CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19333/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13998/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA. V.[OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZAdi C [OSCURATO:PERSONA] n. 34203/2021depositata il 15/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, in data 13.10.2015, che aveva determinato l’indennità di espropriazione di un terreno di loro proprietà destinato a parcheggio pubblico, sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], in misura reputata inadeguata e insufficiente; che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 34203 del 2022, lo ha rigettato rilevando, per quanto qui interessa, che correttamente il giudice d’appello aveva stimato il valore del terreno considerandolo come legalmente inedificabile, in quanto inciso da un vincolo conformativo di zonizzazione che ne prevedeva la destinazione a parcheggio pubblico, anche in piani urbanistici preesistenti, cioè per scopi pubblicistici incompatibili con l’edificazione privata; per altro verso, pur ammettendo la possibilità didimostrare che il fondo era suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, lo stesso giudice ha ritenuto che, nella specie, tale onere probatorio non era stato assolto nel giudizio di merito, essendosi i proprietari limitati ad addebitare alla consulenza tecnica d’ufficio lacune di accertamento ed errori valutativi non censurati con modalità rispettose del principio di autosufficienza del ricorso; che avverso questa ordinanza i signori Marchi hanno proposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. CONSIDERATO che i ricorrenti imputano alla ordinanza gravata, con il primo motivo, un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, per avere escluso la edificabilità legale e di fatto dell’area espropriata che risultava dagli atti di causa e, con il secondo motivo, un errore di fatto per avere ritenuto che il ricorso per cassazione non soddisfacesse il principio di autosufficienza sul presupposto, positivamente escluso, che non sarebbero state ivi riportate le parti censurate della consulenza tecnica d’ufficio; che il ricorso è inammissibile; che ciò che i ricorrenti denunciano è, in realtà, un errore di giudizio nella valutazione giuridica di un punto controverso, riguardante la qualificazione urbanistica dei terreni espropriati in termini di non edificabilità legale, che ha costituito materia didibattito processuale, non configurandosi alcun errore di fatto revocatorio (ex plurimis, Cass. n. 10040/2022); che analoga considerazione vale per la doglianza espressa nel secondo motivo, alla luce del principio secondo cui non è censurabile con la revocazione la critica dell’interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un’esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario di quello di specificità sancito dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (cfr. Cass. n. 29750 del 2022); che, in particolare, l’ordinanza impugnata, laddove ha giustificato l’affermazione che il ricorso dei signori Marchi non aveva “adeguatamente specificato le modalità e i termini con cui le critiche svolte all’elaborato peritale sarebbero state avanzate nel corso del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di appello”, anche in ragione del fatto che non aveva “specificamente riportat[o] le parti della consulenza tecnica d’ufficio oggetto di censura”, ha espresso una valutazione giuridica non censurabile con il rimedio della revocazione; che i ricorrenti, laddove sostengono nel presente giudizio che il principio di autosufficienza era stato rispettato, deducendo di avere indicato con precisione i documenti utili alla valutazione della censura e la collocazione fisica dove reperirli (perizia estimativa dell’ing. Zermani in allegato 2 all’atto di citazione; relazione peritale del c.t.u. nominato dalla Corte d’appello; relazione di parte dell’arch. Zaniari), criticano l’interpretazione giuridica del principio di specificità del ricorso per cassazione resa nell’ordinanza impugnata; che tale interpretazione è recepita nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che, secondo il principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti o atti processuali, il ricorrente per cassazione deve, non solo, localizzarli (cioè indicare specificamente il luogo processuale in cui sono reperibili), ma anche procedere ad un sintetico e completo resoconto del loro contenuto, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso (cfr. Cass. n. 5478 del 2018); che il ricorso è, in conclusione, inammissibile; che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Comune di Montechiaragulo svolto difese. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, i