CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 16220/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NPAS-[OSCURATO:PERSONA] DI1527PREVIDENZA E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 105/2024 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 29/03/2024 R.G.N. 655/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 12455/2024udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale DottN. umero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 16220/2026OLGA PIRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso; Data pubblicazione 25/05/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appellodi Torino respingeva l’appello proposto dalla F.A.S.P.I. –Tribunale della medesima sede n. 2049/2023, che, inaccoglimento dell’opposizione proposta dal Patronato INPAS –CONFSAL al decreto emesso da detto Tribunale, che ad essoaveva ingiunto il pagamento, in favore della F.A.S.P.I., dellacomplessiva somma di € 33.013,76, oltre accessori e spese delmonitorio, aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto. LaCorte, quindi, condannava l’appellante a rimborsare le spese delsecondo grado, come liquidate in dispositivo.2. La Corte territoriale, nel respingere i motivi di doglianzadell’appellante, osservava che il fatto che il Patronato svolgesseun servizio di pubblica utilità non valeva ad escluderne la naturadi ente privato; né poteva essere riconosciuta diversa natura daquella di ente privato alla FASPI, che altro non era se nonl’acronimo che indica la [OSCURATO:PERSONA] PiccoliImprenditori.3. Secondo la Corte, inoltre, a prescindere da tali aspetti,la pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla FASPI nontrovava giustificazione alcuna, perché, al di là delle imprecisioniterminologiche, era chiaro che, nella specie, si era trattato di undistacco ex art. 30 d.lgs. n. 276/2003 e non di un comando.Numero registro generale 12455/20243.1. In particolare, stante il tenore della lettera di FASPI deNl umero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 16220/202620.9.2017, pareva evidente come l’interesse al distacco dDeait a pubblicazione 25/05/2026dipendenti della stessa fosse tutto in capo alla FASPI, che deglistessi dipendenti si assumeva ogni onere economico e lacorrelata responsabilità, pur di ottenere l’autorizzazioneall’apertura della sede ove quelli dovevano operare.4. Avverso tale decisione, la F.A.S.P.I. – FederazioneProvinciale di Torino ha proposto ricorso per cassazione, affidatoa quattro motivi e successiva memoria.5. L’intimato ha resistito con controricorso.6. A seguito della fissazione di pubblica udienza, il P.M. haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un primo motivo la ricorrente denuncia “Violazionee falsa applicazione dell’art. 6 L. 152/2001 e dell’art. 30 d.lgs.276/2003 in relazione all’art 360 comma 1 punto n. 3”, c.p.c.,deducendo “l’erronea qualificazione giuridica del fatto,trattandosi di comando speciale di diritto pubblico (art. 6 L.152/2001) e non già di distacco privatistico”.2. Con un secondo motivo, proposto in via subordinata,denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 d.lgs.276/2003 – Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 L.152/2001 in relazione all’arto 360 comma 1 punto n. 3”, c.p.c.Deduce che, qualora fosse configurabile il distacco di naturaprivatistica, anche tale distacco prevede ex lege il rimborso, eche la nota della FASPI del 20.9.2017 prot. n. 002/17 nonesclude l’istituto del distacco-comando, né il diritto al rimborsoNumero registro generale 12455/2024da parte del distaccante degli oneri del personale distaccatoN umero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 16220/2026anticipati. Data pubblicazione 25/05/20263. Con un terzo motivo, parimenti subordinato, deduce:“Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360comma 1 punto n. 5”, c.p.c. Sostiene che, sempre nell’ipotesi incui fosse configurabile il distacco di diritto privato, è statoomesso l’esame di tre fatti decisivi: il primo che la FASPI nonpoteva utilizzare i servizi del Patronato, non essendo statastipulata la convenzione ai sensi dell’art. 5 L. 152/2001; ilsecondo che il Patronato con nota del 08/11/2017, notificataanche all’INPS ed all’INAIL, aveva disposto il comando-distaccoai sensi dell’art. 6 L. 152/2001 dei lavoratori presso la propriasede provinciale di [OSCURATO:PERSONA] n. 69; il terzo chel’utilizzazione del personale è avvenuta con il modulo delcomando-distacco previsto dall’art. 6 poiché non era statastipulata la convenzione prevista dall’art. 5 L. 152/2001”.4. Con un quarto motivo denuncia la “Violazione dell’art. 91c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 punto n. 3 c.p.c.”.Impugna la statuizione con la quale la Corte d’appello hacondannato l’attuale ricorrente alle spese giudiziali in favore delPatronato INPAS-CONFSAL.5. Il primo ed il secondo motivo, esaminabilicongiuntamente per evidente connessione (benché il secondosia stato proposto in via subordinata), sono infondati.5.1. Allo scrutinio di detti primi due motivi occorrepremettere che è pacifico che la pretesa creditoria, all’origineazionata in via monitoria da FASPI – [OSCURATO:PERSONA] diTorino, secondo quest’ultima, che si diceva organizzazionepromotrice di Confsal, era a titolo di rimborso per le speNsumee rod rie gistro generale 12455/2024Numero sezionale 1527/2026mantenimento in servizio (per stipendi e coNnutmreirbo udi trai ccolta generale 16220/2026previdenziali) di tre dipendenti di FASPI che la stessa avevDaat a pubblicazione 25/05/2026comandato in servizio ex art. 6, comma 1, L. n. 152/2001presso la sede provinciale di [OSCURATO:PERSONA] n. 69 del PatronatoINPAS-Confsal.5.2. Secondo la prospettazione principale dell’attualericorrente, il cit. art. 6, comma 1, L. n. 152/2001 disciplina uncomando c.d. di diritto pubblico e trovava quindi una suaspecifica e puntuale regolamentazione nella normativa di cui agliartt. 56 e 57 d.P.R. n. 3/1957, riprodotta nell’art. 70 d.lgs. n.165/2001.6. Tanto premesso, l’art. 6 (sotto la rubrica “Operatori”)della l. 30.3.2001, n. 152, recante “Nuova disciplina per gliistituti di patronato e di assistenza sociale”, al comma 1 recita:“Per lo svolgimento delle proprie attività, gli istituti di patronatoe di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente dilavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendentidelle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istitutistessi con provvedimento notificato alla Direzione provincialedel lavoro e per l’estero alle autorità consolari e diplomatiche”.7. Osserva il Collegio che trattasi di disposizione volta arestringere la platea dei lavoratori subordinati dei quali gliistituti di patronato in questione possono avvalersi: devetrattarsi, infatti, o di dipendenti degli stessi istituti oppure didipendenti delle organizzazioni promotrici (v. a proposito dei“Soggetti promotori” il precedente art. 1 della stessa legge).Rispetto a questa seconda categoria, ossia, i “dipendentidelle organizzazioni promotrici”, è, poi, subito specificato “seNumero registro generale 12455/2024comandati presso gli istituti stessi con provvedimentoN umero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 16220/2026notificato”, per quanto qui rileva, “alla Direzione provinciale dDealt a pubblicazione 25/05/2026lavoro …”.Ebbene, sul piano sintattico-grammaticale e logico è fuoridiscussione che nell’inciso ora riportato il participio passato“comandati” non può significare che dagli istituti di patronato edi assistenza provengano le relative disposizioni di “comando”;detti istituti, infatti, sono piuttosto i destinatari dei lavoratori“comandati”, come espresso dalla specificazione “presso gliistituti stessi”, che sono poi i soggetti i quali possono cosìavvalersi dei lavoratori “dipendenti delle organizzazionipromotrici”. In difetto, inoltre, di diverse o ulteriori indicazioninel testo normativo, occorre concludere che per l’appunto tali“organizzazioni promotrici” siano abilitate a “comandare” chepropri dipendenti prestino la propria opera “presso” gli istituti dipatronato.7.1. Il dettato dell’art. 6 L. n. 152/2001, inoltre, in nessunpunto prevede che l’organizzazione promotrice di undeterminato istituto di patronato, che abbia comandato propridipendenti presso quest’ultimo, possa chiedere all’istituto ilrimborso delle spese sostenute dall’organizzazione per il servizioprestato da quelli presso l’istituto di patronato in regime dicomando.8. Occorre adesso considerare che l’art. 1 della l. n.152/2001, con la rubrica “Finalità e natura giuridica degli istitutidi patronato”, recita: “1. In attuazione degli articoli 2, 3,secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 dellaCostituzione, la presente legge detta i principi e le norme per lacostituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti dipatronato e di assistenza sociale quali persone giuridicNhumee rod rie gistro generale 12455/2024Numero sezionale 1527/2026diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilitàN”u.m e ro di raccolta generale 16220/2026Data pubblicazione 25/05/2026Nota, allora, il Collegio che tale norma non èsemplicemente definitoria, perché la natura giuridica degliistituti in questione “quali persone giuridiche di diritto privatoche svolgono un servizio di pubblica utilità” è sancita dallegislatore anzitutto ai fini delle “norme” contenute nellamedesima legge n. 152/2001, tra le quali il sopra esaminato art.Inoltre, a sua volta, il successivo art. 2, con la rubrica“Soggetti promotori”, indica in dettaglio i soggetti che appunto“Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e diassistenza sociale” e, come si desume chiaramente dal dettatonormativo, si tratta sempre di soggetti di natura privata.9. Già in base a questi piani rilievi esegetici, quindi, deveescludersi che l’inciso “se comandati presso gli istituti stessi conprovvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro eper l’estero alle autorità consolari e diplomatiche” possa essereinteso come espressivo di un comando speciale di dirittopubblico, secondo quanto sostiene la ricorrente.L’art. 6, comma 1, L. n. 152/2001, del resto non contienealcun rinvio alle disposizioni che già prevedevano all’epoca diemanazione della stessa legge il peculiare istituto del“comando” in ambito pubblico, né una relatio del genere si traeda altre previsioni della L. n. 152/2001.9.1. Questa Corte, di recente, nel tornare sull’istituto del“comando”, ha concluso che “caratteristiche del comando sonoche:Numero registro generale 12455/2024coinvolge Pubbliche amministrazioni differenti; Numero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 16220/2026Data pubblicazione 25/05/2026è posto in essere nell’interesse della Pubblicaamministrazione presso la quale il lavoratore è comandato;è disposto con provvedimento amministrativo della P.A.beneficiaria” (così in base ad ampia motivazione Cass., sez. lav.,ord. 15.1.2024, n. 1471).9.2. Rileva, allora, il Collegio che nessuna di talicaratteristiche si riscontra nel “comando” ex art. 6, comma 1,L. n. 152/2001.In particolare, secondo quanto già considerato, esso inprimo luogo non coinvolge pubbliche amministrazioni, perchésia gli istituti di patronato che le organizzazioni promotrici deglistessi sono soggetti di diritto privato. Detto comando non puòreputarsi adottato nell’interesse esclusivo dell’istituto dipatronato, perché rispetto all’istituto l’alternativa (all’impiego dipropri dipendenti) di avvalersi di “dipendenti delleorganizzazioni promotrici” e “comandati” presso lo stesso puòrispondere anche all’interesse di queste ultime organizzazioniallo scopo appunto di far sì che l’istituto di patronato si serva dipersonale che proviene dal soggetto che l’ha costituito e logestisce.Infine, il “provvedimento”, non di natura amministrativa, inbase al quale detti dipendenti sono “comandati” presso l’istitutodi patronato, pure secondo quanto già rilevato, è adottato nonda quest’ultimo quale beneficiario (come sarebbe in base alloschema del comando tipico delle p.a.), bensì dall’organizzazionepromotrice di riferimento.Numero registro generale 12455/202410. In definitiva, anche alla luce di questi ulteriori rilieviN, umero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 16220/2026resta confermato che il provvedimento di “comando” cui Dsait a pubblicazione 25/05/2026riferisce l’art. 6, comma 1, cit. neppure imita fedelmente loschema tipico del comando pubblicistico propriamente detto, cuiinvece fa capo la ricorrente per fornire titolo alla propria pretesadi rimborso, già azionata in via monitoria contro il patronato.10.1. Pertanto, ribadito che la l. n. 152/2001 non prevede,nel caso del comando, indubbiamente speciale, previsto dall’art.6, comma 1, della stessa legge, un rimborso in favoredell’organizzazione promotrice delle spese sostenute per ilproprio personale impiegato presso l’istituto di patronato, deveescludersi che tale rimborso possa trovare base normativa nelledisposizioni richiamate dalla ricorrente, perché destinate atrovare applicazione per il pubblico impiego.In particolare, l’art. 70 d.lgs. n. 165/2001, pure evocatodalla ricorrente, al comma 12, primo periodo, prevede, tra glialtri casi anche in quello di “comando”, che “l’amministrazionedi appartenenza rimborsa all’amministrazione che utilizza ilpersonale l’onere relativo al trattamento fondamentale”; matrattasi di disposizione riferita al “comando” di diritto pubblicopropriamente detto e destinata a trovare applicazione neirapporti tra pubbliche amministrazioni in relazione a rapporti diimpiego pubblico (v. di nuovo nella motivazione Cass. n.1471/2024 cit.).11. Va confermata, perciò, l’impossibilità di sussumere lafattispecie di cui è causa in una forma di comando di matricepubblicistica che la ricorrente erroneamente ritiene disciplinatadall’art. 6, comma 1, L. n. 152/2001, con i portati in punto dirimborso che la stessa invoca.12. Deve ora essere considerata la tesi subordinataN udmeerlola re gistro generale 12455/2024Numero sezionale 1527/2026ricorrente, secondo la quale, pur inquadrando il caso coNunmcerroe dti ora ccolta generale 16220/2026nell’ipotesi di distacco ex art. 30 d.lgs. n. 276/2003, come avevDaat a pubblicazione 25/05/2026concluso la Corte distrettuale, la pretesa creditoria di rimborsoazionata in via monitoria dall’attuale ricorrente per cassazionesarebbe nondimeno fondata.13. Ebbene, l’art. 30, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, recita:“L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro,per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamenteuno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto perl’esecuzione di una determinata attività lavorativa”.Nel seguente comma 2 dello stesso articolo è specificatoche: “In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabiledel trattamento economico e normativo a favore del lavoratore”.14. E la già cit. Cass. n. 1471/2024 ha considerato, perquanto qui interessa (essendosi occupata di una serie di altrefigure ed essendosi pronunciata in fattispecie di pubblicoimpiego privatizzato), che: “Il c.d. distacco di diritto pubblico (ilquale, si ribadisce, non è tecnicamente un vero distacco) nonva confuso con il vero distacco, ossia il distacco privatistico,istituto con il quale condivide lo stesso nome”, e che tale“distacco privatistico è disciplinato principalmente dall’art. 30del d.lgs. n. 276 del 2003, …”.15. Tanto rilevato, per ritenere che nella specie si eratrattato appunto di un distacco ex art. 30 d.lgs. n. 276/2003, laCorte di merito ha osservato che: “E’ la FASPI a chiedere diistituire una sede del patronato in Torino, al civico 69 di ViaGorizia, a comandare (rectius, distaccare) a svolgere il serviziodel [OSCURATO:PERSONA]Canfsal, quali operatori, i propriNumero registro generale 12455/2024dipendenti”, nominativamente indicati e nel numeroN umero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 16220/2026complessivo di tre, “tutti lavoratori alle dipendenze delDlaat a pubblicazione 25/05/2026Inoltre, facendo riferimento al testo della nota di FASPI indata 20.9.2017, prot. n. 002/17, la Corte ha accertato che:“Secondo lo schema della lettera in questione la FederazioneZonale FASPI avrebbe concesso i locali ospitanti la sede diPatronato, ubicati al suddetto indirizzo, in comodato di usogratuito al [OSCURATO:PERSONA]Confsal, con servizi regolarmentearredati e meccanizzati, utenze dedicate, idonei per losvolgimento delle attività dei servizi di Patronato; sempre lail servizio di patronato in modo assolutamente gratuito, facendoosservare al proprio dipendente comandato quale operatore dipatronato le direttive operative ed organizzative impartite dallaDirezione Generale del [OSCURATO:PERSONA]Confsal, assumendosi laresponsabilità di un’eventuale gestione errata dal serviziodovuta a negligenza o incapacità dell’operatore comandato(rectius, distaccato)”.Come già accennato in narrativa, ha osservato ancora che:“Stante il tenore della lettera, pare evidente come l’interesse aldistacco dei dipendenti sia tutto in capo alla FASPI, che deglistessi si assume ogni onere economico e correlata responsabilitàpur di ottenere l’autorizzazione all’apertura di quella sede”, eche “pare del tutto evidente come gli oneri economici siano statiassunti in via esclusiva dalla FASPI che se ne è espressamentefatta carico in via completa ed esclusiva, sul presupposto che sitratta di propri dipendenti (cfr. doc. 3 prodotto in atti)”.La Corte torinese, in definitiva, ha concluso: “Talassunzione di responsabilità esclude in radice le ragioni delNumero registro generale 12455/2024credito fatto valere ed azionato in via monitoria da FASPI controN umero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 16220/2026Inpas-Confsal”. Data pubblicazione 25/05/202616. Ritiene il Collegio che condivisibilmente la Corted’appello, in base a tale accertamento fattuale, pur avendonotato talune “imprecisioni terminologiche”, abbia ricondotto ladescritta fattispecie al distacco cd. privatistico e, segnatamente,a quello disciplinato dall’art. 30 d.lgs. n. 276/2003.La Corte, infatti, ha constatato: a) un preciso interesse dimettere gli stessi a disposizione di “altro soggetto”, vale a dire,del [OSCURATO:PERSONA]Confsal presso una sede individuata diquest’ultimo; b) il fatto che sempre FASPI avesse disposto in talsenso; c) la previsione di una “determinata attività lavorativa”che detti propri dipendenti avrebbero ivi dovuto svolgere.E, soprattutto, il dato, sottolineato dalla Corte, che sempreal distacco, compreso quello per i propri lavoratori assegnati alPatronato, è perfettamente in linea con la previsione di cui alcomma 2 dell’art. 30 d.lgs. n. 276/2003.17. Nel secondo motivo viene sostenuto che la nota dellamodulo procedimentale di legge dell’istituto del distaccoprivatistico, in virtù del quale il soggetto utilizzatore delpersonale in posizione di distacco rimborsa l’onere relativo altrattamento economico”.17.1. Rileva il Collegio che invece nello sviluppo del primomotivo si era sostenuto quasi l’opposto, e, cioè, che la stessa“nota si limita a riprodurre il modulo procedimentale dell’istitutodel comando di diritto pubblico, in virtù del quale il soggettoutilizzatore del personale in posizione di comando rimNbuomrersoa re gistro generale 12455/2024Numero sezionale 1527/2026all’amministrazione di appartenenza l’onere relatNivumoe ro dai ral ccolta generale 16220/2026trattamento economico e previdenziale sostenuto (art. 70 DlgDsat a pubblicazione 25/05/2026n. 165/2001)”.In disparte la contraddittorietà evidente di tali deduzionicirca la portata da annettersi (non a norme di diritto, ma) alcontenuto della lettera suddetta, è indiscutibile che la ricorrente,in termini peraltro assertivi e generici, e senza denunciare laviolazione di alcuno dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362e segg. c.c. (per il tramite dell’art. 1324 c.c.), contrappone unasua interpretazione di un proprio atto unilaterale a quellaesposta dai giudici di secondo grado.17.2. Per il resto, la tesi sostenuta in proposito nel secondomotivo sembra far leva su una “Circolare del 15/01/2004 n.3/2004 del Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA]” (v. pag.14 del ricorso); ma, a prescindere dalla considerazione cheessa, come tutte le circolari della p.a., è atto amministrativo chenon costituisce fonte di diritto (cfr. Cass. n. 35098/2022), dellaquale si possa denunciare la violazione ex art. 360, commaprimo, n. 3), c.p.c. (cfr. ex plurimis Cass. n. 16644/2015), talecircolare non risulta essere stata prodotta in questa sede dilegittimità, né risulta indicata tra gli atti e documenti prodottinei gradi di merito.18. Quanto, poi, a Cass., sez. un., 13.4.1989, n. 1751, chepure la ricorrente richiama nello stesso secondo motivo, si trattadi decisione ben anteriore al regime normativo che viene inconsiderazione in causa.E s’è visto che l’art. 30, comma 2, d.lgs. n. 276/2003,senz’altro applicabile ratione temporis alla fattispecie, cheNumero registro generale 12455/2024riguarda rapporti insorti nel 2017, è chiaro nello stabilire cheN, umero sezionale 1527/2026Numero di raccolta generale 16220/2026in caso di distacco, è il datore di lavoro, ossia, il soggettDoat a pubblicazione 25/05/2026distaccante, ad essere “responsabile del trattamento economicoe normativo a favore del lavoratore”, senza peraltro prevedere,in favore del distaccante e a carico del distaccatario, alcunsuccessivo rimborso del relativo onere; tanto peraltrorisulterebbe contraddittorio, se non antinomico, a fronte dichiara previsione che pone direttamente a carico del datore dilavoro distaccante, nel cui interesse è disposto il distacco stesso,e non in via di anticipazione, il trattamento anzitutto economicodovuto al lavoratore distaccato.19. Il terzo motivo è inammissibile.20. Trattandosi, infatti, di c.d. doppia conforme, rispetto almezzo di ricorso ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., operala preclusione (già contemplata dall’art. 348 ter, commi quartoe quinto, c.p.c., e attualmente) prevista dal vigente commaquarto dello stesso art. 360, come inserito dall’art. 3, comma27, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorreredal 1° gennaio 2023. E, a norma dell’art. 35, comma 5, delmedesimo decreto, come modificato dall’art. 1, comma 380,lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, tale disposizione rientratra quelle che “si applicano ai giudizi introdotti con ricorsonotificato a decorrere da tale data” dell’1° gennaio 2023”; sicchétrova applicazione al ricorso in esame in quanto notificato il31.5.2024.Stante la piena conferma della sentenza di primo grado daparte della Corte di merito, la censura in esame, che fa esclusivoriferimento all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 5),c.p.c., dev’essere ritenuta inammissibile.20. Il quarto motivo è parimenti inammissibile, perchNéu mneoron re gistro generale 12455/2024Numero sezionale 1527/2026contiene alcuna argomentata censura al regolamentNou mderoe dlli era ccolta generale 16220/2026spese processuali del secondo grado, operato dalla CortDeat a pubblicazione 25/05/2026territoriale in base al principio di soccombenza (cfr. pag. 18 delricorso).21. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in €3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. comeper legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del25.3.2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneIl Consigliere estensoreNumero registro generale 12455/2024Numero di raccolta generale 16220/2026Data pubblicazione 25/05/2026