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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20530/2026

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, in virtù diprocura speciale allegata, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delforo di L’Aquila, che hanno indicato recapito Pec;- ricorrente -controComune di Roseto degli Abruzzi, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore;- intimato -avversol’ordinanza n. 8324, pronunciata dalla Corte di Cassazione, SezioneTributaria, il 14.2.2025, e pubblicata il 29.3.2025;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 21446/2025Numero sezionale 4734/2026Numero di raccolta generale 20530/2026Data pubblicazione 18/06/20261.

La società contribuente riceveva un sollecito di pagamento attinenteal versamento della Tari per l’anno 2018, pretesa dal Comune di [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’ingiunzione innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Teramo, proponendo plurimecensure.

La CTP rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.3.

La contribuente spiegava appello, avverso la decisione sfavorevoleconseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla CommissioneTributaria Regionale dell’Abruzzo, insistendo nei suoi argomenti.

La CTRaccoglieva parzialmente l’impugnativa e riduceva la pretesa tributaria inrelazione alla c.d. parte variabile della Tari, nonché disponendol’applicazione alla società, per l’anno 2018, delle meno gravose tariffepreviste per il 2019, compensando tra le parti le spese di lite di entrambi igradi di merito del giudizio.4.

Proponeva ricorso principale per cassazione, avverso la decisioneadottata dal giudice dell’appello, il Comune di Roseto degli Abruzzi,affidandosi a quattro strumenti d’impugnazione.

Resisteva mediantecontroricorso la società, che introduceva anche un motivo di ricorsoincidentale.

La Corte di Cassazione, con la già ricordata pronuncia n. 8324del 2025, accoglieva il ricorso principale e rigettava l’incidentale, cassandola decisione impugnata in relazione al ricorso accolto e rinviando alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo per nuovo esame.5.

Avverso la decisione adottata dal Giudice di legittimità ha propostoricorso per revocazione la società, affidandosi ad un motivo diimpugnazione, ulteriormente illustrato da memoria.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la notificazione del ricorso a mezzo Pec presso ildifensore costituito nel giudizio di cassazione, il 22.10.2025, ma non hasvolto difese in questo giudizio di legittimità.Numero registro generale 21446/2025Numero sezionale 4734/2026Numero di raccolta generale 20530/2026Data pubblicazione 18/06/20265.1.

Ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte il Pubblico Ministero,nella persona del s. [OSCURATO:PERSONA], ed ha domandatodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ragioni della decisione1.

Con il suo motivo di ricorso per revocazione, proposto ai sensidell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., la contribuente contesta laviolazione dell’art. 391 bis c.p.c., in quanto la Suprema Corte è incorsa inpalese “abbaglio dei sensi” perché, pur avendo il Comune di Roseto degliAbruzzi dichiarato di avere ricevuto la notificazione della sentenzad’appello, idonea a comportare il decorrere dei termini per la c.d.impugnazione breve, il Giudice di legittimità non ha percepito che ladocumentazione relativa alla notificazione della sentenza d’appelloricevuta dal Comune non è stata affatto allegata al fascicolo processuale,con la conseguenza che l’impugnativa proposta dalla società non èpossibile verificare se risulti tempestiva, o sia stata piuttosto propostafuori termine, conseguendone l’inammissibilità del ricorso propostodall’Ente impositore.2.

In effetti la Corte non ha esaminato espressamente il problemadella tempestività del ricorso per cassazione del Comune, rispetto allaricezione, da parte dello stesso Ente pubblico territoriale, dellanotificazione della sentenza d’appello da parte della società, néquest’ultima allega di avere proposto la questione.2.1 Merita allora di essere ricordato che, per consolidatagiurisprudenza di questa Corte, l’errore di fatto idoneo a costituire motivodi revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone l’esistenza diun contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti unadalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti o documenti processuali.Esso deve:- (a) consistere in un errore di percezione o in una svista materialeche abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di unNumero registro generale 21446/2025Numero sezionale 4734/2026Numero di raccolta generale 20530/2026Data pubblicazione 18/06/2026fatto incontrovertibilmente escluso o accertato alla stregua degli atti dicausa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito un puntocontroverso sul quale il giudice si sia pronunciato;- (b) essere immediatamente rilevabile, senza bisogno di particolariindagini ermeneutiche;- (c) rivelarsi essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, ladecisione sarebbe stata diversa (cfr., ex multis, Cass. n. 4071/2020, Cass.n. 12994/2022, Cass. n. 25067/2024, Cass. n. 10009/2025).2.2.

Tanto premesso, pur rinvenendosi anche valutazioni difformi (cfr.Cass. n. 1267/2026), il Collegio ritiene di aderire alla interpretazionelargamente prevalente, escludendo che nel caso di specie sia configurabileun errore revocatorio, nei termini innanzi esplicitati.2.3.

Invero, nell’ordinanza n. 8324/2025 non si rinvengonoaffermazioni da cui sia possibile inferire che il collegio decidente, a causadi un errore percettivo, abbia supposto l’esistenza di un fatto - l’avvenutodeposito di copia autentica della sentenza impugnata, munita della relatadi notificazione - la cui verità risultava incontrastabilmente esclusa in baseagli atti interni del giudizio di cassazione.2.4.

Nel descritto contesto potrebbe eventualmente ritenersi che lapronuncia qui impugnata sia incorsa nella violazione di una normaprocessuale, avendo omesso di rilevare d’ufficio l’improcedibilità delricorso in conseguenza del mancato deposito della detta copia.Questo, però, avrebbe dato luogo a un errore di giudizio, non ad unerrore di fatto suscettibile di integrare l’invocato vizio revocatorio.2.5.

In analogo ordine di idee è stato affermato che la tardivaproposizione del ricorso per cassazione, chiaramente desumibile dagli attima non rilevata in sentenza, non integra un errore di fatto idoneo agiustificare la revocazione della pronuncia di legittimità ai sensi dell’art.395, n. 4, c.p.c., in quanto non si tratta dell’errata percezionedell’esistenza o inesistenza di un fatto che emerge dagli atti con carattereNumero registro generale 21446/2025Numero sezionale 4734/2026Numero di raccolta generale 20530/2026Data pubblicazione 18/06/2026di assoluta immediatezza e di semplice concreta rilevabilità, madell’omessa valutazione di fatti rilevanti ai fini del giudizio (cfr. Cass. n.17110/2010, Cass. n. 7197/2026).È stato chiarito, in proposito, che non è il mancato rilievo della tardivaproposizione del ricorso a integrare l’errore revocatorio, bensì lacircostanza che esso sia derivato dall’inesatta supposizione - esplicitatanella motivazione del provvedimento revocando - che un determinato fattosarebbe (o non sarebbe) esistente.L’uno, infatti, corrisponde a una mera violazione processuale, l’altra,invece, costituisce errore percettivo tradottosi in supposizione aventeportata decisiva ai fini della commissione di tale violazione (cfr. Cass. n.14610/2021, Cass. n. 11691/2023).2.6.

I ricordati princìpi di diritto sono stati ritenuti applicabili anche incaso di sentenza di cassazione che abbia omesso di dichiararel’improcedibilità del ricorso per omesso deposito di copia autentica delprovvedimento impugnato (cfr. Cass. n. 25653/2013).3.

Alla luce del riferito insegnamento nomofilattico, al quale si intendeprestare adesione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sulleconformi conclusioni del Pubblico Ministero.4.

Nulla deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio,non avendo il Comune di Roseto degli Abruzzi proposto difese in questogiudizio di legittimità.4.1.

Deve anche darsi atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo, sedovuto.La Corte di Cassazione, P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA]Stella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del legalerappresentante pro tempore.Numero registro generale 21446/2025Numero sezionale 4734/2026Numero di raccolta generale 20530/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 4.6.2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, in virtù diprocura speciale allegata, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delforo di L’Aquila, che hanno indicato recapito Pec;- ricorrente -controComune di Roseto degli Abruzzi, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore;- intimato -avversol’ordinanza n. 8324, pronunciata dalla Corte di Cassazione, SezioneTributaria, il 14.2.2025, e pubblicata il 29.3.2025;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 21446/2025Numero sezionale 4734/2026Numero di raccolta generale 20530/2026Data pubblicazione 18/06/20261. La società contribuente riceveva un sollecito di pagamento attinenteal versamento della Tari per l’anno 2018, pretesa dal Comune di [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’ingiunzione innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Teramo, proponendo plurimecensure. La CTP rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.3. La contribuente spiegava appello, avverso la decisione sfavorevoleconseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla CommissioneTributaria Regionale dell’Abruzzo, insistendo nei suoi argomenti. La CTRaccoglieva parzialmente l’impugnativa e riduceva la pretesa tributaria inrelazione alla c.d. parte variabile della Tari, nonché disponendol’applicazione alla società, per l’anno 2018, delle meno gravose tariffepreviste per il 2019, compensando tra le parti le spese di lite di entrambi igradi di merito del giudizio.4. Proponeva ricorso principale per cassazione, avverso la decisioneadottata dal giudice dell’appello, il Comune di Roseto degli Abruzzi,affidandosi a quattro strumenti d’impugnazione. Resisteva mediantecontroricorso la società, che introduceva anche un motivo di ricorsoincidentale. La Corte di Cassazione, con la già ricordata pronuncia n. 8324del 2025, accoglieva il ricorso principale e rigettava l’incidentale, cassandola decisione impugnata in relazione al ricorso accolto e rinviando alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo per nuovo esame.5. Avverso la decisione adottata dal Giudice di legittimità ha propostoricorso per revocazione la società, affidandosi ad un motivo diimpugnazione, ulteriormente illustrato da memoria. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la notificazione del ricorso a mezzo Pec presso ildifensore costituito nel giudizio di cassazione, il 22.10.2025, ma non hasvolto difese in questo giudizio di legittimità.Numero registro generale 21446/2025Numero sezionale 4734/2026Numero di raccolta generale 20530/2026Data pubblicazione 18/06/20265.1. Ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte il Pubblico Ministero,nella persona del s. [OSCURATO:PERSONA], ed ha domandatodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ragioni della decisione1. Con il suo motivo di ricorso per revocazione, proposto ai sensidell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., la contribuente contesta laviolazione dell’art. 391 bis c.p.c., in quanto la Suprema Corte è incorsa inpalese “abbaglio dei sensi” perché, pur avendo il Comune di Roseto degliAbruzzi dichiarato di avere ricevuto la notificazione della sentenzad’appello, idonea a comportare il decorrere dei termini per la c.d.impugnazione breve, il Giudice di legittimità non ha percepito che ladocumentazione relativa alla notificazione della sentenza d’appelloricevuta dal Comune non è stata affatto allegata al fascicolo processuale,con la conseguenza che l’impugnativa proposta dalla società non èpossibile verificare se risulti tempestiva, o sia stata piuttosto propostafuori termine, conseguendone l’inammissibilità del ricorso propostodall’Ente impositore.2. In effetti la Corte non ha esaminato espressamente il problemadella tempestività del ricorso per cassazione del Comune, rispetto allaricezione, da parte dello stesso Ente pubblico territoriale, dellanotificazione della sentenza d’appello da parte della società, néquest’ultima allega di avere proposto la questione.2.1 Merita allora di essere ricordato che, per consolidatagiurisprudenza di questa Corte, l’errore di fatto idoneo a costituire motivodi revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone l’esistenza diun contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti unadalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti o documenti processuali.Esso deve:- (a) consistere in un errore di percezione o in una svista materialeche abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di unNumero registro generale 21446/2025Numero sezionale 4734/2026Numero di raccolta generale 20530/2026Data pubblicazione 18/06/2026fatto incontrovertibilmente escluso o accertato alla stregua degli atti dicausa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito un puntocontroverso sul quale il giudice si sia pronunciato;- (b) essere immediatamente rilevabile, senza bisogno di particolariindagini ermeneutiche;- (c) rivelarsi essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, ladecisione sarebbe stata diversa (cfr., ex multis, Cass. n. 4071/2020, Cass.n. 12994/2022, Cass. n. 25067/2024, Cass. n. 10009/2025).2.2. Tanto premesso, pur rinvenendosi anche valutazioni difformi (cfr.Cass. n. 1267/2026), il Collegio ritiene di aderire alla interpretazionelargamente prevalente, escludendo che nel caso di specie sia configurabileun errore revocatorio, nei termini innanzi esplicitati.2.3. Invero, nell’ordinanza n. 8324/2025 non si rinvengonoaffermazioni da cui sia possibile inferire che il collegio decidente, a causadi un errore percettivo, abbia supposto l’esistenza di un fatto - l’avvenutodeposito di copia autentica della sentenza impugnata, munita della relatadi notificazione - la cui verità risultava incontrastabilmente esclusa in baseagli atti interni del giudizio di cassazione.2.4. Nel descritto contesto potrebbe eventualmente ritenersi che lapronuncia qui impugnata sia incorsa nella violazione di una normaprocessuale, avendo omesso di rilevare d’ufficio l’improcedibilità delricorso in conseguenza del mancato deposito della detta copia.Questo, però, avrebbe dato luogo a un errore di giudizio, non ad unerrore di fatto suscettibile di integrare l’invocato vizio revocatorio.2.5. In analogo ordine di idee è stato affermato che la tardivaproposizione del ricorso per cassazione, chiaramente desumibile dagli attima non rilevata in sentenza, non integra un errore di fatto idoneo agiustificare la revocazione della pronuncia di legittimità ai sensi dell’art.395, n. 4, c.p.c., in quanto non si tratta dell’errata percezionedell’esistenza o inesistenza di un fatto che emerge dagli atti con carattereNumero registro generale 21446/2025Numero sezionale 4734/2026Numero di raccolta generale 20530/2026Data pubblicazione 18/06/2026di assoluta immediatezza e di semplice concreta rilevabilità, madell’omessa valutazione di fatti rilevanti ai fini del giudizio (cfr. Cass. n.17110/2010, Cass. n. 7197/2026).È stato chiarito, in proposito, che non è il mancato rilievo della tardivaproposizione del ricorso a integrare l’errore revocatorio, bensì lacircostanza che esso sia derivato dall’inesatta supposizione - esplicitatanella motivazione del provvedimento revocando - che un determinato fattosarebbe (o non sarebbe) esistente.L’uno, infatti, corrisponde a una mera violazione processuale, l’altra,invece, costituisce errore percettivo tradottosi in supposizione aventeportata decisiva ai fini della commissione di tale violazione (cfr. Cass. n.14610/2021, Cass. n. 11691/2023).2.6. I ricordati princìpi di diritto sono stati ritenuti applicabili anche incaso di sentenza di cassazione che abbia omesso di dichiararel’improcedibilità del ricorso per omesso deposito di copia autentica delprovvedimento impugnato (cfr. Cass. n. 25653/2013).3. Alla luce del riferito insegnamento nomofilattico, al quale si intendeprestare adesione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sulleconformi conclusioni del Pubblico Ministero.4. Nulla deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio,non avendo il Comune di Roseto degli Abruzzi proposto difese in questogiudizio di legittimità.4.1. Deve anche darsi atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo, sedovuto.La Corte di Cassazione, P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA]Stella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del legalerappresentante pro tempore.Numero registro generale 21446/2025Numero sezionale 4734/2026Numero di raccolta generale 20530/2026Data pubblicazione 18/06/2026Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 4.6.2026.Il PresidenteLucio Napolitano
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