CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18407/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato indirizzo p.e.c., -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 19445 / 2 3 , depositata il10 luglio 20 23 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4giugno20 24 dal ConsigliereRoberta Crucitti. Fatti di causa Nella controversia originata dall’impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di tre avvisi di accertamento relativi a IRES e IRAP Revocazione Ordinanza della Corte di cassazione. Art.395, n.4 c.p.c. degli anni di imposta 2007, 2008 e 2009, questa Corte, con ordinanza n.19445/2023, depositata il 10 luglio 2023,rigettava il ricorso proposto dalla Società avverso la sentenza di appello che aveva confermato la legittimità degli avvisi di accertamento opposti con esclusione di quello relativo all’annualità 2007. Avverso questa ordinanza la Società propone ricorso per revocazione, ex art. 395, n.4 cod.proc. civ , articolando due motivi. L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio. Ragioni della decisione. La ricorrente - premesso che , con il secondo motivo di ricorso per cassazione,aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. , per violazione e falsa applicazione dell’art.105, comma quarto, del d.P.R. n.917 del 1986 per non avere ritenuto ammissibile la deduzione per accantonamenti relativamente all’indennità di fine rapporto di cui all’art.17, comma 1, lett. c) del T . U . I . R . ( trattandosi di deduzione anticipata di una quota di costi che avranno la loro manifestazione numeraria in un esercizio futuro)e che questa Corte, con l’ordinanza indicata in epigrafe, aveva rigettato, ritenendolo infondato, tale mezzo di impugnazione-con il primo motivo di ricorso deduce l’errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Corte nel ritenere l’indeducibilità delle quote di accantonamento del trattamento di fine mandato, presumendo, erroneamente , che l’inizio del rapporto con l’amministratore fosse coinciso con la nomina in assemblea mentre, dalla documentazione in atti, r isultava che l’accettazione della carica da parte del sig.[OSCURATO:PERSONA] era avvenuta in un momento successivo. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, dal verbale di assemblea, depositato in atti, non si rinveniva alcuna dichiarazione di accettazione della carica di amministratore da parte del sig.[OSCURATO:PERSONA] con la conseguenza che l’inizio del rapporto contrattuale era avvenuto in un momento successivo rispetto all’assemblea che aveva determinato il compenso dell’amministratore e l’istituzione in favore dello stesso onde era evidente l’errore percettivo nel quale era incorsa la Corte. Chiedeva, pertanto, che questa Corte, rilevato il vizio revocatorio volesse, in accoglimento del secondo motivo dell’originario ricorso per cassazione, cassare la sentenza impugnata e, per l’effetto, annullare gli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2008 e 2009. Per effetto dell’accoglimento del ricorso per revocazione, con il secondo motivo, la ricorrente chiede la riforma anche del capo dell’ordinanza relativo alla liquidazione di spese e competenze da porre integralmente a carico dell’Agenzia delle entrate, così come quelle relative al giudizio di revocazione. Il primo motivo è inammissibile con conseguente assorbimento del secondo. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bisc.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione(cfr. Cass. n. 10040 del 29/03/2022 ; Cass. n . 20635 del 2017; Cass. n. 442 del 2018). Più in particolare, poi, si è costantemente statuito (v. tra le altre, Cass. n. 16439 del 10/06/2021) che l’errore di fatto , rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. Nel caso in specie, il fatto sul quale si assume sia avvenuta la svista percettiva, non solo,non è rilevabile ictu oculi - non risultando essere mai stata allegata in atti l’accettazione della carica da parte dell’amministratore la cui epoca rimane ancora oggi, in assenza di indicazione alcuna da parte del ricorrente, sconosciuta e dovendosi presumerne a contrario l’esistenza successiva al conferimento dell’incarico attraverso un ragionamento logico deduttivo che integra attività valutativa-ma, soprattutto , non è decisivo. Il mezzo, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata laddove la Corte ha espressamente ritenuto (v.pag.10 dell’ordinanza impugnata), data la sostanziale continuità della carica rivestita dal sig. [OSCURATO:PERSONA] tra la nomina avvenuta con l’assemblea del 2 luglio 2001 e l’altra nomina avvenuta precedentemente, che il deliberato assembleare, relativo al riconoscimento del trattamento di fine mandato, del 2 luglio 2001, fosse, in ogni caso, addirittura successivo all’inizio del rapporto. L’inammissibilità del ricorso per revocazione esime questa Corte dal procedere al giudizio rescissorio con conseguente assorbimento del secondo motivodi ricorso articolato in punto di spese processuali.Non vi è pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art.13,comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ric