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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 27384/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37574/2019 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere di [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso il proprio Studio di Avvocato; rappresentato e difeso da sé medesimo, con proprio ministero ex art.86 c.p.c.; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- Per la cassazione della sentenza n. 12663/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14 giugno 2019.[OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 37574/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Giudice di pace di Roma, deducendo che: - all'esito di procedura di espropriazione presso terzi per un credito che egli vantava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], era stata emessa ordinanza di assegnazione in suo favore della somma di Euro 700,00, oltre gli importi documentati relativi alle spese di registrazione; - l'ordinanza era stata comunicata al terzo pignorato, [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva provveduto al pagamento; - successivamente, il Giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza di correzione da lui formulata, aveva proceduto alla correzione di un errore di calcolo contenuto nell'ordinanza di assegnazione, per omessa considerazione delle spese accessorie della sorte, provvedendo alla sostituzione, nel dispositivo del provvedimento, dell'espressione «assegna in pagamento ... un totale di Euro 700,00» con l'espressione «assegna in pagamento ... un totale di Euro 830,05»; Sulla base di queste deduzioni - ed assumendo in diritto che il terzo pignorato fosse ormai liberato da ogni vincolo e che, pertanto, al fine di ottenere la somma di Euro 130,05 (quale differenza tra l'importo pagato dal debitor debitoris e l'importo dovutogli a seguito della correzione dell'errore di calcolo dell'ordinanza di assegnazione), avrebbe dovuto ottenere un nuovo titolo esecutivo nei confronti del debitore originario - domandò la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma predetta. [OSCURATO:PERSONA] di pace, decidendo secondo equità ex art.113, secondo comma, c.p.c., rigettò la domanda e l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Roma, sul [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 37574/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rilievo che le pronunce emesse dal Giudice di pace, ai sensi della richiamata disposizione, sono soggette ad appello a motivi limitati, tassativamente indicati nell'art. 339, terzo comma, c.p.c., e che, nel caso di specie, nessuno di tali motivi era stato dedotto, non venendo in considerazione, in particolare, la violazione di norme sul procedimento dinanzi al Giudice di pace.

Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico, articolato motivo, cui non risponde l'intimata [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte né sono state depositate memorie di parte. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico, articolato motivo di ricorso per cassazione denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 339, comma 3, e 553 c.p.c. (art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».

Il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'appello avverso la decisione del Giudice di pace doveva ritenersi ammissibile perché la sentenza era stata da lui impugnata (anche) per violazione di norme sul procedimento.

Sostiene che la statuizione del primo giudice - secondo la quale gli effetti dell'ordinanza di assegnazione impedivano di pretendere dal debitore originario il pagamento della somma ivi aggiunta in seguito al provvedimento di correzione dell'errore di calcolo - era stata resa in violazione della disposizione contenuta nell'art.553 c.p.c., che costituisce, appunto, una norma processuale. [OSCURATO:PERSONA] di pace, infatti, aveva rigettato la domanda di condanna proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che il creditore avrebbe dovuto agire in executivis contro il terzo pignorato, senza considerare che l'ordinanza di assegnazione aveva ormai esaurito la propria efficacia di titolo esecutivo verso il debitor debitoris, in [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 37574/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaztani seguito al pagamento, da parte sua, della somma ivi originariamente indicata.

Tale ordinanza, inoltre, non costituiva titolo esecutivo nei confronti del debitore originario, sicché l'unica strada, per il creditore, era quella di introdurre un nuovo giudizio di cognizione nei confronti del debitore medesimo, al fine di procurarsi un nuovo titolo esecutivo nei suoi confronti.

Ciò doveva ritenersi possibile, in quanto l'assegnazione del credito, disposta in pagamento salvo esazione, ai sensi dell'art.553 c.p.c., non determinava anche l'immediata liberazione del debitore originario, la quale si sarebbe verificata solo in seguito al pagamento che il terzo assegnato avesse eseguito in favore del creditore assegnatario. [OSCURATO:PERSONA] di pace, nel respingere la domanda fondatamente proposta contro [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la condanna al pagamento della somma di Euro 130,05, aveva, quindi, violato l'art.553 c.p.c., ciò che rendeva tale pronuncia, ancorché resa secondo equità, appellabile per violazione di una norma sul procedimento.

Tale violazione era stata, inoltre, specificamente posta a fondamento dei motivi di impugnazione, sicché la statuizione di inammissibilità dell'appello, resa dal Tribunale di Roma, sarebbe illegittima in relazione al disposto dell'art.339, terzo comma, c.p.c.

2. Il motivo, e con esso l'intero ricorso, è infondato.

2.1. Viene censurata la decisione di inammissibilità dell'appello della sentenza resa dal Giudice di pace, ex art.113, secondo comma, c.p.c., sul rilievo che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione rientravano tra i "motivi limitati" di cui all'art. 339, terzo comma, c.p.c., essendo stata dedotta la violazione dell'art. 553 c.p.c., che costituirebbe «norma sul procedimento».[OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 37574/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A prescindere dalla fondatezza nel merito dell'interpretazione data dal ricorrente di questa norma, si pone, dunque, il problema se la violazione di essa, per come era stata prospettata dall'appellante, costituisca violazione di una norma sul procedimento.

In altre parole, non assume rilievo, in questa sede, la correttezza o meno, in iure, della statuizione di rigetto della domanda emessa dal Giudice di pace (la quale non è, sotto tale profilo, sindacabile, essendo fondata su un giudizio di equità), sicché non deve formularsi un giudizio di fondatezza o meno delle doglianze prospettate dall'appellante circa l'esaurimento degli effetti dell'ordinanza di assegnazione quale titolo esecutivo contro il debitor debitoris, l'impossibilità di agire direttamente in executivis, in base ad essa, nei confronti del debitore originario e la conseguente necessità di introdurre un nuovo giudizio di cognizione diretto alla formazione di una nuovo titolo esecutivo.

Ciò che rileva, piuttosto, è se la prospettazione di queste doglianze - a prescindere dalla circostanza se siano fondate o infondate - integri la prospettazione della violazione, da parte del Giudice di pace, di «norme sul procedimento».

La questione, dunque, posta nei suoi esatti termini, è se la prospettata violazione di una norma del processo esecutivo, che, alla stregua delle deduzioni del ricorrente, sarebbe stata interpretata dal Giudice di pace, in sede di cognizione, in funzione della formulazione del giudizio, emesso secondo equità, di fondatezza o meno della domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, possa essere qualificata come violazione di «norma sul procedimento» e, conseguentemente, rientrare, tra i motivi "limitati" di appello della decisione emessa da detto giudice.

2.2. La questione non è del tutto sovrapponibile a quella già portata all'attenzione di questa Corte e risolta con la pronuncia della Sesta Sezione 04/03/2022, n.7231.[OSCURATO:PERSONA] est\ A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 37574/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], infatti, pure era stato prospettato che il Giudice di pace non avesse tenuto conto dell'esaurimento degli effetti dell'ordinanza di assegnazione verso il terzo pignorato e dell'impossibilità di agire in executivis contro il debitore originario, ma la somma per la quale si era agito in ripetizione verso quest'ultimo riguardava l'imposta di registrazione dell'ordinanza di assegnazione e, pertanto, si imputava al giudice di pace la violazione, oltre che dell'art. 553 c.p.c., anche delle norme sulla regolazione delle spese nel processo esecutivo (artt. 91 e 95 c.p.c.) e quindi di un criterio regolatore generale del processo, che si è ritenuto rientrasse nell'ambito dei motivi "limitati" di cui all'art. 339, terzo comma, c.p.c..

Un tale approdo ermeneutico, però, non solo non si attaglia immediatamente alla fattispecie in esame, ma neppure può condividersi, nella misura in cui attribuisce rilievo, quali norme processuali la cui violazione legittimi l'appello a motivi limiti, a quelle di un processo diverso da quello in cui il gravame è dispiegato.

2.3. Nella vicenda in esame, la prospettata violazione riguarda unicamente l'art.553 c.p.c., imputandosi al Giudice di pace - ripetesi, non importa se fondatamente o infondatamente - di aver rigettato la domanda di condanna proposta contro il debitore originario sull'erroneo presupposto che gli effetti dell'ordinanza di assegnazione imponevano al creditore assegnatario di pretendere il pagamento dal terzo pignorato senza considerare che l'ordinanza medesima aveva ormai esaurito la propria efficacia di titolo esecutivo verso il debitor debitoris, e che essa neppure poteva essere utilizzata per agire nei confronti del debitore originario, sicché l'introduzione di un nuovo giudizio di cognizione, finalizzato ad ottenere un nuovo titolo verso quest'ultimo, avrebbe dovuto ritenersi l'unico rimedio esperibile.

La violazione, per come prospettata, non concerne, dunque, una norma relativa al procedimento dinanzi al Giudice di pace ma una [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 37574/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziant norma di altro procedimento (specificamente, del procedimento esecutivo) che sarebbe stata considerata dal Giudice di pace, non quale criterio regolatore dell'attività processuale propria e delle parti nell'ambito del giudizio svolto dinanzi a lui (la cui violazione integrerebbe un error in procedendo), ma quale regola sostanziale interposta per emettere la pronuncia di merito sulla domanda, e cioè per formulare la statuizione sulla sussistenza o meno del diritto soggettivo sostanziale azionato nel predetto giudizio (la cui violazione integrerebbe, dunque, a rigore, un error in iudicando).

2.4. Riguardata sotto tale profilo, deve escludersi che la norma assuma la natura di «norma sul procedimento», ai sensi e per gli effetti dell'art. 339, terzo comma, c.p.c..

Al riguardo giova ricordare che la disposizione appena citata (come sostituita dall'art. 1 del d.

Igs. 2 febbraio 2006, n. 40), nel sancire l'appellabilità, sia pure "limitata", delle sentenze rese dal Giudice di pace ex art.113, secondo comma, c.p.c. (per l'innanzi esclusivamente ricorribili per cassazione), risponde non solo all'esigenza di attuare i principi e i criteri direttivi posti con la legge di delega n. 80 del 2005, ma anche alla avvertita necessità di recepire i dettami contenuti nella sentenza 6 luglio 2004, n. 206 della Corte costituzionale, la quale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 113, secondo comma, c.p.c., (nel testo introdotto dall'art.1 del decreto-legge 8 febbraio 2003 n.18, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003 n.63), per contrasto con gli artt.24, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva che il giudice di pace debba osservare i «principi informatori della materia», sul presupposto che in un sistema caratterizzato dal principio di legalità, a sua volta ancorato al principio di costituzionalità, nel quale la legge è lo strumento principale di attuazione dei principi costituzionali, la sola funzione che può riconoscersi alla giurisdizione di equità è quella di 7 , [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 37574/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] individuare l'eventuale regola di giudizio non scritta che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua tuttavia dei medesimi principi cui si ispira la disciplina positiva.

Sulla base di questa sentenza del giudice delle leggi, si è dunque affermato (in controtendenza rispetto a quanto precedentemente statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte: Cass. Sez.

U.15/10/1999, n.716) il principio per cui nel nostro ordinamento è ammessa unicamente la c.d. equità correttiva od integrativa, non anche la c.d. equità formativa o sostitutiva, dovendo comunque il giudicante non discostarsi dai principi ispiratori della disciplina positiva del rapporto controverso.

Tale principio è stato recepito anche dal legislatore processuale, nel dettare - attraverso la novellazione dell'art.339, terzo comma, c.p.c. - i motivi "limitati" di appello della pronuncia resa dal Giudice di pace secondo equità.

2.5. Questa pronuncia trova, dunque, il proprio limite, sul piano sostanziale, anzitutto nelle norme costituzionali e, più in generale, nelle norme (comunitarie e convenzionali) che nella gerarchia delle fonti assumono una posizione sovraordinata rispetto a quelle (normalmente di legge ordinaria) che autorizzano il giudizio secondo equità, le quali, nel permettere la sostituzione dell'equità alla legge, non possono però consentire il superamento di norme di rango superiore a quello a cui esse stesse appartengono.

La pronuncia secondo equità - la quale attiene al solo piano delle regole sostanziali del giudizio, utilizzabili in funzione della decisione di merito - trova però un limite anche nei «principi informatori della materia», indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza additiva con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.113, secondo comma, c.p.c..

A.C. 09.06.2022 N. R.G. 37574/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] proposito va osservato che nella citata pronuncia la Corte costituzionale, pur avvertendo che l'inciso contenuto nella formulazione originaria dell'art.113, secondo comma, c.p.c. (ed eliminato nelle successive formulazioni della medesima disposizione) faceva riferimento ai «principi regolatori della materia», ha consapevolmente utilizzato una locuzione differente, sostituendo la parola "informatori" alla parola "regolatori".

La circostanza non può ritenersi priva di significato, sicché non può postularsi l'equivalenza tra le due formule, dovendosi reputare che i principi regolatori sono le norme fondamentali relative al tipo di rapporto dedotto nel giudizio (e devono essere tratte dal complesso delle norme deputate alla sua completa disciplina) mentre principi informatori sono i principi ai quali il legislatore si è ispirato nel disciplinare il rapporto (e sono dunque preesistenti alle norme successivamente dettate in funzione di quella disciplina).

Oltre alle norme sovraordinate a quelle aventi valore di legge ordinaria e oltre ai principi "regolatori" e a quelli "informatori" della materia, la pronuncia di equità non trova ulteriori limiti sostanziali nelle norme di legge ordinaria, giacché, altrimenti, il giudizio di equità non avrebbe modo di esplicarsi neppure quale giudizio correttivo o integrativo, venendo sostanzialmente a coincidere con il giudizio secondo diritto.

Al contrario, la giurisdizione di equità, sebbene debba vertere ad una soluzione della controversia che non si discosti dai principi ispiratori della disciplina positiva della fattispecie sottoposta all'esame del giudice (in conformità al principio per cui è ammessa la sola equità integrativa e non quella sostitutiva della legge), si caratterizza pur sempre come giurisdizione diretta all'individuazione della regola di giudizio non scritta che consenta di formulare un verdetto di giustizia del caso singolo.[OSCURATO:PERSONA] est. n n \ A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 37574/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

2.6. Appare dunque evidente che l'ulteriore limite alla pronuncia di equità - già evidenziato dalla citata sentenza della Corte costituzionale con il richiamo all'art.311 c.p.c. (a norma del quale il procedimento dinanzi al giudice di pace, per tutto ciò che non forma oggetto di specifica regolamentazione, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al Tribunale, in quanto applicabili) e ribadito dal legislatore processuale mediante le previsione di una ulteriore ipotesi "vincolata" di appellabilità della sentenza resa ex art. 113, secondo comma, c.p.c. -, nel fare riferimento alle «norme sul procedimento», identifica le regole del processo che disciplinano il giudizio (di cognizione) dinanzi al Giudice di pace (siano esse le regole specifiche stabilite per tale giudizio nel Titolo II del Libro II del codice di procedura civile: artt. 311-322; siano esse le regole tratte dall'ordinario procedimento dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili per disciplinare, iure procedendo, il procedimento dinanzi al Giudice di pace per tutto ciò che non è regolato nel predetto titolo: art.311 c.p.c.).

Il limite in parola non può invece ritenersi riferito alle regole di altri procedimenti, le quali non svolgano la funzione di regolare l'attività processuale delle parti e del giudice all'interno di quel giudizio, ma che, eventualmente (quali norme aventi natura processuale ma svolgenti funzione di norme diritto sostanziale interposte), siano assunte dal giudicante per la formulazione del proprio giudizio sulla fondatezza o meno della domanda.

Ove, infatti, fosse sindacabile con l'appello la violazione di tali regole, verrebbe violata l'intangibilità del giudizio equitativo, pur nei circoscritti limiti di giudizio, meramente correttivo o integrativo del precetto legislativo, in cui esso è ammesso nel nostro ordinamento.

In altre parole, posto che l'equità attiene al solo piano delle regole sostanziali del giudizio, utilizzabili in funzione della decisione di merito, e non anche a questioni di ordine processuale, mentre la [OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 37574/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] violazione delle norme processuali è illimitatamente sindacabile con l'appello, quella delle norme sostanziali lo è nei limiti in cui siano violate norme sovraordinate o principi informatori o regolatori della materia, mentre non è ammissibile (pena il sacrificio della giurisdizione di equità, sia pure ridotta a mera equità integrativa della legge) il sindacato della violazione di norme che pur avendo, ex se, natura di norme processuali, tuttavia abbiano svolto, nel processo logico decisionale del giudice, la funzione concreta di regole sostanziali di giudizio sul merito della domanda, sicché la deduzione della loro violazione si risolva, in sostanza, nella inammissibile prospettazione di un error in iudicando.

2.7. Nel caso di specie, la disposizione contenuta nell'art. 553 c.p.c., pur avendo natura di norma processuale (relativa al processo esecutivo), non rientra nel complesso delle norme che, ai sensi dell'art. 311 c.p.c. regolano il procedimento (di cognizione) dinanzi al Giudice di pace e non ha comunque svolto tale funzione in concreto, in quanto, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, sarebbe stata presa in considerazione dal giudicante al diverso fine di statuire sulla sussistenza o meno del diritto soggettivo sostanziale azionato in giudizio, e dunque in funzione della decisione di merito sulla domanda proposta.

La (asserita) violazione di questa norma non era, dunque, qualificabile come violazione di «norma sul procedimento», ai sensi e per gli effetti dell'art. 339, terzo comma, c.p.c., e non poteva essere ammissibilmente dedotta con i motivi di impugnazione in appello.

Corretta in iure appare, pertanto, l'impugnata decisione del Tribunale di Roma, diretta a dichiarare l'inammissibilità dell'appello.

3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve, per conseguenza, essere rigettato.

4. La mancata difesa dell'intimata esime questa Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 37574/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37574/2019 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere di [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso il proprio Studio di Avvocato; rappresentato e difeso da sé medesimo, con proprio ministero ex art.86 c.p.c.; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- Per la cassazione della sentenza n. 12663/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14 giugno 2019.[OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 37574/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Giudice di pace di Roma, deducendo che: - all'esito di procedura di espropriazione presso terzi per un credito che egli vantava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], era stata emessa ordinanza di assegnazione in suo favore della somma di Euro 700,00, oltre gli importi documentati relativi alle spese di registrazione; - l'ordinanza era stata comunicata al terzo pignorato, [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva provveduto al pagamento; - successivamente, il Giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza di correzione da lui formulata, aveva proceduto alla correzione di un errore di calcolo contenuto nell'ordinanza di assegnazione, per omessa considerazione delle spese accessorie della sorte, provvedendo alla sostituzione, nel dispositivo del provvedimento, dell'espressione «assegna in pagamento ... un totale di Euro 700,00» con l'espressione «assegna in pagamento ... un totale di Euro 830,05»; Sulla base di queste deduzioni - ed assumendo in diritto che il terzo pignorato fosse ormai liberato da ogni vincolo e che, pertanto, al fine di ottenere la somma di Euro 130,05 (quale differenza tra l'importo pagato dal debitor debitoris e l'importo dovutogli a seguito della correzione dell'errore di calcolo dell'ordinanza di assegnazione), avrebbe dovuto ottenere un nuovo titolo esecutivo nei confronti del debitore originario - domandò la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma predetta. [OSCURATO:PERSONA] di pace, decidendo secondo equità ex art.113, secondo comma, c.p.c., rigettò la domanda e l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Roma, sul [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 37574/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rilievo che le pronunce emesse dal Giudice di pace, ai sensi della richiamata disposizione, sono soggette ad appello a motivi limitati, tassativamente indicati nell'art. 339, terzo comma, c.p.c., e che, nel caso di specie, nessuno di tali motivi era stato dedotto, non venendo in considerazione, in particolare, la violazione di norme sul procedimento dinanzi al Giudice di pace. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico, articolato motivo, cui non risponde l'intimata [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte né sono state depositate memorie di parte. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico, articolato motivo di ricorso per cassazione denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 339, comma 3, e 553 c.p.c. (art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». Il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'appello avverso la decisione del Giudice di pace doveva ritenersi ammissibile perché la sentenza era stata da lui impugnata (anche) per violazione di norme sul procedimento. Sostiene che la statuizione del primo giudice - secondo la quale gli effetti dell'ordinanza di assegnazione impedivano di pretendere dal debitore originario il pagamento della somma ivi aggiunta in seguito al provvedimento di correzione dell'errore di calcolo - era stata resa in violazione della disposizione contenuta nell'art.553 c.p.c., che costituisce, appunto, una norma processuale. [OSCURATO:PERSONA] di pace, infatti, aveva rigettato la domanda di condanna proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che il creditore avrebbe dovuto agire in executivis contro il terzo pignorato, senza considerare che l'ordinanza di assegnazione aveva ormai esaurito la propria efficacia di titolo esecutivo verso il debitor debitoris, in [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 37574/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaztani seguito al pagamento, da parte sua, della somma ivi originariamente indicata. Tale ordinanza, inoltre, non costituiva titolo esecutivo nei confronti del debitore originario, sicché l'unica strada, per il creditore, era quella di introdurre un nuovo giudizio di cognizione nei confronti del debitore medesimo, al fine di procurarsi un nuovo titolo esecutivo nei suoi confronti. Ciò doveva ritenersi possibile, in quanto l'assegnazione del credito, disposta in pagamento salvo esazione, ai sensi dell'art.553 c.p.c., non determinava anche l'immediata liberazione del debitore originario, la quale si sarebbe verificata solo in seguito al pagamento che il terzo assegnato avesse eseguito in favore del creditore assegnatario. [OSCURATO:PERSONA] di pace, nel respingere la domanda fondatamente proposta contro [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la condanna al pagamento della somma di Euro 130,05, aveva, quindi, violato l'art.553 c.p.c., ciò che rendeva tale pronuncia, ancorché resa secondo equità, appellabile per violazione di una norma sul procedimento. Tale violazione era stata, inoltre, specificamente posta a fondamento dei motivi di impugnazione, sicché la statuizione di inammissibilità dell'appello, resa dal Tribunale di Roma, sarebbe illegittima in relazione al disposto dell'art.339, terzo comma, c.p.c. 2. Il motivo, e con esso l'intero ricorso, è infondato. 2.1. Viene censurata la decisione di inammissibilità dell'appello della sentenza resa dal Giudice di pace, ex art.113, secondo comma, c.p.c., sul rilievo che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione rientravano tra i "motivi limitati" di cui all'art. 339, terzo comma, c.p.c., essendo stata dedotta la violazione dell'art. 553 c.p.c., che costituirebbe «norma sul procedimento».[OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 37574/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A prescindere dalla fondatezza nel merito dell'interpretazione data dal ricorrente di questa norma, si pone, dunque, il problema se la violazione di essa, per come era stata prospettata dall'appellante, costituisca violazione di una norma sul procedimento. In altre parole, non assume rilievo, in questa sede, la correttezza o meno, in iure, della statuizione di rigetto della domanda emessa dal Giudice di pace (la quale non è, sotto tale profilo, sindacabile, essendo fondata su un giudizio di equità), sicché non deve formularsi un giudizio di fondatezza o meno delle doglianze prospettate dall'appellante circa l'esaurimento degli effetti dell'ordinanza di assegnazione quale titolo esecutivo contro il debitor debitoris, l'impossibilità di agire direttamente in executivis, in base ad essa, nei confronti del debitore originario e la conseguente necessità di introdurre un nuovo giudizio di cognizione diretto alla formazione di una nuovo titolo esecutivo. Ciò che rileva, piuttosto, è se la prospettazione di queste doglianze - a prescindere dalla circostanza se siano fondate o infondate - integri la prospettazione della violazione, da parte del Giudice di pace, di «norme sul procedimento». La questione, dunque, posta nei suoi esatti termini, è se la prospettata violazione di una norma del processo esecutivo, che, alla stregua delle deduzioni del ricorrente, sarebbe stata interpretata dal Giudice di pace, in sede di cognizione, in funzione della formulazione del giudizio, emesso secondo equità, di fondatezza o meno della domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, possa essere qualificata come violazione di «norma sul procedimento» e, conseguentemente, rientrare, tra i motivi "limitati" di appello della decisione emessa da detto giudice. 2.2. La questione non è del tutto sovrapponibile a quella già portata all'attenzione di questa Corte e risolta con la pronuncia della Sesta Sezione 04/03/2022, n.7231.[OSCURATO:PERSONA] est\ A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 37574/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], infatti, pure era stato prospettato che il Giudice di pace non avesse tenuto conto dell'esaurimento degli effetti dell'ordinanza di assegnazione verso il terzo pignorato e dell'impossibilità di agire in executivis contro il debitore originario, ma la somma per la quale si era agito in ripetizione verso quest'ultimo riguardava l'imposta di registrazione dell'ordinanza di assegnazione e, pertanto, si imputava al giudice di pace la violazione, oltre che dell'art. 553 c.p.c., anche delle norme sulla regolazione delle spese nel processo esecutivo (artt. 91 e 95 c.p.c.) e quindi di un criterio regolatore generale del processo, che si è ritenuto rientrasse nell'ambito dei motivi "limitati" di cui all'art. 339, terzo comma, c.p.c.. Un tale approdo ermeneutico, però, non solo non si attaglia immediatamente alla fattispecie in esame, ma neppure può condividersi, nella misura in cui attribuisce rilievo, quali norme processuali la cui violazione legittimi l'appello a motivi limiti, a quelle di un processo diverso da quello in cui il gravame è dispiegato. 2.3. Nella vicenda in esame, la prospettata violazione riguarda unicamente l'art.553 c.p.c., imputandosi al Giudice di pace - ripetesi, non importa se fondatamente o infondatamente - di aver rigettato la domanda di condanna proposta contro il debitore originario sull'erroneo presupposto che gli effetti dell'ordinanza di assegnazione imponevano al creditore assegnatario di pretendere il pagamento dal terzo pignorato senza considerare che l'ordinanza medesima aveva ormai esaurito la propria efficacia di titolo esecutivo verso il debitor debitoris, e che essa neppure poteva essere utilizzata per agire nei confronti del debitore originario, sicché l'introduzione di un nuovo giudizio di cognizione, finalizzato ad ottenere un nuovo titolo verso quest'ultimo, avrebbe dovuto ritenersi l'unico rimedio esperibile. La violazione, per come prospettata, non concerne, dunque, una norma relativa al procedimento dinanzi al Giudice di pace ma una [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 37574/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziant norma di altro procedimento (specificamente, del procedimento esecutivo) che sarebbe stata considerata dal Giudice di pace, non quale criterio regolatore dell'attività processuale propria e delle parti nell'ambito del giudizio svolto dinanzi a lui (la cui violazione integrerebbe un error in procedendo), ma quale regola sostanziale interposta per emettere la pronuncia di merito sulla domanda, e cioè per formulare la statuizione sulla sussistenza o meno del diritto soggettivo sostanziale azionato nel predetto giudizio (la cui violazione integrerebbe, dunque, a rigore, un error in iudicando). 2.4. Riguardata sotto tale profilo, deve escludersi che la norma assuma la natura di «norma sul procedimento», ai sensi e per gli effetti dell'art. 339, terzo comma, c.p.c.. Al riguardo giova ricordare che la disposizione appena citata (come sostituita dall'art. 1 del d. Igs. 2 febbraio 2006, n. 40), nel sancire l'appellabilità, sia pure "limitata", delle sentenze rese dal Giudice di pace ex art.113, secondo comma, c.p.c. (per l'innanzi esclusivamente ricorribili per cassazione), risponde non solo all'esigenza di attuare i principi e i criteri direttivi posti con la legge di delega n. 80 del 2005, ma anche alla avvertita necessità di recepire i dettami contenuti nella sentenza 6 luglio 2004, n. 206 della Corte costituzionale, la quale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 113, secondo comma, c.p.c., (nel testo introdotto dall'art.1 del decreto-legge 8 febbraio 2003 n.18, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2003 n.63), per contrasto con gli artt.24, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva che il giudice di pace debba osservare i «principi informatori della materia», sul presupposto che in un sistema caratterizzato dal principio di legalità, a sua volta ancorato al principio di costituzionalità, nel quale la legge è lo strumento principale di attuazione dei principi costituzionali, la sola funzione che può riconoscersi alla giurisdizione di equità è quella di 7 , [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 37574/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] individuare l'eventuale regola di giudizio non scritta che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua tuttavia dei medesimi principi cui si ispira la disciplina positiva. Sulla base di questa sentenza del giudice delle leggi, si è dunque affermato (in controtendenza rispetto a quanto precedentemente statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte: Cass. Sez. U.15/10/1999, n.716) il principio per cui nel nostro ordinamento è ammessa unicamente la c.d. equità correttiva od integrativa, non anche la c.d. equità formativa o sostitutiva, dovendo comunque il giudicante non discostarsi dai principi ispiratori della disciplina positiva del rapporto controverso. Tale principio è stato recepito anche dal legislatore processuale, nel dettare - attraverso la novellazione dell'art.339, terzo comma, c.p.c. - i motivi "limitati" di appello della pronuncia resa dal Giudice di pace secondo equità. 2.5. Questa pronuncia trova, dunque, il proprio limite, sul piano sostanziale, anzitutto nelle norme costituzionali e, più in generale, nelle norme (comunitarie e convenzionali) che nella gerarchia delle fonti assumono una posizione sovraordinata rispetto a quelle (normalmente di legge ordinaria) che autorizzano il giudizio secondo equità, le quali, nel permettere la sostituzione dell'equità alla legge, non possono però consentire il superamento di norme di rango superiore a quello a cui esse stesse appartengono. La pronuncia secondo equità - la quale attiene al solo piano delle regole sostanziali del giudizio, utilizzabili in funzione della decisione di merito - trova però un limite anche nei «principi informatori della materia», indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza additiva con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.113, secondo comma, c.p.c.. A.C. 09.06.2022 N. R.G. 37574/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] proposito va osservato che nella citata pronuncia la Corte costituzionale, pur avvertendo che l'inciso contenuto nella formulazione originaria dell'art.113, secondo comma, c.p.c. (ed eliminato nelle successive formulazioni della medesima disposizione) faceva riferimento ai «principi regolatori della materia», ha consapevolmente utilizzato una locuzione differente, sostituendo la parola "informatori" alla parola "regolatori". La circostanza non può ritenersi priva di significato, sicché non può postularsi l'equivalenza tra le due formule, dovendosi reputare che i principi regolatori sono le norme fondamentali relative al tipo di rapporto dedotto nel giudizio (e devono essere tratte dal complesso delle norme deputate alla sua completa disciplina) mentre principi informatori sono i principi ai quali il legislatore si è ispirato nel disciplinare il rapporto (e sono dunque preesistenti alle norme successivamente dettate in funzione di quella disciplina). Oltre alle norme sovraordinate a quelle aventi valore di legge ordinaria e oltre ai principi "regolatori" e a quelli "informatori" della materia, la pronuncia di equità non trova ulteriori limiti sostanziali nelle norme di legge ordinaria, giacché, altrimenti, il giudizio di equità non avrebbe modo di esplicarsi neppure quale giudizio correttivo o integrativo, venendo sostanzialmente a coincidere con il giudizio secondo diritto. Al contrario, la giurisdizione di equità, sebbene debba vertere ad una soluzione della controversia che non si discosti dai principi ispiratori della disciplina positiva della fattispecie sottoposta all'esame del giudice (in conformità al principio per cui è ammessa la sola equità integrativa e non quella sostitutiva della legge), si caratterizza pur sempre come giurisdizione diretta all'individuazione della regola di giudizio non scritta che consenta di formulare un verdetto di giustizia del caso singolo.[OSCURATO:PERSONA] est. n n \ A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 37574/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 2.6. Appare dunque evidente che l'ulteriore limite alla pronuncia di equità - già evidenziato dalla citata sentenza della Corte costituzionale con il richiamo all'art.311 c.p.c. (a norma del quale il procedimento dinanzi al giudice di pace, per tutto ciò che non forma oggetto di specifica regolamentazione, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al Tribunale, in quanto applicabili) e ribadito dal legislatore processuale mediante le previsione di una ulteriore ipotesi "vincolata" di appellabilità della sentenza resa ex art. 113, secondo comma, c.p.c. -, nel fare riferimento alle «norme sul procedimento», identifica le regole del processo che disciplinano il giudizio (di cognizione) dinanzi al Giudice di pace (siano esse le regole specifiche stabilite per tale giudizio nel Titolo II del Libro II del codice di procedura civile: artt. 311-322; siano esse le regole tratte dall'ordinario procedimento dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili per disciplinare, iure procedendo, il procedimento dinanzi al Giudice di pace per tutto ciò che non è regolato nel predetto titolo: art.311 c.p.c.). Il limite in parola non può invece ritenersi riferito alle regole di altri procedimenti, le quali non svolgano la funzione di regolare l'attività processuale delle parti e del giudice all'interno di quel giudizio, ma che, eventualmente (quali norme aventi natura processuale ma svolgenti funzione di norme diritto sostanziale interposte), siano assunte dal giudicante per la formulazione del proprio giudizio sulla fondatezza o meno della domanda. Ove, infatti, fosse sindacabile con l'appello la violazione di tali regole, verrebbe violata l'intangibilità del giudizio equitativo, pur nei circoscritti limiti di giudizio, meramente correttivo o integrativo del precetto legislativo, in cui esso è ammesso nel nostro ordinamento. In altre parole, posto che l'equità attiene al solo piano delle regole sostanziali del giudizio, utilizzabili in funzione della decisione di merito, e non anche a questioni di ordine processuale, mentre la [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 37574/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] violazione delle norme processuali è illimitatamente sindacabile con l'appello, quella delle norme sostanziali lo è nei limiti in cui siano violate norme sovraordinate o principi informatori o regolatori della materia, mentre non è ammissibile (pena il sacrificio della giurisdizione di equità, sia pure ridotta a mera equità integrativa della legge) il sindacato della violazione di norme che pur avendo, ex se, natura di norme processuali, tuttavia abbiano svolto, nel processo logico decisionale del giudice, la funzione concreta di regole sostanziali di giudizio sul merito della domanda, sicché la deduzione della loro violazione si risolva, in sostanza, nella inammissibile prospettazione di un error in iudicando. 2.7. Nel caso di specie, la disposizione contenuta nell'art. 553 c.p.c., pur avendo natura di norma processuale (relativa al processo esecutivo), non rientra nel complesso delle norme che, ai sensi dell'art. 311 c.p.c. regolano il procedimento (di cognizione) dinanzi al Giudice di pace e non ha comunque svolto tale funzione in concreto, in quanto, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, sarebbe stata presa in considerazione dal giudicante al diverso fine di statuire sulla sussistenza o meno del diritto soggettivo sostanziale azionato in giudizio, e dunque in funzione della decisione di merito sulla domanda proposta. La (asserita) violazione di questa norma non era, dunque, qualificabile come violazione di «norma sul procedimento», ai sensi e per gli effetti dell'art. 339, terzo comma, c.p.c., e non poteva essere ammissibilmente dedotta con i motivi di impugnazione in appello. Corretta in iure appare, pertanto, l'impugnata decisione del Tribunale di Roma, diretta a dichiarare l'inammissibilità dell'appello. 3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve, per conseguenza, essere rigettato. 4. La mancata difesa dell'intimata esime questa Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 37574/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 20
Sentenza Cassazione n. 27384/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris