CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17308/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
526/2018, pronunciata in data 3/5/2018 dallaCommissione Tributaria Regionale del Lazio e depositata il 24/5/2018;Numero registro generale 767/2019Numero sezionale 2605/2026Numero di raccolta generale 17308/2026Data pubblicazione 01/06/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20 marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1. L’Agenzia delle Entrate in data 12/3/2013 notificava alla societàS.[OSCURATO:SOCIETA]. gli avvisi di accertamento n.TK503M100301,n.TK503M100467, n.TK503M100476 a titolo di Ires, Irap e Iva,sanzioni, interessi e spese di notifica, in relazione agli anni di imposta2008, 2009 e 2010, all’esito di una verifica fiscale compiuta dallaGuardia di Finanza - II [OSCURATO:PERSONA] con riferimento agli anni compresitra il 2007 ed il 2012 e conclusasi con processo verbale di constatazionedel 13/11/2012.2. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.3117/30/15, depositata il 12/02/2015, rigettava i ricorsi riuniti propostidalla società contribuente.3. [OSCURATO:PERSONA], con sentenzan.3371/2016, depositata il 27/5/2016, accoglieva l’appello dellasocietà limitatamente alla censura relativa alla errata applicazionedell’aliquota Irap del 4,68%, in luogo di quella del 4,36%, e rigettavaper la restante parte l’impugnazione proposta nei confronti dellapretesa impositiva.4. Avverso la sentenza n. 3371/2016 la società proponeva ricorsoper cassazione iscritto al RG n. 1096/2017.5. Nei confronti della medesima sentenza n. 3371/2016 la societàproponeva ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma,n. 4 c.p.c. che veniva rigettato dalla [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n.3526/2018, qui impugnata.6. La società contribuente propone ricorso per cassazione avversola sentenza che ha rigettato il ricorso per revocazione affidandolo a duemotivi.Numero registro generale 767/2019Numero sezionale 2605/2026Numero di raccolta generale 17308/2026Data pubblicazione 01/06/2026L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.7. La società contribuente ha depositato documentazione ai sensidell’art. 372 c.p.c.8. In data 10/03/2026 la ricorrente ha depositato memoria nellaquale ha eccepito il giudicato esterno e ha sollevato questioni di rinviopregiudiziale e di illegittimità costituzionale dopo la decisione dellaCorte EDU (nella causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e altri c. Italia,ricorsi 36617/2018 e altri).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num.4 c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 395, primo comma, num.4 c.p.c. edell’art. 64 del d.lgs. 546/1992.La ricorrente rileva la nullità della sentenza nella parte in cui laCommissione Tributaria Regionale ha supposto l’inesistenza di un fatto-ovvero che la società avesse prodotto, in entrambi i gradi di merito,documentazione ulteriore rispetto al contratto stipulato con la societàGE.[OSCURATO:SOCIETA], idonea a dimostrare l’inerenza e la congruità dei contestaticosti infragruppo-, la cui verità era stata positivamente stabilita negli2. Con il secondo motivo di ricorso la società contribuente deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num.4 c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata per motivazione apparente.Secondo la prospettazione difensiva della ricorrente laCommissione Tributaria Regionale ha rigettato la domanda direvocazione con una motivazione apodittica, non dando conto in alcunmodo degli argomenti utilizzati per sostenere l’inerenza dei costidocumentati.Numero registro generale 767/2019Numero sezionale 2605/2026Numero di raccolta generale 17308/2026Data pubblicazione 01/06/20263. Il secondo motivo, per ragioni logico giuridiche, deve essereesaminato in via prioritaria e va rigettato.3.1. Come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (conla sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l’anomalia motivazionaledenunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanzaassoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile. Solo in tali casi la sentenza è nulla perché affetta da"error in procedendo", in quanto, benché graficamente esistente, nonrende percepibile il fondamento della decisione, perché recaargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. 3.11.2016,n. 22232); non è più denunciabile, quindi, l’insufficienza dellamotivazione se non ne limiti dell’omesso esame del fatto storicodiscusso tra le parti e rilevante per la decisione.Sotto altro profilo, poi, non può considerarsi apparente o omessala motivazione laddove il giudice del merito abbia valorizzato alcunielementi di prova pretermettendone altri proposti dalla parte. Infatti,spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare lefonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e laconcludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fattiad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altroNumero registro generale 767/2019Numero sezionale 2605/2026Numero di raccolta generale 17308/2026Data pubblicazione 01/06/2026dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dallalegge (Cass. 29/09/2025, n. 26307, Cass. 13/01/2020, n. 331; Cass.04/08/2017, n.19547).3.2. Nel caso in esame la [OSCURATO:PERSONA] haadeguatamente motivato il rigetto della domanda di revocazione dellasentenza impugnata.Innanzitutto ha richiamato i presupposti per la configurabilitàdell’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395 c.p.c. ed ha osservatocome esso non debba confondersi con l’errore che involge l’attività divalutazione del giudice; quindi, ha rilevato come nella sentenzaimpugnata non potesse ritenersi sussistente “la svista o l’abbaglio” delgiudice perché a pagina 4 della sentenza oggetto di revocazione quelgiudice aveva affermato che la contribuente aveva allegato soltanto ilcontratto di servizio stipulato con la società GE.DI, della quale, a pagina3, aveva poi richiamato l’attività consistente nel “coordinamento delleanagrafiche clienti - fornitori, gestione dei contratti attivi, analisidell’andamento economico finanziario”. Ciò in quanto ladocumentazione depositata, che si riferiva alla predetta attività dellaGe.Di., e la perizia prodotta con allegata documentazione fiscale -relativa a dichiarazioni dei redditi degli anni in contestazione- econtabile -relativa ai bilanci di entrambe le società coinvolte-, nonavrebbero condotto il giudice a conseguire un convincimento diversoda quello fondato sul fatto che le fatture esaminate, per la lorogenericità, erano il “sintomo dell’esistenza di società cartiera”, comeindicato a pagina 5 della sentenza contestata.In definitiva, la Commissione ha compiutamente valutato ilmateriale probatorio, profilo che sfugge alla censura del vizio dimotivazione alla luce dei principi innanzi richiamati, rilevandocomunque che il giudice di merito aveva esaminato il contratto e leNumero registro generale 767/2019Numero sezionale 2605/2026Numero di raccolta generale 17308/2026Data pubblicazione 01/06/2026fatture, aveva vagliato gli atti di causa ed aveva ritenuto che la partenon avesse assolto all’onere probatorio in ordine alla contestazione deicosti deducibili, per cui la domanda di revocazione non poteva essereaccolta.Non sussiste, quindi, alcun vizio di motivazione denunciabile aisensi dell’art. 360, primo comma num. 4 c.p.c.4. Il primo motivo, relativo alla nullità della sentenza per violazionedell’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., è infondato.4.1. L’art. 64, comma 1, del d.lgs. 546/1992 prevede che lesentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado dalleCommissioni Tributarie (ora Corti di giustizia tributaria) possono essereimpugnate ai sensi dell’art. 395 c.p.c.In virtù dell’integrale rinvio alla citata disposizione del codice di rito,la revocazione può, quindi, essere proposta anche contro la sentenzache «è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documentidella causa»; con la precisazione, ivi contenuta, che «vi è questo errorequando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui veritàè incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenzadi un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’unoquanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sulquale la sentenza ebbe a pronunciare».4.2. Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’errore di fattorevocatorio ex art. 395 n. 4) c.p.c. presuppone un contrasto fra duerappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenzaimpugnata e l’altra dagli atti processuali. Esso deve: a) consistere inun errore di percezione o in una mera svista materiale che abbiaindotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza ol’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso oaccertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso nonabbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale la sentenzaNumero registro generale 767/2019Numero sezionale 2605/2026Numero di raccolta generale 17308/2026Data pubblicazione 01/06/2026si sia pronunciata; b) risultare con immediatezza e obiettività, senzabisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioniinduttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in suaassenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass., 9/5/2025, n.12291, Cass. n. 3362/2025, Cass. n. 18407/2024, Cass. n.12994/2022).4.3. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA],rigettando la domanda di revocazione, ha ritenuto non sussistente lasvista o l’abbaglio del giudice che, sulla base di una valutazione dimerito, ha fondato il proprio convincimento essenzialmente sulcontratto di gestione poiché, se a pagina 4 della sentenza contestata siaffermava che la società aveva depositato soltanto il contratto di servizicon la [OSCURATO:SOCIETA], a pagina 3 veniva descritta l’attività svolta daquest’ultima e pagina 5 si evidenziava che la genericità delle fattureesaminate potevano ritenersi “il sintomo dell’esistenza di una societàcartiera”.[OSCURATO:PERSONA] regionale, dunque, ha affermato che ilgiudice del merito ha esaminato il contratto e le fatture ed ha vagliatogli atti di causa, esponendo la propria valutazione che non può essereerrore di percezione o una mera svista materiale che risulti conobiettiva immediatezza dall’esame della sentenza impugnata e daglielementi a disposizione. Inoltre, la Commissione ha evidenziato chel’eventuale errore non poteva in ogni caso ritenersi decisivo in quantol’ulteriore documentazione (che secondo la ricorrente non sarebbestata vagliata) relativa all’attività svolta per proprio conto daidipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]. e la perizia prodotta non avrebbero potutomodificare il convincimento del giudice fondato sul fatto che le fattureesaminate, per la loro genericità, erano elemento sintomatico dellaNumero registro generale 767/2019Numero sezionale 2605/2026Numero di raccolta generale 17308/2026Data pubblicazione 01/06/2026fittizietà della società stessa e che, quindi, i costi non potevano esserededotti.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, non èconfigurabile il vizio denunciato dalla ricorrente, avendo il collegioregionale operato una corretta ricognizione della portata delle normeprocessuali applicabili alla fattispecie, muovendosi lungo il solcointerpretativo tracciato da questa Corte in materia di errore revocatorioper quanto innanzi riportato, pur citato la giurisprudenza del Consigliodi Stato in materia, e fondando il suo giudizio non soltanto, comeprospettato dalla parte, sul contratto ma su una serie di ulteriori atti edocumenti menzionati in sentenza e ritenuti, in ogni caso, non decisiviper fondare un giudizio diverso da quello espresso nella pronunciaimpugnata.7. Dal rigetto della domanda di revocazione conseguel’inammissibilità delle domande proposte nelle memorie depositate il10 marzo 2026, anche con riferimento alla documentazione prodottain data 5 marzo 2026.Ed infatti, non giungendosi alla fase c.d. rescissoria deve ritenersiinammissibile in questa sede sia la domanda volta ad accertarel’applicabilità del giudicato, che la ricorrente afferma essersi formatotra le stesse le stesse parti (SACAP, ora CTS, e Agenzia delle Entrate)con la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazion.1031/2019, sia le istanze di sospensione del giudizio e diproposizione delle questioni pregiudiziali e di legittimità costituzionaliillustrate in memoria, dovendosi altresì rimarcare che risulta pendenteil giudizio n. 1096/2017 avverso la sentenza n. 3371/2016 concernentel’impugnazione degli atti impositivi ai quali si riferiscono le questionisollevate dalla parte.8. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo.Numero registro generale 767/2019Numero sezionale 2605/2026Numero di raccolta generale 17308/2026Data pubblicazione 01/06/2026Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.La Corte, P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenziadelle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro6.500,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20 marzo 2026Il PresidenteRoberta Crucitti