta solo con la memoria sopra ricordata.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 395, n . 4, c . p . c., sul profilo della erronea valutazione dell’errore di fatto posto alla base della istanza di revocazione.

Osserva la ricorrente che la decisione della Corte di appello di Bari, qui impugnata, sarebbe palesemente errataper aver dato per scontato, rispetto ad altra società ovvero persone fisiche coinvolte nella dichiarata società di fatto,elementi di fatto a suo carico invece inesistenti, e ciò per una prevedibile svista,in relazione alla documentazione scrutinata.

Si evidenzia ancora che nel giudizio, incardinato innanzi alla Corte di appello di Bari, ai sensi dell'art . 395, n. 4, cpc, aveva fornito evidenze di assoluta certezza in merito alla dimostrazione della esclusione di alcuni fatti documentalmente provati e, nello stesso tempo, in ordine alla dimostrazione della inesistenza di tutti quegli elementi probatori materiali richiamati nella sentenza di cui si era chiestala revocazione, evidenziando in modo puntuale la svista di carattere materiale, evidentemente percettiva, relativa ai fatti nella loro ontologica esistenza e, dunque, insuscettibili di diverso apprezzamento.

Osservaancora la ricorrente che, per la ricerca di una prova rigorosa dell'esistenza di una società di fatto, che si caratterizza per il patrimonio e l'attività connessa e per l'effettiva partecipazione ai profitti e le perdite dei soggetti interessati, nonché per il vincolo di collaborazione tra i soci, occorre accertare scrupolosamente e con uso prudente dello strumento indiziario, l'esistenza di tale società e della sua situazione di insolvenza.

Per contro- rileva invece la ricorrente - l a Corte di appello di Bari , nella sentenza oggetto della domanda di revocazione, nulla avrebbe accertato in tal senso a suo carico, omettendo di effettuare accertamenti scrupolosi della realtà fattuale introdotta nel giudizio e di utilizzare in modo prudente lo strumento probatorio indiziario.

La Corte di appello, cioè, non avrebbe correttamente valutato la diversità dell'azionariatodella Serit, della sede legale, l'assoluta mancanza di garanzie fideiussorie a favore dei coniugi Tavasci/Alberini da parte della Serit e viceversa, l'effettivo valore del contratto preliminare di compravendita del 4 agosto 2011,intervenuto tra la Gema ed il Dott.

Della Vista, per un bene di proprietà esclusiva dello stesso e non della Sarit, tutti elementi quest'ultimi probatoriamente rilevanti edinvece ignorati dal collegio giudicante. 2.1 Il motivo, così articolato, è inammissibile. 2.2 Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato.

L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 442del 11/01/2018; cfr. anche Cass. 10040/2022; Cass.20635/2017).

Ne consegue che l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una "svista" materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti di causa, sicché non rientrano nella relativa nozione le valutazioni giuridiche sulle risultanze processuali (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27570 del 30/10/2018; Cass. n. 8828 del 2017, n. 7778 del 2017). 2.2 Orbene, dalla lettura del ricorso introduttivo non è dato neanche evincere –perché neanche enucleato –quale sia stato l’errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel provvedimento oggetto della istanza di revocazione.

Come correttamente osservato dalla Corte territoriale nella sentenza, qui impugnata con ricorso per cassazione, la Corte di appello non era incorsa, nella prima sentenza,in alcuna svista percettiva perché aveva correttamente valutato il materiale probatorio versato in atti, ritenendolo idoneo a dimostrare la esistenza di una società di fatto tra le società e le persone fisiche sopra ricordate in premessa, di talchè l’errore denunciato non avrebbe mai potuto essere ricondotto nel paradigma applicativo dell’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, cpc.

Ed invero, la doglianza proposta dall’odierna ricorrente già nel giudizio di revocazione era invece incentrata sulla supposta erronea valutazione del materiale istruttorio allegato dalle parti da parte della Corte distrettuale, aggredendotale censura, cioè, l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività da quest’ultimo.

Del tutto correttamente, dunque, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione così erroneamente proposta.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per “contraddittorietà nella motivazione delle sentenze per cui è causa”.

Osserva la società ricorrente che sarebbe evidente la contraddizione tra quanto affermato nella sentenza n. 1206/2018, oggetto dell'istanza di revocazione, e quanto invece affermato nella sentenza n. 2303 / 2019 a conclusione del giudizio di revocazione ed oggetto dell'odierna impugnazione per cassazione.

Si evidenzia cioè che, a fronte di tutte le documentate contestazioni, il collegio giudicante le avrebbe ritenute infondate e irrilevanti e comunque inidonee a scalfire il nucleo essenziale della motivazione spesaper dimostrare la sua partecipazione alla dichiarata società di fatto.

Osserva ancora la ricorrente che nella sentenza n. 2303/2019, oggetto di ricorso per cassazione, si era affermato, in merito al dedotto errore di fatto,che dalla lettura della sentenza impugnata emergeva chiaramente che la Corte di appello avesse espressamente preso in considerazione il contratto sottoscritto il 15 ottobre 2007 , sia pure non riconoscendo allo stesso alcuna valenza probatoria.

Si evidenzia ancora che nel provvedimento qui impugnato era stato affermato che tutte le altre questioni dedotte con l'azione di revocazione erano state esplicitamente affrontate dalla Corte territoriale con congrua motivazione.

Tale ultima affermazione- aggiunge la ricorrente - sarebbe erronea e contraddittoria , n on solo per la diversa attribuzione fornita nelle due sentenze sopraindicate ai predetti elementi di valutazione, ma anche perché s arebbe mancata l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base delle due decisioni. 3.1 Il motivo è inammissibileperché le censure così proposte denunciano un vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione non è più denunciabile con ricorso per cassazionetramite il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.(Cass. Sez.

Un. 8053/2014).

Ne discende il complessivo rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna laparte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il vers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2563/2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), nella qualità di legale rappresentante e liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale,rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 14 èelettivamente domiciliato. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione (cod. fisc.), in persona dei legal i rappresentantipro tempore curatori fallimentari Dott. [OSCURATO:PERSONA], Dott. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA]Orco, presso il cui studio è elettivamente domicilia to in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.962.- controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] “società di fatto costituita da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”. - intimata - avverso la sentenzan. 2303/2019 della Corte di appello di Bari , depositata in data 4.11.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/2/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 3 agosto 2018 [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale in liquidazione conveniva in giudizio il Fallimentodella “società di fatto costituita da [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]”ed il F allimento [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione nonché [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir revocare per errore di fatto, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., la sentenza n. 1206/2018, pubblicata il 9.7. 2018, della Corte di appello di Bari, reiettiva del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 116/2015, datata 4.12.2015, dichiarativa del fallimento della predetta società di fatto; chiedeva, altresì, la condanna dei fallimenti convenuti in giudizio al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi anche in via equitativa. Sosteneva l'impugnate che la sentenza n. 1206/2018, resa dalla Corte di appello di Bari, sarebbe stata affetta da errore di fatto risultante dall'omessa valutazione dei fatti e circostanze documentate e provate, nonché dal mancato esame di tutta la documentazione prodotta ed esibita. 2. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, con condanna dell’impugnante al pagamento delle spese processuali. La corte del merito ha in primo luogo ricordato che l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 5, cpc, deve consistere in una “svista” materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti di causa, sicché non rientrano nella relativa nozione le valutazioni giuridiche sulle risultanze processuali e che, peraltro, rientra fra i requisiti necessari della revocazione, ai sensi della norma da ultimo citata, che il fattooggetto della supposizione di esistenza ovvero di inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi, con la conseguenza che non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronunciaa seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice; ha dunque osservato che, nel caso di specie, l'impugnante aveva dedotto che la sentenza sopra ricordata emessa dalla Corte di appello di Bari sarebbe stata affetta da errore di fatto derivante da: i) omessa valutazione di fatti e circostanze documentate e provate e dal mancato esame di tutta la documentazione prodotta ed esibita; ii) elementi non esaminati e non valutati a sufficienza invece documentalmente provati; iii) falsa percezione di quanto emerso dalla documentazione prodotta e non considerata ovvero completamente ignorata dalla Corte di appello nella sentenza revocanda; ha dunque evidenziato che l'errore di fatto denunciato era stato ricostruito non già, in maniera univoca ed oggettiva, come falsa percezione della realtà,ma, al contrario , attraverso la contestazione della sentenza impugnata nella sua interezza, e ciò nella misura in cui si assumeva che la Corte di appello di Bari non avesse adeguatamente valutato i documenti allegati e le prove prodotte dalle quali sarebbe dovuta risultare, in tesi, l'estraneità della Sarit alla dichiarata società di fatto; ha rilevato che l’impugnante aveva evidenzia to che la pronuncia impugnata per revocazione sarebbe stata affetta,in altri termini, da errore di fatto per avere, secondo la prospettivadella società ricorrente , la Corte di appello posto a fondamento della decisione un'erronea valutazione del risultanze probatorie; ha infatti evidenziato che, nell'atto introduttivo del giudizio di revocazione la società impugnante aveva passato in rassegna le risultanze fattuali e documentali, nonché tutte le questioni asseritamente trascurate dalla Corte di appello, e ciò con particolare riferimento al contratto sottoscritto il 15 ottobre 2007 tra [OSCURATO:SOCIETA].,all'autonomia aziendale della Sarit dimostrata dalla sottoscrizione di contratti del servizio notifiche, al servizio vigilanza e alla manutenzione dei diversi macchinari, a lla corrispondenza via mail intercorsatra Sarit e Gema, ed infine al la scrittura privata di risoluzione dei contratti e transazione tra le medesime società; ha da ultimo osservato che tutte le questioni dedotte a fondamento della revocazione erano state esplicitamente affrontate dalla Corte di appello con congrua motivazione che aveva dato, altresì, conto delle deduzioni difensive e della loro relativa valenza rispetto a tutto il materiale probatorio in atti; ha dunque concluso per l’insussistenza dei presupposti applicativi dell'azione di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. 2. La sentenza, pubblicata il 4.11.2019, è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] in liquidazioneha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] della “società di fatto costituita da [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]”, intimato, non ha svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] §1. L’eccezione di improcedibilità sollevata dal fallimento controricorrente nella memoria non è fondata, in quanto il ricorso introduttivo risulta notificato anche al [OSCURATO:PERSONA] “società di fatto costituita da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”, rimasto intimato, e ciò sempre nelle mani dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Orco che risulta essere il difensore di entrambe le procedure fallimentari indicate in epigrafe. 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, sul rilievo che la decisione impugnata per revocazione sarebbe stata adottata con la partecipazione nel collegio giudicante di un componente non togato, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], consigliere ausiliario, che invece non avrebbe potuto integrare il collegio ed esercitare stabilmente la funzione giurisdizionale in grado di appello e perché la decisione oggetto dell’odierna impugnazione sarebbe stata adottata in palese contraddizione con il decreto 461 del 4 ottobre 2018 del Presidente della Corte di appello di Bari che prevedeva l’assegnazione del fascicolo ad altra sezione, in caso di domanda di revocazione della sentenza resa in grado di appello. 1.1 Il motivo non è fondato. 1.1.1 Sul punto qui in esame è stato già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ord . n. 32065 del 05/11/2021), che, aseguito della sentenza della Corte Cost. n. 41 del 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni, contenute nel d.l. n. 69 del 2013 (conv. con modif. nella l. n. 98 del 2013), che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo "status" di componente dei collegi nelle sezioni delle corti di appello, queste ultime potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari, fino a quando, entro la data del 31/10/2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria; fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili (v. anche Cass. 15045 del 2021). 1.1.2 Nel resto le doglianze non sono affatto condivisibili perché, anche a voler considerare dimostrata l’asserita violazione delle disposizioni tabellari in merito alla distribuzione interna dei carichi di lavoro tra le varie sezioni della Corte di appello, tale violazione non potrebbe giammai determinare profili di invalidità e di nullità della sentenza impugnata, quanto piuttosto profili di responsabilità disciplinare del magistrato se compiuta in modo reiterato (Sez. U, Sentenza n. 23320del 04/11/2009). 1.1.3 La ulteriore censura - agitata dalla ricorrente nella memoria, in relazione a presunte violazione della circolare 13.10.2021 del C.S.M. in tema di incompatibilità per materia (v. quella fallimentare) per i giudici onorari - deve essere dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta solo con la memoria sopra ricordata. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 395, n . 4, c . p . c., sul profilo della erronea valutazione dell’errore di fatto posto alla base della istanza di revocazione. Osserva la ricorrente che la decisione della Corte di appello di Bari, qui impugnata, sarebbe palesemente errataper aver dato per scontato, rispetto ad altra società ovvero persone fisiche coinvolte nella dichiarata società di fatto,elementi di fatto a suo carico invece inesistenti, e ciò per una prevedibile svista,in relazione alla documentazione scrutinata. Si evidenzia ancora che nel giudizio, incardinato innanzi alla Corte di appello di Bari, ai sensi dell'art . 395, n. 4, cpc, aveva fornito evidenze di assoluta certezza in merito alla dimostrazione della esclusione di alcuni fatti documentalmente provati e, nello stesso tempo, in ordine alla dimostrazione della inesistenza di tutti quegli elementi probatori materiali richiamati nella sentenza di cui si era chiestala revocazione, evidenziando in modo puntuale la svista di carattere materiale, evidentemente percettiva, relativa ai fatti nella loro ontologica esistenza e, dunque, insuscettibili di diverso apprezzamento. Osservaancora la ricorrente che, per la ricerca di una prova rigorosa dell'esistenza di una società di fatto, che si caratterizza per il patrimonio e l'attività connessa e per l'effettiva partecipazione ai profitti e le perdite dei soggetti interessati, nonché per il vincolo di collaborazione tra i soci, occorre accertare scrupolosamente e con uso prudente dello strumento indiziario, l'esistenza di tale società e della sua situazione di insolvenza. Per contro- rileva invece la ricorrente - l a Corte di appello di Bari , nella sentenza oggetto della domanda di revocazione, nulla avrebbe accertato in tal senso a suo carico, omettendo di effettuare accertamenti scrupolosi della realtà fattuale introdotta nel giudizio e di utilizzare in modo prudente lo strumento probatorio indiziario. La Corte di appello, cioè, non avrebbe correttamente valutato la diversità dell'azionariatodella Serit, della sede legale, l'assoluta mancanza di garanzie fideiussorie a favore dei coniugi Tavasci/Alberini da parte della Serit e viceversa, l'effettivo valore del contratto preliminare di compravendita del 4 agosto 2011,intervenuto tra la Gema ed il Dott. Della Vista, per un bene di proprietà esclusiva dello stesso e non della Sarit, tutti elementi quest'ultimi probatoriamente rilevanti edinvece ignorati dal collegio giudicante. 2.1 Il motivo, così articolato, è inammissibile. 2.2 Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 442del 11/01/2018; cfr. anche Cass. 10040/2022; Cass.20635/2017). Ne consegue che l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una "svista" materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti di causa, sicché non rientrano nella relativa nozione le valutazioni giuridiche sulle risultanze processuali (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27570 del 30/10/2018; Cass. n. 8828 del 2017, n. 7778 del 2017). 2.2 Orbene, dalla lettura del ricorso introduttivo non è dato neanche evincere –perché neanche enucleato –quale sia stato l’errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel provvedimento oggetto della istanza di revocazione. Come correttamente osservato dalla Corte territoriale nella sentenza, qui impugnata con ricorso per cassazione, la Corte di appello non era incorsa, nella prima sentenza,in alcuna svista percettiva perché aveva correttamente valutato il materiale probatorio versato in atti, ritenendolo idoneo a dimostrare la esistenza di una società di fatto tra le società e le persone fisiche sopra ricordate in premessa, di talchè l’errore denunciato non avrebbe mai potuto essere ricondotto nel paradigma applicativo dell’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, cpc. Ed invero, la doglianza proposta dall’odierna ricorrente già nel giudizio di revocazione era invece incentrata sulla supposta erronea valutazione del materiale istruttorio allegato dalle parti da parte della Corte distrettuale, aggredendotale censura, cioè, l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività da quest’ultimo. Del tutto correttamente, dunque, la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione così erroneamente proposta. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per “contraddittorietà nella motivazione delle sentenze per cui è causa”. Osserva la società ricorrente che sarebbe evidente la contraddizione tra quanto affermato nella sentenza n. 1206/2018, oggetto dell'istanza di revocazione, e quanto invece affermato nella sentenza n. 2303 / 2019 a conclusione del giudizio di revocazione ed oggetto dell'odierna impugnazione per cassazione. Si evidenzia cioè che, a fronte di tutte le documentate contestazioni, il collegio giudicante le avrebbe ritenute infondate e irrilevanti e comunque inidonee a scalfire il nucleo essenziale della motivazione spesaper dimostrare la sua partecipazione alla dichiarata società di fatto. Osserva ancora la ricorrente che nella sentenza n. 2303/2019, oggetto di ricorso per cassazione, si era affermato, in merito al dedotto errore di fatto,che dalla lettura della sentenza impugnata emergeva chiaramente che la Corte di appello avesse espressamente preso in considerazione il contratto sottoscritto il 15 ottobre 2007 , sia pure non riconoscendo allo stesso alcuna valenza probatoria. Si evidenzia ancora che nel provvedimento qui impugnato era stato affermato che tutte le altre questioni dedotte con l'azione di revocazione erano state esplicitamente affrontate dalla Corte territoriale con congrua motivazione. Tale ultima affermazione- aggiunge la ricorrente - sarebbe erronea e contraddittoria , n on solo per la diversa attribuzione fornita nelle due sentenze sopraindicate ai predetti elementi di valutazione, ma anche perché s arebbe mancata l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base delle due decisioni. 3.1 Il motivo è inammissibileperché le censure così proposte denunciano un vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione non è più denunciabile con ricorso per cassazionetramite il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.(Cass. Sez. Un. 8053/2014). Ne discende il complessivo rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna laparte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il vers