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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04454/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20422/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso e dall’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 112/2022 , depositata i l 3/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Forlì ha dichiarato inammissibile l'appello, proposto dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del giudice di Giudice di pace di Forlì, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha rilevato che l'appello era stato proposta in una causa decisa dal giudice di pace secondo equità e il cui valore non eccedeva millecento euro; ha rilevato ancora che i motivi di impugnazione non erano riconducibili a una di quelle ragioni che rendono appellabili le sentenze del giudice di pace, pronunciate secondo equità (art. 339, comma terzo, c.p.c.).

Secondo il Tribunale, l’impugnazione proposta dallo Zauli poneva solamente questioni riguardanti la legittimazione passiva, l’onere della prova, la mancata ammissione della prova testimoniale e la violazione di norme sostanziali, né, d’altra parte, l’appellante aveva indicato i principi informatori che assumeva violati.

2. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a sette motivi, alcuni dei quali suddivisi in più sub-motivi. [OSCURATO:PERSONA] resta intimato.

Proposta dal consigliere delegato la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dell’impugnazione per cassazione, la causa, su tempestiva istanza del ricorrente, è stata, quindi, fissata, per la decisione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’istanza di decisione il ricorrente richiama l’attenzione su una vicenda simile a quella di cui si discute, definita con una diversa sentenza del Tribunale di Forlì, pubblicata il 13.03.2024, anch’essa impugnata innanzi alla Corte di cassazione: «il giudizio è distinto al n. 8204/2024 RG e non è ancora stata fissata udienza.

Si chiede la riunione dei giudizi, essendo identica la questione di diritto di cui al presente ricorso».

L’istanza di riunione deve essere rigettata, poiché le controversie pendenti hanno ad oggetto pronunce diverse, non configurandosi l’ipotesi di riunione obbligatoria prevista dall’art. 335 c.p.c.

Il medesimo ricorrente, del resto, giustifica l’istanza con il generico assunto che il diverso giudizio riguarderebbe “una vicenda simile”.

2. I motivi di ricorso possono così sintetizzarsi: a) nullità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 101 co. 2, 161 co. 4 c.p.c. e nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c.: si sostiene che il giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare esplicitamente se decideva secondo equità o secondo diritto; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 in relazione all’art.113 co. 2 c.p.c.: secondo il ricorrente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, proposta in appello, preludeva alla violazione di norme processuali, tale da giustificare l’appellabilità della decisione secondo equità; c) nullità della sentenza per aver il Tribunale concentrato la decisione sulsecondo e sul terzo motivo d’appello, che dovevano essere decisi separatamente; lo stesso dicasi per i motivi sesto e settimo, del pari esaminati congiuntamente dal Tribunale; d) “l’onere della prova dei fatti che costituivano esimente da responsabilità per il processo intervenuto: violazione di regole costituzionali e procedimentali e vulnerazione dell’equo processo; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c.”: con il motivo il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, fu denunziato che la decisione del giudice di pace importava l’inversione dell’onere della prova; conseguentemente, poiché la censura riguardava “il diritto alla prova”,venivano in gioco diritti fondamentali riconosciuti a livello comunitario; e) nullità della decisione o error in procedendo per non aver compreso il senso dell’impugnazione: ammesso e non concesso che l’onere di provare i fatti rilevanti ai fini del riconoscimento del credito non fosse a carico della controparte, conseguiva da ciò la necessità di ammettere le prove richieste daesso avv. [OSCURATO:PERSONA]; f) violazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 2255 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.): il motivo, articolato in più censure, censura la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa alla violazione dell’art. 2255 c.c. (si sostiene ancora una volta che il provvedimento del giudice di pace è stato assunt o senza che la controparte avesse provato il diritto e senza ammettere la consulenza richiesta dal ricorrente); g) nullità ed error in procedendo: omesso esame di un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), che è identificato nel pregresso inadempimento del Matteucci; h) “sull’adempimento/inadempimento di [OSCURATO:PERSONA]”: c’era la prova documentale dell’inadempimento e, in ogni caso, doveva essere disposta la consulenza tecnica, necessaria per accertare i fatti di natura scientifica; i) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2225 c.c. in relazione all’art. 113 c.p.c.: il motivo pone la questione del quantum, che sarebbe riconosciuto in favore della controparte in assenza di prova e motivazione.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato, dal momento che le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.; ne consegue che tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (Cass. n. 14609/2020; Cass. n. 769/2021).

La verifica cui allude il ricorrente con il motivo in esame, se il giudice di pace abbia deciso secondo equità o se abbia applicato le norme di diritto, è quindi inutile ai fini della questione riguardane l’ammissibilità dell’appello.

4. Gli altri motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi , sono inammissibili.

Il Tribunale ha ritenuto inammissibile l’appello, perché i motivi proposti non rientravano fra quelli per i quali sia consentito l’appello.

A fronte di tale statuizione, che esaurisce la ratio decidendi , il ricorrente propone una serie di censure generiche, tese a fare emergere la pluralità degli errori commessi dal primo giudice, in quanto non rilevati dal giudice d’appello, che tuttavia non incrinano la ratiodella decisione, la quale propone una serie di considerazioni del tutto coerenti con la giurisprudenza di legittimità in materia di impugnabilità delle decisioni del giudice di pace secondo equità.

In particolare, quanto alle norme sul procedimento è stato chiarito che «ai fini dell'ammissibilità dell'appelloa motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., le norme sul procedimento che si assumono violate vanno identificate unicamente nelle regole che presidiano lo svolgimento del giudizio di cognizione davanti al giudice di pace e, cioè, nella disciplina delle attività delle parti e del giudice in quel processo, con esclusione delle disposizioni (pur aventi natura processuale) di altri procedimenti che siano assunte dal giudicante per la decisione sul merito e, cioè, per la valutazione di fondatezza o di infondatezza della domanda» (Cass. n. 31830/2021; Cass. n. 27384/2022).

È stato anche chiarito che il motivo diappello con cui si censuri la sentenza del giudice di pace, adito per una controversia il cui valore non ecceda millecento euro, relativamente alla valutazione di attendibilità e sufficienza probatoria delle circostanze riferite da un teste, è ammissibile, nel regime successivo alla novella dell'art. 339, comma 3, c.p.c., soltanto ove si deduca il superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali e dai principi informatori della materia, tra i quali si colloca il principio che affida al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova (Cass. n. 31152/2017).

Va ancora richiamato il condivisibile principio, enunciato con riguardo al ricorso per cassazione, ma estensibile alla nuova articolazione delle disposizioni in esame, secondo cui, quando si impugni la sentenza di equità del giudice di pace con cui si denunci la violazione di un principio informatore della materia — e, del pari, di una norma sul procedimento o di una norma di rango costituzionale o euro-unitario —l'impugnante ha l'onere di indicare con chiarezza e specificamente quale sia il principio o la norma che si assumano violati e come la regola equitativa, individuata dal giudice di pace, si ponga in contrasto con tale principio (cfr. Cass. 11 gennaio 2005, n. 382).

Come risulta dalla sintesi sopra operata, il ricorrente, con i motivi ulteriori oltre al primo, continua a dolersi della statuizione di inammissibilità, senza tuttavia chiarire, con la necessaria specificità, la ragione per cui l’una o l’altra delle censure proposte integrassero uno di quei casi in cui è consentito l’appello.

Infatti, l’insieme delle censure si risolve, in ultima analisi, in considerazioni che riguardano il merito della vicenda, dolendosi il ricorrente dell’accoglimento della pretesa altrui nonostante la mancata prova dei fatti e in presenza di eccezioni che implicavano un a ben diversa considerazione.

Ma, appunto, le argomentazioni prospettate continuano a trascurare che il Tribunale era chiamato a decidere su una pronunzia del giudice di pace secondo equità: quindi a compiere una valutazione dei motivi nella prospettiva stabilita dalla norma, mentre il ricorrente, ancora in questa sede, mira a dimostrare che le censure erano in linea di principio fondate.

5. Con l’opposizione il ricorrente insiste per la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia europea “che non potrà non prendere atto come l’organizzazione giudiziaria sia tale che non può definire tutte le controversie in atto se non con ingiustizia”; propone quindi come rimedio un più esteso ricorso alla media-conciliazione, “senza accesso alla giustizia”.

Tenuto conto dei rilievi proposti nell’esame del ricorso, l’istanza è manifestamente inammissibile o, in ogni caso, manifestamente infondata.

I rilievi del ricorrente costituiscono un suo auspicio per future soluzioni normative, senza ingenerale alcun reale contrasto sulla conformità della norma, applicata dalla sentenza impugnata nel caso di specie, con il diritto dell’Unione.

6. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato.

Non avendo l’intimata svolto difese in questa sede , la definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione anticipata importa la sola condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., nell’importo indicato in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M rigettail ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 1.000,00; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20422/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso e dall’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 112/2022 , depositata i l 3/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Forlì ha dichiarato inammissibile l'appello, proposto dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del giudice di Giudice di pace di Forlì, resa nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha rilevato che l'appello era stato proposta in una causa decisa dal giudice di pace secondo equità e il cui valore non eccedeva millecento euro; ha rilevato ancora che i motivi di impugnazione non erano riconducibili a una di quelle ragioni che rendono appellabili le sentenze del giudice di pace, pronunciate secondo equità (art. 339, comma terzo, c.p.c.). Secondo il Tribunale, l’impugnazione proposta dallo Zauli poneva solamente questioni riguardanti la legittimazione passiva, l’onere della prova, la mancata ammissione della prova testimoniale e la violazione di norme sostanziali, né, d’altra parte, l’appellante aveva indicato i principi informatori che assumeva violati. 2. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a sette motivi, alcuni dei quali suddivisi in più sub-motivi. [OSCURATO:PERSONA] resta intimato. Proposta dal consigliere delegato la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dell’impugnazione per cassazione, la causa, su tempestiva istanza del ricorrente, è stata, quindi, fissata, per la decisione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’istanza di decisione il ricorrente richiama l’attenzione su una vicenda simile a quella di cui si discute, definita con una diversa sentenza del Tribunale di Forlì, pubblicata il 13.03.2024, anch’essa impugnata innanzi alla Corte di cassazione: «il giudizio è distinto al n. 8204/2024 RG e non è ancora stata fissata udienza. Si chiede la riunione dei giudizi, essendo identica la questione di diritto di cui al presente ricorso». L’istanza di riunione deve essere rigettata, poiché le controversie pendenti hanno ad oggetto pronunce diverse, non configurandosi l’ipotesi di riunione obbligatoria prevista dall’art. 335 c.p.c. Il medesimo ricorrente, del resto, giustifica l’istanza con il generico assunto che il diverso giudizio riguarderebbe “una vicenda simile”. 2. I motivi di ricorso possono così sintetizzarsi: a) nullità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 101 co. 2, 161 co. 4 c.p.c. e nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c.: si sostiene che il giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare esplicitamente se decideva secondo equità o secondo diritto; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 in relazione all’art.113 co. 2 c.p.c.: secondo il ricorrente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, proposta in appello, preludeva alla violazione di norme processuali, tale da giustificare l’appellabilità della decisione secondo equità; c) nullità della sentenza per aver il Tribunale concentrato la decisione sulsecondo e sul terzo motivo d’appello, che dovevano essere decisi separatamente; lo stesso dicasi per i motivi sesto e settimo, del pari esaminati congiuntamente dal Tribunale; d) “l’onere della prova dei fatti che costituivano esimente da responsabilità per il processo intervenuto: violazione di regole costituzionali e procedimentali e vulnerazione dell’equo processo; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c.”: con il motivo il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, fu denunziato che la decisione del giudice di pace importava l’inversione dell’onere della prova; conseguentemente, poiché la censura riguardava “il diritto alla prova”,venivano in gioco diritti fondamentali riconosciuti a livello comunitario; e) nullità della decisione o error in procedendo per non aver compreso il senso dell’impugnazione: ammesso e non concesso che l’onere di provare i fatti rilevanti ai fini del riconoscimento del credito non fosse a carico della controparte, conseguiva da ciò la necessità di ammettere le prove richieste daesso avv. [OSCURATO:PERSONA]; f) violazione dell’art. 113 c.p.c. in relazione all’art. 2255 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.): il motivo, articolato in più censure, censura la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa alla violazione dell’art. 2255 c.c. (si sostiene ancora una volta che il provvedimento del giudice di pace è stato assunt o senza che la controparte avesse provato il diritto e senza ammettere la consulenza richiesta dal ricorrente); g) nullità ed error in procedendo: omesso esame di un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), che è identificato nel pregresso inadempimento del Matteucci; h) “sull’adempimento/inadempimento di [OSCURATO:PERSONA]”: c’era la prova documentale dell’inadempimento e, in ogni caso, doveva essere disposta la consulenza tecnica, necessaria per accertare i fatti di natura scientifica; i) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2225 c.c. in relazione all’art. 113 c.p.c.: il motivo pone la questione del quantum, che sarebbe riconosciuto in favore della controparte in assenza di prova e motivazione. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato, dal momento che le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.; ne consegue che tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (Cass. n. 14609/2020; Cass. n. 769/2021). La verifica cui allude il ricorrente con il motivo in esame, se il giudice di pace abbia deciso secondo equità o se abbia applicato le norme di diritto, è quindi inutile ai fini della questione riguardane l’ammissibilità dell’appello. 4. Gli altri motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi , sono inammissibili. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile l’appello, perché i motivi proposti non rientravano fra quelli per i quali sia consentito l’appello. A fronte di tale statuizione, che esaurisce la ratio decidendi , il ricorrente propone una serie di censure generiche, tese a fare emergere la pluralità degli errori commessi dal primo giudice, in quanto non rilevati dal giudice d’appello, che tuttavia non incrinano la ratiodella decisione, la quale propone una serie di considerazioni del tutto coerenti con la giurisprudenza di legittimità in materia di impugnabilità delle decisioni del giudice di pace secondo equità. In particolare, quanto alle norme sul procedimento è stato chiarito che «ai fini dell'ammissibilità dell'appelloa motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., le norme sul procedimento che si assumono violate vanno identificate unicamente nelle regole che presidiano lo svolgimento del giudizio di cognizione davanti al giudice di pace e, cioè, nella disciplina delle attività delle parti e del giudice in quel processo, con esclusione delle disposizioni (pur aventi natura processuale) di altri procedimenti che siano assunte dal giudicante per la decisione sul merito e, cioè, per la valutazione di fondatezza o di infondatezza della domanda» (Cass. n. 31830/2021; Cass. n. 27384/2022). È stato anche chiarito che il motivo diappello con cui si censuri la sentenza del giudice di pace, adito per una controversia il cui valore non ecceda millecento euro, relativamente alla valutazione di attendibilità e sufficienza probatoria delle circostanze riferite da un teste, è ammissibile, nel regime successivo alla novella dell'art. 339, comma 3, c.p.c., soltanto ove si deduca il superamento dei limiti costituiti dalle norme costituzionali e dai principi informatori della materia, tra i quali si colloca il principio che affida al giudice il potere di valutare la rilevanza della prova (Cass. n. 31152/2017). Va ancora richiamato il condivisibile principio, enunciato con riguardo al ricorso per cassazione, ma estensibile alla nuova articolazione delle disposizioni in esame, secondo cui, quando si impugni la sentenza di equità del giudice di pace con cui si denunci la violazione di un principio informatore della materia — e, del pari, di una norma sul procedimento o di una norma di rango costituzionale o euro-unitario —l'impugnante ha l'onere di indicare con chiarezza e specificamente quale sia il principio o la norma che si assumano violati e come la regola equitativa, individuata dal giudice di pace, si ponga in contrasto con tale principio (cfr. Cass. 11 gennaio 2005, n. 382). Come risulta dalla sintesi sopra operata, il ricorrente, con i motivi ulteriori oltre al primo, continua a dolersi della statuizione di inammissibilità, senza tuttavia chiarire, con la necessaria specificità, la ragione per cui l’una o l’altra delle censure proposte integrassero uno di quei casi in cui è consentito l’appello. Infatti, l’insieme delle censure si risolve, in ultima analisi, in considerazioni che riguardano il merito della vicenda, dolendosi il ricorrente dell’accoglimento della pretesa altrui nonostante la mancata prova dei fatti e in presenza di eccezioni che implicavano un a ben diversa considerazione. Ma, appunto, le argomentazioni prospettate continuano a trascurare che il Tribunale era chiamato a decidere su una pronunzia del giudice di pace secondo equità: quindi a compiere una valutazione dei motivi nella prospettiva stabilita dalla norma, mentre il ricorrente, ancora in questa sede, mira a dimostrare che le censure erano in linea di principio fondate. 5. Con l’opposizione il ricorrente insiste per la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia europea “che non potrà non prendere atto come l’organizzazione giudiziaria sia tale che non può definire tutte le controversie in atto se non con ingiustizia”; propone quindi come rimedio un più esteso ricorso alla media-conciliazione, “senza accesso alla giustizia”. Tenuto conto dei rilievi proposti nell’esame del ricorso, l’istanza è manifestamente inammissibile o, in ogni caso, manifestamente infondata. I rilievi del ricorrente costituiscono un suo auspicio per future soluzioni normative, senza ingenerale alcun reale contrasto sulla conformità della norma, applicata dalla sentenza impugnata nel caso di specie, con il diritto dell’Unione. 6. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Non avendo l’intimata svolto difese in questa sede , la definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione anticipata importa la sola condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., nell’importo indicato in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M rigettail ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 1.000,00; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
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