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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16772/2026

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ATRIZIA,nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta giàsuccessore universale del predetto [OSCURATO:PERSONA], tutti quanti rappresentati edifesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso l’ORDINANZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.21713/2025 depositata il 28 luglio 2025;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 22676/2025Numero sezionale 4247/2026Numero di raccolta generale 16772/2026Data pubblicazione 28/05/20261.

L’Agenzia delle Entrate sottoponeva a controllo automatizzato, aisensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, la dichiarazione dei redditipresentata ai fini dell’IRPEF dal defunto [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’anno2008.1.1 Completata la procedura, veniva notificata ad [OSCURATO:PERSONA], VeraBaldi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi delsunnominato [OSCURATO:PERSONA], cartella di pagamento della seconda e della terzarata dell’imposta sostitutiva indicata dal dichiarante a sèguito dellarideterminazione del valore normale di acquisto di un terreno edificabile disua proprietà, sito nel Comune di Bracciano, effettuata sulla base di unaperizia giurata di stima a norma dell’art. 5, comma 1, della legge n. 448del 2001, richiamato dall’art. 2, comma 2, del d.l. n. 282 del 2002, conv.dalla legge n. 27 del 2003, come modificato dall’art. 4, comma 9-ter, deld.l. n. 97 del 2008, conv. dalla legge n. 129 del 2008.2.

Gli eredi Baldi contestavano la pretesa erariale proponendo ricorsodinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma, la quale,riconosciuta la fondatezza delle ragioni da loro addotte, annullava lacartella impugnata.3.

La decisione di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio, che con sentenzan. 2069/2017 dell’11 aprile 2017 rigettava l’appello dell’Amministrazione4.

Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorsoper cassazione, al quale resistevano con controricorso [OSCURATO:PERSONA], VeraBaldi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4.1 In corso di causa [OSCURATO:PERSONA] presentava domanda di definizioneagevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d.l. n. 119del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, che veniva, però, respintadall’Ufficio con provvedimento a lui notificato in data 12 maggio 2020.4.2 Il prefato contribuente proponeva, quindi, tempestiva opposizioneNumero registro generale 22676/2025Numero sezionale 4247/2026Numero di raccolta generale 16772/2026Data pubblicazione 28/05/2026avverso tale provvedimento, con autonomo ricorso introdotto nell’àmbitodel giudizio di legittimità già pendente fra le parti, iscritto al n.27440/2017 r.g..5.

All’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 24 giugno 2025,disattesa l’eccezione pregiudiziale di difetto di integrità del contraddittoriosollevata dai controricorrenti, questa Corte così statuiva con ordinanza n.21713/2025 del 28 luglio 2025:- rigettava l’opposizione al diniego;- accoglieva il ricorso erariale, cassava l’impugnata sentenza e,decidendo nel merito, respingeva l’originario ricorso dei contribuenti.6.

Con ricorso ex artt. 391-bis, primo comma, e 395, num. 4, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché GiuseppinaCrognale e [OSCURATO:PERSONA], le ultime due nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],nelle more deceduto, hanno impugnato per revocazione la precitataordinanza, sostenendo che la stessa sarebbe l’effetto di errori di fattorisultanti dagli atti e documenti processuali.7.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.8.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il presente ricorso per revocazione avverso l’ordinanza n.21713/2025 resa da questa Corte è articolato in due motivi, mediante iquali vengono denunciati distinti errori di fatto in cui sarebbe incorso ilcollegio decidente nell’aver supposto, in contrasto con quanto risultantedagli atti e documenti di causa:(i)che il provvedimento di diniego notificato dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] si fondasse sulla ritenuta incongruità del valore dellacontroversia da lui indicato nella domanda di definizione agevolata ex art.Numero registro generale 22676/2025Numero sezionale 4247/2026Numero di raccolta generale 16772/2026Data pubblicazione 28/05/20266, comma 8, del d.l. n. 119 del 2018;(ii)che nessuna somma di danaro fosse stata versata dal contribuenteper il perfezionamento della procedura;(iii)che l’unica erede di [OSCURATO:PERSONA] fosse [OSCURATO:PERSONA];(iv)che il ricorso per cassazione fosse stato regolarmente notificato aquest’ultima presso i suoi difensori nel giudizio d’appello, individuati nellepersone degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.1 Deducono i ricorrenti che, in realtà:- la motivazione del diniego era interamente incentrata sull’asseritanon definibilità delle controversie tributarie aventi ad oggetto cartelle dipagamento, che secondo l’Ufficio non potevano essere considerate attiimpositivi ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018;- il sunnominato [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto, entro il previstotermine del 31 maggio 2019, al versamento della prima rata dell’importodovuto per la definizione, il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 2-ter, delcitato decreto-legge, era stato determinato in misura pari al 5 per centodel valore della controversia, essendo l’Agenzia delle Entrate risultatasoccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;- le sole eredi di [OSCURATO:PERSONA] erano da individuare nelle persone diGiuseppina Crognale e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente coniuge superstite efiglia del de cuius;- la mentovata [OSCURATO:PERSONA] non aveva rilasciato alcun mandatodifensivo agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Mongadini.2.

Il primo motivo di ricorso, riguardante il rigetto dell’opposizione aldiniego di definizione agevolata, è fondato e il suo accoglimento assorbel’esame della seconda censura, che invece attiene all’eccepita omessaintegrazione del contraddittorio nei confronti delle eredi di [OSCURATO:PERSONA].2.1 Giova anzitutto rammentare che, per consolidata giurisprudenza diquesta Corte, l’errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione aisensi dell’art. 395, num. 4, c.p.c. presuppone l’esistenza di un contrastoNumero registro generale 22676/2025Numero sezionale 4247/2026Numero di raccolta generale 16772/2026Data pubblicazione 28/05/2026fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenzaimpugnata e l’altra dagli atti o documenti processuali.2.2 Esso deve:(a)consistere in un errore di percezione o in una svista materiale cheabbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fattoincontrovertibilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa,sempre che il fatto stesso non abbia costituito un punto controverso sulquale il giudice si sia pronunciato;(b)essere immediatamente rilevabile, senza bisogno di particolariindagini ermeneutiche;(c)rivelarsi essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, ladecisione sarebbe stata diversa (cfr., ex multis, Cass. n. 4071/2020, Cass.n. 12994/2022, Cass. n. 25067/2024, Cass. n. 10009/2025).2.3 Orbene, tutti i richiamati indici di riconoscibilità dell’errorerevocatorio appaiono riscontrabili nel caso deciso dall’impugnata ordinanzan. 21713/2025, in quanto dall’esame della documentazione allegata alricorso in opposizione introdotto da [OSCURATO:PERSONA] all’interno del giudizioiscritto al n. 27440/2017 r.g. emergeva incontrastabilmente che:- l’unico motivo per il quale l’Agenzia delle Entrate aveva respinto ladomanda di definizione agevolata era rappresentato dal rilievo che lacontroversia tributaria alla quale essa si riferiva aveva ad oggetto un attodi mera riscossione (cartella di pagamento) ritenuto estraneo all’àmbito diapplicazione della disciplina condonistica di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del2018;- in data 30 maggio 2019 era stata versata dal contribuente la sommadi 71,14 euro, corrispondente alla prima delle venti rate trimestrali in cuiegli aveva chiesto di frazionare il pagamento dell’importo dovuto,superiore a 1.000 euro.Tali circostanze, peraltro, non costituivano punti controversi fra leparti, non essendo mai state poste in discussione dall’AmministrazioneNumero registro generale 22676/2025Numero sezionale 4247/2026Numero di raccolta generale 16772/2026Data pubblicazione 28/05/20262.4 Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che il collegio giudicantesia effettivamente incorso in un duplice errore di fatto revocatorio laddoveha affermato che:(i)«[...] l’amministrazione [aveva] contesta[to] che la definizioneagevolata [foss]e stata operata su somme incongrue, avendo icontribuenti detratto dall’importo originario le somme versate dal de cuius[...]»;(ii)«[...] nulla e[ra] stato versato per la definizione».Invero, esso ha supposto l’esistenza di un fatto (la contestazionedell’incongruità del valore della controversia rispetto al quale [OSCURATO:PERSONA] calcolato la somma da versare per la definizione agevolata) el’inesistenza di un altro fatto (il pagamento di somme di denaro per ilperfezionamento della definizione) la cui verità era, nel primo caso,incontrastabilmente esclusa, nel secondo positivamente stabilita.2.5 Chiarito ciò, è opportuno ricordare che nella fase rescindente delgiudizio di revocazione la verifica circa la decisività dell’accertato errore difatto, sostanziale o processuale, deve essere compiuta dal giudice allastregua del solo contenuto della sentenza impugnata, attraverso unragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmentel’affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisioneadottata.Soltanto qualora tale verifica dia esito negativo, nel senso che lasentenza risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, eglideve procedere alla fase rescissoria, operando un rinnovato esame delmerito della controversia, che tenga conto dell’effettuato emendamento(cfr. Cass. n. 6881/2014, Cass. n. 17841/2017, Cass. n. 8051/2020, Cass.n. 19329/2022).2.6 Applicando i suenunciati princìpi di diritto al caso di specie, deveritenersi che i riscontrati errori di fatto abbiano assunto rilievo decisivo aiNumero registro generale 22676/2025Numero sezionale 4247/2026Numero di raccolta generale 16772/2026Data pubblicazione 28/05/2026fini del rigetto del ricorso in opposizione al diniego di definizioneagevolata.È infatti palese come, una volta eliminate dal corpo dell’ordinanza leaffermazioni erronee ivi contenute («[...] l’amministrazione contesta chela definizione agevolata è stata operata su somme incongrue [...]»; «[...]nulla è stato versato per la definizione») e sostituite mentalmente lestesse con quelle esatte («l’Amministrazione contesta esclusivamente chenon possano formare oggetto di definizione agevolata le controversieaventi ad oggetto l’impugnazione di cartelle di pagamento»; «è stataversata una somma di denaro per la definizione»), la decisione venga adessere privata del suo fondamento logico-giuridico, considerato che nelprovvedimento in esame, sulla scia dell’arresto delle Sezioni Unite n.18298/2021 del 25 giugno 2021, era stata acclarata l’inconsistenzadell’unica reale ragione di diniego addotta dall’Agenzia delle Entrate.Si legge, in proposito, a pag. 5, paragrafi 6 e 7:- «[...] anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dellacartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R.n. 600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida leimposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine auna controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n.119 del 2018, conv. dalla L. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartellacostituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicataal contribuente [...]»;- «[n]el caso di specie, è incontroverso che la cartella di pagamentooggetto di impugnazione nel procedimento n. 27440/2017 R.G. costituiscail primo e unico atto impositivo notificato agli eredi Baldi, sicchè l’istanzadi definizione agevolata tempestivamente depositata avrebbe dovutoessere accolta dall’Amministrazione finanziaria».2.7 Per le ragioni illustrate, va disposta la revoca dell’impugnataordinanza n. 21713/2025 nella parte in cui ha rigettato l’opposizione alNumero registro generale 22676/2025Numero sezionale 4247/2026Numero di raccolta generale 16772/2026Data pubblicazione 28/05/2026diniego sulla scorta di una motivazione inficiata da errori di fatto decisivi.3.

Passando ora alla fase rescissoria, si osserva che l’opposizione inparola andava senz’altro accolta.3.1 Come si è appena visto, nella stessa ordinanza revocata era statomesso in risalto che il motivo di diniego esplicitato dall’Amministrazionenel provvedimento ex art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018 risultavainfondato, in quanto anche la controversia relativa a cartella di pagamentoemessa a sèguito di controllo automatizzato può formare oggetto didefinizione agevolata, laddove essa costituisca, come per l’appunto nelcaso di specie, il primo e unico atto impositivo mediante il quale la pretesafiscale viene portata a conoscenza del contribuente.3.2 Ciò posto, va notato che:- la presente controversia è attribuita alla giurisdizione tributaria e nonrientra fra quelle indicate nel comma 5 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018;- di essa è parte l’Agenzia delle Entrate;- il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificatoalla controparte anteriormente alla data di entrata in vigore del citatodecreto-legge (24 ottobre 2018);- entro il previsto termine del 31 maggio 2019 [OSCURATO:PERSONA] hapresentato la domanda di definizione agevolata e provveduto a versare lasomma di 71,14 euro, corrispondente alla prima delle venti rate trimestraliin cui ha chiesto di frazionare il pagamento dell’importo dovuto, superiorea 1.000 euro;- il valore della controversia è stato da lui correttamente determinatoin 28.456 euro, in base al combinato disposto dell’art. 6, comma 1,secondo periodo, del d.l. n. 119 del 2018 e dell’art. 12, comma 2, deld.lgs. n. 546 del 1992, avendo riguardo all’importo dei tributi iscritti aruolo (14.432 + 14.024 euro), al netto degli interessi e delle sanzioniirrogate;- ai sensi del comma 2-ter dello stesso art. 6, l’importo da pagare perNumero registro generale 22676/2025Numero sezionale 4247/2026Numero di raccolta generale 16772/2026Data pubblicazione 28/05/2026la definizione era pari al 5 per cento del valore della controversia, ovveroa 1.422,80 euro (cifra persino inferiore a quella di 1.482,80 euro indicataper mero errore materiale nella domanda), trattandosi di giudiziopendente innanzi a questa Corte ed essendo l’Agenzia delle Entraterisultata soccombente in tutti i precedenti gradi;- la somma di 71,14 euro tempestivamente versata dal contribuenteequivale alla ventesima parte del detto importo;- alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata ilprocesso non si era ancora concluso con pronuncia definitiva.3.3 Accertato, dunque, che nel caso in esame sono stati osservati tuttii dettami della disciplina condonistica applicabile e rammentato che ladefinizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, ai sensidel comma 14 dell’art. 6 più volte citato, va dichiarata l’estinzione delgiudizio di cassazione iscritto al n. 27440/2017 r.g., con conseguentepreclusione dell’esame del ricorso proposto dall’Amministrazione4.

Le spese relative al procedimento di opposizione al diniego vannointeramente compensate fra le parti, atteso che soltanto dopo laproposizione del ricorso del contribuente è stata risolta dalle Sezioni Unite,con la richiamata sentenza n. 18298/2021, la questione giuridicadirimente ai fini del suo accoglimento.4.1 Le ulteriori spese del processo estinto restano a carico della parteche le ha anticipate, secondo la previsione recata dall’art. 6, comma 13,ultimo periodo, del d.l. n. 119 del 2018.4.2 Per quanto, invece, attiene alle spese del presente giudizio direvocazione, esse seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo, con distrazione ex art. 93, primo comma, c.p.c. in favore delprocuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.

P.Q.MNumero registro generale 22676/2025Numero sezionale 4247/2026Numero di raccolta generale 16772/2026Data pubblicazione 28/05/2026La Corte accoglie il primo motivo del ricorso per revocazione, assorbitoil secondo; per l’effetto:- pronunciando in sede rescindente, revoca la propria ordinanza n.21713/2025 depositata il 28 luglio 2025;- decidendo in sede rescissoria, accoglie l’opposizione proposta da[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di diniego ex art. 6, comma 12, deld.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, notificatoglidall’Agenzia delle Entrate in data 12 maggio 2020 e dichiara estinto ilgiudizio di cassazione iscritto al n. 27440/2017 r.g. per intervenutoperfezionamento della procedura di definizione agevolata dellacontroversia;- compensa interamente fra le parti le spese relative al procedimentodi opposizione al diniego;- condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore protempore, a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio direvocazione, che liquida in complessivi 2.200 euro (di cui 200 peresborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento e agliaccessori di legge, distraendole in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 19 maggio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ATRIZIA,nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta giàsuccessore universale del predetto [OSCURATO:PERSONA], tutti quanti rappresentati edifesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso l’ORDINANZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.21713/2025 depositata il 28 luglio 2025;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 22676/2025Numero sezionale 4247/2026Numero di raccolta generale 16772/2026Data pubblicazione 28/05/20261. L’Agenzia delle Entrate sottoponeva a controllo automatizzato, aisensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, la dichiarazione dei redditipresentata ai fini dell’IRPEF dal defunto [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’anno2008.1.1 Completata la procedura, veniva notificata ad [OSCURATO:PERSONA], VeraBaldi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi delsunnominato [OSCURATO:PERSONA], cartella di pagamento della seconda e della terzarata dell’imposta sostitutiva indicata dal dichiarante a sèguito dellarideterminazione del valore normale di acquisto di un terreno edificabile disua proprietà, sito nel Comune di Bracciano, effettuata sulla base di unaperizia giurata di stima a norma dell’art. 5, comma 1, della legge n. 448del 2001, richiamato dall’art. 2, comma 2, del d.l. n. 282 del 2002, conv.dalla legge n. 27 del 2003, come modificato dall’art. 4, comma 9-ter, deld.l. n. 97 del 2008, conv. dalla legge n. 129 del 2008.2. Gli eredi Baldi contestavano la pretesa erariale proponendo ricorsodinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma, la quale,riconosciuta la fondatezza delle ragioni da loro addotte, annullava lacartella impugnata.3. La decisione di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio, che con sentenzan. 2069/2017 dell’11 aprile 2017 rigettava l’appello dell’Amministrazione4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorsoper cassazione, al quale resistevano con controricorso [OSCURATO:PERSONA], VeraBaldi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].4.1 In corso di causa [OSCURATO:PERSONA] presentava domanda di definizioneagevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d.l. n. 119del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, che veniva, però, respintadall’Ufficio con provvedimento a lui notificato in data 12 maggio 2020.4.2 Il prefato contribuente proponeva, quindi, tempestiva opposizioneNumero registro generale 22676/2025Numero sezionale 4247/2026Numero di raccolta generale 16772/2026Data pubblicazione 28/05/2026avverso tale provvedimento, con autonomo ricorso introdotto nell’àmbitodel giudizio di legittimità già pendente fra le parti, iscritto al n.27440/2017 r.g..5. All’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 24 giugno 2025,disattesa l’eccezione pregiudiziale di difetto di integrità del contraddittoriosollevata dai controricorrenti, questa Corte così statuiva con ordinanza n.21713/2025 del 28 luglio 2025:- rigettava l’opposizione al diniego;- accoglieva il ricorso erariale, cassava l’impugnata sentenza e,decidendo nel merito, respingeva l’originario ricorso dei contribuenti.6. Con ricorso ex artt. 391-bis, primo comma, e 395, num. 4, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché GiuseppinaCrognale e [OSCURATO:PERSONA], le ultime due nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],nelle more deceduto, hanno impugnato per revocazione la precitataordinanza, sostenendo che la stessa sarebbe l’effetto di errori di fattorisultanti dagli atti e documenti processuali.7. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.8. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il presente ricorso per revocazione avverso l’ordinanza n.21713/2025 resa da questa Corte è articolato in due motivi, mediante iquali vengono denunciati distinti errori di fatto in cui sarebbe incorso ilcollegio decidente nell’aver supposto, in contrasto con quanto risultantedagli atti e documenti di causa:(i)che il provvedimento di diniego notificato dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] si fondasse sulla ritenuta incongruità del valore dellacontroversia da lui indicato nella domanda di definizione agevolata ex art.Numero registro generale 22676/2025Numero sezionale 4247/2026Numero di raccolta generale 16772/2026Data pubblicazione 28/05/20266, comma 8, del d.l. n. 119 del 2018;(ii)che nessuna somma di danaro fosse stata versata dal contribuenteper il perfezionamento della procedura;(iii)che l’unica erede di [OSCURATO:PERSONA] fosse [OSCURATO:PERSONA];(iv)che il ricorso per cassazione fosse stato regolarmente notificato aquest’ultima presso i suoi difensori nel giudizio d’appello, individuati nellepersone degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.1 Deducono i ricorrenti che, in realtà:- la motivazione del diniego era interamente incentrata sull’asseritanon definibilità delle controversie tributarie aventi ad oggetto cartelle dipagamento, che secondo l’Ufficio non potevano essere considerate attiimpositivi ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018;- il sunnominato [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto, entro il previstotermine del 31 maggio 2019, al versamento della prima rata dell’importodovuto per la definizione, il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 2-ter, delcitato decreto-legge, era stato determinato in misura pari al 5 per centodel valore della controversia, essendo l’Agenzia delle Entrate risultatasoccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;- le sole eredi di [OSCURATO:PERSONA] erano da individuare nelle persone diGiuseppina Crognale e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente coniuge superstite efiglia del de cuius;- la mentovata [OSCURATO:PERSONA] non aveva rilasciato alcun mandatodifensivo agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Mongadini.2. Il primo motivo di ricorso, riguardante il rigetto dell’opposizione aldiniego di definizione agevolata, è fondato e il suo accoglimento assorbel’esame della seconda censura, che invece attiene all’eccepita omessaintegrazione del contraddittorio nei confronti delle eredi di [OSCURATO:PERSONA].2.1 Giova anzitutto rammentare che, per consolidata giurisprudenza diquesta Corte, l’errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione aisensi dell’art. 395, num. 4, c.p.c. presuppone l’esistenza di un contrastoNumero registro generale 22676/2025Numero sezionale 4247/2026Numero di raccolta generale 16772/2026Data pubblicazione 28/05/2026fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenzaimpugnata e l’altra dagli atti o documenti processuali.2.2 Esso deve:(a)consistere in un errore di percezione o in una svista materiale cheabbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fattoincontrovertibilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa,sempre che il fatto stesso non abbia costituito un punto controverso sulquale il giudice si sia pronunciato;(b)essere immediatamente rilevabile, senza bisogno di particolariindagini ermeneutiche;(c)rivelarsi essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, ladecisione sarebbe stata diversa (cfr., ex multis, Cass. n. 4071/2020, Cass.n. 12994/2022, Cass. n. 25067/2024, Cass. n. 10009/2025).2.3 Orbene, tutti i richiamati indici di riconoscibilità dell’errorerevocatorio appaiono riscontrabili nel caso deciso dall’impugnata ordinanzan. 21713/2025, in quanto dall’esame della documentazione allegata alricorso in opposizione introdotto da [OSCURATO:PERSONA] all’interno del giudizioiscritto al n. 27440/2017 r.g. emergeva incontrastabilmente che:- l’unico motivo per il quale l’Agenzia delle Entrate aveva respinto ladomanda di definizione agevolata era rappresentato dal rilievo che lacontroversia tributaria alla quale essa si riferiva aveva ad oggetto un attodi mera riscossione (cartella di pagamento) ritenuto estraneo all’àmbito diapplicazione della disciplina condonistica di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del2018;- in data 30 maggio 2019 era stata versata dal contribuente la sommadi 71,14 euro, corrispondente alla prima delle venti rate trimestrali in cuiegli aveva chiesto di frazionare il pagamento dell’importo dovuto,superiore a 1.000 euro.Tali circostanze, peraltro, non costituivano punti controversi fra leparti, non essendo mai state poste in discussione dall’AmministrazioneNumero registro generale 22676/2025Numero sezionale 4247/2026Numero di raccolta generale 16772/2026Data pubblicazione 28/05/20262.4 Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che il collegio giudicantesia effettivamente incorso in un duplice errore di fatto revocatorio laddoveha affermato che:(i)«[...] l’amministrazione [aveva] contesta[to] che la definizioneagevolata [foss]e stata operata su somme incongrue, avendo icontribuenti detratto dall’importo originario le somme versate dal de cuius[...]»;(ii)«[...] nulla e[ra] stato versato per la definizione».Invero, esso ha supposto l’esistenza di un fatto (la contestazionedell’incongruità del valore della controversia rispetto al quale [OSCURATO:PERSONA] calcolato la somma da versare per la definizione agevolata) el’inesistenza di un altro fatto (il pagamento di somme di denaro per ilperfezionamento della definizione) la cui verità era, nel primo caso,incontrastabilmente esclusa, nel secondo positivamente stabilita.2.5 Chiarito ciò, è opportuno ricordare che nella fase rescindente delgiudizio di revocazione la verifica circa la decisività dell’accertato errore difatto, sostanziale o processuale, deve essere compiuta dal giudice allastregua del solo contenuto della sentenza impugnata, attraverso unragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmentel’affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisioneadottata.Soltanto qualora tale verifica dia esito negativo, nel senso che lasentenza risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, eglideve procedere alla fase rescissoria, operando un rinnovato esame delmerito della controversia, che tenga conto dell’effettuato emendamento(cfr. Cass. n. 6881/2014, Cass. n. 17841/2017, Cass. n. 8051/2020, Cass.n. 19329/2022).2.6 Applicando i suenunciati princìpi di diritto al caso di specie, deveritenersi che i riscontrati errori di fatto abbiano assunto rilievo decisivo aiNumero registro generale 22676/2025Numero sezionale 4247/2026Numero di raccolta generale 16772/2026Data pubblicazione 28/05/2026fini del rigetto del ricorso in opposizione al diniego di definizioneagevolata.È infatti palese come, una volta eliminate dal corpo dell’ordinanza leaffermazioni erronee ivi contenute («[...] l’amministrazione contesta chela definizione agevolata è stata operata su somme incongrue [...]»; «[...]nulla è stato versato per la definizione») e sostituite mentalmente lestesse con quelle esatte («l’Amministrazione contesta esclusivamente chenon possano formare oggetto di definizione agevolata le controversieaventi ad oggetto l’impugnazione di cartelle di pagamento»; «è stataversata una somma di denaro per la definizione»), la decisione venga adessere privata del suo fondamento logico-giuridico, considerato che nelprovvedimento in esame, sulla scia dell’arresto delle Sezioni Unite n.18298/2021 del 25 giugno 2021, era stata acclarata l’inconsistenzadell’unica reale ragione di diniego addotta dall’Agenzia delle Entrate.Si legge, in proposito, a pag. 5, paragrafi 6 e 7:- «[...] anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dellacartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R.n. 600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida leimposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine auna controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n.119 del 2018, conv. dalla L. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartellacostituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicataal contribuente [...]»;- «[n]el caso di specie, è incontroverso che la cartella di pagamentooggetto di impugnazione nel procedimento n. 27440/2017 R.G. costituiscail primo e unico atto impositivo notificato agli eredi Baldi, sicchè l’istanzadi definizione agevolata tempestivamente depositata avrebbe dovutoessere accolta dall’Amministrazione finanziaria».2.7 Per le ragioni illustrate, va disposta la revoca dell’impugnataordinanza n. 21713/2025 nella parte in cui ha rigettato l’opposizione alNumero registro generale 22676/2025Numero sezionale 4247/2026Numero di raccolta generale 16772/2026Data pubblicazione 28/05/2026diniego sulla scorta di una motivazione inficiata da errori di fatto decisivi.3. Passando ora alla fase rescissoria, si osserva che l’opposizione inparola andava senz’altro accolta.3.1 Come si è appena visto, nella stessa ordinanza revocata era statomesso in risalto che il motivo di diniego esplicitato dall’Amministrazionenel provvedimento ex art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018 risultavainfondato, in quanto anche la controversia relativa a cartella di pagamentoemessa a sèguito di controllo automatizzato può formare oggetto didefinizione agevolata, laddove essa costituisca, come per l’appunto nelcaso di specie, il primo e unico atto impositivo mediante il quale la pretesafiscale viene portata a conoscenza del contribuente.3.2 Ciò posto, va notato che:- la presente controversia è attribuita alla giurisdizione tributaria e nonrientra fra quelle indicate nel comma 5 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018;- di essa è parte l’Agenzia delle Entrate;- il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificatoalla controparte anteriormente alla data di entrata in vigore del citatodecreto-legge (24 ottobre 2018);- entro il previsto termine del 31 maggio 2019 [OSCURATO:PERSONA] hapresentato la domanda di definizione agevolata e provveduto a versare lasomma di 71,14 euro, corrispondente alla prima delle venti rate trimestraliin cui ha chiesto di frazionare il pagamento dell’importo dovuto, superiorea 1.000 euro;- il valore della controversia è stato da lui correttamente determinatoin 28.456 euro, in base al combinato disposto dell’art. 6, comma 1,secondo periodo, del d.l. n. 119 del 2018 e dell’art. 12, comma 2, deld.lgs. n. 546 del 1992, avendo riguardo all’importo dei tributi iscritti aruolo (14.432 + 14.024 euro), al netto degli interessi e delle sanzioniirrogate;- ai sensi del comma 2-ter dello stesso art. 6, l’importo da pagare perNumero registro generale 22676/2025Numero sezionale 4247/2026Numero di raccolta generale 16772/2026Data pubblicazione 28/05/2026la definizione era pari al 5 per cento del valore della controversia, ovveroa 1.422,80 euro (cifra persino inferiore a quella di 1.482,80 euro indicataper mero errore materiale nella domanda), trattandosi di giudiziopendente innanzi a questa Corte ed essendo l’Agenzia delle Entraterisultata soccombente in tutti i precedenti gradi;- la somma di 71,14 euro tempestivamente versata dal contribuenteequivale alla ventesima parte del detto importo;- alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata ilprocesso non si era ancora concluso con pronuncia definitiva.3.3 Accertato, dunque, che nel caso in esame sono stati osservati tuttii dettami della disciplina condonistica applicabile e rammentato che ladefinizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, ai sensidel comma 14 dell’art. 6 più volte citato, va dichiarata l’estinzione delgiudizio di cassazione iscritto al n. 27440/2017 r.g., con conseguentepreclusione dell’esame del ricorso proposto dall’Amministrazione4. Le spese relative al procedimento di opposizione al diniego vannointeramente compensate fra le parti, atteso che soltanto dopo laproposizione del ricorso del contribuente è stata risolta dalle Sezioni Unite,con la richiamata sentenza n. 18298/2021, la questione giuridicadirimente ai fini del suo accoglimento.4.1 Le ulteriori spese del processo estinto restano a carico della parteche le ha anticipate, secondo la previsione recata dall’art. 6, comma 13,ultimo periodo, del d.l. n. 119 del 2018.4.2 Per quanto, invece, attiene alle spese del presente giudizio direvocazione, esse seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo, con distrazione ex art. 93, primo comma, c.p.c. in favore delprocuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario. P.Q.MNumero registro generale 22676/2025Numero sezionale 4247/2026Numero di raccolta generale 16772/2026Data pubblicazione 28/05/2026La Corte accoglie il primo motivo del ricorso per revocazione, assorbitoil secondo; per l’effetto:- pronunciando in sede rescindente, revoca la propria ordinanza n.21713/2025 depositata il 28 luglio 2025;- decidendo in sede rescissoria, accoglie l’opposizione proposta da[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di diniego ex art. 6, comma 12, deld.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018, notificatoglidall’Agenzia delle Entrate in data 12 maggio 2020 e dichiara estinto ilgiudizio di cassazione iscritto al n. 27440/2017 r.g. per intervenutoperfezionamento della procedura di definizione agevolata dellacontroversia;- compensa interamente fra le parti le spese relative al procedimentodi opposizione al diniego;- condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore protempore, a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio direvocazione, che liquida in complessivi 2.200 euro (di cui 200 peresborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento e agliaccessori di legge, distraendole in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 19 maggio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti