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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 37123/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da da DABBASSO Domenico, n.

Napoli il 18/06/1968, in proprio e quale I.r. della [OSCURATO:PERSONA] Srl avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni rassegnate nell'interesse dei ricorrenti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], avverso il decreto con cui il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver convalidato il sequestro preventivo d'urgenza, aveva disposto il sequestro preventivo di un'area di proprietà dell'indicata società di circa 30.000 mq. sulla quale risultavano stoccati circa 250.000 mc. di rifiuti.

Riqualificando la provvisoria imputazione formulata dal pubblico ministero e recepita dal g.i.p. - che avevano configurato il reato di raccolta, stoccaggio e deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non - il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro reputando sussistente il fumus del reato di discarica abusiva di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. 152 del 2006.

2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, ha proposto cumulativo ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio, quale indagato nel procedimento, sia quale amministratore giudiziario della società, deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 256, commi 1 e 3, d.lgs. 252 del 2006.

Dopo aver riassunto le vicende che hanno nel tempo condotto all'accumulo dei rifiuti sull'area in questione, rappresentate con memoria difensiva e allegata documentazione in sede di riesame, i ricorrenti lamentano che, discostandosi da tali evidenze documentali, il Tribunale ne aveva svilito il valore probante ricostruendo un insussistente fumus di reato.

Si allega che la situazione di deposito di rifiuti sull'area sottoposta a sequestro, adibita all'allocazione dei residui metallurgici derivanti dai cicli di produzione e lavorazione dell'allora società proprietaria Acciaierie del sud, si era cristallizzata in epoca di molto anteriore all'acquisto della stessa da parte di Immobilgest e, in particolare, nulla era mutato rispetto al sequestro della medesima area disposto nel 2000 e poi revocato con provvedimento del g.i.p. del Tribunale di Napoli.

Un eventuale reato di discarica abusiva si sarebbe semmai potuto configurare a carico di altri, in relazione alle attività svolte dalla precedente proprietà societaria, ma lo stesso si sarebbe irrimediabilmente prescritto.

Il tentativo, compiuto nell'ordinanza impugnata, di ricostruire in capo a [OSCURATO:PERSONA] una responsabilità penale per quel reato si era tradotto nella violazione del principio di tipicità della norma penale, essendosi confusa l'individuazione della condotta illecita con gli effetti della stessa.

L'odierno indagato e la società da lui rappresentata - si argomenta - non avevano posto in essere condotte di natura attiva od omissiva ricollegabili alla gestione della discarica da altri realizzata in epoca risalente ed eventuali inadempimenti rispetto agli obblighi di messa in sicurezza del sito e di rimozione dei rifiuti evidenziati nell'ordinanza impugnata avrebbero al più mera rilevanza amministrativa.

Inoltre - si osserva - nel ritenere che la situazione di fatto alla data del sequestro dell'ottobre 2022 disvelasse un quid pluris rispetto alla situazione ex ante risalente ad oltre 20 anni prima, l'ordinanza impugnata non fornisce dettagli od elementi specifici e non traccia le coordinate della condotta ascrivibile ai ricorrenti, così incorrendo nel vizio di mancanza di motivazione ovvero di insuperabile contraddittorietà rispetto a quanto rappresentato nel verbale dell'ultimo sopralluogo.

Si aggiunge che nessun obbligo giuridico di controllo rispetto a rifiuti gestiti e smaltiti da altri potrebbe ravvisarsi a carico del successivo proprietario dell'area, gravando sul medesimo un solo obbligo solidale di carattere riparatorio rispetto al ripristino dello stato dei luoghi.

Richiamandosi giurisprudenza di legittimità, in ricorso si argomenta che, in assenza di atti di gestione o movimentazione dei rifiuti, la mera inerzia o la mancata attivazione per la rimozione dei rifiuti stessi non può integrare gli estremi del concorso n.el reato ipotizzato, non essendo neppure configurabile un obbligo giuridico di impedimento dell'evento lesivo, ex art. 40, cpv. cod. pen., nell'inottemperanza all'ordinanza di rimozione dei rifiuti, in quanto provvedimento successivo all'abbandono.

3. Nella trattazione cartolare del procedimento, il Procuratore generale, condividendo l'applicazione dei principi di diritto richiamati nell'ordinanza impugnata a sostegno del fumus del reato, ha chiesto il rigetto del cumulativo ricorso.

La difesa dei ricorrenti ha invece insistito per il suo accoglimento, ribadendo le argomentazioni già svolte sull'assenza di fumus di reato a carico di [OSCURATO:PERSONA], sulla mera rilevanza amministrativa della vicenda e, comunque, sull'intervenuta prescrizione della contravvenzione commessa da altri in epoca risalente, ulteriormente lamentando che il Tribunale del riesame non si era soffermato sulle esigenze di natura preventiva suscettibili di giustificare il sequestro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio è inammissibile per difetto di interesse, posto che l'ordinanza impugnata dà atto che l'area sottoposta a sequestro è di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] ed il ricorrente, quale persona fisica indagata nel procedimento, non ha in alcun modo allegato quale sarebbe il suo interesse alla restituzione.

Va di fatti ribadito che l'indagato è legittimato ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan e aa., Rv. 271231).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.

2. Nei termini di cui si dirà è invece fondato il ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA] Sri, dovendosi ribadire che è illegittimo il sequestro preventivo di un bene in caso di intervenuta prescrizione del reato ancor prima dell'esercizio dell'azione penale, rilevando tale aspetto, sotto il profilo della mancanza del "fumus" del reato, anche in sede di riesame (Sez. 3, n. 24162 del 06/04/2011, Vitale, Rv. 250641).

3. Nel riqualificare il reato provvisoriamente ascritto come gestione non autorizzata di una discarica, ritenendo la sussistenza del fumus del reato previsto dall'art. 256, comma 3, d.lgs. 152 del 2006, e nel ricostruire - in modo non dissimile da quanto operato in ricorso - le vicende che nel tempo avevano condotto al definitivo accumulo presso il sito sequestrato di una rilevantissima quantità di rifiuti speciali, anche pericolosi, che indubbiamente avevano determinato il forte degrado dell'area, l'ordinanza impugnata: attesta trattarsi, per lo più, di cumuli di scorie di lavorazione riconducibili all'attività svolta in loco dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] sino alla fine degli anni novanta del secolo scorso; rileva che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva acquistato la proprietà dell'area nel 2001, a seguito del fallimento della Acciaieria del Sud, e non aveva mai provveduto alla bonifica e messa in sicurezza del sito (in precedenza già sottoposto a sequestro dall'autorità giudiziaria penale e restituito proprio a tal fine nel 2002), né ad attività di caratterizzazione dei rifiuti e di verifica delle conseguenze dovute ad infiltrazioni inquinanti nel sottosuolo e nelle falde acquifere; dà conto che in occasione del nuovo sequestro effettuato nell'ottobre 2022 sono state altresì rinvenute ulteriori tipologie di rifiuto, necessitanti di indagini per la loro classificazione, comunque oggetto di risalente sversamento, essendo completamente coperte di vegetazione; attesta, peraltro, che già nell'anno 2000 veniva descritta l'esistenza di rifiuti estranei all'attività di acciaieria (come materiali da demolizione) ciò che testimoniava come l'area venisse utilizzata quale discarica anche da terzi estranei all'attività industriale, aggiungendo che questo potrebbe avvenire anche attualmente, donde la necessità del sequestro preventivo; ricostruisce in capo ai soggetti che, pur dopo il 2002, sono stati proprietari o possessori dell'area (unitamente agli organi deputati al controllo del territorio), da ultimo anche a [OSCURATO:PERSONA] quale attuale amministratore giudiziario di [OSCURATO:SOCIETA], sottoposta a sequestro per reati di criminalità organizzata, una posizione di garanzia idonea a radicare una corresponsabilità omissiva rispetto alla contravvenzione ambientale ravvisata; reputa, in particolare, che il concetto di "gestione" di una discarica abusiva debba essere inteso in senso ampio, dovendosi includere qualsiasi contributo, attivo o passivo, «diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente permanente»; esclude, pertanto, che il reato sia ad oggi prescritto, affermandone la permanenza «con riferimento alla gestone abusiva o irregolare anche della fase post-operativa di una discarica...(che) può cessare solo con il venire meno della situazione di antigiuridicità per il rilascio dell'autorizzazione amministrazione amministrativa, con la rimozione dei rifiuti o con la bonifica dell'area, ovvero con il sequestro...ovvero, ancora, con la pronuncia della sentenza di primo grado»; disattendendo la prospettazione difensiva evocante la prescrizione del reato sul rilievo dell'inesistenza di una perdurante condotta penalmente rilevante con riguardo ad un'area dismessa da tempo, afferma che «è proprio la "dismissione", ovvero l'abbandono dell'area a sé stessa e l'omissione di qualsivoglia intervento finalizzato a mettere, quantomeno, in sicurezza l'enorme massa di rifiuti speciali sulla stessa sversati a costituire condotta penalmente rilevante ai sensi del comma terzo dell'art. 256 d.l.vo 152 del 2006».

4. Ciò premesso, reputa il Collegio che, pur richiamando condivisibili principi tratti dalla giurisprudenza di questa Corte, l'ordinanza impugnata, per un verso, non ne faccia buon governo rispetto alla vicenda concreta nella stessa ricostruita e, in ogni caso, trattandosi di principi regolanti - come subito si dirà - fattispecie ben diverse e tra loro alternative, non chiarisca quale delle due possibili forme di responsabilità ritenga nella specie sussistente sì da escludere l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato invocato nella richiesta di riesame.

Ne deriva, pertanto, un vizio della motivazione, integrante violazione di legge a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., così radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento sostanzialmente mancante, perché privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza idonei a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).

5. Va innanzitutto rilevato che, con la decisione ripetutamente richiamata nell'ordinanza impugnata, questa Corte ha bensì affermato che il concetto di gestione di una discarica abusiva deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente permanente, sicché devono ritenersi sanzionate non solo le condotte di iniziale trasformazione di un sito a luogo adibito a discarica, ma anche tutte quelle che contribuiscano a mantenere tali, nel corso del tempo, le condizioni del sito stesso (Sez. 3, n. 12159 del 15/12/2016, dep. 2017, Messina e aa., Rv. 270354).

Quella decisione - che ha ritenuto immune da censura l'affermazione del concorso nell'utilizzazione di una discarica da parte del sindaco e dei funzionari responsabili dell'Ufficio tecnico comunale, posto in essere mediante violazione dell'obbligo giuridico di impedire la protrazione dello smaltimento in loco dei rifiuti - presuppone, tuttavia, la prosecuzione della gestione operativa della discarica, intesa come mantenimento di un sito ove continuano a prodursi illeciti sversamenti di rifiuti che, dunque, certamente fondano la protrazione della consumazione del reato permanente.

Per fare buon governo di tale principio, dunque, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto ricostruire la vicenda concreta verificando se - e, eventualmente, sino a quando - l'area sottoposta a sequestro aveva continuato ad essere utilizzata quale ricettacolo per il conferimento di rifiuti pur dopo la cessazione dell'impianto produttivo delle Acciaierie del Sud che ne aveva determinato la realizzazione.

Come invece si ricava dalla riassuntiva esposizione, riepilogata sub § 2, degli argomenti contenuti nell'ordinanza, questa verifica è mancata e l'attestazione circa lo sversamento di rifiuti di natura diversa, da un lato, viene datata all'anno 2000 e, d'altro lato, viene considerata come al più protrattasi sino ad epoca comunque risalente, tanto da aver determinato la copertura degli stessi con vegetazione che ne renderebbe anche difficoltosa la classificazione.

La possibilità di un utilizzo attuale del sito quale discarica viene evocata con riguardo all'affermata sussistenza delle esigenze cautelari legate alla natura preventiva del disposto sequestro, senza che possa invece dirsi ricostruito un sufficiente fumus di permanenza di operatività della discarica che, in questa prospettiva, escluda la prescrizione del reato.5.1.

Ben diversa, invece - e, all'evidenza, alternativa - è la prospettiva di sussistenza del fumus legata ad un'eventuale gestione post-operativa della discarica, che pure nell'ordinanza viene indiscriminatamente adombrata con il richiamo alla più recente giurisprudenza di legittimità sul punto formatasi.

Secondo tale orientamento, parimenti condiviso dal Collegio, è soltanto con riguardo ad un'eventuale gestione della c.d. fase post-operativa di una discarica che può affermarsi la cessazione della permanenza del reato: 1) con il venir meno della situazione di antigiuridicità, per rilascio dell'autorizzazione amministrativa; 2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area; 3) con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell'area; 4) con la pronuncia della sentenza di primo grado (così, Sez. 3, n. 9954 del 19/01/2021, Tozzi, Rv. 281587-03; Sez. 3, n. 39781 del 13/04/2016, Pajardi, Rv. 268236).

Detta peculiare responsabilità, tuttavia, riguarda il soggetto gestore, tenuto al completamento delle procedure di chiusura disciplinate dalla legge (cfr. Sez. 3, n. 54523 del 14/06/2016, Marinelli, Rv. 268582, ove si ricostruisce il contenuto di tali obblighi quali fissati nel d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

In particolare, per l'art. 2, lett. o), del citato d.lgs. n. 36 del 2003, il "gestore" è «il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica» (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 37601 del 15/07/2021, Fusco, Rv. 282372).

Con riguardo a quest'ultima, per le discariche autorizzate l'art. 8, lett. h), d.lgs. 36/2003 richiama «il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura», ma è indubbio che tali obblighi sussistano anche nel caso di discarica non autorizzata.

Muovendosi in questa seconda prospettiva, nell'ordinanza impugnata il fumus di responsabilità viene ascritto • (anche) all'amministratore giudiziario della [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che non «può escludersi, allo stato, la concreta attribuibilità del reato» al medesimo (il quale, per quanto a conoscenza del Collegio, che ha accesso esclusivamente al ricorso e al provvedimento impugnato, risulterebbe l'unico indagato).

Non vengono però approfondite le ragioni per cui il medesimo (o altri) possa essere ritenuto quale gestore della fase post-operativa cui concretamente addebitare la responsabilità per un reato non prescritto e, dunque, suscettibile di originare un sequestro preventivo.6.

Nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] Sri l'ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice del riesame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti della ImmobilGest [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen.

Dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da da DABBASSO Domenico, n. Napoli il 18/06/1968, in proprio e quale I.r. della [OSCURATO:PERSONA] Srl avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni rassegnate nell'interesse dei ricorrenti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], avverso il decreto con cui il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver convalidato il sequestro preventivo d'urgenza, aveva disposto il sequestro preventivo di un'area di proprietà dell'indicata società di circa 30.000 mq. sulla quale risultavano stoccati circa 250.000 mc. di rifiuti. Riqualificando la provvisoria imputazione formulata dal pubblico ministero e recepita dal g.i.p. - che avevano configurato il reato di raccolta, stoccaggio e deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non - il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro reputando sussistente il fumus del reato di discarica abusiva di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. 152 del 2006. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, ha proposto cumulativo ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio, quale indagato nel procedimento, sia quale amministratore giudiziario della società, deducendo, con unico motivo, la violazione dell'art. 256, commi 1 e 3, d.lgs. 252 del 2006. Dopo aver riassunto le vicende che hanno nel tempo condotto all'accumulo dei rifiuti sull'area in questione, rappresentate con memoria difensiva e allegata documentazione in sede di riesame, i ricorrenti lamentano che, discostandosi da tali evidenze documentali, il Tribunale ne aveva svilito il valore probante ricostruendo un insussistente fumus di reato. Si allega che la situazione di deposito di rifiuti sull'area sottoposta a sequestro, adibita all'allocazione dei residui metallurgici derivanti dai cicli di produzione e lavorazione dell'allora società proprietaria Acciaierie del sud, si era cristallizzata in epoca di molto anteriore all'acquisto della stessa da parte di Immobilgest e, in particolare, nulla era mutato rispetto al sequestro della medesima area disposto nel 2000 e poi revocato con provvedimento del g.i.p. del Tribunale di Napoli. Un eventuale reato di discarica abusiva si sarebbe semmai potuto configurare a carico di altri, in relazione alle attività svolte dalla precedente proprietà societaria, ma lo stesso si sarebbe irrimediabilmente prescritto. Il tentativo, compiuto nell'ordinanza impugnata, di ricostruire in capo a [OSCURATO:PERSONA] una responsabilità penale per quel reato si era tradotto nella violazione del principio di tipicità della norma penale, essendosi confusa l'individuazione della condotta illecita con gli effetti della stessa. L'odierno indagato e la società da lui rappresentata - si argomenta - non avevano posto in essere condotte di natura attiva od omissiva ricollegabili alla gestione della discarica da altri realizzata in epoca risalente ed eventuali inadempimenti rispetto agli obblighi di messa in sicurezza del sito e di rimozione dei rifiuti evidenziati nell'ordinanza impugnata avrebbero al più mera rilevanza amministrativa. Inoltre - si osserva - nel ritenere che la situazione di fatto alla data del sequestro dell'ottobre 2022 disvelasse un quid pluris rispetto alla situazione ex ante risalente ad oltre 20 anni prima, l'ordinanza impugnata non fornisce dettagli od elementi specifici e non traccia le coordinate della condotta ascrivibile ai ricorrenti, così incorrendo nel vizio di mancanza di motivazione ovvero di insuperabile contraddittorietà rispetto a quanto rappresentato nel verbale dell'ultimo sopralluogo. Si aggiunge che nessun obbligo giuridico di controllo rispetto a rifiuti gestiti e smaltiti da altri potrebbe ravvisarsi a carico del successivo proprietario dell'area, gravando sul medesimo un solo obbligo solidale di carattere riparatorio rispetto al ripristino dello stato dei luoghi. Richiamandosi giurisprudenza di legittimità, in ricorso si argomenta che, in assenza di atti di gestione o movimentazione dei rifiuti, la mera inerzia o la mancata attivazione per la rimozione dei rifiuti stessi non può integrare gli estremi del concorso n.el reato ipotizzato, non essendo neppure configurabile un obbligo giuridico di impedimento dell'evento lesivo, ex art. 40, cpv. cod. pen., nell'inottemperanza all'ordinanza di rimozione dei rifiuti, in quanto provvedimento successivo all'abbandono. 3. Nella trattazione cartolare del procedimento, il Procuratore generale, condividendo l'applicazione dei principi di diritto richiamati nell'ordinanza impugnata a sostegno del fumus del reato, ha chiesto il rigetto del cumulativo ricorso. La difesa dei ricorrenti ha invece insistito per il suo accoglimento, ribadendo le argomentazioni già svolte sull'assenza di fumus di reato a carico di [OSCURATO:PERSONA], sulla mera rilevanza amministrativa della vicenda e, comunque, sull'intervenuta prescrizione della contravvenzione commessa da altri in epoca risalente, ulteriormente lamentando che il Tribunale del riesame non si era soffermato sulle esigenze di natura preventiva suscettibili di giustificare il sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio è inammissibile per difetto di interesse, posto che l'ordinanza impugnata dà atto che l'area sottoposta a sequestro è di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] ed il ricorrente, quale persona fisica indagata nel procedimento, non ha in alcun modo allegato quale sarebbe il suo interesse alla restituzione. Va di fatti ribadito che l'indagato è legittimato ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan e aa., Rv. 271231). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00. 2. Nei termini di cui si dirà è invece fondato il ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA] Sri, dovendosi ribadire che è illegittimo il sequestro preventivo di un bene in caso di intervenuta prescrizione del reato ancor prima dell'esercizio dell'azione penale, rilevando tale aspetto, sotto il profilo della mancanza del "fumus" del reato, anche in sede di riesame (Sez. 3, n. 24162 del 06/04/2011, Vitale, Rv. 250641). 3. Nel riqualificare il reato provvisoriamente ascritto come gestione non autorizzata di una discarica, ritenendo la sussistenza del fumus del reato previsto dall'art. 256, comma 3, d.lgs. 152 del 2006, e nel ricostruire - in modo non dissimile da quanto operato in ricorso - le vicende che nel tempo avevano condotto al definitivo accumulo presso il sito sequestrato di una rilevantissima quantità di rifiuti speciali, anche pericolosi, che indubbiamente avevano determinato il forte degrado dell'area, l'ordinanza impugnata: attesta trattarsi, per lo più, di cumuli di scorie di lavorazione riconducibili all'attività svolta in loco dalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] sino alla fine degli anni novanta del secolo scorso; rileva che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva acquistato la proprietà dell'area nel 2001, a seguito del fallimento della Acciaieria del Sud, e non aveva mai provveduto alla bonifica e messa in sicurezza del sito (in precedenza già sottoposto a sequestro dall'autorità giudiziaria penale e restituito proprio a tal fine nel 2002), né ad attività di caratterizzazione dei rifiuti e di verifica delle conseguenze dovute ad infiltrazioni inquinanti nel sottosuolo e nelle falde acquifere; dà conto che in occasione del nuovo sequestro effettuato nell'ottobre 2022 sono state altresì rinvenute ulteriori tipologie di rifiuto, necessitanti di indagini per la loro classificazione, comunque oggetto di risalente sversamento, essendo completamente coperte di vegetazione; attesta, peraltro, che già nell'anno 2000 veniva descritta l'esistenza di rifiuti estranei all'attività di acciaieria (come materiali da demolizione) ciò che testimoniava come l'area venisse utilizzata quale discarica anche da terzi estranei all'attività industriale, aggiungendo che questo potrebbe avvenire anche attualmente, donde la necessità del sequestro preventivo; ricostruisce in capo ai soggetti che, pur dopo il 2002, sono stati proprietari o possessori dell'area (unitamente agli organi deputati al controllo del territorio), da ultimo anche a [OSCURATO:PERSONA] quale attuale amministratore giudiziario di [OSCURATO:SOCIETA], sottoposta a sequestro per reati di criminalità organizzata, una posizione di garanzia idonea a radicare una corresponsabilità omissiva rispetto alla contravvenzione ambientale ravvisata; reputa, in particolare, che il concetto di "gestione" di una discarica abusiva debba essere inteso in senso ampio, dovendosi includere qualsiasi contributo, attivo o passivo, «diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente permanente»; esclude, pertanto, che il reato sia ad oggi prescritto, affermandone la permanenza «con riferimento alla gestone abusiva o irregolare anche della fase post-operativa di una discarica...(che) può cessare solo con il venire meno della situazione di antigiuridicità per il rilascio dell'autorizzazione amministrazione amministrativa, con la rimozione dei rifiuti o con la bonifica dell'area, ovvero con il sequestro...ovvero, ancora, con la pronuncia della sentenza di primo grado»; disattendendo la prospettazione difensiva evocante la prescrizione del reato sul rilievo dell'inesistenza di una perdurante condotta penalmente rilevante con riguardo ad un'area dismessa da tempo, afferma che «è proprio la "dismissione", ovvero l'abbandono dell'area a sé stessa e l'omissione di qualsivoglia intervento finalizzato a mettere, quantomeno, in sicurezza l'enorme massa di rifiuti speciali sulla stessa sversati a costituire condotta penalmente rilevante ai sensi del comma terzo dell'art. 256 d.l.vo 152 del 2006». 4. Ciò premesso, reputa il Collegio che, pur richiamando condivisibili principi tratti dalla giurisprudenza di questa Corte, l'ordinanza impugnata, per un verso, non ne faccia buon governo rispetto alla vicenda concreta nella stessa ricostruita e, in ogni caso, trattandosi di principi regolanti - come subito si dirà - fattispecie ben diverse e tra loro alternative, non chiarisca quale delle due possibili forme di responsabilità ritenga nella specie sussistente sì da escludere l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato invocato nella richiesta di riesame. Ne deriva, pertanto, un vizio della motivazione, integrante violazione di legge a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., così radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento sostanzialmente mancante, perché privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza idonei a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 5. Va innanzitutto rilevato che, con la decisione ripetutamente richiamata nell'ordinanza impugnata, questa Corte ha bensì affermato che il concetto di gestione di una discarica abusiva deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente permanente, sicché devono ritenersi sanzionate non solo le condotte di iniziale trasformazione di un sito a luogo adibito a discarica, ma anche tutte quelle che contribuiscano a mantenere tali, nel corso del tempo, le condizioni del sito stesso (Sez. 3, n. 12159 del 15/12/2016, dep. 2017, Messina e aa., Rv. 270354). Quella decisione - che ha ritenuto immune da censura l'affermazione del concorso nell'utilizzazione di una discarica da parte del sindaco e dei funzionari responsabili dell'Ufficio tecnico comunale, posto in essere mediante violazione dell'obbligo giuridico di impedire la protrazione dello smaltimento in loco dei rifiuti - presuppone, tuttavia, la prosecuzione della gestione operativa della discarica, intesa come mantenimento di un sito ove continuano a prodursi illeciti sversamenti di rifiuti che, dunque, certamente fondano la protrazione della consumazione del reato permanente. Per fare buon governo di tale principio, dunque, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto ricostruire la vicenda concreta verificando se - e, eventualmente, sino a quando - l'area sottoposta a sequestro aveva continuato ad essere utilizzata quale ricettacolo per il conferimento di rifiuti pur dopo la cessazione dell'impianto produttivo delle Acciaierie del Sud che ne aveva determinato la realizzazione. Come invece si ricava dalla riassuntiva esposizione, riepilogata sub § 2, degli argomenti contenuti nell'ordinanza, questa verifica è mancata e l'attestazione circa lo sversamento di rifiuti di natura diversa, da un lato, viene datata all'anno 2000 e, d'altro lato, viene considerata come al più protrattasi sino ad epoca comunque risalente, tanto da aver determinato la copertura degli stessi con vegetazione che ne renderebbe anche difficoltosa la classificazione. La possibilità di un utilizzo attuale del sito quale discarica viene evocata con riguardo all'affermata sussistenza delle esigenze cautelari legate alla natura preventiva del disposto sequestro, senza che possa invece dirsi ricostruito un sufficiente fumus di permanenza di operatività della discarica che, in questa prospettiva, escluda la prescrizione del reato.5.1. Ben diversa, invece - e, all'evidenza, alternativa - è la prospettiva di sussistenza del fumus legata ad un'eventuale gestione post-operativa della discarica, che pure nell'ordinanza viene indiscriminatamente adombrata con il richiamo alla più recente giurisprudenza di legittimità sul punto formatasi. Secondo tale orientamento, parimenti condiviso dal Collegio, è soltanto con riguardo ad un'eventuale gestione della c.d. fase post-operativa di una discarica che può affermarsi la cessazione della permanenza del reato: 1) con il venir meno della situazione di antigiuridicità, per rilascio dell'autorizzazione amministrativa; 2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area; 3) con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell'area; 4) con la pronuncia della sentenza di primo grado (così, Sez. 3, n. 9954 del 19/01/2021, Tozzi, Rv. 281587-03; Sez. 3, n. 39781 del 13/04/2016, Pajardi, Rv. 268236). Detta peculiare responsabilità, tuttavia, riguarda il soggetto gestore, tenuto al completamento delle procedure di chiusura disciplinate dalla legge (cfr. Sez. 3, n. 54523 del 14/06/2016, Marinelli, Rv. 268582, ove si ricostruisce il contenuto di tali obblighi quali fissati nel d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti). In particolare, per l'art. 2, lett. o), del citato d.lgs. n. 36 del 2003, il "gestore" è «il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica» (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 37601 del 15/07/2021, Fusco, Rv. 282372). Con riguardo a quest'ultima, per le discariche autorizzate l'art. 8, lett. h), d.lgs. 36/2003 richiama «il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura», ma è indubbio che tali obblighi sussistano anche nel caso di discarica non autorizzata. Muovendosi in questa seconda prospettiva, nell'ordinanza impugnata il fumus di responsabilità viene ascritto • (anche) all'amministratore giudiziario della [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che non «può escludersi, allo stato, la concreta attribuibilità del reato» al medesimo (il quale, per quanto a conoscenza del Collegio, che ha accesso esclusivamente al ricorso e al provvedimento impugnato, risulterebbe l'unico indagato). Non vengono però approfondite le ragioni per cui il medesimo (o altri) possa essere ritenuto quale gestore della fase post-operativa cui concretamente addebitare la responsabilità per un reato non prescritto e, dunque, suscettibile di originare un sequestro preventivo.6. Nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] Sri l'ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice del riesame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti della ImmobilGest [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen. Dichiar
Decreto Cassazione n. 37123/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris