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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10430/2022

Testo disponibile della fonte

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ul presupposto che la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], con amministratore di fatto il figlio [OSCURATO:PERSONA], per gli anni di imposta suddetti, avesse posto in essere una serie di operazioni inesistenti.

4. Il giudice di prime cure accoglieva la prospettazione dei contri- buenti limitatamente all'accertamento induttivo quanto alle imposte dirette, mentre respingeva i ricorsi per le riprese IVA.

La CTR pregiu- dizialmente non riuniva gli appelli proposti dai contribuenti avverso la medesima sentenza e, nel merito, respingeva gli appelli principali dei contribuenti, come pure l'appello incidentale proposto dall'Agenzia, confermando sostanzialmente la decisione resa dal giudice di prime cure, salvo l'annullamento ad opera della sentenza n.109 degli avvisi di accertamento circa la posizione del figlio [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle imposte, restando da lui dovute solo le sanzioni.

5. Avverso tali decisioni i contribuenti hanno proposto ricorso per cas- sazione con due distinti ricorsi, quello di [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi e quello di [OSCURATO:PERSONA] per cinque motivi, che illustrano con memorie, cui replica l'Agenzia delle entrate con due controricorsi.

Ragioni della decisione

6. I ricorsi iscritti agli RGNN 6826/2015 e 6830/2015 devono essere riuniti per evidente connessione oggettiva e parzialmente soggettiva ex art.274 cod. proc. civ. in presenza di unitarietà dell'accertamento e di decisione processuale unica in primo grado.

Per l'effetto, il secondo ricorso, più recente, dev'essere riunito al primo recante un numero di iscrizione a ruolo più risalente.

7. Su di un piano logico dev'essere esaminato prima il quinto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui viene lamentata la nullità della sentenza n.110 - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - per violazione degli artt.102 e 335 cod. proc. civ. per aver il giudice d'appello mancato di riunire gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] proposti contro la medesima sentenza di primo grado.

Il motivo infat- ti, se accolto, è idoneo a determinare l'assorbimento delle restanti censure (c.d. ragione più liquida, Sez.

U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014).

8. Il motivo è fondato.

Va reiterato che «Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, ri- spettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riu- nione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consa- pevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituen- te il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazio- ne degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici.

In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei di- ritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (al- trimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie proces- suali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.» (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 29843 del 13/12/2017, Rv. 646522 - 01).

9. Il giudice d'appello ha mancato di riunire gli appelli avanti a lui proposti avverso la medesima sentenza n. 6/1/09 della Commissione tributaria provinciale di Parma, in violazione dell'art.335 cod. proc. civ..

Inoltre, benché l'istruzione e la decisione dei due appelli che hanno generato le due sentenze nn.109 e 110 sia avvenuta contem- poraneamente da parte del medesimo organo giudiziario nella mede- sima composizione, nondimeno le due sentenze non sono sorrette da un'identica ratio decidendi.

La sentenza n.109 contiene in parte moti- va un accertamento e nella parte dispositiva una statuizione con rife- rimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] non presente nella sentenza n. 110.

L'accertamento e il dispositivo della prima sentenza affermano infatti la responsabiltà di [OSCURATO:PERSONA] - neppure formalmente parte di quel processo d'appello a causa della erronea mancata riunione con la causa parallela - solo per le sanzioni e non per le obbligazioni tributa- rie principali.

Non è dunque possibile in questa sede ricomporre il si- multaneus processus fugando il vulnus al diritto di difesa, in assenza dei presupposti individuati dalla consolidata giurisprudenza della Se- zione.

10. Secondo la medesima logica, in assenza di identico motivo, d'uffi- cio, dev'essere rilevata nel ricorso RGN 6826/2015 la violazione del litisconsorzio processuale, per violazione dell'art.335 cod. proc. civ., in assenza della possibilità di ricomporre il simultaneus processus data la differente ratio decidendi che sorregge la sentenza n. 109 ri- spetto alla sentenza n. 110.

11. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi - agli effetti dell'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - si prospetta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per aver la CTR mancato di acquisire in sede istruttoria prove precostitui- te valutate ammissibili e rilevanti quanto alla fittizietà delle operazioni contestate.

Con il secondo motivo dei ricorsi - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt.2697, 2727 e 2729 cod. civ. nonché l'art.116 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata violato i principi in materia di riparto dell'onere della prova, ponendo a base della decisione presunzioni prive dei ca- ratteri di gravità, precisione e concordanza.

Con il terzo motivo di ciascun ricorso - ai sensi dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - viene prospettata l'omessa pronuncia in relazione all'art.112 cod. proc. civ. per non essersi la CTR pronunciata su un motivo di appello principale attinente al mancato riconoscimen- to dei crediti IVA pregressi, determinante ai fini della decisione.

Con il quarto motivo di ciascun ricorso - ai sensi dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si deduce la violazione degli artt.36 comma 2 n.4 del d.lgs. n.546 del 1992 e 111 Comma 6 Cost. per non aver la sentenza motivato in alcun modo il rigetto del motivo di ap- pello di cui al precedente motivo di ricorso per cassazione.

Alternativamente, viene anche dedotto il vizio motivazionale in rela- zione all'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato gli elementi, ritenuti determinanti, di cui al precedente motivo di ricorso per cassazione.

12. I motivi suddetti sono tutti assorbiti dalla accertata violazione del litisconsorzio in grado d'appello e, per l'effetto, le sentenze impugnate vanno cassate in quanto nulle, con rinvio alla CTR dell'[OSCURATO:PERSONA]- gna, in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite per l'ulteriore trattazione delle cause riunite.

P.Q.M.

La Corte, riconvocata nella medesima composizione in data 12 genna- io 2022: riunisce il ricorso iscritto all'RGN 6830/2015 a quello iscritto all'RGN 6826/2015; pronunciando d'ufficio sul ricorso RGN 6826/15 rileva la violazione del litisconsorzio e accoglie il quinto motivo del ricorso RGN 6830/2015; assorbiti i restanti motivi dei ricorsi, cassa le sentenze impugnate e rinvia alla CTR dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per la trattazione dei ricorsi riuniti in relazione al profilo, oltre che per la li- quidazione delle spese di lite.

Roma, Così deciso in data 11-12 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presi- dente del Collegio e non anche dall'Estensore, ai sensi de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul presupposto che la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], con amministratore di fatto il figlio [OSCURATO:PERSONA], per gli anni di imposta suddetti, avesse posto in essere una serie di operazioni inesistenti. 4. Il giudice di prime cure accoglieva la prospettazione dei contri- buenti limitatamente all'accertamento induttivo quanto alle imposte dirette, mentre respingeva i ricorsi per le riprese IVA. La CTR pregiu- dizialmente non riuniva gli appelli proposti dai contribuenti avverso la medesima sentenza e, nel merito, respingeva gli appelli principali dei contribuenti, come pure l'appello incidentale proposto dall'Agenzia, confermando sostanzialmente la decisione resa dal giudice di prime cure, salvo l'annullamento ad opera della sentenza n.109 degli avvisi di accertamento circa la posizione del figlio [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle imposte, restando da lui dovute solo le sanzioni. 5. Avverso tali decisioni i contribuenti hanno proposto ricorso per cas- sazione con due distinti ricorsi, quello di [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi e quello di [OSCURATO:PERSONA] per cinque motivi, che illustrano con memorie, cui replica l'Agenzia delle entrate con due controricorsi. Ragioni della decisione 6. I ricorsi iscritti agli RGNN 6826/2015 e 6830/2015 devono essere riuniti per evidente connessione oggettiva e parzialmente soggettiva ex art.274 cod. proc. civ. in presenza di unitarietà dell'accertamento e di decisione processuale unica in primo grado. Per l'effetto, il secondo ricorso, più recente, dev'essere riunito al primo recante un numero di iscrizione a ruolo più risalente. 7. Su di un piano logico dev'essere esaminato prima il quinto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui viene lamentata la nullità della sentenza n.110 - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - per violazione degli artt.102 e 335 cod. proc. civ. per aver il giudice d'appello mancato di riunire gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] proposti contro la medesima sentenza di primo grado. Il motivo infat- ti, se accolto, è idoneo a determinare l'assorbimento delle restanti censure (c.d. ragione più liquida, Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014). 8. Il motivo è fondato. Va reiterato che «Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, ri- spettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riu- nione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consa- pevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituen- te il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazio- ne degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei di- ritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (al- trimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie proces- suali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.» (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 29843 del 13/12/2017, Rv. 646522 - 01). 9. Il giudice d'appello ha mancato di riunire gli appelli avanti a lui proposti avverso la medesima sentenza n. 6/1/09 della Commissione tributaria provinciale di Parma, in violazione dell'art.335 cod. proc. civ.. Inoltre, benché l'istruzione e la decisione dei due appelli che hanno generato le due sentenze nn.109 e 110 sia avvenuta contem- poraneamente da parte del medesimo organo giudiziario nella mede- sima composizione, nondimeno le due sentenze non sono sorrette da un'identica ratio decidendi. La sentenza n.109 contiene in parte moti- va un accertamento e nella parte dispositiva una statuizione con rife- rimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] non presente nella sentenza n. 110. L'accertamento e il dispositivo della prima sentenza affermano infatti la responsabiltà di [OSCURATO:PERSONA] - neppure formalmente parte di quel processo d'appello a causa della erronea mancata riunione con la causa parallela - solo per le sanzioni e non per le obbligazioni tributa- rie principali. Non è dunque possibile in questa sede ricomporre il si- multaneus processus fugando il vulnus al diritto di difesa, in assenza dei presupposti individuati dalla consolidata giurisprudenza della Se- zione. 10. Secondo la medesima logica, in assenza di identico motivo, d'uffi- cio, dev'essere rilevata nel ricorso RGN 6826/2015 la violazione del litisconsorzio processuale, per violazione dell'art.335 cod. proc. civ., in assenza della possibilità di ricomporre il simultaneus processus data la differente ratio decidendi che sorregge la sentenza n. 109 ri- spetto alla sentenza n. 110. 11. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi - agli effetti dell'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - si prospetta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per aver la CTR mancato di acquisire in sede istruttoria prove precostitui- te valutate ammissibili e rilevanti quanto alla fittizietà delle operazioni contestate. Con il secondo motivo dei ricorsi - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt.2697, 2727 e 2729 cod. civ. nonché l'art.116 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata violato i principi in materia di riparto dell'onere della prova, ponendo a base della decisione presunzioni prive dei ca- ratteri di gravità, precisione e concordanza. Con il terzo motivo di ciascun ricorso - ai sensi dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - viene prospettata l'omessa pronuncia in relazione all'art.112 cod. proc. civ. per non essersi la CTR pronunciata su un motivo di appello principale attinente al mancato riconoscimen- to dei crediti IVA pregressi, determinante ai fini della decisione. Con il quarto motivo di ciascun ricorso - ai sensi dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - si deduce la violazione degli artt.36 comma 2 n.4 del d.lgs. n.546 del 1992 e 111 Comma 6 Cost. per non aver la sentenza motivato in alcun modo il rigetto del motivo di ap- pello di cui al precedente motivo di ricorso per cassazione. Alternativamente, viene anche dedotto il vizio motivazionale in rela- zione all'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato gli elementi, ritenuti determinanti, di cui al precedente motivo di ricorso per cassazione. 12. I motivi suddetti sono tutti assorbiti dalla accertata violazione del litisconsorzio in grado d'appello e, per l'effetto, le sentenze impugnate vanno cassate in quanto nulle, con rinvio alla CTR dell'[OSCURATO:PERSONA]- gna, in diversa composizione, in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spese di lite per l'ulteriore trattazione delle cause riunite. P.Q.M. La Corte, riconvocata nella medesima composizione in data 12 genna- io 2022: riunisce il ricorso iscritto all'RGN 6830/2015 a quello iscritto all'RGN 6826/2015; pronunciando d'ufficio sul ricorso RGN 6826/15 rileva la violazione del litisconsorzio e accoglie il quinto motivo del ricorso RGN 6830/2015; assorbiti i restanti motivi dei ricorsi, cassa le sentenze impugnate e rinvia alla CTR dell'[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per la trattazione dei ricorsi riuniti in relazione al profilo, oltre che per la li- quidazione delle spese di lite. Roma, Così deciso in data 11-12 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presi- dente del Collegio e non anche dall'Estensore, ai sensi de
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