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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12994/2022

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eguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22948/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 97 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA](presso lo studio del difensore; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 106/1/13, depositata il 25 febbraio 2013. sul ricorso iscritto al n. 27140/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio 44, eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA],(presso lo studio del difensore; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissiicne tributaria regionale della Campania n. 6754/32/14, depositata il 4 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso R.G. n. 22948/2013 e l'accoglimento del ricorso R.G. n. 27140/2014. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata nel procedimento iscritto al n. 22948/2013 R.G. la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 390/21/11 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva parzialmente accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2006.La CTR osservava in par:icolare che, respinte le eccezioni pregiudiziali della società contribuente, quali riproposte con appello incidentale, in ordine alla validità dell'atto impositivo impugnato (nullità della notifica; violazione del contraddittorio endoprocedimentale), la pretesa fisca:e ribadita con il gravame agenziale doveva affermarsi fondata sulla circostanza di fatto che nella complessa operazione trilatera oggetto della verifica non trovava giustificazione contrattuale collaterale né fondamento in una delibera societaria il conferimento nella società contribuente medesima del valore di permuta di un'imbarcazione della socia [OSCURATO:PERSONA], sicchè doveva escludersi trattarsi di un finanziamento (non tassabile) della socia stessa, quanto piuttosto ritenersi, con l'agenzia fiscale, che si trattasse di una liberalità tassabile ex art. 55, comma 3, cIPR 917/1986 quale "sopravvenienza attiva".

Avverso tale decisione ha propcsto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] deducendo sei pluriarticolati motivi.

L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata Con la sentenza impugnata nel procedimento iscritto al n. 27140/2014 R.G. la Commissione tributaria regionale della Campania, in rescindente, accoglieva il ricorso per revocazione proposto contro la sentenza n. 106/1/13, depositata il 25 febbraio 2013 (oggetto del ricorso per cassazione nel giudizio n. 22948/2013 R.G.) che per l'effetto revocava e quinci, in rescissorio, respingeva sia l'appello principale dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale, sia quello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza n. 390/21/2011 della Commissione tributa la provinciale di Napoli, che per l'effetto confermava.

La CTR osservava in particolare che la sentenza impugnata per revocazione era appunto viziata, ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., per errore di fatto decisivo in ordine all'esatto contenuto (fatto costitutivo) della ripresa fiscale per facendo riferimento ad un fatto (conferimento nella società contribuente del valore di permuta di un'imbarcazione di proprie:à della socia Iovino) che non era quello contestato dall'agenzia fiscale, la quale aveva invece fondato la propria pretesa sulla cessione di un credito da parte della medesima Iovino nei confronti di un soggetto terzo che a sua volta alla socia era stato ceduto da altro socio .:e suo consorte); nel merito, che si trattava di una cessione a titolo oneroso e quindi di un finanziamento della socia, non di una liberalità tassabile quale sopravvenienza attiva.

Avverso tale decisione ha propcsto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la società contribuente. \AA• [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare deve essere disposta la riunione dei due giudizi, in aderenza al consolidato principio di diritto che «I ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quella che decide 'impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemperanea pendenza in sede di legittimità, debbono essere riuniti ii applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti orovvedimenti) dell'art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, dovendosi ritenere che la riunione di detti ricorsi, pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione» (ex pluribus, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10534 del 22/05/2015, Rv. 635610 - 01).

Sempre in via preliminare deve dichiararsi inammissibile il ricorso avverso la sentenza oggetto di revocazione (v.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16435 del 05/08/2016, Rv. 640658 - 01; con?.

Cass., Sez.

L, 7568/2014), risultando pertinente al riguardo l'ulteriore consolidato principio di diritto che <la revoca della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo ne momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e al a domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di intere.ss2 del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 10553 del 28/04/2017, Rv. 643788 - 01; cfr. nello stesso senso, Cass., Sez.

U, n. 566 del 2009).

Con l'unico motivo dedotto -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente nel procedimento iscritto al n. 27140/2014 R.G avente ad oggetto la sentenza di revocazione lamenta la violazione dell'art. 395, cod. proc. civ., poiché la CTR ha considerato quale errore di fatto, ingenerante un vizio revocatorio, un errore di diritto che poteva essere fatto valere soltanto con il rimedio del ricorso per cassazione dedLcendo la violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., critica peraltro assente nell'impugnazione proposta dalla società contribuente (ne procedimento iscritto al n. 22948/2013 R.G. avverso la sentenza revocata).

Le eccezioni di inammissibilità del mezzo così proposto sollevate dalla controricorrente sonc manifestamente infondate, essendo il ricorso agenziale conforme alle prescrizioni dell'art. 366, cod. proc. civ., consentendo un esame puntuale del mezzo medesimo, mentre nemmeno risulta comprensibile per quale ragione lo stesso dovrebbe essere considerato irammissibile ex art. 366 bis, cod. proc. civ. né infine, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, non è ravvisabile l'inammissiDilità del mezzo a causa dell'eventualmente erronea indicazione del parametro di critica della sentenza impugnata.

Ciò posto, la censura è infondata.

Va ribadito che «L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percez ione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa» (ex multis, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021, Rv. 661483 - 01).

Orbene, tutti gli "indici di riconoscibilità" del vizio revocatorio sono riscontrabili nel caso deciso dalla sentenza impugnata, posto che la sentenza revocata della medesima CTR aveva completamente travisato il "fatto costitutivo" della specifica pretesa erariale oggetto del gravame agenziale, il quale non era affatto, come appunto erroneamente ritenuto in tale ultima decisione, il valore di permuta (euro 1.500.000) di un'imbarcazione di proprietà della socia Iovino, ma, come effettivamente contestatosi nell'atto impositivo impugnato, la natura liberale della cessicne di un credito dal consorte della Iovino alla medesima e da costei conferito nella società contribuente verificata.

Dunque, come correttamente ritenutosi in rescindente nella sentenza impugnata, si trattava all'evidenza di una svista percettiva di immediata riconoscibilità e del tutto decisiva, consistendo, in buona sostanza, in un travisamento dei fatti oggetto della causa, pacificamente denunciabile come vizio revocatorio (ex pluribus, v.

Sez. 1, Sentenza n. 3024 del 01/03/20C2, Rv. 552719 - 01).

In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso della società contribuente avverso la sentenza revocata, va rigettato il ricorso agenziale avverso la sentenza di revocazione.

Stante l'esito dei due giudizi riuniti, le spese dei medesimi possono essere compensate.

PQM La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 106/1/13 e rigetta il ricorso dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. n. 6754/32/14; compensa le spese di entra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22948/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 97 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA](presso lo studio del difensore; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 106/1/13, depositata il 25 febbraio 2013. sul ricorso iscritto al n. 27140/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio 44, eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA],(presso lo studio del difensore; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissiicne tributaria regionale della Campania n. 6754/32/14, depositata il 4 luglio 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso R.G. n. 22948/2013 e l'accoglimento del ricorso R.G. n. 27140/2014. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata nel procedimento iscritto al n. 22948/2013 R.G. la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 390/21/11 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva parzialmente accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2006.La CTR osservava in par:icolare che, respinte le eccezioni pregiudiziali della società contribuente, quali riproposte con appello incidentale, in ordine alla validità dell'atto impositivo impugnato (nullità della notifica; violazione del contraddittorio endoprocedimentale), la pretesa fisca:e ribadita con il gravame agenziale doveva affermarsi fondata sulla circostanza di fatto che nella complessa operazione trilatera oggetto della verifica non trovava giustificazione contrattuale collaterale né fondamento in una delibera societaria il conferimento nella società contribuente medesima del valore di permuta di un'imbarcazione della socia [OSCURATO:PERSONA], sicchè doveva escludersi trattarsi di un finanziamento (non tassabile) della socia stessa, quanto piuttosto ritenersi, con l'agenzia fiscale, che si trattasse di una liberalità tassabile ex art. 55, comma 3, cIPR 917/1986 quale "sopravvenienza attiva". Avverso tale decisione ha propcsto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] deducendo sei pluriarticolati motivi. L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata Con la sentenza impugnata nel procedimento iscritto al n. 27140/2014 R.G. la Commissione tributaria regionale della Campania, in rescindente, accoglieva il ricorso per revocazione proposto contro la sentenza n. 106/1/13, depositata il 25 febbraio 2013 (oggetto del ricorso per cassazione nel giudizio n. 22948/2013 R.G.) che per l'effetto revocava e quinci, in rescissorio, respingeva sia l'appello principale dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale, sia quello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza n. 390/21/2011 della Commissione tributa la provinciale di Napoli, che per l'effetto confermava. La CTR osservava in particolare che la sentenza impugnata per revocazione era appunto viziata, ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., per errore di fatto decisivo in ordine all'esatto contenuto (fatto costitutivo) della ripresa fiscale per facendo riferimento ad un fatto (conferimento nella società contribuente del valore di permuta di un'imbarcazione di proprie:à della socia Iovino) che non era quello contestato dall'agenzia fiscale, la quale aveva invece fondato la propria pretesa sulla cessione di un credito da parte della medesima Iovino nei confronti di un soggetto terzo che a sua volta alla socia era stato ceduto da altro socio .:e suo consorte); nel merito, che si trattava di una cessione a titolo oneroso e quindi di un finanziamento della socia, non di una liberalità tassabile quale sopravvenienza attiva. Avverso tale decisione ha propcsto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico. Resiste con controricorso la società contribuente. \AA• [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare deve essere disposta la riunione dei due giudizi, in aderenza al consolidato principio di diritto che «I ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quella che decide 'impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemperanea pendenza in sede di legittimità, debbono essere riuniti ii applicazione (analogica, trattandosi di gravami avverso distinti orovvedimenti) dell'art. 335 cod. proc. civ., che impone la trattazione in un unico giudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, dovendosi ritenere che la riunione di detti ricorsi, pur non espressamente prevista dalla norma del codice di rito, discenda dalla connessione esistente tra le due pronunce poiché sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza revocanda può risultare determinante la pronuncia di cassazione riguardante la sentenza resa in sede di revocazione» (ex pluribus, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10534 del 22/05/2015, Rv. 635610 - 01). Sempre in via preliminare deve dichiararsi inammissibile il ricorso avverso la sentenza oggetto di revocazione (v. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16435 del 05/08/2016, Rv. 640658 - 01; con?. Cass., Sez. L, 7568/2014), risultando pertinente al riguardo l'ulteriore consolidato principio di diritto che <la revoca della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo ne momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e al a domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di intere.ss2 del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10553 del 28/04/2017, Rv. 643788 - 01; cfr. nello stesso senso, Cass., Sez. U, n. 566 del 2009). Con l'unico motivo dedotto -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l'agenzia fiscale ricorrente nel procedimento iscritto al n. 27140/2014 R.G avente ad oggetto la sentenza di revocazione lamenta la violazione dell'art. 395, cod. proc. civ., poiché la CTR ha considerato quale errore di fatto, ingenerante un vizio revocatorio, un errore di diritto che poteva essere fatto valere soltanto con il rimedio del ricorso per cassazione dedLcendo la violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., critica peraltro assente nell'impugnazione proposta dalla società contribuente (ne procedimento iscritto al n. 22948/2013 R.G. avverso la sentenza revocata). Le eccezioni di inammissibilità del mezzo così proposto sollevate dalla controricorrente sonc manifestamente infondate, essendo il ricorso agenziale conforme alle prescrizioni dell'art. 366, cod. proc. civ., consentendo un esame puntuale del mezzo medesimo, mentre nemmeno risulta comprensibile per quale ragione lo stesso dovrebbe essere considerato irammissibile ex art. 366 bis, cod. proc. civ. né infine, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, non è ravvisabile l'inammissiDilità del mezzo a causa dell'eventualmente erronea indicazione del parametro di critica della sentenza impugnata. Ciò posto, la censura è infondata. Va ribadito che «L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percez ione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa» (ex multis, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021, Rv. 661483 - 01). Orbene, tutti gli "indici di riconoscibilità" del vizio revocatorio sono riscontrabili nel caso deciso dalla sentenza impugnata, posto che la sentenza revocata della medesima CTR aveva completamente travisato il "fatto costitutivo" della specifica pretesa erariale oggetto del gravame agenziale, il quale non era affatto, come appunto erroneamente ritenuto in tale ultima decisione, il valore di permuta (euro 1.500.000) di un'imbarcazione di proprietà della socia Iovino, ma, come effettivamente contestatosi nell'atto impositivo impugnato, la natura liberale della cessicne di un credito dal consorte della Iovino alla medesima e da costei conferito nella società contribuente verificata. Dunque, come correttamente ritenutosi in rescindente nella sentenza impugnata, si trattava all'evidenza di una svista percettiva di immediata riconoscibilità e del tutto decisiva, consistendo, in buona sostanza, in un travisamento dei fatti oggetto della causa, pacificamente denunciabile come vizio revocatorio (ex pluribus, v. Sez. 1, Sentenza n. 3024 del 01/03/20C2, Rv. 552719 - 01). In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso della società contribuente avverso la sentenza revocata, va rigettato il ricorso agenziale avverso la sentenza di revocazione. Stante l'esito dei due giudizi riuniti, le spese dei medesimi possono essere compensate. PQM La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 106/1/13 e rigetta il ricorso dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. n. 6754/32/14; compensa le spese di entra