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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2020

Cassazione n. 05660/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32124-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] giusta procura estesa in calceal controricorso -controricorrente - avverso la sentenza n. 487/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 13/7/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/2/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Comune di Orbetello avverso la pronuncia n. 365/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto con cui era stato respinto il ricorso della contribuente avverso avvisi di accertamento Tarsu per gli anni 2009 e 2010 emessi dal predetto Comune in relazione all'omessa dichiarazione dell'imposta in questione avente ad oggetto un'area demaniale destinata ad ormeggio; il Giudice di appello riteneva la piena legittimazione dell'amministrazione comunale a sottoporre a Tarsu la zona in questione destinata ad ormeggio dei natanti sita nel Porto di Talamone, ed osservava che non è indispensabile per l'assoggettamento a tributo una specifica indicazione da parte del Regolamento comunale sullo smaltimento dei rifiuti, non comportando un'applicazione analogica l'assimilazione di una zona non espressamenteprevista dal regolamento ad altro tipo di area ivi prevista, costituendo soltanto applicazione di un rapporto di species a genus da ritenersi pienamente consentito; la [OSCURATO:PERSONA] evidenziava inoltre che le aree in questione rientravano a pieno titolo nel presupposto del tributo secondo la previsione dell'art. 62 del d.lgs. n. 507/1993; avverso la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Orbetello [OSCURATO:PERSONA] 1.1 con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione di norme di diritto (artt. 14 e 16 L. n. 84/1994, artt. 2 e 3 D.Lgs. n. 182/2003) e si lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente ritenuto sussistente la legittimazione impositiva del Comune di Orbetello, per non essere stata istituita, per il Porto di Talamone, l'Autorità portuale;

1.2. la ricorrente deduce che il Porto di Talamone è sede di Autorità marittima, competente per tutte le operazioni ed i servizi portuali regolati dalle norme indicate nel richiamato parametro normativo e, secondo la ricorrente, tra le operazioni portuali rientrano anche quelle di carico e scarico merci, mentre tra i «servizi portuali» rientrerebbero tutte le attività accessorie alle prime, tra cui anche quella di raccolta e smaltimento rifiuti, rilevando inoltre come l'art. 2, lett. i), del d.lgs. n. 182/2003, cit., preveda, ove non istituita l'Autorità portuale, la competenza dell'Autorità marittima per tutti i servizi relativi alle operazioni portuali, compreso quello della gestione dei rifiuti oggetto della controversia, con conseguente venir meno della legittimazione vantata dal Comune di Orbetello;

1.3. con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e violazione di norme di diritto (artt. 68 e 69 del D.Lgs. n. 507/1993), per avere il Giudice di appello erroneamente respinto il motivo di gravame avente ad oggetto l'assenza di categoria tariffaria relativa agli spazi acquei od ormeggi e l'illegittima commisurazione della tariffa a quella inerente la diversa categoria dei campeggi e distributori dei carburanti, applicata dall'ente territoriale;

2. il ricorso va respinto, in conformità con i principi di diritto già affermati da questa Corte (cfr. ord. n. 17092/2021) su fattispecie identica alla presente, che il Collegio condivide pienamente;

3.1. con riguardo al primo motivo, si osserva che il d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 5, esclude «dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri»;

3.2. il d.lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 8, nel disciplinare le competenze dei Comuni in materia di rifiuti statuisce che «sono fatte salve le disposizioni di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6, comma 1, e relativi decreti attuativi»;

3.3. la L. n. 84 del 1994, art. 6, comma 1, lett. c), istituisce le Autorità portuali in determinati porti con il compito, tra l'altro, di «affidamento e controllo dell'attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, individuati con D. del Ministero dei trasporti e della Navigazione»;

3.4. il decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione 14 novembre 1994, all'art. 1, precisa che «i servizi di interesse generale nei porti, di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6, comma 1, lett. c), da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale» vanno identificati anche nei «servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti»;

3.5. dall'esame di tale quadro normativo emerge univocamente che l'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito dell'area portuale - da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale - rientra nella competenza di quest'ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica;

3.6. ne deriva, per esclusione, che la relativa attività sfugge alla competenza in materia dei Comuni, che invece normalmente agiscono in questo ambito in regime di privativa, i quali, sono di conseguenza privi anche di ogni potere impositivo, atteso che, essendo quella dei rifiuti una tassa, esso non può evidentemente configurarsi in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (cfr. Cass. nn. 31058/2018, 23583/2009);

3.7. presupposto di tale affermazione è, tuttavia, che sia stata istituita l'Autorità portuale;

3.8. la L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) ha istituito, con l'art. 6, la figura dell'Autorità portuale nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, [OSCURATO:PERSONA], Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savoia, Taranto, Trieste e Venezia, e successivamente sono state istituite le Autorità portuali di Piombino (D.P.R. 20 marzo 1996), di [OSCURATO:PERSONA] (D.P.R. 16 luglio 1998), di Salerno (D.P.R. 23 giugno 2000), di Olbia e Golfo degli Aranci (D.P.R. 29 dicembre 2000), di Augusta (D.P.R. 12 aprile 2001), di Trapani (D.P.R. 2 aprile 2003) e di Manfredonia (L. n. 350 del 2003), senza pertanto contemplare il portodi Talamone (Orbetello);

3.9. ne consegue che nelle annualità oggetto di imposizione, per cui si procede, non era stata istituita l'Autorità portuale del Comune di Orbetello e non si è quindi verificata la condizione che escluderebbe il potere impositivo del Comune di Orbetello;

3.10. se l'istituzione dell'Autorità portuale si pone dunque come causa di esclusione dalla tassa rifiuti, inquadrabile nella fattispecie contemplata al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 5, ne segue, per converso, che nelle zone portuali prive di tale Autorità riemerga la competenza e la privativa comunale in ordine all'istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana, e correlativamente trovi spazio applicativo il tributo che al servizio si correla, sia esso la tassa o la tariffa, in base alle disposizioni ordinarie (cfr. Cass n. 31058/2018);

3.11. questa Corte pertanto ha escluso che si possano configurare profili di illegittimità al regolamento comunale istitutivo della Tia nella parte in cui non esclude dalla tassazione sui rifiuti le aree portuali non sussistendo la supposta carenza di potere impositivo in carico al Comune in mancanza dell'istituzione dell'Autorità portuale (cfr. Cass. n. 31058/2018 cit.);

3.12. va dunque esente da censure, in diritto, la sentenza impugnata che ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati, dovendosi peraltro evidenziare che la stessa Autorità marittima, come accertato dalla [OSCURATO:PERSONA], non ha istituito alcun servizio di raccolta e ha approvato il piano ai sensi dell'art. 5, comma quarto, del d.lgs. n. 182/2003 nel quale non era previsto alcun servizio sostitutivo di quello reso dal Comune limitandosi solo alla raccolta dei rifiuti speciali non conferiti all'Amministrazione;

3.13. è opportuno, inoltre, evidenziare che l’art. 16 L. n. 84/1994 ed il d.lgs 84/2003 si riferiscono ai rifiuti provenienti dalle navi, per i quali è competente l’autorità portuale o marittima, mentre per i rifiuti relativi alle aree demaniali di ormeggio dei natanti, si applica il d.m. 14 novembre 1994, che stabilisce, all’art. 1, con riguardo ai «servizi di interesse generale nei porti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84», in cui sono compresi i servizi di pulizia e raccolta rifiuti (lett.b) [«Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi).

Derattizzazione, disinfestazione e simili.

Gestione della rete fognaria.

Pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali»], la competenza dell’autorità portuale e, in mancanza, del Comune, come peraltro dedotto dal Comune che, nel controricorso, evidenzia di aver affidato la gestione dei rifiuti in dette zone demaniali ad una società privata ([OSCURATO:PERSONA] S.r.L.);

4.1. è parimenti infondato il secondo motivo sulla base dell’orientamento già espresso da questa Corte, secondo cui per aree scoperte, costituenti il presupposto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si devono intendere tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque, utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana, a prescindere dal supporto - solido o liquido - di cui l'estensi one stessa è composta, e, conseguentemente, dal mezzo -terrestre o navale - utilizzato per fruire di quella estensione (cfr. Cass. n. 3829/2009, che ha reputato legittimo l'avviso di accertamento per la tassa dovuta sugli specchi d'acqua utilizzati per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto);

4.2. invero, la delimitazione del concetto di aree scoperte impiegata dal legislatore non va tratta dal (né limitata al) dato solido del suolo, ma dallo scopo, perseguito dalla norma, d'individuare un presupposto giuridico della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ulteriore rispetto ai fabbricati, tenuto conto delle finalità tutelate dal legislatore di eliminare comunque tutti i rifiuti prodotti da insediamenti, permanenti o provvisori, di comunità umane (cfr. Cass n. 3773/2013);

4.3. il legislatore nell'utilizzare l'espressione «aree scoperte», per delimitare il luogo di imposizione della tassa, perseguiva la finalità pubblica di tutela dell'igiene e salubrità attraverso l'eliminazione di tutti i rifiuti solidi (definibili «urbani») prodotti da insediamenti, permanenti e/o provvisori, di comunità umane;

4.4. con riguardo alla necessità di una espressa previsione regolamentare che contempli una specifica categoria tariffaria relativa agli spazi acquei vanno condivise le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] laddove ha ravvisato, conformemente a quanto espresso con la pronuncia di questa Corte (cfr. Cass. n. 2754/2012) un rapporto di species a genusfra le due aree sicché la previsione regolamentare esistente trova applicazione per categoria e non per analogia;

5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto;

6. le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore del Comune controricorrente, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32124-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] giusta procura estesa in calceal controricorso -controricorrente - avverso la sentenza n. 487/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 13/7/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/2/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Comune di Orbetello avverso la pronuncia n. 365/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto con cui era stato respinto il ricorso della contribuente avverso avvisi di accertamento Tarsu per gli anni 2009 e 2010 emessi dal predetto Comune in relazione all'omessa dichiarazione dell'imposta in questione avente ad oggetto un'area demaniale destinata ad ormeggio; il Giudice di appello riteneva la piena legittimazione dell'amministrazione comunale a sottoporre a Tarsu la zona in questione destinata ad ormeggio dei natanti sita nel Porto di Talamone, ed osservava che non è indispensabile per l'assoggettamento a tributo una specifica indicazione da parte del Regolamento comunale sullo smaltimento dei rifiuti, non comportando un'applicazione analogica l'assimilazione di una zona non espressamenteprevista dal regolamento ad altro tipo di area ivi prevista, costituendo soltanto applicazione di un rapporto di species a genus da ritenersi pienamente consentito; la [OSCURATO:PERSONA] evidenziava inoltre che le aree in questione rientravano a pieno titolo nel presupposto del tributo secondo la previsione dell'art. 62 del d.lgs. n. 507/1993; avverso la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Orbetello [OSCURATO:PERSONA] 1.1 con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione di norme di diritto (artt. 14 e 16 L. n. 84/1994, artt. 2 e 3 D.Lgs. n. 182/2003) e si lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente ritenuto sussistente la legittimazione impositiva del Comune di Orbetello, per non essere stata istituita, per il Porto di Talamone, l'Autorità portuale; 1.2. la ricorrente deduce che il Porto di Talamone è sede di Autorità marittima, competente per tutte le operazioni ed i servizi portuali regolati dalle norme indicate nel richiamato parametro normativo e, secondo la ricorrente, tra le operazioni portuali rientrano anche quelle di carico e scarico merci, mentre tra i «servizi portuali» rientrerebbero tutte le attività accessorie alle prime, tra cui anche quella di raccolta e smaltimento rifiuti, rilevando inoltre come l'art. 2, lett. i), del d.lgs. n. 182/2003, cit., preveda, ove non istituita l'Autorità portuale, la competenza dell'Autorità marittima per tutti i servizi relativi alle operazioni portuali, compreso quello della gestione dei rifiuti oggetto della controversia, con conseguente venir meno della legittimazione vantata dal Comune di Orbetello; 1.3. con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e violazione di norme di diritto (artt. 68 e 69 del D.Lgs. n. 507/1993), per avere il Giudice di appello erroneamente respinto il motivo di gravame avente ad oggetto l'assenza di categoria tariffaria relativa agli spazi acquei od ormeggi e l'illegittima commisurazione della tariffa a quella inerente la diversa categoria dei campeggi e distributori dei carburanti, applicata dall'ente territoriale; 2. il ricorso va respinto, in conformità con i principi di diritto già affermati da questa Corte (cfr. ord. n. 17092/2021) su fattispecie identica alla presente, che il Collegio condivide pienamente; 3.1. con riguardo al primo motivo, si osserva che il d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 5, esclude «dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri»; 3.2. il d.lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 8, nel disciplinare le competenze dei Comuni in materia di rifiuti statuisce che «sono fatte salve le disposizioni di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6, comma 1, e relativi decreti attuativi»; 3.3. la L. n. 84 del 1994, art. 6, comma 1, lett. c), istituisce le Autorità portuali in determinati porti con il compito, tra l'altro, di «affidamento e controllo dell'attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, individuati con D. del Ministero dei trasporti e della Navigazione»; 3.4. il decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione 14 novembre 1994, all'art. 1, precisa che «i servizi di interesse generale nei porti, di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 6, comma 1, lett. c), da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale» vanno identificati anche nei «servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti»; 3.5. dall'esame di tale quadro normativo emerge univocamente che l'attività di gestione dei rifiuti nell'ambito dell'area portuale - da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale - rientra nella competenza di quest'ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica; 3.6. ne deriva, per esclusione, che la relativa attività sfugge alla competenza in materia dei Comuni, che invece normalmente agiscono in questo ambito in regime di privativa, i quali, sono di conseguenza privi anche di ogni potere impositivo, atteso che, essendo quella dei rifiuti una tassa, esso non può evidentemente configurarsi in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (cfr. Cass. nn. 31058/2018, 23583/2009); 3.7. presupposto di tale affermazione è, tuttavia, che sia stata istituita l'Autorità portuale; 3.8. la L. 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) ha istituito, con l'art. 6, la figura dell'Autorità portuale nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, [OSCURATO:PERSONA], Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savoia, Taranto, Trieste e Venezia, e successivamente sono state istituite le Autorità portuali di Piombino (D.P.R. 20 marzo 1996), di [OSCURATO:PERSONA] (D.P.R. 16 luglio 1998), di Salerno (D.P.R. 23 giugno 2000), di Olbia e Golfo degli Aranci (D.P.R. 29 dicembre 2000), di Augusta (D.P.R. 12 aprile 2001), di Trapani (D.P.R. 2 aprile 2003) e di Manfredonia (L. n. 350 del 2003), senza pertanto contemplare il portodi Talamone (Orbetello); 3.9. ne consegue che nelle annualità oggetto di imposizione, per cui si procede, non era stata istituita l'Autorità portuale del Comune di Orbetello e non si è quindi verificata la condizione che escluderebbe il potere impositivo del Comune di Orbetello; 3.10. se l'istituzione dell'Autorità portuale si pone dunque come causa di esclusione dalla tassa rifiuti, inquadrabile nella fattispecie contemplata al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 5, ne segue, per converso, che nelle zone portuali prive di tale Autorità riemerga la competenza e la privativa comunale in ordine all'istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana, e correlativamente trovi spazio applicativo il tributo che al servizio si correla, sia esso la tassa o la tariffa, in base alle disposizioni ordinarie (cfr. Cass n. 31058/2018); 3.11. questa Corte pertanto ha escluso che si possano configurare profili di illegittimità al regolamento comunale istitutivo della Tia nella parte in cui non esclude dalla tassazione sui rifiuti le aree portuali non sussistendo la supposta carenza di potere impositivo in carico al Comune in mancanza dell'istituzione dell'Autorità portuale (cfr. Cass. n. 31058/2018 cit.); 3.12. va dunque esente da censure, in diritto, la sentenza impugnata che ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati, dovendosi peraltro evidenziare che la stessa Autorità marittima, come accertato dalla [OSCURATO:PERSONA], non ha istituito alcun servizio di raccolta e ha approvato il piano ai sensi dell'art. 5, comma quarto, del d.lgs. n. 182/2003 nel quale non era previsto alcun servizio sostitutivo di quello reso dal Comune limitandosi solo alla raccolta dei rifiuti speciali non conferiti all'Amministrazione; 3.13. è opportuno, inoltre, evidenziare che l’art. 16 L. n. 84/1994 ed il d.lgs 84/2003 si riferiscono ai rifiuti provenienti dalle navi, per i quali è competente l’autorità portuale o marittima, mentre per i rifiuti relativi alle aree demaniali di ormeggio dei natanti, si applica il d.m. 14 novembre 1994, che stabilisce, all’art. 1, con riguardo ai «servizi di interesse generale nei porti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84», in cui sono compresi i servizi di pulizia e raccolta rifiuti (lett.b) [«Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi). Derattizzazione, disinfestazione e simili. Gestione della rete fognaria. Pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali»], la competenza dell’autorità portuale e, in mancanza, del Comune, come peraltro dedotto dal Comune che, nel controricorso, evidenzia di aver affidato la gestione dei rifiuti in dette zone demaniali ad una società privata ([OSCURATO:PERSONA] S.r.L.); 4.1. è parimenti infondato il secondo motivo sulla base dell’orientamento già espresso da questa Corte, secondo cui per aree scoperte, costituenti il presupposto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si devono intendere tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque, utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana, a prescindere dal supporto - solido o liquido - di cui l'estensi one stessa è composta, e, conseguentemente, dal mezzo -terrestre o navale - utilizzato per fruire di quella estensione (cfr. Cass. n. 3829/2009, che ha reputato legittimo l'avviso di accertamento per la tassa dovuta sugli specchi d'acqua utilizzati per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto); 4.2. invero, la delimitazione del concetto di aree scoperte impiegata dal legislatore non va tratta dal (né limitata al) dato solido del suolo, ma dallo scopo, perseguito dalla norma, d'individuare un presupposto giuridico della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ulteriore rispetto ai fabbricati, tenuto conto delle finalità tutelate dal legislatore di eliminare comunque tutti i rifiuti prodotti da insediamenti, permanenti o provvisori, di comunità umane (cfr. Cass n. 3773/2013); 4.3. il legislatore nell'utilizzare l'espressione «aree scoperte», per delimitare il luogo di imposizione della tassa, perseguiva la finalità pubblica di tutela dell'igiene e salubrità attraverso l'eliminazione di tutti i rifiuti solidi (definibili «urbani») prodotti da insediamenti, permanenti e/o provvisori, di comunità umane; 4.4. con riguardo alla necessità di una espressa previsione regolamentare che contempli una specifica categoria tariffaria relativa agli spazi acquei vanno condivise le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] laddove ha ravvisato, conformemente a quanto espresso con la pronuncia di questa Corte (cfr. Cass. n. 2754/2012) un rapporto di species a genusfra le due aree sicché la previsione regolamentare esistente trova applicazione per categoria e non per analogia; 5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto; 6. le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore del Comune controricorrente, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il r