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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 142/1967

ECLI:IT:COST:1967:142
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: In seguito a denuncia del comandante la stazione carabinieri di Serra fu instaurato dinanzi al pretore di Postiglione procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputata della contravvenzione di cui agli artt. 68 e 17 del T. U. legge di p.s. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), per aver dato nel suo locale, adibito ad esercizio di bar, costituente luogo aperto al pubblico, una festa da ballo senza la licenza del questore.

Nel corso del dibattimento il pretore, con ordinanza 23 giugno 1966, ritenuto che nella specie la festa non costituiva riunione pubblica e non si svolgeva in luogo aperto al pubblico, ma solo esposto al pubblico, sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale del predetto art. 68, limitatamente alla parte in cui vieta di dare feste da ballo, in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore, in riferimento all'art. 17 della costituzione.

Sospeso il giudizio, rimetteva gli atti a questa Corte.

Tale ordinanza è stata regolarmente comunicata ai Presidenti delle Camere, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA].

La causa è stata trattata in camera di consiglio il giorno 7 novembre 1967, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale [OSCURATO:PERSONA] 24 marzo 1956). : La questione di legittimità costituzionale proposta nel presente giudizio ha per oggetto l'art. 68 del vigente T. U. delle leggi di p.s. nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore.

La questione è fondata.

Il predetto art. 68 comprende varie ipotesi, alcune delle quali si concretano in spettacoli e rappresentazioni, in fatti cioè destinati a terzi (spettatori), e che pertanto ricadono sotto la cosiddetta polizia dello spettacolo, nei limiti in cui questa è diretta alla tutela di beni costituzionalmente protetti; altre invece si concretano in puri fatti di riunione, per scopo di comune divertimento o passatempo.

Tale è l'ipotesi della festa da ballo, la quale pertanto ricade interamente sotto il precetto dell'art. 17 della costituzione.

In relazione a tale articolo, questa Corte ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 18 del T. U. legge di p.s. nella parte in cui prescriveva il preavviso per le riunioni non tenute in luogo pubblico, e ha osservato che, per il testuale disposto del secondo comma dell'art. 17 della costituzione, l'obbligo del preavviso resta limitato alle sole riunioni in luogo pubblico (sent. n. 27 del 1958).

A maggior ragione deve dichiararsi, in riferimento al medesimo secondo comma dell'art. 17 della costituzione, l'illegittimità costituzionale della norma che richiede un atto autorizzativo della pubblica autorità (la licenza del questore) per dare una festa da ballo in luogo, non pure aperto, ma semplicemente esposto al pubblico.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 68 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore, in riferimento allo art. 17 della costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: In seguito a denuncia del comandante la stazione carabinieri di Serra fu instaurato dinanzi al pretore di Postiglione procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputata della contravvenzione di cui agli artt. 68 e 17 del T. U. legge di p.s. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), per aver dato nel suo locale, adibito ad esercizio di bar, costituente luogo aperto al pubblico, una festa da ballo senza la licenza del questore. Nel corso del dibattimento il pretore, con ordinanza 23 giugno 1966, ritenuto che nella specie la festa non costituiva riunione pubblica e non si svolgeva in luogo aperto al pubblico, ma solo esposto al pubblico, sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale del predetto art. 68, limitatamente alla parte in cui vieta di dare feste da ballo, in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore, in riferimento all'art. 17 della costituzione. Sospeso il giudizio, rimetteva gli atti a questa Corte. Tale ordinanza è stata regolarmente comunicata ai Presidenti delle Camere, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata trattata in camera di consiglio il giorno 7 novembre 1967, ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale [OSCURATO:PERSONA] 24 marzo 1956). : La questione di legittimità costituzionale proposta nel presente giudizio ha per oggetto l'art. 68 del vigente T. U. delle leggi di p.s. nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore. La questione è fondata. Il predetto art. 68 comprende varie ipotesi, alcune delle quali si concretano in spettacoli e rappresentazioni, in fatti cioè destinati a terzi (spettatori), e che pertanto ricadono sotto la cosiddetta polizia dello spettacolo, nei limiti in cui questa è diretta alla tutela di beni costituzionalmente protetti; altre invece si concretano in puri fatti di riunione, per scopo di comune divertimento o passatempo. Tale è l'ipotesi della festa da ballo, la quale pertanto ricade interamente sotto il precetto dell'art. 17 della costituzione. In relazione a tale articolo, questa Corte ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 18 del T. U. legge di p.s. nella parte in cui prescriveva il preavviso per le riunioni non tenute in luogo pubblico, e ha osservato che, per il testuale disposto del secondo comma dell'art. 17 della costituzione, l'obbligo del preavviso resta limitato alle sole riunioni in luogo pubblico (sent. n. 27 del 1958). A maggior ragione deve dichiararsi, in riferimento al medesimo secondo comma dell'art. 17 della costituzione, l'illegittimità costituzionale della norma che richiede un atto autorizzativo della pubblica autorità (la licenza del questore) per dare una festa da ballo in luogo, non pure aperto, ma semplicemente esposto al pubblico. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 68 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore, in riferimento allo art. 17 della costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
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